14.2023.117
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali, poi rettificato dal giudice di prima sede. Stralcio
15 novembre 2023Italiano4 min
74 cpv. 1 lett. b LTF;
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CO 1CO 1CO 1CO 1
Incarto n.
14.2023.117
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25
oltre agli accessori;
che
con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la
concessione del gratuito patrocinio;
che
statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di
pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva “ritirato l’opposizione”, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della
convenuta;
che
con decisione apparentemente dello stesso giorno, “richiamato l’art. 334 cpv. 1 CPC” il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già
emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;
che
contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dello stralcio della causa “constatata la desistenza” dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spese
processuali, protestate spese e ripetibili;
che,
tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla
RE 1 un giorno prima dell’inoltro del reclamo, ovvero il 2 novembre 2023
(tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);
che
con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al
reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va
stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);
che
viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione
delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo
come il ritiro dell’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva
correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenziazione
non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al
prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2
CPC);
che
un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né dell’istante, siccome
non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del
Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa
Camera (in ultimo luogo: sentenza della
CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di
perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito
senza oggetto;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
Fatti
74 cpv. 1 lett. b LTF;
Considerandi
che
stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla
controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è
pertanto stralciato dal ruolo.
2. Non
si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione all’avv. .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).