14.2023.121
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione. Conguagli di spese accessorie e spese per la sostituzione del cilindro delle chiavi e di un pensile rovinato
23 febbraio 2024Italiano12 min
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 e RA 1 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'528.55
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.121
Lugano
23 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.221 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 settembre 2023
da
RE 1, __________
RA 1, __________
contro
CO 1, VE – __________
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RA 1
contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Mediante contratto del 24 luglio 2015, i coniugi RE 1 e RA 1 hanno
concesso in locazione un appartamento a CO 1.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 luglio 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 e RA 1 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'528.55
(indicando quale causa del credito il “Conteggio acconto spese periodo 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
differenza a nostro credito per il consumo di elettricità AIL abbonato
anticipato dal proprietario”), fr. 2'152.60 (per la
“Perdita chiavi appartamento”) e fr. 550.– (per il “Pensile rovinato cucina”).
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 settembre
2023 RE 1, sorprendentemente indicato come rappresentato dalla moglie, ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
D. Mediante
decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace, reputatosi incompetente, ha rimesso
la causa alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
E. Statuendo con decisione del 26 ottobre 2023, il Giudice di pace del
Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le
spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RA 1 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, “contestate
spese amministrative – tassa di giustizia”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è
stata notificata a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 e RA 1 il 31 ottobre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 10 novembre. Presentato già il 6 novembre 2023 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
RE
1.
e RA 1 affermano di aver presentato erroneamente alla Giudicatura di pace di
Lugano l’istanza di rigetto dell’opposizione, cui era allegata la copia del
contratto di locazione e altri documenti, asserendo che “la pratica da Lugano era poi stata inoltrata
alla giudicatura di Vezia, ma la copia del contratto e quasi certamente anche
gli altri allegati, per qualche disguido, sono andati persi durante il
trasferimento degli atti”. Pretendono quindi di poter
produrre con il reclamo varia documentazione che non figura negli atti dell’autorità
di prima sede.
1.2.2
Ora,
l’elenco atti presente nell’incarto della Giudicatura di pace di Vezia menziona
solo quattro documenti, poi effettivamente presenti, ovvero il precetto
esecutivo (doc. A), un’offerta dell’Archidé per la sostituzione dell’anta di un
pensile (doc. B), un’altra offerta per la sostituzione del cilindro di una
chiave (doc. C) e due conteggi delle spese accessorie dell’ente locato,
relativi ai periodi compresi tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2020, con un
plico di fatture dell’AIL SA, una distinta delle spese dell’AIL pagate dal
proprietario con l’indicazione dei conguagli a carico dei singoli inquilini e
una lettera del 21 ottobre 2022 a CO
1.
di trasmissione dei conteggi delle spese accessorie (doc. D). I reclamanti
non dimostrano di aver prodotto in prima sede altri documenti. Nell’istanza
hanno indicato come allegati solo “conteggi e preventivi”, ossia esattamente
quanto figura nella distinta del Giudice di pace. Del contratto di locazione e
degli altri documenti nuovi acclusi al reclamo non v’è traccia né nell’istanza
né negli atti di prima sede. Sono quindi inammissibili in questa sede (art. 326
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), sicché la Camera non ne può tenere conto ai
fini del giudizio odierno. Ad ogni modo non costituiscono un titolo di rigetto
dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione (v. sotto consid. 5.2 e 5.3).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528
consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che nessuna delle tre somme
poste in esecuzione trova riscontro in un valido riconoscimento di debito. Ha
infatti accertato che nessuno dei documenti acclusi all’istanza reca la firma
dell’escusso e in particolare che per la prima posta (spese accessorie) manca anzitutto
il contratto di locazione e, per la seconda e la terza posta (chiavi dell’appartamento
e pensile rovinato) un verbale di constatazione a fine locazione. Il magistrato
ha pertanto respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo, circa le spese accessorie RE 1 e RA 1 fanno valere che i relativi conteggi
non devono essere firmati dal conduttore, perché egli può contestarli nei tempi
e nei modi previsti dal diritto della locazione, ciò che CO 1 non ha fatto, sicché
egli li ha di fatto accettati. Per quanto attiene alle chiavi dell’appartamento
e al pensile rovinato, ritengono che valga quanto detto a proposito delle spese
accessorie. Inoltre rinviano al verbale di constatazione a fine locazione, osservando
ch’esso è stato firmato dalla moglie dell’escusso, cui quest’ultimo aveva
delegato la riconsegna dell’ente locato, come risulta da una lettera pure
allegata al reclamo. Da ultimo, sostengono che non occorre la firma dell’escusso,
se, come in concreto, le fatture e le spese sono espressamente previste nel
contratto di locazione. Gl’insorgenti chiedono pertanto l’accoglimento dell’istanza.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta
l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con
rinvii) oppure deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata
nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis
CO (sentenze della CEF 14.2023.8 del 21 giugno 2023, consid. 6.1, e 14.2019.232
del 29 aprile 2020, consid. 5 con rinvii). Pertanto, semplici fatture o
conteggi non firmati dall’escusso non costituiscono validi riconoscimento di
debito (sentenza della CEF 14.2019.62 del 19 luglio 2019, 6.2/a).
5.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto e per le spese accessorie
debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in:
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition,
2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti
relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a
CO; sentenze della CEF 14.2022.109 del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96
del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veuillet,
op. cit., n. 162 ad art. 82).
5.2
Nella
fattispecie, RE 1 e RA 1 chiedono il pagamento del conguaglio delle spese di
elettricità relative agli anni 2018-2019 (fr. 938.40) e 2019-2020 (fr. 590.15),
di complessivi fr. 1'528.55 (quelle per il periodo dal 2020 al 2022
risultando pagate, v. scritto del 21 ottobre 2022). Si tratta delle spese da
loro pagate e non coperte dagli anticipi versati dall’escusso. Anche se fosse
ammissibile – ma non lo è (sopra consid. 1.2.2) – il contrato di locazione non
rappresenta un titolo di rigetto dell’opposizione, perché ovviamente non indica
l’importo dei conguagli, che non possono quindi essere considerati riconosciuti
e sottoscritti dall’escusso. Che non abbia contestato la somma posta in
esecuzione non è di rilievo dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che esige un
riconoscimento scritto e firmato o un atto pubblico, che gl’istanti non hanno
prodotto.
5.3
Lo
stesso discorso vale per il costo delle chiavi dell’appartamento e del pensile
rovinato, per i quali gl’istanti hanno prodotto solo offerte di
sostituzione/riparazione non firmate dall’escusso. Quanto al verbale di
constatazione a fine locazione, a parte il fatto che è stato prodotto inammissibilmente
per la prima volta con il reclamo (sopra consid. 1.2.2), ad ogni modo non può
costituire un titolo di rigetto provvisorio perché l’importo dei danni
riconosciuti dalla moglie dell’escusso non era determinato né facilmente
determinabile già al momento della firma del verbale come richiesto
dalla giurisprudenza (sopra consid. 5; DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).
5.4
Il reclamo va pertanto respinto, fermo
restando che a RE 1 e RA 1 rimarrebbe la facoltà di ripresentare una nuova
istanza di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143
III 564 consid. 4.1 e 140 III 456 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245
del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le
necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra
consid. 2).
È
però dubbio che ne valga la pena, poiché secondo la banca
dati sui movimenti della popolazione (MovPop), CO 1
è partito il 13 ottobre 2023 per il Venezuela, sicché l’esecuzione non pare
poter essere continuata in Svizzera (art. 53 LEF
a contrario; DTF 120 III 110 consid. 1/a i.f.), fatta salva un’improbabile elezione
speciale di foro (art. 50 cpv. 2 LEF), un sequestro (art. 52 LEF) o un
fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 cpv. 1 n. 1 cum 54 LEF), ma in ogni ipotesi la
continuazione dell’esecuzione avrebbe senso solo se l’escusso avesse ancora
beni in Svizzera.
6.
Non è necessario notificare a CO 1 il giudizio odierno, stante il suo
esito.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) da ritenersi solidalmente responsabili
(art. 106 cpv. 3 CPC).
Non
si pone problema d’indennità, siccome il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'231.15,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1 e RA 1, sono poste a loro carico in solido.
3. Notificazione a RE 1 e RA 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).