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Decisione

14.2023.118

Istanza di sequestro dichiarata parzialmente irricevibile per carenza d’interesse degl’istanti che avevano ottenuto in precedenza il sequestro degli stessi beni a garanzia della stessa pretesa

13 febbraio 2024Italiano14 min

prodotto dagl’istanti rendeva verosimile la pretesa di fr. 10'000.– e di fr. 147.95

Source ti.ch

________________________________________________________________________________CO

1

Incarto n.

14.2023.118

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.5003 (rifiuto di

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 23 ottobre 2023 da

RE 1, __________

RE 2, __________

contro

CO 1 IT-

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 23 ottobre 2023 diretta contro CO 1, RE 1 e RE 2

hanno chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

sequestro del “conto ordinario

c/o __________, conto privato intestato a CO 1, IBAN […]. Salario + 13°

mensilità, eventuali gratifiche, bonus, utili, emolumenti, dividendi e

qualsiasi forma di reddito monetario e non monetario che possa percepire dalla

società PI 1, di __________, in maniera diretta o indiretta e ciò sino a

concorrenza del credito scoperto”, quantificato in fr. 11'228.95.

Quale titolo di credito, gl’istanti hanno menzionato il “mancato pagamento rate da maggio 2022 a

gennaio 2023 come da riconoscimento di debito firmato il 12.01. 2022” e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato

all’estero).

B. Statuendo

con decisione 26 ottobre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza nella misura

della sua ricevibilità, decretando il sequestro del conto ordinario privato

intestato a CO 1 presso __________ sino a concorrenza di fr. 10'147.95

oltre agl’inte­ressi del 5% dal 6 giugno 2023 e ponendo le spese processuali di

fr. 100.– a carico delle parti metà ciascuno.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne la

riforma nel senso dell’accoglimento integrale dell’istan­za, compreso il

sequestro del salario e di altri introiti che il debitore possa percepire “dal suo ruolo di socio e gerente” dell’PI 1 in maniera diretta o indiretta. La

controparte non ha ritirato l’invito a formulare osservazioni al reclamo,

notificatole per inavvertenza (sotto consid. 1.2).

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – nella misura in cui stabilisce la reiezione

dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza

finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato

esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello senza riguardo al valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30

agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278

LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia

sta.a effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al recapito indicato da RE 1 e RE 2 il 27 ottobre 2023, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 6 novembre. Presentato brevi manu quello

stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere

unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteri-stico del sequestro

(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in

RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c).

1.3 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III

176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restan­do che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati al reclamo sono

quindi in linea di massima irricevibili. La questione dell’appli­cabilità dell’art.

99 cpv. 1 LTF può rimanere aperta (sotto consid. 4.3.1).

1.4 L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138

III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della cau­sa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice

di prime cu­re non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo

di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare pro­ve pertinenti o

ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e

Fatti

i rinvii; Jeandin in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito

prodotto dagl’istanti rendeva verosimile la pretesa di fr. 10'000.– e di fr. 147.95

per gl’interessi aggiornati al 5 giugno 2023, ma non per l’indennità di

risarcimento del danno giusta l’art. 106 CO (di fr. 1'081.–). Ha pure

ammesso la verosimiglianza della causa di sequestro invocata dagl’istanti. Ha

invece rilevato essere a lui noto di aver già decretato il 13 giugno 2023 a

favore degli istanti un sequestro degli stessi beni indicati nella seconda

istan­za, ma di non conoscerne l’esito. Ha tuttavia ammesso che quello del

conto bancario era stato verosimilmente infruttuoso a causa di una carente

designazione dell’ubicazione dei beni (presso __________ anziché presso __________),

corretta nella nuo­va istanza, ciò che “non appare problematico”.

Per quanto attiene invece agl’introiti percepiti dall’PI 1, il pri­mo giudice

ha considerato che dal silenzio degl’istanti si doveva concludere che il primo

sequestro fosse ancora in vigore e ch’essi non avevano alcun interesse

giuridico attuale a ottenerne un se-condo. Ha dunque accolto l’istanza

limitatamente al conto banca-rio e limitatamente a fr. 10'147.95 oltre agl’interessi

di mora del 5% dal 6 giugno 2023.

3. Nel

reclamo RE 1 e RE 2 espongono di aver omesso di chiedere tempestivamente la

prosecuzione dell’esecuzione a convalida del primo sequestro, motivo per cui lo

stesso è decaduto. A loro giudizio il Pretore avrebbe quindi dovuto ordinare

nuovamen­te il sequestro del salario del debitore, poiché non competeva a lui,

bensì all’Ufficio d’esecuzione, determinare se il sequestro sussiste o no.

4. Il

giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti

processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di

protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio

(art. 60 CPC). Non deve però ricercare sua sponte i fatti che fondano i

presupposti processuali nelle procedure in cui si applica la massima

attitatoria (DTF 141 III 294 consid. 6.1; Bohnet

in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC), bensì quelli che ostacolano la

ricevibilità, senza tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale

federale 4A_229/2017 del 7 dicembre

2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2). Spet­ta all’attore o

istante allegare e dimostrare i fatti determinanti (sentenza del Tribunale

federale 4P.239/ 2005 del 21 novembre 2005, RSPC 2006, 139 n. 212,

consid. 4.3) secondo le regole processuali applicabili in materia

di adduzione di fatti e mezzi di prova (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 e 4

ad art. 60). Non può quindi dolersi all’autorità giurisdizionale superiore del

fatto che il primo giudice ha considerato non dato un presupposto processuale

ove avrebbe avuto la possibilità di addurre i fatti necessari a dimostrar­ne l’adempimento

(sentenza del Tribunale federale 4A_229/ 2017 del 7 dicembre 2017, RSPC 2018,

90 seg. n. 2061, consid. 3.4.3; Bohnet,

op cit., n. 4a ad art. 60).

4.1 Nel caso in esame, il Pretore ha ritenuto, in base

al fatto noto a lui e agl’istanti, ch’essi avevano già ottenuto in precedenza

un sequestro dei medesimi beni a garanzia dello stesso credito e non avevano

quindi un interesse giuridico attuale a ottenerne un secondo giacché erano

rimasti silenti sulla questione. Contrariamen­te a quanto allegano i

reclamanti, incombeva proprio al Pretore accertare l’esistenza di un loro

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2, lett. a, e 60 CPC; sopra

consid. 4), il quale dipendeva dal primo sequestro, nella misura in cui la sua sussistenza

escludeva l’interesse per loro a ottenerne un secondo sugli stessi beni a

garanzia del medesimo credito.

4.2 Fatto

sta, però, che il Pretore non ha accertato l’assenza d’inte­resse ad agire degl’istanti.

Ha infatti scritto di non conoscere “le implicazioni” del primo decreto di

sequestro. Si è limitato a dedurre dal silenzio degl’istanti sulla questione l’assenza

di un loro interesse a chiedere un nuovo sequestro dei medesimi beni. Un’altra

ragione altrettanto plausibile del silenzio poteva però anche esse­re che per i

reclamanti era ovvio che se chiedevano un nuovo sequestro degli stessi attivi

Considerandi

era perché il precedente sequestro non era

più efficace. Stante l’incertezza in cui si trovava, il Pretore avreb­be

dovuto dare l’occasione agl’istanti di specificare e rendere verosimile il

proprio interesse. Certo, spettava di principio loro allegare e dimostrare

spontaneamente i fatti determinanti ai fini della verifica dei presupposti

processuali (sopra consid. 4). Nelle circostanze specifiche della fattispecie,

non si poteva però ragionevolmente pretendere che lo facessero perché in buona

fede non avevano particolari motivi di ritenere la questione problematica e non

erano patrocinati da un avvocato. Per non coglierli di sorpresa, il Pretore

avrebbe dovuto chiedere loro di determinarsi sulla questione visto che

intendeva basare la propria decisione su un motivo giuridico non evocato nell’istanza

e della cui rilevanza gl’istan­ti non potevano ragionevolmente aspettarsi (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_972/2022 del 5 ottobre 2023, consid. 3.1 e i rinvii).

4.3

La

decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al primo

giudice per completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione.

4.3.1

La Camera può nondimeno

riformare direttamente la decisione siccome la causa è

matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Infatti, i reclamanti hanno dimostrato di aver omesso di chie­dere

tempestivamente la prosecuzione dell’esecuzione a convalida del sequestro (doc.

C accluso al reclamo), motivo per cui la misura è decaduta (art. 280 n. 1 LEF),

onde il loro interesse a chiedere un nuovo

sequestro. In tali circostanze, si può lasciare aperta la questione di

sapere se l’allegazione della decadenza del sequestro e il documento nuovo

accluso al reclamo potevano essere presi in considerazione malgrado il divieto dei

nova

(art. 326 cpv. 1 CPC), in quanto la

decisione dell’autorità inferiore avrebbe dato motivo alla loro

adduzione nel senso dell’art. 99 cpv. 1 LTF (applicabile per analogia nella

procedura di reclamo, v. sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid.

6.

e i rinvii).

4.3.2

D’altronde

il Pretore ha già accertato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti

dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro. L’importo del credito va

quindi stabilito in fr. 10'147.95 oltre agl’interessi

del 5% dal 6 giugno 2023, come accertato dal primo

giudice, dal momento che i reclamanti non hanno addotto motivi per scostarsi

dalla decisione impugnata su questo punto. Il sequestro va inoltre limitato

alle pretese che il debitore può far valere in maniera diretta contro l’PI 1,

siccome secondo la giurisprudenza se chiede di sequestrare beni che il debitore detiene per il tramite di una

terza persona, l’istante deve indicare l’identità del terzo intermediario (cfr. DTF

130.

III 581 consid. 2.2.1 e 126 III 97 consid.

4/a; sentenza della

CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n.

52c, consid. 3.5.1), ciò che i reclamanti non hanno fatto nella fattispecie.

4.3.3

In

questi limiti, il reclamo va pertanto accolto. A scanso di equivoci, eventuali opposizioni (giusta l’art.

278.

LEF) al sequestro decretato dalla Camera dovranno essere indirizzate al

Pretore, non alla Camera (sentenza della CEF 14.2018.93/94 del 19 giugno 2018).

5.

La tassa per l’emissione

del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS

281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico dei reclamanti, che

nella loro veste d’istanti sono

tenuti ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 22 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese d’e­secuzione del sequestro, potrà essere

prelevata in priorità sul

provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90

III 39 segg.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il

sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.

Le spese per l’odierno

giudizio seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC).

Il saldo rimane a carico dello Stato, non potendolo porre a carico del

convenuto in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e

di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e

di reclamo, né il convenuto né il Cantone (sentenza della CEF 14.2017.197 del

15.

dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,

op. cit., n. 35 ad art. 107) possono essere costretti a rifondere ripetibili ai

reclamanti (sentenze della

CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019 con­sid. 7 e 14.2019.53 del 6 giugno 2019, consid. 8).

6.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'147.95, pari alla

pretesa vantata dai reclamanti, non potendosi tenere conto

del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto)

dei beni sequestrati, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

7.

La

sentenza va comunicata all’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’esecuzione del

sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così

riformata:

1. È

decretato il sequestro

– del

conto ordinario privato intestato a CO 1 presso __________, __________ (IBAN __________)

– del

salario oltre alla tredicesima mensilità, nonché di eventuali gratifiche,

bonus, utili, emolumenti, dividendi e qualsiasi forma di reddito monetario e

non monetario che CO 1 possa percepire dalla società PI 1, di __________

sino

a concorrenza di fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno

2023

in

garanzia dei crediti vantati da RE 1 e RE 2

per

causa di “mancato pagamento rate da maggio 2022 a gennaio 2023 come da

riconoscimento di debito firmato il 12.01.2022”.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico degl’istanti.

3. Chi

è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del

sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

4. RE

1 e RE 2 sono responsabili in solido in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti

i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato

giudizialmente che il sequestro era infondato.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico loro per fr. 200.–

mentre la differenza di fr. 50.– rimane a carico dello Stato e, fatta

salva un’eventuale compensazione, va restituita loro. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

–__________–__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).