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Decisione

14.2023.114

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione dell’autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito

8 marzo 2024Italiano9 min

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.114

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.287 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 dicembre

2022 da

RE 1RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 settembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2022

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 10% dal 29 luglio 2020, indicando

quale causa del credito un “Prestito

a contanti”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre

2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con risposta scritta del 29 marzo 2023. Con replica spontanea del 31 marzo 2022

(recte: 2023), l’istante ha ribadito la propria conclusio­ne. Entro il termine

impartitogli, quest’ultimo ha prodotto l’originale del riconoscimento di debito

(doc. B) e una copia a colori del contratto di locazione (doc. E).

C. Statuendo con decisione del 22 settembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 450.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza, protesta­te “congrue

e ripetibili”. Stante il prevedibile esito del

giudizio odier­no, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 17 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 27 ottobre. Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Fatti

I

documenti allegati al reclamo, nella misura in cui non sono stati prodotti già

in prima sede, ciò che è il caso dell’atto pubblico no-tarile (doc. C), del

retro del precetto esecutivo n. __________ (doc. D) e del contratto/atto del 30

aprile 2019 (doc. F), sono inammissibili e non verranno pertanto presi in

considerazione ai fini del giudizio.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto convincente la contestazione dell’escusso,

secondo cui non è sua la firma apposta sul riconoscimento di debito del 29

luglio 2020 prodotto dal­l’i­stante quale titolo di rigetto provvisorio (doc. B

e in originale B1), sulla scorta di un confronto con la firma

figurante sul contratto di locazione (doc. E e a colori E1),

riconosciuta autentica dall’escus­­so, e con la firma apposta sullo scritto del

30 aprile 2021 (doc. H) prodotto dall’istante a scopo di confronto, giungendo

alla conclusione della maggior corrispondenza e similarità delle firme presenti

sui doc. E e H rispetto a quella vergata sul riconoscimento di debito. Ha considerato

in conclusione “impraticabile” considerare l’ipotesi dell’autenticità della firma più verosimile di

quella della sua falsità, questione da approfondire semmai in altra sede.

4. Nel

reclamo RE 1 rileva anzitutto che non si compren­de dalla decisione impugnata

Considerandi

se l’escusso ha dichiarato di non aver firmato il riconoscimento di debito o se

sostiene che la firma da lui apposta è stata alterata.

4.1

In

realtà, il Pretore ha accertato senza ambiguità che “il convenuto contesta di aver mai sottoscritto il

citato documento” (sentenza impugnata, pag. 4, inizio

del secondo paragrafo). A prescindere dal­l’uso improprio del verbo alterare (“il tratto della sua firma sarebbe stato

alterato”), risulta del resto inequivocabilmente dalla

risposta del convenuto ch’egli contesta la paternità della firma apposta sul

riconoscimento di debito (ad esempio: “Contestato che il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto dal

signor CO 1”, act. V ad 3 a.i.), ciò che era anche

perfettamente chiaro all’istante (“In

merito alla firma del signor CO 1 non si capisce come si possa dire non sua”, replica act. VI ad 1). La censura è pertanto infondata.

4.2

Per

il resto, il reclamante non critica né si confronta con gli accertamenti del

Pretore relativi alle tre firme prese in considerazione. Sotto questo profilo

il reclamo si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale fe­derale

5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3).

5.

Il

reclamante fa inoltre valere che nello scritto del 29 marzo 2023 il patrocinatore

dell’escusso ha esplicitamente chiesto l’esecuzio­­ne di una perizia calligrafica, ciò a cui il Pretore non ha dato segui­to,

rinviando le parti a far accertare tale circostanza in altra sede. RE 1 chiede

ora di appurare l’autenticità della firma in questione in base ad altre firme

di confronto contenute in nuovi documenti acclusi al reclamo.

5.1

I

documenti nuovi prodotti con il reclamo sono irricevibili (sopra consid. 1.2).

Ad ogni modo il reclamante non spiega in che misura permetterebbero di

considerare l’accertamento del Pretore manifestamente errato nel senso dell’art.

320.

lett. b CPC. Anche su questo punto il reclamo si appalesa inammissibile.

5.2

Nella

misura in cui dovesse pretendere l’esperimento

di una perizia calligrafica, il reclamante misconosce che l’assunzione di nuovi

mezzi di prova è vietata in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid.

1.2) e, comunque sia, nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è

ammissibile di principio solo la produzio­ne di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC;

DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più l’assunzione di prove immediatamente

disponibili giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento

di una perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.3), tenuto conto anche del

contraddittorio da garantire alle

parti in merito al suo esito. Come rilevato dal Pretore, questo tipo di prova

va semmai chiesto con una causa giudiziaria di merito volta all’accertamento

del credito vantato dal reclamante (art. 79 LEF e sopra consid. 2). Ne segue in

conclusione che il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va

respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).