14.2023.114
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione dell’autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito
8 marzo 2024Italiano9 min
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2023.114
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.287 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 dicembre
2022 da
RE 1RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 settembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2022
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 10% dal 29 luglio 2020, indicando
quale causa del credito un “Prestito
a contanti”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre
2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con risposta scritta del 29 marzo 2023. Con replica spontanea del 31 marzo 2022
(recte: 2023), l’istante ha ribadito la propria conclusione. Entro il termine
impartitogli, quest’ultimo ha prodotto l’originale del riconoscimento di debito
(doc. B) e una copia a colori del contratto di locazione (doc. E).
C. Statuendo con decisione del 22 settembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 450.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza, protestate “congrue
e ripetibili”. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 17 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 27 ottobre. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Fatti
I
documenti allegati al reclamo, nella misura in cui non sono stati prodotti già
in prima sede, ciò che è il caso dell’atto pubblico no-tarile (doc. C), del
retro del precetto esecutivo n. __________ (doc. D) e del contratto/atto del 30
aprile 2019 (doc. F), sono inammissibili e non verranno pertanto presi in
considerazione ai fini del giudizio.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto convincente la contestazione dell’escusso,
secondo cui non è sua la firma apposta sul riconoscimento di debito del 29
luglio 2020 prodotto dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio (doc. B
e in originale B1), sulla scorta di un confronto con la firma
figurante sul contratto di locazione (doc. E e a colori E1),
riconosciuta autentica dall’escusso, e con la firma apposta sullo scritto del
30 aprile 2021 (doc. H) prodotto dall’istante a scopo di confronto, giungendo
alla conclusione della maggior corrispondenza e similarità delle firme presenti
sui doc. E e H rispetto a quella vergata sul riconoscimento di debito. Ha considerato
in conclusione “impraticabile” considerare l’ipotesi dell’autenticità della firma più verosimile di
quella della sua falsità, questione da approfondire semmai in altra sede.
4. Nel
reclamo RE 1 rileva anzitutto che non si comprende dalla decisione impugnata
Considerandi
se l’escusso ha dichiarato di non aver firmato il riconoscimento di debito o se
sostiene che la firma da lui apposta è stata alterata.
4.1
In
realtà, il Pretore ha accertato senza ambiguità che “il convenuto contesta di aver mai sottoscritto il
citato documento” (sentenza impugnata, pag. 4, inizio
del secondo paragrafo). A prescindere dall’uso improprio del verbo alterare (“il tratto della sua firma sarebbe stato
alterato”), risulta del resto inequivocabilmente dalla
risposta del convenuto ch’egli contesta la paternità della firma apposta sul
riconoscimento di debito (ad esempio: “Contestato che il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto dal
signor CO 1”, act. V ad 3 a.i.), ciò che era anche
perfettamente chiaro all’istante (“In
merito alla firma del signor CO 1 non si capisce come si possa dire non sua”, replica act. VI ad 1). La censura è pertanto infondata.
4.2
Per
il resto, il reclamante non critica né si confronta con gli accertamenti del
Pretore relativi alle tre firme prese in considerazione. Sotto questo profilo
il reclamo si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale
5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3).
5.
Il
reclamante fa inoltre valere che nello scritto del 29 marzo 2023 il patrocinatore
dell’escusso ha esplicitamente chiesto l’esecuzione di una perizia calligrafica, ciò a cui il Pretore non ha dato seguito,
rinviando le parti a far accertare tale circostanza in altra sede. RE 1 chiede
ora di appurare l’autenticità della firma in questione in base ad altre firme
di confronto contenute in nuovi documenti acclusi al reclamo.
5.1
I
documenti nuovi prodotti con il reclamo sono irricevibili (sopra consid. 1.2).
Ad ogni modo il reclamante non spiega in che misura permetterebbero di
considerare l’accertamento del Pretore manifestamente errato nel senso dell’art.
320.
lett. b CPC. Anche su questo punto il reclamo si appalesa inammissibile.
5.2
Nella
misura in cui dovesse pretendere l’esperimento
di una perizia calligrafica, il reclamante misconosce che l’assunzione di nuovi
mezzi di prova è vietata in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid.
1.2) e, comunque sia, nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è
ammissibile di principio solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC;
DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più l’assunzione di prove immediatamente
disponibili giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento
di una perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.3), tenuto conto anche del
contraddittorio da garantire alle
parti in merito al suo esito. Come rilevato dal Pretore, questo tipo di prova
va semmai chiesto con una causa giudiziaria di merito volta all’accertamento
del credito vantato dal reclamante (art. 79 LEF e sopra consid. 2). Ne segue in
conclusione che il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va
respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).