14.2023.108
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi AVS/AI/IPG da attività accessoria indipendente. Contestazione della notifica della decisione di fissazione dei contributi e prescrizione
7 marzo 2024Italiano14 min
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.108
Lugano
7 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S23-75 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 13
aprile 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 ottobre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 2 novembre 2020 l’Ufficio circondariale di tassazione di
Mendrisio ha emesso nei confronti di RE 1 e di sua moglie una decisione su
reclamo relativa alla tassazione 2014, in cui ha accertato un reddito da
attività indipendente del contribuente di fr. 36'000.–.
B. L’8
giugno 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (qui di seguito
anche “Cassa”) ha segnalato a RE 1 di aver ricevuto una comunicazione spontanea
da parte dell’autorità fiscale cantonale secondo cui, nel corso dell’anno
2014, costui aveva conseguito un “utile
parificato a reddito aziendale di natura indipendente”
di fr. 36'000.– e gli ha fissato
un termine di venti giorni per determinarsi sulla sua situazione nei confronti
dell’AVS, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro nel termine
indicato, avrebbe proceduto d’ufficio al suo assoggettamento al pagamento dei
contributi sociali in base ai dati in suo possesso. Non avendo ricevuto riscontro alcuno, con scritto del 15
settembre 2022 la Cassa ha proceduto all’affiliazione d’ufficio di RE 1
come persona che esercita un’attività indipendente a partire dal 1° gennaio
2014.
C. Il
16 settembre 2022 la Cassa ha emesso una “decisione definitiva per l’anno 2014” nei confronti di RE 1 relativa a contributi per persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente per fr. 3'167.95. In medesima data la
Cassa ha emesso la decisione sugli interessi di mora per fr. 1'177.45, una
“fattura di chiusura” di fr. 4'345.40 e il 13 aprile 2023 una “Panoramica dei contributi”
che assommava a fr. 4'495.55.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 novembre 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'167.95
oltre agli interessi del 5% dal 18 novembre 2022 (indicando quale causa del credito
Fatti
i “Contributi personali per il
periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, Fattura del 16.09.2022, Decisione
interessi di mora del 16.09.2022”), fr. 1'204.30
(per “Interessi”) e fr. 50.– (per “Diffida
16.09.2022”).
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 aprile
2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 5 maggio 2023. Con replica del 27 luglio 2023 l’istante
ha ribadito il suo punto di vista. Dopo fissazione di un termine per le
conclusioni, la Cassa ha comunicato il 9 agosto 2023 di non avere osservazioni da
formulare, mentre il convenuto ha inoltrato uno scritto del 30 agosto 2023, in
cui ha confermato la sua opposizione.
F. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni
del 17 novembre 2023, la Cassa si è limitata a chiedere la conferma integrale
della decisione impugnata senza motivazione aggiuntiva.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 19 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentito (art.
53.
cpv. 1 CPC). Sostiene che il primo giudice ha avallato l’operato della Cassa
senza aver dato risposta agli argomenti da lui sollevati in prima sede e ha
respinto l’eccezione di prescrizione sulla base di “convincimenti personali”,
ossia perché tale argomento non era “sufficiente per convincere il giudice a respingere l’istanza” senza ulteriori spiegazioni. Sennonché, RE 1 stesso, visti i “limiti evidenti della Giudicatura di pace”, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, che ritiene “del tutto inutile” e
una “perdita di tempo e di
soldi”,
ma ne chiede la riforma. Ciò posto, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa dal momento che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3
lett. b CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023
consid. 4).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi era un
valido “riconoscimento di
debito” (recte: titolo di rigetto definitivo per l’opposizione) e ha respinto l’eccezione di prescrizione
mossa dal convenuto, poiché le sue argomentazioni non erano “sufficienti per convincere il Giudice a
respingere l’istanza”. Inoltre, a sua mente l’affermazione
di RE 1 secondo cui le decisioni non sarebbero mai state né notificate né
inviate per raccomandata non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato. Ha
ritenuto poi manifestamente tardive le contestazioni relative al merito delle
decisioni e quelle sul loro passaggio in giudicato. D’altronde, egli ha
continuato, il divorzio tra persone con attività dipendenti e/o indipendenti
comporta inevitabilmente il sorgere di problematiche di natura fiscale e
contributiva in generale e le informazioni inerenti alla propria situazione
fiscale possono e devono essere chieste proprio per evitare situazioni nelle
quali vengono poi prese delle decisioni d’ufficio, come in casu l’affiliazione
per l’anno 2014.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata in diritto. Egli rammenta
il suo argomento relativo alla prescrizione ricordando che le pretese risalgono
al 2014. Ribadisce che le decisioni invocate come titolo non gli sono mai state
notificate e quindi, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice, non
potevano essere passate in giudicato. Nel merito della pretesa egli rileva che, come già ampiamente allegato e documentato,
si tratta di un reddito non di sua pertinenza, ma della moglie, in qualità di
dipendente della __________, di cui era azionista e amministratrice unica,
mentre lui si professa estraneo al mondo del lavoro indipendente, avendo da
Dispositivo
sempre lavorato come dipendente. Per questi motivi, l’istanza andava respinta.
5. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le deci-sioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive, ciò che presuppone la
loro notificazione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità se è
contestata dall’escusso (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale
federale 5D_62/2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 147 ad art.
80 LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 124 ad art. 80 LEF).
5.1 Non
può quindi essere seguito il Giudice pace laddove scrive che l’assenza di notificazione
delle decisioni prodotte dall’istante non era atta a inficiarne il passaggio in
giudicato.
5.1.1 Secondo
un principio generale del diritto amministrativo, la carente notifica di una
decisione non deve comportare alcun pregiudizio per le parti. La tutela delle
parti è tuttavia sufficientemente raggiunta quando la notifica irregolare
raggiunge il suo scopo nonostante l’irregolarità, ciò che va esaminato sulla
base delle circostanze del caso specifico (DTF 122 I 97 consid. 3/a). Secondo la giurisprudenza, la decorrenza di un termine di ricorso non
può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1
CC e 52 CPC) impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto
di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di
contestarlo tempestivamente (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza
del Tribunale federale 5A_959/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 3.1; nello
stesso senso: 5A_476/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.1.2; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2; Abbet, op. cit., n. 11 e 147 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n.
124a ad art. 80).
5.1.2 Nella fattispecie, nelle osservazioni all’istanza RE 1 ha affermato che
le due decisioni del 16 settembre 2022 (sul contributo per il 2014 e sui
relativi interessi di mora) non gli erano mai state notificate e ha contestato
le pretese dell’istante, facendo valere di essere sempre stato dipendente al
100% del Comune di __________, di non essere mai stato iscritto all’AVS quale
indipendente e di ritenere che tutto sia il frutto di un errore, il reddito
imputatogli riferendosi verosimilmente a prestazioni erogate dall’Immobiliare PI
1 a favore della moglie separata (dal 2017), che ne è l’amministratrice unica e
azionista ed è iscritta all’AVS come indipendente.
Nella
replica, l’istante ha spiegato di aver affiliato d’ufficio l’escusso in base
alla sua tassazione per il 2014, da cui risulta un reddito di fr. 36'000.–
derivante da una nota d’onorario per attività di consulenza emessa dalla PI 1,
società che però non ha dichia-rato salariati. La Cassa istante ha ritenuto “implicitamente” che RE
1 avesse accolto le motivazioni contenute nella decisione di fissazione dei
contributi non interponendovi opposizione.
Entro
il termine impartito dal Giudice di pace per presentare le “conclusioni finali”,
la Cassa ha poi comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il
convenuto ha confermato la sua opposizione, ribadendo la mancata notifica delle
decisioni prodotte dall’istante, aggiungendo che la decisione di fissazione
del contributo è intempestiva ai sensi dell’art. 16 LAVS, poiché è stata emessa
più di cinque anni dopo la fine dell’anno civile per cui è dovuto, ossia dopo
il 31 dicembre 2014, e precisando di aver comunicato per scritto la sua
opposizione alla Cassa istante già il 25 luglio 2022.
5.1.3 L’istante
non ha provato di aver validamente notificato le decisioni all’escusso. L’attestazione
di passaggio in giudicato apposta unilateralmente sulle decisioni non è al
riguardo determinante (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2020.198
del 24 giugno 2021 consid. 6.3). La Cassa
non ha neppure allegato l’esistenza di circostanze da cui poter
dedurre la pretesa notifica delle decisioni, come il fatto che, per ipotesi, RE
1 sarebbe venuto a conoscenza di una
successiva diffida. La Cassa non ha invero speso una parola sulla
questione della notifica.
Non
si può d’altronde imputare al reclamante di essere venuto a conoscenza della
decisione di fissazione del contributo al momento della notifica del precetto
esecutivo, visto che la causale indica al riguardo la “Fattura del 16.09.2022” e la
menzione di una “Decisione” si riferisce solo agl’interessi di mora.
5.2 Nelle
circostanze appena descritte, si deve considerare che RE 1 è venuto a
conoscenza delle decisioni invocate quale titolo di rigetto al momento della
ricezione dell’istanza. Egli vi si è opposto nelle sue osservazioni scritte del
5 maggio 2023. Dal momento che l’esigenza della buona fede (art. 52 CPC) vale
per tutte le parti, la Cassa, nella misura in cui non ha contestato la mancata
notifica delle sue decisioni, avrebbe dovuto considerare le osservazioni del
convenuto, scritte, motivate e firmate, quale opposizione nel senso dell’art.
52 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS
830.1).
Non
si può infatti ritenere d’acchito che l’opposizione sia strumentale o abusiva.
In particolare, non risulta dagli atti né dalle allegazioni dell’istante che la
decisione di fissazione dei contributi AVS sia stata emessa, il 16 settembre
2022, meno di un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione
fiscale per il 2014 è passata in giudicato, ossia prima della scadenza del
termine di prescrizione stabilito dall’art. 16 cpv. 1, 2° periodo LAVS. La
decisione su reclamo prodotta dal convenuto con le conclusioni (doc. AA) reca
del resto la data del 2 novembre 2020 e pare quindi essere passata in giudicato
prima della fine del 2020.
5.3 In
mancanza di una decisione sull’opposizione alle decisioni del 16 settembre 2022
contenuta nelle osservazioni all’istanza (e precisata nelle conclusioni), si deve
constatare che l’istante non ne ha dimostrato, come le spettava, il carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sicché, in riforma della
sentenza impugnata, l’istanza va respinta.
6. In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, non avendo RE 1 formulato alcuna domanda
motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'422.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).