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Decisione

14.2023.11

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto tardivo

16 giugno 2023Italiano4 min

indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.11

Lugano

16 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2022

dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 21 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 28'432.90 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2021,

indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.

che

avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

luglio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 22'153.95 oltre

agl’interessi del 5% dal 30 novembre 2021;

che

la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto

2022, cui è seguita la replica spontanea dell’istante del 30 agosto 2022, in

cui essa ha ridotto la richiesta di rigetto all’importo di fr. 21'549.05;

che

statuendo con decisione del 21 novembre 2022, il Pretore

ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 15'460.35 oltre agl’interessi

del 5% dal 29 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 200.– per ¼

a carico dell’istante e per i ¾ restanti a carico della convenuta;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta alla stessa Pretura con un

reclamo del 7 febbraio 2023 – poi trasmesso a questa Camera per competenza – per ottenerne la riforma nel senso

dell’accoglimento dell’istanza per fr. 21'549.05;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

Considerandi

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 novembre 2022

(tracciamento dell’invio raccomandato n.

98.__________), il termine d’impugnazione è sca­duto sabato 3 dicembre,

per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

5.

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

presentato solo il 7 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque ampiamente tardivo, sicché va dichiarato irricevibile;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata

invitata a presentare osservazioni al reclamo;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'088.70,

pari alla differenza tra quanto chiesto in seconda sede (fr. 21'549.05) e

quanto ottenuto in prima (fr. 15'460.35) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi

esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).