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Decisione

14.2023.108

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi AVS/AI/IPG da attività accessoria indipendente. Contestazione della notifica della decisione di fissazione dei contributi e prescrizione

7 marzo 2024Italiano14 min

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.108

Lugano

7 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S23-75 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 13

aprile 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 2 ottobre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 2 novembre 2020 l’Ufficio circondariale di tassazione di

Mendrisio ha emesso nei confronti di RE 1 e di sua moglie una decisione su

reclamo relativa alla tassazione 2014, in cui ha accertato un reddito da

attività indipendente del contribuente di fr. 36'000.–.

B. L’8

giugno 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (qui di seguito

anche “Cassa”) ha segnalato a RE 1 di aver ricevuto una comunicazione spontanea

da parte dell’auto­rità fiscale cantonale secondo cui, nel corso dell’anno

2014, costui aveva conseguito un “utile

parificato a reddito aziendale di natura indipendente”

di fr. 36'000.– e gli ha fissato

un termine di venti gior­ni per determinarsi sulla sua situazione nei confronti

dell’AVS, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro nel termine

indicato, avrebbe proceduto d’ufficio al suo assoggettamento al pagamento dei

contributi sociali in base ai dati in suo possesso. Non avendo ricevuto riscontro alcuno, con scritto del 15

settembre 2022 la Cas­sa ha proceduto all’affiliazione d’ufficio di RE 1

come persona che esercita un’attività indipendente a partire dal 1° gennaio

2014.

C. Il

16 settembre 2022 la Cassa ha emesso una “decisione definitiva per l’anno 2014” nei confronti di RE 1 relativa a contributi per persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente per fr. 3'167.95. In medesima data la

Cassa ha emesso la decisione sugli interessi di mora per fr. 1'177.45, una

“fattura di chiusura” di fr. 4'345.40 e il 13 aprile 2023 una “Panoramica dei contributi”

che assommava a fr. 4'495.55.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 novembre 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 3'167.95

oltre agli interessi del 5% dal 18 novembre 2022 (indicando quale causa del credito

Fatti

i “Contributi personali per il

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, Fattura del 16.09.2022, Decisione

interessi di mora del 16.09.2022”), fr. 1'204.30

(per “Interessi”) e fr. 50.– (per “Diffida

16.09.2022”).

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 aprile

2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 5 maggio 2023. Con replica del 27 luglio 2023 l’i­stante

ha ribadito il suo punto di vista. Dopo fissazione di un termine per le

conclusioni, la Cassa ha comunicato il 9 agosto 2023 di non avere osservazioni da

formulare, mentre il convenuto ha inoltrato uno scritto del 30 agosto 2023, in

cui ha confermato la sua opposizione.

F. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni

del 17 novembre 2023, la Cassa si è limitata a chiedere la conferma integrale

della decisione impugna­ta senza motivazione aggiuntiva.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 19 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentito (art.

53.

cpv. 1 CPC). Sostiene che il primo giudice ha avallato l’operato della Cassa

senza aver dato risposta agli argomenti da lui sollevati in prima sede e ha

respinto l’ec­cezione di prescrizione sulla base di “convincimenti personali”,

ossia perché tale argomento non era “sufficiente per convincere il giudice a respingere l’istanza” senza ulteriori spiegazioni. Sennonché, RE 1 stesso, visti i “limiti evidenti della Giudicatura di pace”, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, che ritiene “del tutto inutile” e

una “perdita di tempo e di

soldi”,

ma ne chiede la riforma. Ciò posto, nulla osta a che la Camera statuisca essa stes­sa dal momento che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023

consid. 4).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi era un

valido “riconoscimento di

debito” (recte: titolo di rigetto definitivo per l’opposizione) e ha respinto l’eccezione di pre­scrizione

mossa dal convenuto, poiché le sue argomentazioni non erano “sufficienti per convincere il Giudice a

respingere l’istanza”. Inoltre, a sua mente l’affermazione

di RE 1 secondo cui le decisioni non sarebbero mai state né notificate né

inviate per raccomandata non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato. Ha

ritenuto poi manifestamente tardive le contestazioni relative al merito delle

decisioni e quelle sul loro passaggio in giudicato. D’al­tronde, egli ha

continuato, il divorzio tra persone con attività dipendenti e/o indipendenti

comporta inevitabilmente il sorgere di problematiche di natura fiscale e

contributiva in generale e le informazioni inerenti alla propria situazione

fiscale possono e devono essere chieste proprio per evitare situazioni nelle

quali vengono poi prese delle decisioni d’ufficio, come in casu l’affiliazione

per l’anno 2014.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata in diritto. Egli rammenta

il suo argomento relativo alla prescrizione ricordando che le pretese risalgono

al 2014. Ribadisce che le decisioni invocate come titolo non gli sono mai state

notificate e quindi, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice, non

potevano essere passate in giudicato. Nel merito della pretesa egli rileva che, come già ampiamente allegato e documen­tato,

si tratta di un reddito non di sua pertinenza, ma della moglie, in qualità di

dipendente della __________, di cui era azionista e amministratrice unica,

mentre lui si professa estraneo al mondo del lavoro indipendente, avendo da

Dispositivo

sempre lavorato come dipendente. Per questi motivi, l’istanza andava respinta.

5. Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le deci-sioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive, ciò che presuppone la

loro notificazione al destinatario, la cui pro­va incombe all’autorità se è

contestata dall’escusso (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale

federale 5D_62/2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 147 ad art.

80 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 124 ad art. 80 LEF).

5.1 Non

può quindi essere seguito il Giudice pace laddove scrive che l’assenza di notificazione

delle decisioni prodotte dall’istante non era atta a inficiarne il passaggio in

giudicato.

5.1.1 Secondo

un principio generale del diritto amministrativo, la caren­te notifica di una

decisione non deve comportare alcun pregiudizio per le parti. La tutela delle

parti è tuttavia sufficientemente raggiunta quando la notifica irregolare

raggiunge il suo scopo nonostante l’irregolarità, ciò che va esaminato sulla

base delle circostanze del caso specifico (DTF 122 I 97 consid. 3/a). Secondo la giurisprudenza, la decorrenza di un termine di ricorso non

può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1

CC e 52 CPC) impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto

di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di

contestarlo tempestivamente (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza

del Tribunale federale 5A_959/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 3.1; nello

stesso senso: 5A_476/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.1.2; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2; Abbet, op. cit., n. 11 e 147 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n.

124a ad art. 80).

5.1.2 Nella fattispecie, nelle osservazioni all’istanza RE 1 ha affermato che

le due decisioni del 16 settembre 2022 (sul contributo per il 2014 e sui

relativi interessi di mora) non gli erano mai state notificate e ha contestato

le pretese dell’istante, facendo valere di essere sempre stato dipendente al

100% del Comune di __________, di non essere mai stato iscritto all’AVS quale

indipendente e di ritenere che tutto sia il frutto di un errore, il reddito

imputatogli riferendosi verosimilmente a prestazioni erogate dall’Im­mobiliare PI

1 a favore della moglie separata (dal 2017), che ne è l’amministratrice unica e

azionista ed è iscritta all’AVS come indipendente.

Nella

replica, l’istante ha spiegato di aver affiliato d’ufficio l’escus­­so in base

alla sua tassazione per il 2014, da cui risulta un reddito di fr. 36'000.–

derivante da una nota d’onorario per attività di consulenza emessa dalla PI 1,

società che però non ha dichia-rato salariati. La Cassa istante ha ritenuto “implicitamente” che RE

1 avesse accolto le motivazioni contenute nella decisione di fissazione dei

contributi non interponendovi opposizione.

Entro

il termine impartito dal Giudice di pace per presentare le “conclusioni finali”,

la Cassa ha poi comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il

convenuto ha confermato la sua opposizione, ribadendo la mancata notifica delle

decisioni prodot­te dall’istante, aggiungendo che la decisione di fissazione

del contributo è intempestiva ai sensi dell’art. 16 LAVS, poiché è stata emessa

più di cinque anni dopo la fine dell’anno civile per cui è dovuto, ossia dopo

il 31 dicembre 2014, e precisando di aver comunicato per scritto la sua

opposizione alla Cassa istante già il 25 luglio 2022.

5.1.3 L’istante

non ha provato di aver validamente notificato le decisioni all’escusso. L’attestazione

di passaggio in giudicato apposta unilateralmente sulle decisioni non è al

riguardo determinante (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2020.198

del 24 giugno 2021 consid. 6.3). La Cassa

non ha neppure allegato l’esisten­­za di circostanze da cui poter

dedurre la pretesa notifica delle decisioni, come il fatto che, per ipotesi, RE

1 sarebbe venuto a conoscenza di una

successiva diffida. La Cassa non ha in­vero speso una parola sulla

questione della notifica.

Non

si può d’altronde imputare al reclamante di essere venuto a conoscenza della

decisione di fissazione del contributo al momen­to della notifica del precetto

esecutivo, visto che la causale indica al riguardo la “Fattura del 16.09.2022” e la

menzione di una “Decisione” si riferisce solo agl’interessi di mora.

5.2 Nelle

circostanze appena descritte, si deve considerare che RE 1 è venuto a

conoscenza delle decisioni invocate quale titolo di rigetto al momento della

ricezione dell’istanza. Egli vi si è opposto nelle sue osservazioni scritte del

5 maggio 2023. Dal momento che l’esigenza della buona fede (art. 52 CPC) vale

per tutte le parti, la Cassa, nella misura in cui non ha contestato la mancata

notifica delle sue decisioni, avrebbe dovuto considerare le osservazioni del

convenuto, scritte, motivate e firmate, quale opposizio­ne nel senso dell’art.

52 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS

830.1).

Non

si può infatti ritenere d’acchito che l’opposizione sia strumentale o abusiva.

In particolare, non risulta dagli atti né dalle allegazioni dell’istante che la

decisione di fissazione dei contributi AVS sia stata emessa, il 16 settembre

2022, meno di un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione

fiscale per il 2014 è passata in giudicato, ossia prima della scadenza del

termine di prescrizione stabilito dall’art. 16 cpv. 1, 2° periodo LAVS. La

decisio­ne su reclamo prodotta dal convenuto con le conclusioni (doc. AA) reca

del resto la data del 2 novembre 2020 e pare quindi essere passata in giudicato

prima della fine del 2020.

5.3 In

mancanza di una decisione sull’opposizione alle decisioni del 16 settembre 2022

contenuta nelle osservazioni all’istanza (e precisata nelle conclusioni), si deve

constatare che l’istante non ne ha dimostrato, come le spettava, il carattere

esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sicché, in riforma della

sentenza impugnata, l’istanza va respinta.

6. In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, non avendo RE 1 formulato alcuna domanda

motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'422.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).