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Decisione

14.2023.117

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali, poi rettificato dal giudice di prima sede. Stralcio

15 novembre 2023Italiano4 min

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Source ti.ch

CO 1CO 1CO 1CO 1

Incarto n.

14.2023.117

Lugano

15 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25

oltre agli accessori;

che

con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto

provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la

concessione del gratuito patrocinio;

che

statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di

pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva “ritirato l’opposizione”, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della

convenuta;

che

con decisione apparentemente dello stesso giorno, “richiama­to l’art. 334 cpv. 1 CPC” il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già

emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;

che

contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottener­ne la riforma nel senso dello stralcio della causa “constatata la desistenza” dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spe­se

processuali, protestate spese e ripetibili;

che,

tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla

RE 1 un giorno prima dell’inoltro del recla­mo, ovvero il 2 novembre 2023

(tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);

che

con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al

reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va

stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);

che

viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione

delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo

come il ritiro del­l’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva

correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenzia­zione

non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al

prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2

CPC);

che

un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né del­l’i­stante, siccome

non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del

Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa

Camera (in ultimo luogo: sentenza della

CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di

perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito

senza oggetto;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

Fatti

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Considerandi

che

stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla

controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è

pertanto stralciato dal ruolo.

2. Non

si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione all’avv. .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).