14.2023.115
Garanzia per sequestro infondato. Competenza per trattare il reclamo contro la decisione che proroga il termine per prestare la garanzia. Diritto di essere sentita della controparte
2 giugno 2025Italiano15 min
con due decreti del 31 agosto 2022 rubricati in modo identico (SO.__________), il Pretore ha integralmente accolto l’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.115
Lugano
2 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2022.4189
(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 8 settembre 2022 da
RE 1, ES – __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, __________
CO 2, US – Massachusetts
(patrocinate dall’avv. PA 2, Chiasso)
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 e CO 1 sono genitori di CO 2 e PI 1. Il 27 agosto 2020 il
marito ha chiesto il divorzio. Con un’unica istanza del 31 agosto 2022 diretta
contro PI 1, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare, a favore di ciascuna, il sequestro di beni intestati a
PI 1, ovverosia i fr. 400'000.– depositati sul conto clienti della notaia
avv. __________ e le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD __________, il tutto fino a concorrenza
delle pretese di fr. 694'500.– e 98'840.– complessivi vantate
rispettivamente da moglie e figlia.
Fatti
B. Statuendo
con due decreti del 31 agosto 2022 rubricati in modo identico (SO.__________), il Pretore ha integralmente accolto l’istanza
e ordinato i sequestri come richiesti, eseguiti dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione il giorno stesso (verbali n. __________ e __________).
C. L’8
settembre 2022, PI 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti di
sequestro al medesimo giudice, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti. Statuendo
con decisione del 2 ottobre 2023, il
Pretore ha dichiarato l’opposizione irricevibile. Con giudizio odierno separato (14.2023.105), la Camera
ha respinto il reclamo interposto da PI 1 contro la decisione pretorile.
D. Sempre
l’8 settembre 2022, anche RE 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti
di sequestro al medesimo giudice, chiedendo, in via principale, l’annullamento
dei provvedimenti e, in via subordinata, la condanna di madre e sorella alla prestazione di una garanzia. Statuendo con
decisione del 2 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’opposizione nella
misura della sua ammissibilità, ma obbligato le sequestranti a prestare una garanzia
di fr. 5'000.– ciascuna “entro
venti giorni dall’intimazione della presente decisione, pena la revoca del
sequestro”.
E. Il
18 ottobre 2023, le sequestranti hanno chiesto al Pretore una proroga di venti
giorni del termine per prestare la garanzia, che il magistrato ha concesso con
decisione del 20 ottobre 2023.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili. Visto il prevedibile
esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata notificata alle controparti
per osservazioni. Il 4 dicembre il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
G. Frattanto,
il 13 novembre 2023 il Pretore ha comunicato alla Camera che le sequestranti
avevano chiesto un’ulteriore proroga, di “una ventina” di giorni, da
lui concessa con decisione del giorno stesso limitatamente a dieci. Il 21
novembre 2023 egli ha informato la Camera che il giorno precedente le
sequestranti avevano prestato la garanzia richiesta.
H. A
richiesta di PI 1, il 29 gennaio 2024 il presidente della Camera ha sospeso le
cause di reclamo avviate da lui e dal figlio PI 1 in
attesa dell’esecuzione di un accordo transattivo per la risoluzione definitiva
di tutte le cause relative al divorzio e il 6 febbraio 2025, sempre su
iniziativa di PI 1, ne ha ordinato la riattivazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Se, come sostiene il reclamante (pag. 2 ad C e pag. 4), la decisione impugnata fosse da considerare come una
disposizione ordinatoria processuale giusta l’art. 319 lett. b CPC, il
reclamo andrebbe trattato dalla Terza Camera
civile (IIICC) del Tribunale d’appello indipendentemente dal
valore litigioso e dalla materia della controversia (art. 48 lett. c n. 1 LOG,
RL 177.100).
1.1
Contrariamente
a quanto egli allega, tuttavia, la decisione sulla garanzia per sequestro
infondato (art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF) non è una disposizione ordinatoria destinata
a preparare e attuare speditamente il procedimento nel senso dell’art. 124 CPC
(cfr. sentenza della IIICCA 13.2023.114 del 5 marzo 2024 consid. 1.3),
bensì un provvedimento provvisionale o cautelare a garanzia del danno che
potrebbe causare al debitore il sequestro – che a suo volta è un provvedimento
d’indole provvisionale (DTF 135 III 232 consid. 1.2)
– analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264
CPC (norma inclusa nel titolo sui provvedimenti cautelari relativo agli art.
261.
segg. CPC), ma disciplinato dalla LEF, secondo la riserva dell’art. 269
lett. a CPC, per i crediti pecuniari e di prestazione di garanzia (art. 38 cpv.
1.
LEF). Non serve a disciplinare il processo come potrebbe essere il caso di
una richiesta di cauzione per spese ripetibili (art. 99 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 14 ad art. 319 CPC), ma tende a evitare al
debitore un pregiudizio incombente durante la procedura giudiziaria (cfr. art.
262.
CPC). Ora, le decisioni cautelari non sono disposizioni ordinatorie processuali giusta l’art. 319 lett. b CPC, siccome sono disciplinate specificamente sia all’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC (concernente
l’appello), sia all’art. 319 lett. a CPC (concernente il reclamo).
1.2
La
decisione sulla garanzia per sequestro infondato (art. 273 LEF) ha quindi pure
essa natura cautelare, come risulta pure dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, secondo cui la decisione con cui l’autorità
giurisdizionale cantonale superiore si pronuncia sulla garanzia è una
decisione cautelare nel senso dell’art. 98 LTF (RS 173.110), che l’autorità si
pronunci sulla sola garanzia (sentenza 5A_757/2010 del 20 aprile 2011
consid. 1.3) oppure anche sull’opposizione al sequestro (sentenza
5A_807/2016 del 22 marzo 2017 consid. 2.1 e 5A_165/2010
del 10 maggio 2010, consid. 1.2). L’ingiunzione di
prestare garanzie è infatti un accessorio del sequestro (sentenza della CEF
14.2002.102
del 22 gennaio 2003, RtiD 2004 II 761 n. 90c, consid. 7) e ne
condivide pertanto la natura cautelare (citata 5A_165/2010,
consid. 1.2). Ne segue che la sentenza impugnata – emanata
dal giudice del sequestro in una causa proposta “a norma della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento” – è una decisione di prima istanza
inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il
rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC (art.
309.
lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC; Bastons Bulletti in: Petit
commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 309) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG), siccome il Presidente della Sezione di diritto civile non l’ha demandato a un’altra Camera (art.
48.
lett. c n. 2 LOG).
1.3
Giusta
l’art. 251 lett. a CPC, la procedura sommaria si applica, tra l’altro, alle
decisioni del giudice del sequestro, comprese quelle pronunciate nella
procedura di prestazione della garanzia per sequestro infondato (Delabays in: Petit
commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 251 CPC; Güngerich in:
Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 12 ad art. 249-251 CPC) e quindi quelle che modificano una precedente decisione (Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 4a ed. 2024, n. 8 ad art. 251
CPC; Ziltener
in:
Brunner/Gasser/Schwander [a cura di], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2a
ed. 2016, n. 3/2.3 ad art. 251 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 ottobre 2023, il termine d’impugnazione,
di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), è scaduto giovedì 2 novembre. Presentato
due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.4
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147.
III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il termine per
prestare una garanzia secondo l’art. 273 cpv. 1 LEF, siccome da lui assegnato
alle sequestranti, era prorogabile per sufficienti motivi giusta l’art. 144
cpv. 2 CPC, ciò che ha ritenuto essere il caso di quelli indicati nell’istanza
di proroga, giacché era plausibile e sufficiente che PI 2, madre della prima
sequestrante, costituisse un supporto economico non indifferente per ambedue e
che la morte di lei, con il conseguente blocco dei suoi beni, avesse generato
problemi e ritardi per la prestazione della garanzia. Il magistrato ha pertanto
accolto l’istanza e concesso alle sequestranti una proroga di venti giorni.
3.
Nel
reclamo, RE 1 afferma che il primo giudice non avrebbe potuto prorogare il
termine secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC, sostenendo che tale disposizione è
applicabile unicamente ai termini che permettono l’avanzamento della procedura.
Rilevato
che al momento dell’emanazione della
decisione impugnata quella sull’opposizione al sequestro era ormai
definitiva, allega che il dispositivo di quest’ultima non avrebbe potuto essere
modificato, se non mediante interpretazione,
rettifica o revisione, rimedi che le reclamanti non hanno però
proposto, come non hanno impugnato la prima decisione in merito alla congruenza
del termine assegnato loro. L’insorgente afferma inoltre che la decisione
impugnata viola il proprio diritto di essere sentito, siccome il Pretore non l’ha
preventivamente interpellato. Ne chiede pertanto l’annullamento.
4.
Giusta
l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore,
sia di terzi, del danno provocato con un sequestro infondato (1° periodo); a
tal riguardo, il giudice può obbligarlo a prestare garanzia (2° periodo). La
garanzia può essere disposta, d’ufficio, già con il decreto di sequestro (art.
274.
cpv. 1 n. 5 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a) oppure,
su istanza del debitore o di un terzo (citata 5A_757/2010, consid.
3.2.2), in un momento successivo (sentenza del Tribunale federale
5A_557/2024 del 23 ottobre 2024, consid. 4.1), con la decisione sull’opposizione
al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a/aa) o in una procedura indipendente (citata 5A_757/2010 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2013.150
del 26 agosto 2014, consid. 8.1). Benché la legge non lo preveda espressamente,
se dispone la garanzia il giudice assegna di regola al creditore
un termine per prestarla (cfr. DTF 29 I 106, pag. 108; Stoffel in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 273 LEF), onde poterne verificare l’adempimento, ancorché
non si possa escludere ch’egli subordini l’emanazione del sequestro alla
prestazione di una garanzia (cfr. art. 264 cpv. 1 CPC). Nella prima
ipotesi, il termine costituisce una
condizione risolutiva del sequestro, nel senso ch’esso decade, se il
creditore non presta la garanzia tempestivamente, ciò che il giudice deve
esplicitare nella decisione (Stoffel,
op.
cit., n. 25 ad art. 273; Kren Kostkiewicz in:
Kren-Kostkiewicz/ Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 25 ad art. 1 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 9 ad art. 273 LEF). La garanzia può essere adeguata in ogni tempo in
caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione
(sentenze del Tribunale
federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del
26.
ottobre 2017, consid. 3.3.2, come pure della CEF 14.2024.61 del 5 settembre 2024, pag. 3, e 14.2022.141
del 23 giugno 2023, RtiD 2024 I 861 n. 38c, consid. 6.3.2).
4.1
Già si è precisato che l’ingiunzione di prestare una garanzia giusta l’art.
273.
LEF non è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319
lett. b CPC, bensì una misura cautelare disciplinata principalmente dalla LEF
(sopra consid. 1.1 e 1.2). Come rettamente giudicato dal Pretore, il termine da
lui impartito alle sequestranti per prestare la garanzia è prorogabile per
sufficienti motivi purché ne sia fatta domanda prima della scadenza (art. 144
cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
4.1.1
Non
è contestato che le sequestranti hanno chiesto la proroga del termine per
prestare le garanzie prima della sua scadenza. Sui sufficienti motivi menzionati
dal Pretore, ossia sulle difficoltà concrete di fornire le garanzie per tempo
in ragione del decesso della madre e nonna delle sequestranti, RE 1 non spende
una parola, salvo scrivere che le creditrici hanno avuto tutto il tempo per “racimolare l’importo da fornire a titolo di
garanzia”, giacché egli l’aveva
richiesta dieci mesi prima che venisse disposta (reclamo, ad II, C, pag. 4, 2° §). Sennonché non si può
ragionevolmente pretendere ch’esse si procurassero denaro prima di sapere se
avrebbero dovuto effettivamente prestare una garanzia e per quale ammontare.
Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
4.1.2
Nello
statuire sulla richiesta di proroga dei termini il tribunale gode di un ampio
potere d’apprezzamento (sentenza della Tribunale federale 5A_654/2015 del 22
dicembre 2015 consid. 5.2.). Può decidere – almeno in caso di prima richiesta –
senza sentire la controparte (Benn
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 17 ad art. 144 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 17 ad art. 144
CPC; Merz in:
Brunner/Gasser/Schwander, n. 14 ad art. 144 CPC). Il Pretore non ha pertanto
violato il diritto di essere sentito del reclamante, tanto più ch’egli non indica quale influenza l’accennata lesione potrebbe avere
avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii).
4.2
La
decisione con cui il giudice dispone la garanzia per sequestro infondato non è definitiva stante la sua indole
cautelare (sopra consid. 1.2). Può essere adeguata in ogni tempo in
caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sopra
consid. 4), segnatamente in caso di riduzione della
verosimiglianza del credito (DTF 113 III 94 consid. 6) o del valore della
garanzia iniziale, oppure di durata imprevista della procedura di convalida del
sequestro (citate 5A_563/2017 consid. 3.3.2). È possibile aumentare o ridurne l’importo
(Stoffel in: in:
Basler Kommentar cit., 18 e 24 ad art. 273; lo
stesso in:
Commentaire romand cit., n. 26 ad art. 273; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 28 e 34 ad art. 273 LEF) o finanche revocare l’obbligo di prestare la garanzia (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 273). A maiore ad minus il
giudice può modificare il termine assegnato al creditore per prestarla. Gli
argomenti del reclamante fondati sul preteso carattere definitivo della
decisione d’imposizione di una garanzia e sull’allegata necessità per le
sequestranti d’impugnare la decisione su opposizione al sequestro mediante
reclamo, rettifica o revisione sono
pertanto infondati.
4.3
Ad ogni modo, l’esito del giudizio odierno non cambierebbe nemmeno se
si volesse considerare la decisione impugnata come disposizione ordinatoria
processuale, siccome fa difetto il requisito del pregiudizio difficilmente
riparabile. L’ingiunzione di prestare la garanzia è infatti stata disposta
proprio a tutela dell’opponente qualora il sequestro dovesse risultare
ingiustificato. Ora, la garanzia è stata in fin dei conti fornita e il
reclamante non contesta più la legittimità del sequestro, avendo rinunciato a
impugnare la decisione 2
ottobre 2023 di reiezione della sua opposizione.
4.4
In
definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica. Infondato, il reclamo
va pertanto respinto.
5.
A
scanso di equivoci, esula dalla presente procedura – e comunque sia è priva di
pertinenza stante l’esito del giudizio odierno – la richiesta delle
sequestranti, contenuta nello scritto spontaneo del 24 novembre 2023, d’ingiungere
a RE 1 di fornire “delucidazioni” sull’accredito di fr. 152'571.84
sul suo conto, effettuato il 23 maggio 2023 da PI 1.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e va fissata in base al valore litigioso (art.
48.
cpv. 1 per il rinvio dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF), pari a quello della
procedura di opposizione al sequestro, di cui è una condizione risolutiva (sopra
consid. 4). Poiché in concreto il valore dei beni sequestrati, non è
completamente noto, il valore della presente causa corrisponde al valore
complessivo dei due crediti vantati dalle sequestranti, di fr. 694'500.– e 98'840.– (DTF 139 III 195
consid. 4.3.2; tra tante: 14.2021.142 del 30 marzo 2022, consid. 11.3), ovvero fr. 793'340.– (doc. B). Non si pone invece problema di
ripetibili, giacché le creditrici, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non sono incorse in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 793'340.–
(consid. 6), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).