14.2023.112
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto bilaterale di vendita a rate di stampi. Contestazione dell’autenticità della firma sulla ricevuta della consegna dei stampi. Pagamento delle prime rate pattuite. Esigibilità condizionale
30 aprile 2024Italiano19 min
definiti né in momenti successivi, sicché il contratto non ha mai avuto effetto.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.112
Lugano
30 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa
SO.2023.1996 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023 da
RE 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1 __________
(patrocinato dall’ avv. RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “Contratto di
mutuo” del 13 giugno 2016, RE 1 si è impegnato a
consegnare ad CO 1 entro il 30 agosto 2016 “7200 gomme” per la
realizzazione di gioielli. Il patto prevedeva che “nel momento di consegna di tutti i n. 7200 modelli di
gomme, il creditore rilascerà ricevuta che contro-firmata dal debitore, darà
effetto al presente contratto di mutuo”. Da parte sua CO
1 si è impegnato a restituire a RE 1 € 91'700.– in rate mensili di € 2'000.– a
partire dal 30 dicembre 2016 e per tutti i
mesi seguenti entro l’ultimo giorno del mese. La firma di CO 1 apposta
sul contratto di mutuo è stata autenticata da un notaio svizzero.
B. Il
14 giugno 2016, entrambe le parti al contratto hanno firmato una ricevuta attestante che CO 1 aveva ricevuto da RE 1 i
“7200 modelli gomma”.
C. Il 9 dicembre 2022 RE 1 ha invano sollecitato CO 1 perché pagasse il
saldo del prezzo pattuito, indicato in fr. 77'727.–, rimarcando che, dopo
Fatti
i primi versamenti effettuati, da giugno 2017 non gli era più pervenuto alcun
pagamento.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 77'439.41
oltre a interessi e spese.
E. Con
e-mail del 29 gennaio 2023 CO 1 ha chiesto a RE 1 di ritirare
il precetto esecutivo, facendo valere che il debito non
sussiste perché il materiale non gli è mai stato consegnato né entro i termini
definiti né in momenti successivi, sicché il contratto non ha mai avuto effetto.
Nella sua e-mail di risposta del 31 gennaio 2023 RE 1 ha ribadito la sua
pretesa.
F. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 aprile
2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 16 maggio 2023. Con replica del 14 luglio 2023
inoltrata entro la scadenza fissata dal Pretore, l’istante ha ribadito il suo
punto di vista.
G. Statuendo con decisione del 12 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
indennità.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne in
via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via
subordinata la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.
Con
osservazioni del 15 marzo 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 ottobre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 23 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
constatato che le parti hanno concluso un contratto sinallagmatico, cui
è applicabile la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto dev’essere
concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione d’inadempimento.
Orbene, in casu il convenuto mette in discussione
l’adempimento della prestazione dovuta dall’istante, siccome sostiene di
non aver mai ricevuto gli stampi per gioielli, la sua firma apposta sulla ricevuta
prodotta dall’istante essendo a suo dire stata falsificata. Visto l’esito della
perizia fatta esperire dal convenuto, che conclude per la falsità della firma,
e il contenuto della corrispondenza intercorsa con il legale dell’istante – al
quale il convenuto ha immediatamente opposto di non aver mai ricevuto i noti
stampi – il Pretore si è detto portato a concludere che il debitore avesse
esposto in modo convincente (ossia in modo almeno credibile) che nulla potesse
essergli opposto in ragione di una ricevuta la cui non autenticità parrebbe
attendibile. Secondo il primo giudice pesa a favore di questa lettura l’assenza
di ogni traccia dei pagamenti effettuati dal convenuto.
Non
ha poi ritenuto determinante la perizia prodotta dall’istante, che giunge al
risultato diametralmente opposto, poiché sono entrambe perizie di parte, che valgono
come semplici allegazioni di parte e hanno la stessa valenza. In definitiva, non
potendo concludere in un senso o nell’altro in merito alla portata della
ricevuta, entrambe le versioni delle parti essendo
difendibili, il Pretore ha considerato che l’opposizione andasse
mantenuta, onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della
giurisprudenza relativa all’eccezione di falso nella procedura di rigetto dell’opposizione,
secondo cui l’onere di rendere più verosimile la falsità del titolo di rigetto
della sua autenticità grava sull’escusso, sicché, dopo aver stabilito che le
tesi delle parti in merito alla ricevuta erano sostanzialmente equiparabili, il
primo giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza anziché respingerla. In
effetti, ritenuta autentica la ricevuta, la prova della controprestazione “sarebbe venuta da sé”, specie perché ciò è suffragato dal fatto che l’escusso ha pagato
diverse rate per varie decine di migliaia di euro, contrariamente a quanto
accertato dal Pretore, poiché CO 1 non ha mai contestato di aver onorato parte
del suo debito, sicché tale circostanza deve ritenersi un fatto processualmente
provato.
5.
In materia di esecuzione basata su un contratto
bilaterale in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta
al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, già dal 2017 la Camera si
è scostata dalla prassi di Basilea-Campagna citata nella sentenza impugnata
(14.2003.15 del 16 ottobre 2003 consid. 4.1), che poneva a carico dell’escusso
l’onere di rendere verosimile l’inadempimento o il cattivo adempimento della
prestazione dovuta dall’istante, per adottare la prassi ora dominante di
Basilea-Città (detta anche “Basler Praxis”), secondo cui, ove l’escusso abbia contestato in
modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e
tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente
nell’ambito di un contratto bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art.
82.
CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere
il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della
propria pretesa (sentenze della CEF 14.2021.184 del 28
giugno 2022 consid. 4.1.1, 14.2020.176 del 31 maggio 2021 consid. 5.2, 14.2020.138 del 29 marzo 2021 consid.
4.2, 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid.
6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a, sentenza della CEF
14.2017.73
del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in
ultimo luogo; DTF 145 III 20 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
5.1
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto constatato dal Pretore, le parti non
hanno concluso un contratto sinallagmatico, ma un accordo ove spettava al creditore l’obbligo della prestazione anticipata.
In effetti, solo al momento della consegna di tutti gli stampi per
gioielli (che doveva avvenire entro il 30 agosto 2016) e una volta rilasciata
la ricevuta controfirmata dal debitore (in concreto datata 14 giugno 2016), il
contratto di “mutuo” “avr[ebbe
avuto] effetto” e sarebbe sorto l’obbligo di pagamento
delle rate (a partire dal 30 dicembre 2016). La questione è invero ininfluente,
siccome la “Basler Praxis” è applicabile anche quando il contratto bilaterale pone a carico del
creditore l’obbligo della prestazione anticipata (sopra consid. 5).
5.2
Nella
fattispecie l’escusso ha eccepito già in prima sede l’inadempimento dell’obbligo
dell’escutente di consegnargli gli stampi pattuiti, sostenendo che la firma a
lui attribuita sulla ricevuta del 14 giugno 2016 (doc. D) fosse falsa sulla
scorta di una perizia grafologica da lui commissionata (doc. 1). In replica, l’istante
ha prodotto una perizia da lui fatta allestire in merito a quella firma, che
conclude all’autenticità della firma, facendo valere che tale risultanza è
corroborata dal fatto che l’escusso gli ha versato le prime rate convenute per
complessivi € 14'000.–. Il Pretore ha considerato che le due perizie si
equivalgono, sicché non gli consentono di concludere né per l’autenticità né
per la falsità della ricevuta, ragione per
cui ha respinto l’istanza, invero senza spiegarne il motivo.
5.2.1
Se
ci si limita alla questione della ricevuta, l’eccezione d’inadempimento dell’escusso
pare ammissibile, ossia sufficientemente
circostanziata, non palesemente insostenibile e tempestiva. A suo sostegno, l’escusso
ha infatti prodotto la perizia “grafotecnica”
del perito Rossana Tanzi (doc. 1), che ha indotto il Pretore a dubitare dell’autenticità
della firma dell’escusso sul documento, ancorché senza poterne concludere alla
falsità. Ora, il reclamante non ha dimostrato che l’apprezzamento delle perizie
con cui il primo giudice ha motivato i propri dubbi sia manifestamente errato
(giusta l’art. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). Secondo la “Basler Praxis” (sopra consid. 5) gli
spettava pertanto dimostrare l’autenticità della firma.
5.2.2
Nel
reclamo, RE 1 rimprovera invero al Pretore di non aver tenuto conto della
giurisprudenza relativa all’eccezione di falso nella procedura di rigetto dell’opposizione.
5.2.2.1
Secondo
la giurisprudenza citata, i fatti riportati nei documenti prodotti dall’istante
quale titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non
false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.
Egli pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa
verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi
oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere
escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi
limitarsi a contestare l’autenticità del
documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere
verosimile seduta stante a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante documenti o
altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 143,
consid. 4.1.2, con rimandi; sentenze della CEF
14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.1, 14.2020.56 del 4 settembre 2020
consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4
maggio 2017, RtiD 2018 I 772 n. 44 c, consid. 4.2/a, con rinvii).
5.2.2.2
In
base alla giurisprudenza appena esposta, sarebbe quindi spettato all’escusso
rendere verosimile la falsità della firma a lui attribuita sulla ricevuta.
Siccome il Pretore ha ritenuto che la sua tesi non fosse più verosimile di
quella dell’escutente, avrebbe dovuto constatare che la firma sembrava
autentica e accogliere l’istanza, anziché respingerla. Sennonché il documento
la cui autenticità è contestata in concreto non è (direttamente) il titolo di
rigetto (il contratto), bensì la nota ricevuta. In virtù dell’art. 178 CPC,
bastava quindi all’escusso una contestazione
“sufficientemente
motivata” dell’autenticità della
ricevuta, ciò che risulta il caso alla luce della perizia “grafotecnica” di Rossana Tanzi (doc. 1).
In una situazione del genere, l’onere della prova (piena) dell’autenticità
gravava sull’istante (Schweizer in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 7 ad art. 178 CPC).
5.2.2.3
A
ben vedere la ricevuta contestata costituisce invero uno dei documenti che
compongono il titolo di rigetto, poiché serve a dimostrare l’esigibilità della
pretesa posta in esecuzione. Si potrebbe pertanto ritenere applicabile la giurisprudenza
testé ricordata circa la prova dell’inautenticità del titolo di rigetto,
ponendo a carico dell’escusso non solo l’onere di motivare sufficientemente la
propria contestazione secondo l’art. 178 CPC, ma anche di renderla verosimile a
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
Sarebbe
però dimenticare che se eccepisce l’inadempimento o l’adempimento difettoso
della controprestazione del creditore nell’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui
spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, l’escusso non deve
rendere l’eccezione verosimile,
bensì solo allegarla in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo. Coerentemente non si può allora esigere da lui di rendere
verosimile l’eccezione d’inautenticità del documento con cui l’escutente pretende di dimostrare l’adempimento della propria prestazione. Ancora una
volta (sopra consid. 5.2.1), secondo la “Basler
Praxis” spettava al reclamante dimostrare l’autenticità della firma,
ciò che non è riuscito a fare. Sotto questo profilo, nell’esito la decisione
impugnata resiste alla critica.
5.3
Il
reclamante ribadisce però pure che la prova “solida”
dell’esecuzione della controprestazione a suo carico risulta dal fatto che l’escusso
avrebbe ammesso, non avendolo mai contestato davanti al Pretore, di aver
pagato varie decine di migliaia di euro (nell’istanza aveva parlato di sette
rate di € 2'000.– ognuna) a seguito della ricezione dei modelli in gomma.
5.3.1
In
realtà, il Pretore ha accertato nella decisione impugnata (a pag. 5) “l’assenza di ogni traccia” dei pagamenti
di acconti. Vero è, tuttavia, che l’escusso non ha contestato in prima sede (né
del resto in seconda) di aver versato varie rate di € 2'000.–
fino a giugno 2017, come allegato nell’istanza (ad n.
23-25), tanto che il precetto esecutivo è stato emesso per
€ 77'727.– (pari a fr. 77'439.11) invece che per € 91'700.–, ma
ha semplicemente dichiarato di non aver mai ritirato gli stampi ed eccepito il
falso della firma apposta sulla ricevuta prodotta dall’istante. In siffatte
circostanze, ci si potrebbe chiedere se l’avvenuto pagamento delle prime rate
mensili non dovrebbe perciò essere considerato un’allegazione di fatto non
contestata e quindi da tenere per appurata (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario), ciò che avrebbe per effetto di confermare
l’avvenuta consegna degli stampi per gioielli, siccome
per volontà delle parti dalla stessa dipendeva l’efficacia del contratto.
5.3.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, il creditore,
contrariamente al debitore (art. 82 cpv. 2 LEF), non è autorizzato ad avvalersi
dell’alleggerimento dell’onere probatorio limitato alla verosimiglianza, ma
deve portare la prova piena dell’esistenza del titolo esecutivo di rigetto
(DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenza
5A_693/ 2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4). In particolare il giudice del
rigetto non può legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non
contestata dal debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in
esecuzione ove la circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza
5A_399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2-5.3.3, che sconfessa la
giurisprudenza finora contraria di questa Camera: sentenze 14.2020.175 del 2
aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2017.51 del 21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n.
49c, consid. 5). Il principio non è però senza eccezioni, segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in
linea di massima il giudice deve verificare solo se è contestata dall’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio
2019, RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.2), oppure se dipende dalla controprestazione
dell’escutente in un contratto bilaterale, presunta regolarmente eseguita in
assenza di contestazione dell’escusso
(DTF 145 III 220 e 25 consid. 4.1.1 e 4.3.2; sentenze del Tribunale federale
5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 2.3.2, SJ 2019 I 406, e della CEF
14.2023
36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.2.1 e il rinvio).
5.3.3
Nel caso in rassegna l’esigibilità del credito
posto in esecuzione non dipendeva da una disdetta, bensì dalla consegna degli
stampi. Secondo la decisione del 6 marzo 2023 appena citata, il Pretore avrebbe quindi giustamente fatto astrazione dall’allegato
pagamento delle prime rate anche se l’escusso non lo ha contestato.
5.3.3.1
Non è invero dato di comprendere perché la “soluzione differenziata”
adottata per l’esigibilità dipendente da disdetta non debba valere anche per
altri fatti che condizionano l’esigibilità. La motivazione del Tribunale
federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla
disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di
verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio
di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica
tutelare d’ufficio un debitore quando non fa valere l’inesigibilità del
credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non
contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario) non può evidentemente
sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante
“atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF),
ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua
esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la
fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della
condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa
anche essere ammessa in virtù dell’art. 150
CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito
all’avverarsi della condizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni
all’istanza o partecipato all’udienza. In una situazione del genere,
solo la realizzazione della condizione risulta da un atto concludente, non il
riconoscimento di debito, che è per ipotesi debitamente scritto e firmato. A
ragione Staehelin
(op. cit. n. 36 e 79 ad art. 82) ritiene che i principi della Basler Praxis debbano essere estesi ai riconoscimenti di debito
condizionali (sopra consid. 5 e 5.3.2 i.f.).
5.3.3.2
Nel caso concreto, l’escusso ha esplicitamente sottoscritto l’obbligo di restituire all’istante € 91'700.– in rate
mensili di € 2'000.– a partire dal 30 dicembre 2016, ma le parti hanno
subordinato gli effetti del contratto alla consegna di tutti e 7200 stampi.
Nelle osservazioni all’istanza CO 1 ha espressamente contestato la consegna
degli stampi. Non ha invece negato di aver versato le prime rate menzionate
nell’istanza (ad n. 23-25). La circostanza può dunque ritenersi avverata (art.
150.
cpv. 1 CPC a contrario). Ciò non costituisce però la prova diretta dell’avverarsi della
condizione – la consegna degli stampi – cui le parti avevano subordinato l’efficacia
del contratto. Si tratta soltanto di un indizio, pur consistente. Siccome all’istante
incombeva portare la prova piena dell’esistenza del titolo di rigetto (sopra
consid. 5.3.2), un indizio indiretto, pur di peso, non basta a escludere ogni
dubbio ragionevole in merito al titolo da lui fatto valere. Il reclamo va
pertanto respinto anche su questo punto, ciò che ne segna definitivamente la
sorte. Ciò non gl’impedisce di far valere la propria pretesa con un’azione di
merito in cui chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF;
sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'439.41,
supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà ad CO 1 fr. 1'500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– __________;
– __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).