14.2023.11
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto tardivo
16 giugno 2023Italiano4 min
indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.11
Lugano
16 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2022
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 28'432.90 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2021,
indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.
che
avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4
luglio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 22'153.95 oltre
agl’interessi del 5% dal 30 novembre 2021;
che
la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto
2022, cui è seguita la replica spontanea dell’istante del 30 agosto 2022, in
cui essa ha ridotto la richiesta di rigetto all’importo di fr. 21'549.05;
che
statuendo con decisione del 21 novembre 2022, il Pretore
ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 15'460.35 oltre agl’interessi
del 5% dal 29 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 200.– per ¼
a carico dell’istante e per i ¾ restanti a carico della convenuta;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta alla stessa Pretura con un
reclamo del 7 febbraio 2023 – poi trasmesso a questa Camera per competenza – per ottenerne la riforma nel senso
dell’accoglimento dell’istanza per fr. 21'549.05;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
Considerandi
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 novembre 2022
(tracciamento dell’invio raccomandato n.
98.__________), il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre,
per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
5.
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
presentato solo il 7 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque ampiamente tardivo, sicché va dichiarato irricevibile;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata
invitata a presentare osservazioni al reclamo;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'088.70,
pari alla differenza tra quanto chiesto in seconda sede (fr. 21'549.05) e
quanto ottenuto in prima (fr. 15'460.35) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi
esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).