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Decisione

14.2023.116

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese ripetibili fissate senza confronto con la nota delle spese legali prodotta dall’istante. Violazione del diritto di essere sentito. Rinvio

1 dicembre 2023Italiano6 min

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2023.116

Lugano

1° dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4143 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre

2023 da

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2023 dalla sede

Fatti

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso

di fr. 6'750.– oltre a interessi e spese, il quale vi ha interposto

opposizione;

che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 sull’istanza presentata l’11 settembre 2023 da RE 1, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, l’ha parzialmente accolta e rigettato l’opposizione

invia definitiva, tranne per le spese esecutive,

ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 200.– e

un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 2 novembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma, limitatamente alle spese

ripetibili, di cui ha chiesto l’aumento a fr. 1'848.10 (anziché fr. 600.–)

e in via subordinata l’annullamento del dispositivo sulle spese (n. 2) e il

rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 2 novembre 2023 (data del timbro postale) avverso la decisione

notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 26 ottobre 2023, il reclamo è senz’altro

tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

la reclamante si duole che il Pretore, senz’alcuna motivazio­ne, non ha tenuto

conto della sua nota delle spese legali, ammontante a fr. 1'848.10,

presentata con scritto del 29 settembre 2023;

che

in linea di principio, nelle procedure contenziose il giudice non è tenuto a motivare

l’importo riconosciuto a una parte a titolo di spese ripetibili quando le fissa

entro i limiti della tariffa applicabile e le parti non adducono circostanze

particolari (DTF 111 Ia 1 consid. 2a);

che

Considerandi

tuttavia, quando il giudice decide sulla base di un elenco delle spese e

intende discostarsene, deve almeno indicare brevemente le ragioni per cui stralcia

determinate voci, in modo che la parte interessata possa impugnare la decisione

con cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_223/2016 del 29

luglio 2016 consid. 5);

che

nella fattispecie, verosimilmente per inavvertenza, il Pretore, non ha

considerato (e neppure citato) la nota delle spese legali prodotta dall’istante

e se n’è discostato senza motivazione;

che

ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentita della reclamante

(art. 53 CPC), che non ha avuto modo di contestare la decisione impugnata con

cognizione di causa;

che

una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che

la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità

di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa

(DTF 142 III 55 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020

consid. 5.1);

che

nel caso in esame, tenuto conto dell’ampio potere d’apprez­zamento riconosciuto

al giudice di prima sede nella determinazio­ne delle ripetibili, per garantire

il doppio grado di giurisdizione occorre rinviare la causa al Pretore perché

provveda a emettere una nuova decisione al riguardo (sentenza della CEF

14.2016.200

del 5 gennaio 2017 consid. 2);

che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della

causa nel merito, sulla quale il Pretore

statuirà con pieno potere di apprez­zamento, essa può esserle retrocessa

senza prima interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

che

non essendo la necessità del rinvio al giudice di prime cure imputabile in

alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali

per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’ indennità per

ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello

Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione,

cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (citata 14.2016.200,

consid. 3);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'750.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso della

conclusione subordinata. Di conseguenza, il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annul­lato limitatamente all’assegnazione

delle spese ripetibili e la causa è rinviata al primo giudice affinché

si determini di nuovo sulla richiesta dell’istante volta all’attribuzione di

ripetibili con riferimento alla sua nota delle spese legali prodotta il 29

settembre 2023.

2. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).