Lexipedia

Decisione

14.2023.112

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto bilaterale di vendita a rate di stampi. Contestazione dell’autenticità della firma sulla ricevuta della consegna dei stampi. Pagamento delle prime rate pattuite. Esigibilità condizionale

30 aprile 2024Italiano19 min

definiti né in momenti successivi, sicché il contratto non ha mai avuto effetto.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.112

Lugano

30 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa

SO.2023.1996 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023 da

RE 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1 __________

(patrocinato dall’ avv. RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 12 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “Contratto di

mutuo” del 13 giugno 2016, RE 1 si è impegnato a

consegnare ad CO 1 entro il 30 agosto 2016 “7200 gomme” per la

realizzazione di gioielli. Il patto prevedeva che “nel momento di consegna di tutti i n. 7200 modelli di

gom­me, il creditore rilascerà ricevuta che contro-firmata dal debitore, da­rà

effetto al presente contratto di mutuo”. Da parte sua CO

1 si è impegnato a restituire a RE 1 € 91'700.– in rate mensili di € 2'000.– a

partire dal 30 dicembre 2016 e per tutti i

mesi seguenti entro l’ultimo giorno del mese. La firma di CO 1 apposta

sul contratto di mutuo è stata autenticata da un notaio svizzero.

B. Il

14 giugno 2016, entrambe le parti al contratto hanno firmato una ricevuta attestante che CO 1 aveva ricevuto da RE 1 i

“7200 modelli gomma”.

C. Il 9 dicembre 2022 RE 1 ha invano sollecitato CO 1 perché pagasse il

saldo del prezzo pattuito, indicato in fr. 77'727.–, rimarcando che, dopo

Fatti

i primi versamenti effettuati, da giugno 2017 non gli era più pervenuto alcun

pagamento.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 77'439.41

oltre a interessi e spese.

E. Con

e-mail del 29 gennaio 2023 CO 1 ha chiesto a RE 1 di ritirare

il precetto esecutivo, facendo valere che il debito non

sussiste perché il materiale non gli è mai stato consegnato né entro i termini

definiti né in momenti successivi, sicché il contratto non ha mai avuto effetto.

Nella sua e-mail di risposta del 31 gennaio 2023 RE 1 ha ribadito la sua

pretesa.

F. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 aprile

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 16 maggio 2023. Con replica del 14 luglio 2023

inoltrata entro la scadenza fissata dal Pretore, l’istante ha ribadito il suo

punto di vista.

G. Statuendo con decisione del 12 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

indennità.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne in

via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via

subordinata la retrocessione della causa al primo giudice per nuo­vo giudizio,

in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.

Con

osservazioni del 15 marzo 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 ottobre 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto lunedì 23 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

constatato che le parti han­no concluso un contratto sinallagmatico, cui

è applicabile la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto dev’essere

concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione d’inadempimento.

Orbene, in casu il convenuto mette in discussio­ne

l’adempimento della prestazione dovuta dall’istante, siccome sostiene di

non aver mai ricevuto gli stampi per gioielli, la sua firma apposta sulla ricevuta

prodotta dall’istante essendo a suo dire stata falsificata. Visto l’esito della

perizia fatta esperire dal convenuto, che conclude per la falsità della firma,

e il contenuto della corrispondenza intercorsa con il legale dell’istante – al

quale il convenuto ha immediatamente opposto di non aver mai ricevuto i noti

stampi – il Pretore si è detto portato a concludere che il debitore avesse

esposto in modo convincente (ossia in modo almeno credibile) che nulla potesse

essergli opposto in ragione di una ricevuta la cui non autenticità parrebbe

attendibile. Secondo il pri­mo giudice pesa a favore di questa lettura l’assenza

di ogni traccia dei pagamenti effettuati dal convenuto.

Non

ha poi ritenuto determinante la perizia prodotta dall’istante, che giunge al

risultato diametralmente opposto, poiché sono entrambe perizie di parte, che valgono

come semplici allegazioni di parte e hanno la stessa valenza. In definitiva, non

potendo concludere in un senso o nell’altro in merito alla portata della

ricevuta, entrambe le versioni delle parti essendo

difendibili, il Pretore ha considerato che l’opposizione andasse

mantenuta, onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della

giurisprudenza relativa all’eccezione di falso nella procedura di rigetto dell’opposizione,

secondo cui l’onere di rendere più verosimile la falsità del titolo di rigetto

della sua autenticità grava sull’escusso, sicché, dopo aver stabilito che le

tesi delle parti in merito alla ricevuta erano sostanzialmente equiparabili, il

primo giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza anziché respingerla. In

effetti, ritenuta autentica la ricevuta, la prova della controprestazione “sarebbe venuta da sé”, specie perché ciò è suffragato dal fatto che l’escusso ha pagato

diverse rate per varie decine di migliaia di euro, contrariamente a quanto

accertato dal Pretore, poiché CO 1 non ha mai contestato di aver onorato parte

del suo debito, sicché tale circostanza deve ritenersi un fatto processualmente

provato.

5.

In materia di esecuzione basata su un contratto

bilaterale in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta

al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, già dal 2017 la Camera si

è scostata dalla prassi di Basilea-Campagna citata nella senten­za impugnata

(14.2003.15 del 16 ottobre 2003 consid. 4.1), che poneva a carico dell’escusso

l’onere di rendere verosimile l’ina­­dempimento o il cattivo adempimento della

prestazione dovuta dal­l’istante, per adottare la prassi ora dominante di

Basilea-Città (det­ta anche “Basler Praxis”), secondo cui, ove l’escusso abbia contestato in

modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e

tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente

nell’ambito di un contratto bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art.

82.

CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere

il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della

propria pretesa (sentenze della CEF 14.2021.184 del 28

giugno 2022 consid. 4.1.1, 14.2020.176 del 31 maggio 2021 consid. 5.2, 14.2020.138 del 29 marzo 2021 consid.

4.2, 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid.

6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a, sentenza della CEF

14.2017.73

del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in

ultimo luogo; DTF 145 III 20 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

5.1

Nel

caso di specie, contrariamente a quanto constatato dal Pretore, le parti non

hanno concluso un contratto sinallagmatico, ma un accordo ove spettava al creditore l’obbligo della prestazione an­ticipata.

In effetti, solo al momento della consegna di tutti gli stampi per

gioielli (che doveva avvenire entro il 30 agosto 2016) e una volta rilasciata

la ricevuta controfirmata dal debitore (in concreto datata 14 giugno 2016), il

contratto di “mutuo” “avr[ebbe

avuto] effetto” e sarebbe sorto l’obbligo di pagamento

delle rate (a partire dal 30 dicembre 2016). La questione è invero ininfluente,

siccome la “Basler Praxis” è applicabile anche quando il contratto bilaterale pone a carico del

creditore l’obbligo della prestazione anticipata (sopra consid. 5).

5.2

Nella

fattispecie l’escusso ha eccepito già in prima sede l’inadem­pimento dell’obbligo

dell’escutente di consegnargli gli stampi pattuiti, sostenendo che la firma a

lui attribuita sulla ricevuta del 14 giugno 2016 (doc. D) fosse falsa sulla

scorta di una perizia grafologica da lui commissionata (doc. 1). In replica, l’istante

ha prodotto una perizia da lui fatta allestire in merito a quella firma, che

conclude all’autenticità della firma, facendo valere che tale risultanza è

corroborata dal fatto che l’escusso gli ha versato le prime rate convenute per

complessivi € 14'000.–. Il Pretore ha considerato che le due perizie si

equivalgono, sicché non gli consentono di concludere né per l’autenticità né

per la falsità della ricevuta, ragione per

cui ha respinto l’istanza, invero senza spiegarne il motivo.

5.2.1

Se

ci si limita alla questione della ricevuta, l’eccezione d’inadem­­pimento dell’escusso

pare ammissibile, ossia sufficientemente

circostanziata, non palesemente insostenibile e tempestiva. A suo sostegno, l’escusso

ha infatti prodotto la perizia “grafotecnica”

del perito Rossana Tanzi (doc. 1), che ha indotto il Pretore a dubitare dell’autenticità

della firma dell’escusso sul documento, ancorché senza poterne concludere alla

falsità. Ora, il reclamante non ha dimostrato che l’apprezzamento delle perizie

con cui il primo giudice ha motivato i propri dubbi sia manifestamente errato

(giusta l’art. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). Secondo la “Basler Praxis” (sopra consid. 5) gli

spettava pertanto dimostrare l’autenticità della firma.

5.2.2

Nel

reclamo, RE 1 rimprovera invero al Pretore di non aver tenuto conto della

giurisprudenza relativa all’eccezione di fal­so nella procedura di rigetto dell’opposizione.

5.2.2.1

Secondo

la giurisprudenza citata, i fatti riportati nei documenti prodotti dall’istante

quale titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non

false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.

Egli pronuncia il rigetto dell’op­­posizione ove la falsificazione non sia resa

verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi

oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere

escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escus­­so non può quindi

limitarsi a contestare l’autenticità del

documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere

verosimile seduta stante a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante documenti o

altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 143,

consid. 4.1.2, con rimandi; sentenze della CEF

14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 con­sid. 5.1, 14.2020.56 del 4 settembre 2020

consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4

maggio 2017, RtiD 2018 I 772 n. 44 c, consid. 4.2/a, con rinvii).

5.2.2.2

In

base alla giurisprudenza appena esposta, sarebbe quindi spettato all’escusso

rendere verosimile la falsità della firma a lui attribuita sulla ricevuta.

Siccome il Pretore ha ritenuto che la sua tesi non fosse più verosimile di

quella dell’escutente, avrebbe dovuto constatare che la firma sembrava

autentica e accogliere l’istanza, anziché respingerla. Sennonché il documento

la cui autenticità è contestata in concreto non è (direttamente) il titolo di

rigetto (il contratto), bensì la nota ricevuta. In virtù dell’art. 178 CPC,

basta­va quindi all’escusso una contestazione

“sufficientemente

motivata” dell’autenticità della

ricevuta, ciò che risulta il caso alla luce della perizia “grafotecnica” di Rossana Tanzi (doc. 1).

In una situazione del genere, l’onere della prova (piena) dell’autenticità

gravava sul­l’istante (Schweizer in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 7 ad art. 178 CPC).

5.2.2.3

A

ben vedere la ricevuta contestata costituisce invero uno dei documenti che

compongono il titolo di rigetto, poiché serve a dimostrare l’esigibilità della

pretesa posta in esecuzione. Si potrebbe pertanto ritenere applicabile la giurisprudenza

testé ricordata circa la prova dell’inautenticità del titolo di rigetto,

ponendo a carico del­l’escusso non solo l’onere di motivare sufficientemente la

propria contestazione secondo l’art. 178 CPC, ma anche di renderla verosimile a

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

Sarebbe

però dimenticare che se eccepisce l’inadempimento o l’adempimento difettoso

della controprestazione del creditore nel­l’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui

spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, l’escusso non deve

rendere l’eccezione verosimile,

bensì solo allegarla in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo. Coerentemente non si può allora esigere da lui di rendere

verosimile l’eccezione d’inautenticità del documento con cui l’escu­­tente pretende di dimostrare l’adempimento della propria prestazio­ne. Ancora una

volta (sopra consid. 5.2.1), secondo la “Basler

Praxis” spettava al reclamante dimostrare l’autenticità della firma,

ciò che non è riuscito a fare. Sotto questo profilo, nell’esito la decisio­ne

impugnata resiste alla critica.

5.3

Il

reclamante ribadisce però pure che la prova “solida”

dell’esecu­­zione della controprestazione a suo carico risulta dal fatto che l’e­­scusso

avrebbe ammesso, non avendolo mai contestato davan­ti al Pretore, di aver

pagato varie decine di migliaia di euro (nell’i­­stanza aveva parlato di sette

rate di € 2'000.– ognuna) a seguito della ricezione dei modelli in gomma.

5.3.1

In

realtà, il Pretore ha accertato nella decisione impugnata (a pag. 5) “l’assenza di ogni traccia” dei pagamenti

di acconti. Vero è, tuttavia, che l’escusso non ha contestato in prima sede (né

del resto in seconda) di aver versato varie rate di € 2'000.–

fino a giugno 2017, come allegato nell’istanza (ad n.

23-25), tanto che il precetto esecutivo è stato emesso per

€ 77'727.– (pari a fr. 77'439.11) invece che per € 91'700.–, ma

ha semplicemente dichiarato di non aver mai ritirato gli stampi ed eccepito il

falso della firma apposta sulla ricevuta prodotta dall’istante. In siffatte

circostanze, ci si potrebbe chiedere se l’avvenuto pagamento delle prime rate

mensili non dovrebbe perciò essere considerato un’allegazione di fatto non

contestata e quindi da tenere per appurata (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario), ciò che avrebbe per effetto di confermare

l’avve­­nuta consegna degli stampi per gioielli, siccome

per volontà delle parti dalla stessa dipendeva l’efficacia del contratto.

5.3.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, il creditore,

contrariamente al debitore (art. 82 cpv. 2 LEF), non è autorizzato ad avvalersi

dell’alleggerimento dell’onere probatorio limitato alla verosimiglianza, ma

deve portare la prova piena dell’e­­sistenza del titolo esecutivo di rigetto

(DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenza

5A_693/ 2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4). In particolare il giudice del

rigetto non può legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non

contestata dal debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in

esecuzione ove la circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza

5A_399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2-5.3.3, che sconfessa la

giurisprudenza finora contraria di questa Camera: sentenze 14.2020.175 del 2

aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2017.51 del 21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n.

49c, consid. 5). Il principio non è però senza eccezioni, segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in

linea di massima il giudice deve verificare solo se è contestata dall’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio

2019, RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.2), oppure se dipende dalla contro­prestazione

dell’escutente in un contratto bilaterale, presunta regolarmente eseguita in

assenza di contestazione dell’escusso

(DTF 145 III 220 e 25 consid. 4.1.1 e 4.3.2; sentenze del Tribunale federale

5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 2.3.2, SJ 2019 I 406, e della CEF

14.2023

36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.2.1 e il rinvio).

5.3.3

Nel caso in rassegna l’esigibilità del credito

posto in esecuzione non dipendeva da una disdetta, bensì dalla consegna degli

stampi. Secondo la decisione del 6 marzo 2023 appena citata, il Pretore avrebbe quindi giustamente fatto astrazione dall’allegato

pagamen­to delle prime rate anche se l’escusso non lo ha contestato.

5.3.3.1

Non è invero dato di comprendere perché la “soluzione differenziata”

adottata per l’esigibilità dipendente da disdetta non debba valere anche per

altri fatti che condizionano l’esigibilità. La motivazione del Tribunale

federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla

disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di

verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio

di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica

tutelare d’ufficio un debitore quan­do non fa valere l’inesigibilità del

credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non

contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario) non può evidentemente

sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante

“atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’op­posizione

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF),

ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua

esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la

fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della

condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa

anche essere ammessa in virtù dell’art. 150

CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito

all’avverarsi della con­dizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni

all’istanza o partecipato all’udienza. In una situazione del genere,

solo la realizzazione della condizione risulta da un atto concludente, non il

riconoscimento di debito, che è per ipotesi debitamente scritto e firmato. A

ragione Staehelin

(op. cit. n. 36 e 79 ad art. 82) ritiene che i principi della Basler Praxis debbano essere estesi ai riconoscimenti di debito

condizionali (sopra consid. 5 e 5.3.2 i.f.).

5.3.3.2

Nel caso concreto, l’escusso ha esplicitamente sottoscritto l’obbli­­go di restituire all’istante € 91'700.– in rate

mensili di € 2'000.– a partire dal 30 dicembre 2016, ma le parti hanno

subordinato gli effetti del contratto alla consegna di tutti e 7200 stampi.

Nelle osservazioni all’istanza CO 1 ha espressamente contestato la consegna

degli stampi. Non ha invece negato di aver versato le prime rate menzionate

nell’istanza (ad n. 23-25). La circostanza può dunque ritenersi avverata (art.

150.

cpv. 1 CPC a contrario). Ciò non costituisce però la prova diretta dell’avverarsi della

condizione – la consegna degli stampi – cui le parti avevano subordinato l’efficacia

del contratto. Si tratta soltanto di un indizio, pur consistente. Siccome all’istante

incombeva portare la prova piena dell’esistenza del titolo di rigetto (sopra

consid. 5.3.2), un indizio indiretto, pur di peso, non basta a escludere ogni

dubbio ragionevole in merito al titolo da lui fatto valere. Il reclamo va

pertanto respinto anche su questo punto, ciò che ne segna definitivamente la

sorte. Ciò non gl’impedisce di far valere la propria pretesa con un’azione di

merito in cui chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF;

sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'439.41,

supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà ad CO 1 fr. 1'500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).