14.2023.118
Istanza di sequestro dichiarata parzialmente irricevibile per carenza d’interesse degl’istanti che avevano ottenuto in precedenza il sequestro degli stessi beni a garanzia della stessa pretesa
13 febbraio 2024Italiano14 min
prodotto dagl’istanti rendeva verosimile la pretesa di fr. 10'000.– e di fr. 147.95
Source ti.ch
________________________________________________________________________________CO
1
Incarto n.
14.2023.118
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.5003 (rifiuto di
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 23 ottobre 2023 da
RE 1, __________
RE 2, __________
contro
CO 1 IT-
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 23 ottobre 2023 diretta contro CO 1, RE 1 e RE 2
hanno chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
sequestro del “conto ordinario
c/o __________, conto privato intestato a CO 1, IBAN […]. Salario + 13°
mensilità, eventuali gratifiche, bonus, utili, emolumenti, dividendi e
qualsiasi forma di reddito monetario e non monetario che possa percepire dalla
società PI 1, di __________, in maniera diretta o indiretta e ciò sino a
concorrenza del credito scoperto”, quantificato in fr. 11'228.95.
Quale titolo di credito, gl’istanti hanno menzionato il “mancato pagamento rate da maggio 2022 a
gennaio 2023 come da riconoscimento di debito firmato il 12.01. 2022” e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato
all’estero).
B. Statuendo
con decisione 26 ottobre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza nella misura
della sua ricevibilità, decretando il sequestro del conto ordinario privato
intestato a CO 1 presso __________ sino a concorrenza di fr. 10'147.95
oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno 2023 e ponendo le spese processuali di
fr. 100.– a carico delle parti metà ciascuno.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne la
riforma nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza, compreso il
sequestro del salario e di altri introiti che il debitore possa percepire “dal suo ruolo di socio e gerente” dell’PI 1 in maniera diretta o indiretta. La
controparte non ha ritirato l’invito a formulare osservazioni al reclamo,
notificatole per inavvertenza (sotto consid. 1.2).
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – nella misura in cui stabilisce la reiezione
dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato
esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30
agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278
LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia
sta.a effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al recapito indicato da RE 1 e RE 2 il 27 ottobre 2023, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 6 novembre. Presentato brevi manu quello
stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteri-stico del sequestro
(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in
RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c).
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III
176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati al reclamo sono
quindi in linea di massima irricevibili. La questione dell’applicabilità dell’art.
99 cpv. 1 LTF può rimanere aperta (sotto consid. 4.3.1).
1.4 L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138
III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice
di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo
di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o
ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e
Fatti
i rinvii; Jeandin in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito
prodotto dagl’istanti rendeva verosimile la pretesa di fr. 10'000.– e di fr. 147.95
per gl’interessi aggiornati al 5 giugno 2023, ma non per l’indennità di
risarcimento del danno giusta l’art. 106 CO (di fr. 1'081.–). Ha pure
ammesso la verosimiglianza della causa di sequestro invocata dagl’istanti. Ha
invece rilevato essere a lui noto di aver già decretato il 13 giugno 2023 a
favore degli istanti un sequestro degli stessi beni indicati nella seconda
istanza, ma di non conoscerne l’esito. Ha tuttavia ammesso che quello del
conto bancario era stato verosimilmente infruttuoso a causa di una carente
designazione dell’ubicazione dei beni (presso __________ anziché presso __________),
corretta nella nuova istanza, ciò che “non appare problematico”.
Per quanto attiene invece agl’introiti percepiti dall’PI 1, il primo giudice
ha considerato che dal silenzio degl’istanti si doveva concludere che il primo
sequestro fosse ancora in vigore e ch’essi non avevano alcun interesse
giuridico attuale a ottenerne un se-condo. Ha dunque accolto l’istanza
limitatamente al conto banca-rio e limitatamente a fr. 10'147.95 oltre agl’interessi
di mora del 5% dal 6 giugno 2023.
3. Nel
reclamo RE 1 e RE 2 espongono di aver omesso di chiedere tempestivamente la
prosecuzione dell’esecuzione a convalida del primo sequestro, motivo per cui lo
stesso è decaduto. A loro giudizio il Pretore avrebbe quindi dovuto ordinare
nuovamente il sequestro del salario del debitore, poiché non competeva a lui,
bensì all’Ufficio d’esecuzione, determinare se il sequestro sussiste o no.
4. Il
giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti
processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di
protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio
(art. 60 CPC). Non deve però ricercare sua sponte i fatti che fondano i
presupposti processuali nelle procedure in cui si applica la massima
attitatoria (DTF 141 III 294 consid. 6.1; Bohnet
in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC), bensì quelli che ostacolano la
ricevibilità, senza tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale
federale 4A_229/2017 del 7 dicembre
2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2). Spetta all’attore o
istante allegare e dimostrare i fatti determinanti (sentenza del Tribunale
federale 4P.239/ 2005 del 21 novembre 2005, RSPC 2006, 139 n. 212,
consid. 4.3) secondo le regole processuali applicabili in materia
di adduzione di fatti e mezzi di prova (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 e 4
ad art. 60). Non può quindi dolersi all’autorità giurisdizionale superiore del
fatto che il primo giudice ha considerato non dato un presupposto processuale
ove avrebbe avuto la possibilità di addurre i fatti necessari a dimostrarne l’adempimento
(sentenza del Tribunale federale 4A_229/ 2017 del 7 dicembre 2017, RSPC 2018,
90 seg. n. 2061, consid. 3.4.3; Bohnet,
op cit., n. 4a ad art. 60).
4.1 Nel caso in esame, il Pretore ha ritenuto, in base
al fatto noto a lui e agl’istanti, ch’essi avevano già ottenuto in precedenza
un sequestro dei medesimi beni a garanzia dello stesso credito e non avevano
quindi un interesse giuridico attuale a ottenerne un secondo giacché erano
rimasti silenti sulla questione. Contrariamente a quanto allegano i
reclamanti, incombeva proprio al Pretore accertare l’esistenza di un loro
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2, lett. a, e 60 CPC; sopra
consid. 4), il quale dipendeva dal primo sequestro, nella misura in cui la sua sussistenza
escludeva l’interesse per loro a ottenerne un secondo sugli stessi beni a
garanzia del medesimo credito.
4.2 Fatto
sta, però, che il Pretore non ha accertato l’assenza d’interesse ad agire degl’istanti.
Ha infatti scritto di non conoscere “le implicazioni” del primo decreto di
sequestro. Si è limitato a dedurre dal silenzio degl’istanti sulla questione l’assenza
di un loro interesse a chiedere un nuovo sequestro dei medesimi beni. Un’altra
ragione altrettanto plausibile del silenzio poteva però anche essere che per i
reclamanti era ovvio che se chiedevano un nuovo sequestro degli stessi attivi
Considerandi
era perché il precedente sequestro non era
più efficace. Stante l’incertezza in cui si trovava, il Pretore avrebbe
dovuto dare l’occasione agl’istanti di specificare e rendere verosimile il
proprio interesse. Certo, spettava di principio loro allegare e dimostrare
spontaneamente i fatti determinanti ai fini della verifica dei presupposti
processuali (sopra consid. 4). Nelle circostanze specifiche della fattispecie,
non si poteva però ragionevolmente pretendere che lo facessero perché in buona
fede non avevano particolari motivi di ritenere la questione problematica e non
erano patrocinati da un avvocato. Per non coglierli di sorpresa, il Pretore
avrebbe dovuto chiedere loro di determinarsi sulla questione visto che
intendeva basare la propria decisione su un motivo giuridico non evocato nell’istanza
e della cui rilevanza gl’istanti non potevano ragionevolmente aspettarsi (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_972/2022 del 5 ottobre 2023, consid. 3.1 e i rinvii).
4.3
La
decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al primo
giudice per completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione.
4.3.1
La Camera può nondimeno
riformare direttamente la decisione siccome la causa è
matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Infatti, i reclamanti hanno dimostrato di aver omesso di chiedere
tempestivamente la prosecuzione dell’esecuzione a convalida del sequestro (doc.
C accluso al reclamo), motivo per cui la misura è decaduta (art. 280 n. 1 LEF),
onde il loro interesse a chiedere un nuovo
sequestro. In tali circostanze, si può lasciare aperta la questione di
sapere se l’allegazione della decadenza del sequestro e il documento nuovo
accluso al reclamo potevano essere presi in considerazione malgrado il divieto dei
nova
(art. 326 cpv. 1 CPC), in quanto la
decisione dell’autorità inferiore avrebbe dato motivo alla loro
adduzione nel senso dell’art. 99 cpv. 1 LTF (applicabile per analogia nella
procedura di reclamo, v. sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid.
6.
e i rinvii).
4.3.2
D’altronde
il Pretore ha già accertato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti
dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro. L’importo del credito va
quindi stabilito in fr. 10'147.95 oltre agl’interessi
del 5% dal 6 giugno 2023, come accertato dal primo
giudice, dal momento che i reclamanti non hanno addotto motivi per scostarsi
dalla decisione impugnata su questo punto. Il sequestro va inoltre limitato
alle pretese che il debitore può far valere in maniera diretta contro l’PI 1,
siccome secondo la giurisprudenza se chiede di sequestrare beni che il debitore detiene per il tramite di una
terza persona, l’istante deve indicare l’identità del terzo intermediario (cfr. DTF
130.
III 581 consid. 2.2.1 e 126 III 97 consid.
4/a; sentenza della
CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n.
52c, consid. 3.5.1), ciò che i reclamanti non hanno fatto nella fattispecie.
4.3.3
In
questi limiti, il reclamo va pertanto accolto. A scanso di equivoci, eventuali opposizioni (giusta l’art.
278.
LEF) al sequestro decretato dalla Camera dovranno essere indirizzate al
Pretore, non alla Camera (sentenza della CEF 14.2018.93/94 del 19 giugno 2018).
5.
La tassa per l’emissione
del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS
281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico dei reclamanti, che
nella loro veste d’istanti sono
tenuti ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 22 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese d’esecuzione del sequestro, potrà essere
prelevata in priorità sul
provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90
III 39 segg.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il
sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.
Le spese per l’odierno
giudizio seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Il saldo rimane a carico dello Stato, non potendolo porre a carico del
convenuto in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e
di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e
di reclamo, né il convenuto né il Cantone (sentenza della CEF 14.2017.197 del
15.
dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,
op. cit., n. 35 ad art. 107) possono essere costretti a rifondere ripetibili ai
reclamanti (sentenze della
CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019 consid. 7 e 14.2019.53 del 6 giugno 2019, consid. 8).
6.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'147.95, pari alla
pretesa vantata dai reclamanti, non potendosi tenere conto
del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto)
dei beni sequestrati, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
7.
La
sentenza va comunicata all’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’esecuzione del
sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così
riformata:
1. È
decretato il sequestro
– del
conto ordinario privato intestato a CO 1 presso __________, __________ (IBAN __________)
– del
salario oltre alla tredicesima mensilità, nonché di eventuali gratifiche,
bonus, utili, emolumenti, dividendi e qualsiasi forma di reddito monetario e
non monetario che CO 1 possa percepire dalla società PI 1, di __________
sino
a concorrenza di fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno
2023
in
garanzia dei crediti vantati da RE 1 e RE 2
per
causa di “mancato pagamento rate da maggio 2022 a gennaio 2023 come da
riconoscimento di debito firmato il 12.01.2022”.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico degl’istanti.
3. Chi
è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del
sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).
4. RE
1 e RE 2 sono responsabili in solido in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti
i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato
giudizialmente che il sequestro era infondato.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico loro per fr. 200.–
mentre la differenza di fr. 50.– rimane a carico dello Stato e, fatta
salva un’eventuale compensazione, va restituita loro. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
–__________–__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2 LTF).