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Decisione

14.2023.115

Garanzia per sequestro infondato. Competenza per trattare il reclamo contro la decisione che proroga il termine per prestare la garanzia. Diritto di essere sentita della controparte

2 giugno 2025Italiano15 min

con due decreti del 31 agosto 2022 rubricati in modo identico (SO.__________), il Pretore ha integralmente accolto l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.115

Lugano

2 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2022.4189

(opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 8 settembre 2022 da

RE 1, ES – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, __________

CO 2, US – Massachusetts

(patrocinate dall’avv. PA 2, Chiasso)

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. PI 1 e CO 1 sono genitori di CO 2 e PI 1. Il 27 agosto 2020 il

marito ha chiesto il divorzio. Con un’unica istanza del 31 agosto 2022 diretta

contro PI 1, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, di decretare, a favore di ciascuna, il sequestro di beni intestati a

PI 1, ovverosia i fr. 400'000.– depositati sul conto clienti della notaia

avv. __________ e le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD __________, il tutto fino a concorrenza

delle pretese di fr. 694'500.– e 98'840.– complessivi vantate

rispettivamente da moglie e figlia.

Fatti

B. Statuendo

con due decreti del 31 agosto 2022 rubricati in modo identico (SO.__________), il Pretore ha integralmente accolto l’istanza

e ordinato i sequestri come richiesti, eseguiti dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione il giorno stesso (verbali n. __________ e __________).

C. L’8

settembre 2022, PI 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti di

sequestro al medesimo giudice, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti. Statuendo

con decisione del 2 ottobre 2023, il

Pretore ha dichiarato l’opposizione irricevibile. Con giudizio odierno separato (14.2023.105), la Camera

ha respinto il reclamo interposto da PI 1 contro la decisione pretorile.

D. Sempre

l’8 settembre 2022, anche RE 1 ha interposto opposizione a entrambi i decreti

di sequestro al medesimo giudi­ce, chiedendo, in via principale, l’annullamento

dei provvedimenti e, in via subordinata, la condanna di madre e sorella alla prestazione di una garanzia. Statuendo con

decisione del 2 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’opposizione nella

misura della sua ammissibilità, ma obbligato le sequestranti a prestare una garanzia

di fr. 5'000.– ciascuna “entro

venti giorni dall’intimazione della presen­te decisione, pena la revoca del

sequestro”.

E. Il

18 ottobre 2023, le sequestranti hanno chiesto al Pretore una proroga di venti

giorni del termine per prestare la garanzia, che il magistrato ha concesso con

decisione del 20 ottobre 2023.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2023 per ottenerne l’an­nullamento, protestate tasse, spese e ripetibili. Visto il prevedibile

esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata notificata alle controparti

per osservazioni. Il 4 dicembre il presidente della Camera ha respinto

la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

G. Frattanto,

il 13 novembre 2023 il Pretore ha comunicato alla Camera che le sequestranti

avevano chiesto un’ulteriore proroga, di “una ventina” di giorni, da

lui concessa con decisione del giorno stesso limitatamente a dieci. Il 21

novembre 2023 egli ha informato la Camera che il giorno precedente le

sequestranti avevano prestato la garanzia richiesta.

H. A

richiesta di PI 1, il 29 gennaio 2024 il presidente della Camera ha sospeso le

cause di reclamo avviate da lui e dal figlio PI 1 in

attesa dell’esecuzione di un accordo transattivo per la risoluzione definitiva

di tutte le cause relative al divorzio e il 6 febbraio 2025, sempre su

iniziativa di PI 1, ne ha ordinato la riattivazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Se, come sostiene il reclamante (pag. 2 ad C e pag. 4), la decisio­ne impugnata fosse da considerare come una

disposizione ordinatoria processuale giusta l’art. 319 lett. b CPC, il

reclamo andrebbe trattato dalla Terza Camera

civile (IIICC) del Tribunale d’ap­pello indipendentemente dal

valore litigioso e dalla materia della controversia (art. 48 lett. c n. 1 LOG,

RL 177.100).

1.1

Contrariamente

a quanto egli allega, tuttavia, la decisione sulla garanzia per sequestro

infondato (art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF) non è una disposizione ordinatoria destinata

a preparare e attuare speditamente il procedimento nel senso dell’art. 124 CPC

(cfr. sentenza della IIICCA 13.2023.114 del 5 marzo 2024 consid. 1.3),

bensì un provvedimento provvisionale o cautelare a garanzia del danno che

potrebbe causare al debitore il sequestro – che a suo volta è un provvedimento

d’indole provvisionale (DTF 135 III 232 consid. 1.2)

– analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264

CPC (norma inclusa nel titolo sui provvedimenti cautelari relativo agli art.

261.

segg. CPC), ma disciplinato dalla LEF, secondo la riserva dell’art. 269

lett. a CPC, per i crediti pecuniari e di prestazione di garanzia (art. 38 cpv.

1.

LEF). Non serve a disciplinare il processo come potrebbe essere il caso di

una richiesta di cauzione per spese ripetibili (art. 99 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 14 ad art. 319 CPC), ma tende a evitare al

debitore un pregiudizio incombente durante la procedura giudiziaria (cfr. art.

262.

CPC). Ora, le decisioni cautelari non sono disposizioni ordinatorie processuali giusta l’art. 319 lett. b CPC, siccome sono disciplinate specificamente sia all’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC (concernente

l’ap­pello), sia all’art. 319 lett. a CPC (concernente il reclamo).

1.2

La

decisione sulla garanzia per sequestro infondato (art. 273 LEF) ha quindi pure

essa natura cautelare, come risulta pure dalla giurisprudenza del Tribunale

federale, secondo cui la decisione con cui l’autorità

giurisdizionale cantonale superiore si pronuncia sulla garanzia è una

decisione cautelare nel senso dell’art. 98 LTF (RS 173.110), che l’autorità si

pronunci sulla sola garanzia (sentenza 5A_757/2010 del 20 aprile 2011

consid. 1.3) oppure anche sul­l’opposizione al sequestro (sentenza

5A_807/2016 del 22 marzo 2017 consid. 2.1 e 5A_165/2010

del 10 maggio 2010, consid. 1.2). L’ingiunzione di

prestare garanzie è infatti un accessorio del sequestro (sentenza della CEF

14.2002.102

del 22 gennaio 2003, RtiD 2004 II 761 n. 90c, consid. 7) e ne

condivide pertanto la natura cautelare (citata 5A_165/2010,

consid. 1.2). Ne segue che la sentenza impugnata – emanata

dal giudice del sequestro in una causa proposta “a norma della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento” – è una decisione di prima istanza

inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il

rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC (art.

309.

lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC; Bastons Bulletti in: Petit

commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 309) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG), siccome il Presidente della Sezione di diritto civile non l’ha demandato a un’altra Camera (art.

48.

lett. c n. 2 LOG).

1.3

Giusta

l’art. 251 lett. a CPC, la procedura sommaria si applica, tra l’altro, alle

decisioni del giudice del sequestro, comprese quelle pronunciate nella

procedura di prestazione della garanzia per sequestro infondato (Delabays in: Petit

commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 251 CPC; Güngerich in:

Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 12 ad art. 249-251 CPC) e quindi quelle che modificano una precedente decisione (Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 4a ed. 2024, n. 8 ad art. 251

CPC; Ziltener

in:

Brunner/Gasser/Schwander [a cura di], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2a

ed. 2016, n. 3/2.3 ad art. 251 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 ottobre 2023, il termine d’impugnazione,

di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), è scaduto giovedì 2 novembre. Presentato

due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.4

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147.

III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il termine per

prestare una garanzia secondo l’art. 273 cpv. 1 LEF, siccome da lui assegnato

alle sequestranti, era prorogabile per sufficienti motivi giusta l’art. 144

cpv. 2 CPC, ciò che ha ritenuto essere il caso di quelli indicati nell’istanza

di proroga, giacché era plausibile e sufficiente che PI 2, madre della prima

sequestrante, costituisse un supporto economico non indifferente per ambedue e

che la morte di lei, con il conseguente blocco dei suoi beni, avesse generato

problemi e ritardi per la prestazione della garanzia. Il magistrato ha pertanto

accolto l’istanza e concesso alle sequestranti una proroga di venti giorni.

3.

Nel

reclamo, RE 1 afferma che il primo giudice non avrebbe potuto prorogare il

termine secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC, sostenendo che tale disposizione è

applicabile unicamente ai termini che permettono l’avanzamento della procedura.

Rilevato

che al momento dell’emanazione della

decisione impugnata quella sul­l’opposizione al sequestro era ormai

definitiva, allega che il dispositivo di quest’ultima non avrebbe potuto essere

modificato, se non mediante interpretazione,

rettifica o revisione, rimedi che le re­clamanti non hanno però

proposto, come non hanno impugnato la prima decisione in merito alla congruenza

del termine assegnato loro. L’insorgente afferma inoltre che la decisione

impugnata viola il proprio diritto di essere sentito, siccome il Pretore non l’ha

preventivamente interpellato. Ne chiede pertanto l’annullamento.

4.

Giusta

l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore,

sia di terzi, del danno provocato con un sequestro infondato (1° periodo); a

tal riguardo, il giudice può obbligarlo a prestare garanzia (2° periodo). La

garanzia può essere disposta, d’ufficio, già con il decreto di sequestro (art.

274.

cpv. 1 n. 5 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a) oppure,

su istanza del debitore o di un terzo (citata 5A_757/2010, consid.

3.2.2), in un momento successivo (sentenza del Tribunale federale

5A_557/2024 del 23 ottobre 2024, consid. 4.1), con la decisione sull’opposizione

al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF; DTF 126 III 485 consid. 2/a/aa) o in una procedura indipendente (citata 5A_757/2010 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2013.150

del 26 agosto 2014, consid. 8.1). Benché la legge non lo preveda espressamente,

se dispone la garanzia il giudice assegna di regola al creditore

un termine per prestarla (cfr. DTF 29 I 106, pag. 108; Stoffel in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 273 LEF), onde poterne verificare l’adempimento, ancorché

non si possa escludere ch’egli subordini l’emanazione del sequestro alla

prestazione di una garanzia (cfr. art. 264 cpv. 1 CPC). Nella prima

ipotesi, il termine costituisce una

condizione risolutiva del sequestro, nel senso ch’esso decade, se il

creditore non presta la garanzia tempestivamente, ciò che il giudice deve

esplicitare nella decisione (Stoffel,

op.

cit., n. 25 ad art. 273; Kren Kostkiewicz in:

Kren-Kostkiewicz/ Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 25 ad art. 1 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 9 ad art. 273 LEF). La garanzia può essere adeguata in ogni tempo in

caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione

(sentenze del Tribunale

federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del

26.

ottobre 2017, consid. 3.3.2, come pure della CEF 14.2024.61 del 5 settembre 2024, pag. 3, e 14.2022.141

del 23 giugno 2023, RtiD 2024 I 861 n. 38c, consid. 6.3.2).

4.1

Già si è precisato che l’ingiunzione di prestare una garanzia giusta l’art.

273.

LEF non è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319

lett. b CPC, bensì una misura cautelare disciplinata principalmente dalla LEF

(sopra consid. 1.1 e 1.2). Come rettamente giudicato dal Pretore, il termine da

lui impartito alle sequestranti per prestare la garanzia è prorogabile per

sufficienti motivi purché ne sia fatta domanda prima della scadenza (art. 144

cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

4.1.1

Non

è contestato che le sequestranti hanno chiesto la proroga del termine per

prestare le garanzie prima della sua scadenza. Sui sufficienti motivi menzionati

dal Pretore, ossia sulle difficoltà concrete di fornire le garanzie per tempo

in ragione del decesso della madre e nonna delle sequestranti, RE 1 non spende

una parola, salvo scrivere che le creditrici hanno avuto tutto il tem­po per “racimolare l’importo da fornire a titolo di

garanzia”, giacché egli l’aveva

richiesta dieci mesi prima che venisse disposta (recla­mo, ad II, C, pag. 4, 2° §). Sennonché non si può

ragionevolmente pretendere ch’esse si procurassero denaro prima di sapere se

avrebbero dovuto effettivamente prestare una garanzia e per qua­le ammontare.

Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

4.1.2

Nello

statuire sulla richiesta di proroga dei termini il tribunale gode di un ampio

potere d’apprezzamento (sentenza della Tribunale federale 5A_654/2015 del 22

dicembre 2015 consid. 5.2.). Può decidere – almeno in caso di prima richiesta –

senza sentire la controparte (Benn

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de

procédu­re civile, 2ª ed. 2018, n. 17 ad art. 144 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 17 ad art. 144

CPC; Merz in:

Brunner/Gasser/Schwander, n. 14 ad art. 144 CPC). Il Pretore non ha pertanto

violato il diritto di essere sentito del reclamante, tanto più ch’egli non indica quale influenza l’accennata lesione potrebbe ave­re

avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii).

4.2

La

decisione con cui il giudice dispone la garanzia per sequestro infondato non è definitiva stante la sua indole

cautelare (sopra con­sid. 1.2). Può essere adeguata in ogni tempo in

caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sopra

consid. 4), segnatamente in caso di riduzione della

verosimiglian­za del credito (DTF 113 III 94 consid. 6) o del valore della

garanzia iniziale, oppure di durata imprevista della procedura di convalida del

sequestro (citate 5A_563/2017 consid. 3.3.2). È possibile aumentare o ridurne l’importo

(Stoffel in: in:

Basler Kommentar cit., 18 e 24 ad art. 273; lo

stesso in:

Commentaire romand cit., n. 26 ad art. 273; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 28 e 34 ad art. 273 LEF) o finanche revocare l’obbligo di prestare la garanzia (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 273). A maiore ad minus il

giudice può modificare il termine assegnato al creditore per prestarla. Gli

argomenti del reclamante fondati sul preteso carattere definitivo della

decisione d’imposizione di una garanzia e sull’alle­gata necessità per le

sequestranti d’impugnare la decisione su opposizione al sequestro mediante

reclamo, rettifica o revisione so­no

pertanto infondati.

4.3

Ad ogni modo, l’esito del giudizio odierno non cambierebbe nemmeno se

si volesse considerare la decisione impugnata come disposizione ordinatoria

processuale, siccome fa difetto il requisito del pregiudizio difficilmente

riparabile. L’ingiunzione di prestare la garanzia è infatti stata disposta

proprio a tutela dell’opponente qualora il sequestro dovesse risultare

ingiustificato. Ora, la garanzia è stata in fin dei conti fornita e il

reclamante non contesta più la legittimità del sequestro, avendo rinunciato a

impugnare la decisione 2

ottobre 2023 di reiezione della sua opposizione.

4.4

In

definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica. Infondato, il reclamo

va pertanto respinto.

5.

A

scanso di equivoci, esula dalla presente procedura – e comunque sia è priva di

pertinenza stante l’esito del giudizio odierno – la richiesta delle

sequestranti, contenuta nello scritto spontaneo del 24 novembre 2023, d’ingiungere

a RE 1 di fornire “delucidazioni” sull’accredito di fr. 152'571.84

sul suo conto, effettuato il 23 maggio 2023 da PI 1.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e va fissata in base al valore litigioso (art.

48.

cpv. 1 per il rinvio dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF), pari a quello della

procedura di opposizione al sequestro, di cui è una condizione risolutiva (sopra

consid. 4). Poiché in concreto il valore dei beni sequestrati, non è

completamente noto, il valore della presente causa corrisponde al valore

complessivo dei due crediti vantati dalle sequestranti, di fr. 694'500.– e 98'840.– (DTF 139 III 195

consid. 4.3.2; tra tante: 14.2021.142 del 30 marzo 2022, consid. 11.3), ovvero fr. 793'340.– (doc. B). Non si pone invece problema di

ripetibili, giacché le creditrici, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non sono incorse in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 793'340.–

(consid. 6), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).