14.2023.116
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese ripetibili fissate senza confronto con la nota delle spese legali prodotta dall’istante. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio
1 dicembre 2023Italiano6 min
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso
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CO 1RE 1
Incarto n.
14.2023.116
Lugano
1° dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.4143 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre
2023 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 2 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2023 dalla sede
Fatti
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso
di fr. 6'750.– oltre a interessi e spese, il quale vi ha interposto
opposizione;
che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 sull’istanza presentata l’11 settembre 2023 da RE 1, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, l’ha parzialmente accolta e rigettato l’opposizione
invia definitiva, tranne per le spese esecutive,
ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 200.– e
un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 2 novembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma, limitatamente alle spese
ripetibili, di cui ha chiesto l’aumento a fr. 1'848.10 (anziché fr. 600.–)
e in via subordinata l’annullamento del dispositivo sulle spese (n. 2) e il
rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 2 novembre 2023 (data del timbro postale) avverso la decisione
notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 26 ottobre 2023, il reclamo è senz’altro
tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
la reclamante si duole che il Pretore, senz’alcuna motivazione, non ha tenuto
conto della sua nota delle spese legali, ammontante a fr. 1'848.10,
presentata con scritto del 29 settembre 2023;
che
in linea di principio, nelle procedure contenziose il giudice non è tenuto a motivare
l’importo riconosciuto a una parte a titolo di spese ripetibili quando le fissa
entro i limiti della tariffa applicabile e le parti non adducono circostanze
particolari (DTF 111 Ia 1 consid. 2a);
che
Considerandi
tuttavia, quando il giudice decide sulla base di un elenco delle spese e
intende discostarsene, deve almeno indicare brevemente le ragioni per cui stralcia
determinate voci, in modo che la parte interessata possa impugnare la decisione
con cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_223/2016 del 29
luglio 2016 consid. 5);
che
nella fattispecie, verosimilmente per inavvertenza, il Pretore, non ha
considerato (e neppure citato) la nota delle spese legali prodotta dall’istante
e se n’è discostato senza motivazione;
che
ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentita della reclamante
(art. 53 CPC), che non ha avuto modo di contestare la decisione impugnata con
cognizione di causa;
che
una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che
la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità
di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa
(DTF 142 III 55 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020
consid. 5.1);
che
nel caso in esame, tenuto conto dell’ampio potere d’apprezzamento riconosciuto
al giudice di prima sede nella determinazione delle ripetibili, per garantire
il doppio grado di giurisdizione occorre rinviare la causa al Pretore perché
provveda a emettere una nuova decisione al riguardo (sentenza della CEF
14.2016.200
del 5 gennaio 2017 consid. 2);
che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della
causa nel merito, sulla quale il Pretore
statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle retrocessa
senza prima interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che
non essendo la necessità del rinvio al giudice di prime cure imputabile in
alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali
per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’ indennità per
ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello
Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione,
cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (citata 14.2016.200,
consid. 3);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'750.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto nel senso della
conclusione subordinata. Di conseguenza, il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato limitatamente all’assegnazione
delle spese ripetibili e la causa è rinviata al primo giudice affinché
si determini di nuovo sulla richiesta dell’istante volta all’attribuzione di
ripetibili con riferimento alla sua nota delle spese legali prodotta il 29
settembre 2023.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).