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Decisione

14.2023.107

Opposizione al sequestro. Cessione di fondi del debitore alla moglie nell’ambito di una separazione su richiesta comune. Trafugamento di beni. Estinzione quasi integrale del credito con la vendita forzata di un fondo all’estero

8 marzo 2024Italiano19 min

del 5% dal 4 luglio 2018 e € 16'500.– più spese generali, IVA e CPA. Quale titolo del credito la RE 1 ha

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.107

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2020.1706/1707 (opposizioni

al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con

istanze 23 aprile 2020 rispettivamente da

CO 2 __________ (GR)

CO 1 IT-__________

(patrocinati dagli __________ PA 1 __________)

contro

RE 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. In un procedimento d’arbitrato irrituale a Brescia, il 3 luglio 2018

l’arbitro unico ha, tra le altre cose, condannato CO 1 a risarcire alla RE 1 € 1'251'361.83

oltre agli interessi, le spese legali di € 16'500.–, le spese generali, l’imposta

sul valore aggiunto (IVA) e i contributi della cassa previdenza degli avvocati (CPA). Con decreto ingiuntivo telematico

n. 162/2019 prov­visoriamente esecutivo del 10 gennaio 2019, il

Tribunale di Brescia ha ingiunto a CO 1 di pagare alla RE 1 € 1'355'907.83

oltre agl’interessi e alle spese.

Fatti

B. Mediante convenzione di separazione coniugale su richiesta comune

omologata il 13 settembre 2019 dal Giudice unico del Tribunale regionale

Albula, CO 1 ha ceduto il suo__________ RFD di __________ e la sua quota di

comproprietà del fondo n. __________ RFD di __________ alla moglie CO 2.

C. Con

istanza 13 marzo 2020 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di entrambi i fondi

ceduti alla moglie fino a concorrenza di € 1'251'361.83 oltre agl’interessi

del 5% dal 4 luglio 2018 e € 16'500.– più spese generali, IVA e CPA. Quale titolo del credito la RE 1 ha

indicato la decisione arbitrale e il decreto ingiuntivo telematico

provvisoriamente esecutivo, e quale causa di sequestro l’art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni).

D. Avendo il Pretore accolto l’istanza, tranne per

quanto attiene alle spese generali, l’IVA e i contributi alla CPA, e

ordinato il sequestro con decreto del 17

marzo 2020, eseguito il 10 aprile 2020 dalla se­de di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), con due istanze separate del 23 aprile 2020,

motivate il successivo 5 giugno, CO 1 e CO

2 hanno presentato opposizione al

decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo pure una garanzia ai sensi

dell’art. 273 cpv. 1 LEF di fr. 944'000.–. Nelle sue osservazioni

del 31 luglio 2020, la RE 1 ha concluso per la reiezione delle opposizioni e

delle richieste di garanzia. Con replica del 2 ottobre 2020 e duplica spontanea

del 16 ottobre 2020, cui è seguita una “triplica spontanea” del 27 ottobre 2020, le

parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

E. Il

2 giugno 2022 e il 2 giugno 2023 gli opponenti hanno presentato separate istanze

d’assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova in merito alla realizzazione

in Italia di un immobile di proprietà di CO 1 oggetto di pignoramento. A quella

del 2 giugno 2022 sono seguite le osservazioni della RE 1 del 24 giugno, una

replica spontanea del 4 luglio e una duplica spontanea del 12 luglio 2022. A

quella del 2 giugno 2023, completata con scritto del 14 giugno, sono seguite le

osservazioni del­la RE 1 del 27 giugno, una replica spontanea dell’11 luglio e

una duplica spontanea del 17 luglio 2023.

F. Statuendo

con decisione 5 ottobre 2023 il Pretore ha anzitutto congiunto le due procedure,

accolto l’opposizione di CO 2, annullato il sequestro e respinto la sua

richiesta di garanzia nella misura in cui non era divenuta priva d’oggetto,

ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili

di fr. 10'000.– a favore dell’opponente. Ha invece dichiarato irricevibile

l’opposizione al sequestro e la richiesta di garanzia di CO 1, ponendo a carico

di quest’ultimo le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili di fr. 10'000.–

a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 16 ottobre 2023 per ottenerne il parziale annullamento nel senso

della reiezione del­l’opposizione al sequestro di CO 2 e la conferma

della misura, protestate spese e ripetibili. Con osservazioni del 23 novembre

2023 CO 2 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 ottobre 2023, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 16 ottobre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),

ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278

cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757

n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazio­ni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza

della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I

fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non

appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile

tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’ac­certamento dei

fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono

manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232

consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mez­zo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare pro­ve pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti

in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze

della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD

2023.

II 728 n. 43c).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima specificato che il sequestro è

stato concesso per € 1'251'361.83 oltre agli interes­si del 5% dal 4

luglio 2018 e per € 16'500.– (escluse le spese generali, IVA e Cpa, giacché

nemmeno cifrate). Tenuto conto dei suddetti interessi fino al 9 giugno 2023

(quattro anni e trecento trentanove giorni) pari a € 308'383.74, a quella data

il credito complessivo ammontava a € 1'576'245.57. Considerato il

pagamento ricevuto di € 1'538'321.46, il credito residuo è quindi di € 37'924.11

oltre agl’interessi del 5% dal 9 giugno 2023. In tale misura ha considerato il

credito permane verosimile (art. 272 cpv. 1 cpv. 1 LEF).

Egli

ha però accolto l’opposizione al sequestro di CO 2 – dichiarando quella del

marito irricevibile per l’assenza di un interesse degno di protezione – poiché

ha ritenuto inverosimile la causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di

riflesso, e per i medesimi motivi, quella dell’appartenenza dei beni al

debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). Riguardo alla cessione degli immobili alla moglie

del debitore, il primo giudice ha rilevato che se la tempistica (immediatamente

successiva all’avvio delle procedure d’in­casso) e le modalità (separazione coniugale consensuale) della ces­sione restano l’indizio più rilevante in favore della

tesi di uno spossessamento puramente formale a danno dei creditori, altri

indizi risultano notevolmente ridimensionati a fronte delle contestazioni e delle spiegazioni fornite da CO 2

in sede di opposizione. In effetti, ella ha reso verosimili le precarie

condizioni di salute del marito già da metà febbraio 2019, che spiegano il

motivo per cui egli ha incaricato un rappresentante di ricevere gli atti

esecutivi e ha tardato a formalizzare il cambiamento di domicilio. D’altronde, con

l’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova del 2 giugno 2023

e con il successivo scritto del 14 giugno 2023 l’opponente ha reso più che

verosimile l’estinzione del credito vantato dalla sequestrante, se non proprio

in maniera integrale, perlomeno in larghissima misura grazie alla realizzazione

forzata dell’immobile del debitore sito in Italia. A giudizio del Pretore perde

quindi sostanzialmente di peso l’ipotesi che, dopo il pignoramento del fondo in

Italia, la conclusione della separazione consensuale fosse puramente fittizia e

finalizzata al solo scopo di eludere le pretese creditorie della sequestrante.

4.

Con

il reclamo la RE 1 ribadisce in buona sostanza di aver reso verosimili i

presupposti del trafugamento di beni e dell’appartenenza

dei beni al debitore, giacché la sola realizzazione forzata dell’immobile in

Italia, risultante da un procedimento non volontario e coattivo, non era

sufficiente a ritenere quei presupposti non adempiuti. Inoltre, essendo

pacifico che parte del credito è rimasto scoperto, lo stesso permane verosimile

in tale misura, sicché il sequestro doveva essere mantenuto.

5.

Il sequestro (come il pignoramento) può

colpire soltanto beni di proprietà del

debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105

III 107 consid. 3a). Nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro

si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore

sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al

debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), oppure ch’essi sono stati

trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o

comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggia­re i creditori o

a favorirne alcuni a scapito di altri (fra altre: senten­ze della CEF

14.2019.3-6 dell’11 luglio 2019, consid. 6, e 14.2010.40 del 18 giugno 2010,

RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2). Le norme sul sequestro formando un’unità

coerente, i principi appena evocati valgono anche per l’interpretazione della

nozione di trafugamento di beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF

(sentenza della CEF 14.2020.54 dell’8 febbraio 2021

consid. 5.2 e consid. 5.2.1 con rinvii).

5.1

La realizzazione di una causa di sequestro nel

senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza

oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una

circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di

sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14

ad § 51; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i

suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure

che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 69 ad

art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, de-vono

sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore

fosse co-sciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento

era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a

renderlo molto più difficile (sentenza della CEF 14.2020.32/33 del 21 settembre

2020.

consid. 5, con rinvio alla 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii).

5.2

La

semplice alienazione di beni immobili non costituisce in sé una causa di

sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Sono necessari altri indizi

concreti e oggettivi atti a rendere verosimile che il debitore stesse tentando

di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell’istante, ostacolandone le

possibilità di esecuzione. Si possono citare a mo’ di esempi una manifesta

sproporzione tra il prezzo offerto od ottenuto e il valore reale dell’oggetto,

il fatto che gli altri beni del debitore all’infuori di quello venduto o messo

in vendita non bastino a coprire il credito vantato dall’istante o circostanze

particolari, da cui si può desumere un rischio concreto che il debitore celi,

esporti, doni o sperperi – in altre parole trafughi – il prezzo di compravendita (già citata 14.2015.182, consid. 7.3/a).

6.

La

reclamante (pagg. 15 a 17) contesta il

sillogismo del Pretore, che si è basato sulla realizzazione dell’immobile in

Italia per considerare non adempiuti i presupposti del trafugamento dei beni e

dell’appartenenza dei beni al debitore, evidenziando come non fosse sicuro che l’esecuzione

forzata sarebbe andata a buon fine, che il suo esito è stato dubbio fino alla

fine e che si trattava comunque di un difficile e lungo procedimento coattivo (non

volontario), cui il debitore si è sempre strenuamente opposto. A mente della

reclamante non è quindi chiaro perché il primo giudice si sia fatto bastare un

bene in Italia e l’abbia considerato come una sorta di pegno a garanzia del

credito. D’altronde volendolo anche considerare tale, l’ipotesi del

trafugamento del bene – inteso come pegno – sarebbe adempiuta.

L’opponente

(pagg. 11 a 17) ribatte che la reclamante è rimasta del tutto silente sui gravi

problemi di salute del marito ammessi dal Pretore, iniziati già nel 2018, che

hanno dilatato i tempi della separazione, iniziata con la firma della relativa

convenzione il 28 novembre 2018 e l’avvio

della causa giudiziaria l’11 dicembre 2018, ancora prima del

pignoramento dell’immobile di Milano, e conclusasi il 13 settembre 2019 con l’emanazione

della decisione di separazione. Ne deduce

che il trasferimento

dei fondi non è solo for­male. Rileva d’altronde che la

sequestrante non ha nemmeno sostenuto che gl’immobili sequestrati sarebbero stati

gli unici attivi del debitore, insufficienti a disinteressarla integralmente.

Fatto sta ch’essi, entrambi gravati da oneri ipotecari, costituivano una minima

parte del patrimonio coniugale, come risulta dalla decisione di separazione, secondo cui la parte tassabile

nei Grigioni ammon­ta a circa fr. 8'000'000.–, di modo che secondo

l’opponente la loro cessione non può configurare un trafugamento di beni giusta

l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Sottolinea altresì che la convenzione di

separazione è stata omologata dal Giudice del Tribunale regionale di Albula a

fronte del fatto che lei aveva rinunciato alla propria carriera per favorire

quella del marito, sicché la cessione dei fondi si giustificava quale indennità

nel senso dell’art. 165 CC. Il carattere non fittizio della cessione si evince

anche dal fatto che i coniugi vivono effettivamente separati da tempo, il

marito avendo già traslocato due volte.

6.1

In

realtà mai il Pretore ha considerato l’immobile di Milano come un pegno. L’avesse

fatto, avrebbe dovuto respingere l’istanza di sequestro in virtù dell’art. 271

cpv. 1 LEF. Semplicemente il primo giudice ha concluso che la cessione degli

immobili di __________ e __________ alla moglie non aveva compromesso la

pretesa creditoria della RE 1l, che è stata in gran parte saldata grazie alla

realizzazione di un altro bene di proprietà del debitore, sicché ha

implicitamente ritenuto inadempiuto l’elemento soggettivo del trafugamento di

beni invocato dalla sequestrante.

6.2

Non

si può invero escludere a priori che CO 1, non sapendo come sarebbe terminata

la procedura di realizzazione del fondo di Milano, abbia potuto avere motivi di

far intestare alla moglie i fondi siti in Svizzera per evitarne il sequestro a

favore della RE 1. Incombeva però a quest’ultima rendere verosimili circostanze

da cui poter dedurre le intenzioni del debitore. Orbene, la reclamante non ha

contestato l’accertamento del Pretore secondo cui risultano

verosimili le precarie condizioni di salute del marito già da metà febbraio

2019, ciò che spiega il motivo per cui egli ha incaricato un rappresentante di

ricevere gli atti esecutivi e ha tardato a formalizzare il cambiamento di

domicilio, facendo venire meno gl’indizi sui quali la sequestrante si fondava per rendere verosimile l’intenzione a suo

dire distrattiva del debitore. E nel reclamo non ha riproposto altri

indizi. Il solo fatto che, secondo gli accertamenti

del Pretore contestati dall’opponen­­te, il credito vantato dalla sequestrante

non sia stato integralmente estinto con il provento della realizzazione del fondo

di Milano non è in sé di rilievo, poiché la reclamante non menziona circostanze

da cui si possa dedurre che il debitore e la moglie potessero e dovessero prevedere tale esito al momento della

cessione dei fon­di poi sequestrati. La decisione impugnata resiste dunque

alla critica.

6.3

Per

abbondanza, non si può non rilevare che l’insorgente non si è determinata, né

nel reclamo né con una replica spontanea, sulle allegazioni dell’opponente e

sui documenti citati a loro sostegno, secondo cui gl’immobili sequestrati,

entrambi gravati da oneri ipotecari, costituivano solo una minima parte del

patrimonio coniuga­le di oltre fr. 8'000'000.–

(doc. L pag. 2), sicché la loro cessione non metteva in pericolo le pretese

della sequestrante (v. sopra consid. 5.2

a

contrario), che la firma

della convenzione di separazione e l’av­­vio della causa di separazione sono

avvenuti prima del pignoramento del fondo di Milano (doc. L [pag. 3 e 2] e H), che

la cessione dei fondi poi sequestrati ha quale fondamento l’art. 165 CC (doc.

L, pag. 5 ad 3) e che la separazione è effettiva da tempo, tutti indizi che inducono

a ritenere inverosimile la tesi del trafugamento di beni sostenuta dalla

reclamante, o perlomeno meno verosimile della tesi opposta di CO 2.

7.

Difettando

la causa di sequestro fatta valere dalla reclamante, e pertanto anche il

presupposto dell’appartenenza al debitore dei fondi sequestrati (verosimilmente

intestati in modo regolare alla moglie), il reclamo va respinto senza necessità

di esaminare la questione dell’esistenza e dell’importo del credito vantato

dalla sequestrante.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Le ripetibili vanno fissate in base al valore

litigioso stabilito

dal Pre­tore nella decisione impugnata (di fr. 1'267'861.83, consid. 12) e rimasto

incontestato, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF

139.

III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto

non è stato reso noto.

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'267'861.83,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'300.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1

rifonderà a CO 2 fr. 15'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).