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Decisione

14.2023.121

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione. Conguagli di spese accessorie e spese per la sostituzione del cilindro delle chiavi e di un pensile rovinato

23 febbraio 2024Italiano12 min

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 e RA 1 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'528.55

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.121

Lugano

23 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.221 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 settembre 2023

da

RE 1, __________

RA 1, __________

contro

CO 1, VE – __________

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RA 1

contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Mediante contratto del 24 luglio 2015, i coniugi RE 1 e RA 1 hanno

concesso in locazione un appartamento a CO 1.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 luglio 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 e RA 1 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'528.55

(indicando quale causa del credito il “Conteggio acconto spese periodo 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

differenza a nostro credito per il consumo di elettricità AIL abbonato

anticipato dal proprietario”), fr. 2'152.60 (per la

“Perdita chiavi appartamento”) e fr. 550.– (per il “Pensile rovinato cucina”).

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 settembre

2023 RE 1, sorprendentemente indicato come rappresentato dalla moglie, ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

D. Mediante

decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace, reputatosi incompetente, ha rimesso

la causa alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

E. Statuendo con decisione del 26 ottobre 2023, il Giudice di pace del

Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’i­­stante le

spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RA 1 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, “contestate

spese amministrative – tassa di giustizia”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è

stata notificata a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 e RA 1 il 31 ottobre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 10 novembre. Presentato già il 6 novembre 2023 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

RE

1.

e RA 1 affermano di aver presentato erroneamente alla Giudicatura di pace di

Lugano l’istanza di rigetto dell’opposi­zione, cui era allegata la copia del

contratto di locazione e altri documenti, asserendo che “la pratica da Lugano era poi stata inoltrata

alla giudicatura di Vezia, ma la copia del contratto e quasi certamente anche

gli altri allegati, per qualche disguido, sono andati persi durante il

trasferimento degli atti”. Pretendono quindi di poter

produrre con il reclamo varia documentazione che non figura negli atti dell’autorità

di prima sede.

1.2.2

Ora,

l’elenco atti presente nell’incarto della Giudicatura di pace di Vezia menziona

solo quattro documenti, poi effettivamente presenti, ovvero il precetto

esecutivo (doc. A), un’offerta dell’Archidé per la sostituzione dell’anta di un

pensile (doc. B), un’altra offerta per la sostituzione del cilindro di una

chiave (doc. C) e due conteggi delle spese accessorie dell’ente locato,

relativi ai periodi compresi tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2020, con un

plico di fatture dell’AIL SA, una distinta delle spese dell’AIL pagate dal

proprietario con l’indicazione dei conguagli a carico dei singoli inquilini e

una lettera del 21 ottobre 2022 a CO

1.

di trasmissione dei conteggi delle spese accessorie (doc. D). I reclamanti

non dimostrano di aver prodotto in prima sede altri documenti. Nell’istanza

hanno indicato come allegati solo “conteggi e preventivi”, ossia esattamente

quanto figura nella distinta del Giudice di pace. Del contratto di locazione e

degli altri documenti nuovi acclusi al reclamo non v’è traccia né nell’istanza

né negli atti di prima sede. Sono quindi inammissibili in questa sede (art. 326

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), sicché la Camera non ne può tenere conto ai

fini del giudizio odierno. Ad ogni modo non costituiscono un titolo di rigetto

dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione (v. sotto consid. 5.2 e 5.3).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528

consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che nessuna delle tre somme

poste in esecuzione trova riscontro in un valido riconoscimento di debito. Ha

infatti accertato che nessuno dei documenti acclusi all’istanza reca la firma

dell’escusso e in particolare che per la prima posta (spese accessorie) manca anzitutto

il contratto di locazione e, per la seconda e la terza posta (chiavi dell’appartamento

e pensile rovinato) un verbale di constatazione a fine locazione. Il magistrato

ha pertanto respinto l’istan­­za.

4.

Nel

reclamo, circa le spese accessorie RE 1 e RA 1 fanno valere che i relativi conteggi

non devono essere firmati dal conduttore, perché egli può contestarli nei tempi

e nei modi previsti dal diritto della locazione, ciò che CO 1 non ha fatto, sicché

egli li ha di fatto accettati. Per quanto attiene alle chia­vi dell’appartamento

e al pensile rovinato, ritengono che valga quanto detto a proposito delle spese

accessorie. Inoltre rinviano al verbale di constatazione a fine locazione, osservando

ch’esso è stato firmato dalla moglie dell’escusso, cui quest’ultimo aveva

delegato la riconsegna dell’ente locato, come risulta da una lettera pure

allegata al reclamo. Da ultimo, sostengono che non occorre la firma dell’escusso,

se, come in concreto, le fatture e le spese sono espressamente previste nel

contratto di locazione. Gl’insor­genti chiedono pertanto l’accoglimento dell’istanza.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta

l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con

rinvii) oppure deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata

nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis

CO (sentenze della CEF 14.2023.8 del 21 giugno 2023, consid. 6.1, e 14.2019.232

del 29 aprile 2020, consid. 5 con rinvii). Pertanto, semplici fatture o

conteggi non firmati dall’escusso non costituiscono validi riconoscimento di

debito (sentenza della CEF 14.2019.62 del 19 luglio 2019, 6.2/a).

5.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto e per le spese accessorie

debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in:

Abbet/Veuil­let (a cura di), La mainlevée de l’opposition,

2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti

relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a

CO; sentenze della CEF 14.2022.109 del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96

del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veuillet,

op. cit., n. 162 ad art. 82).

5.2

Nella

fattispecie, RE 1 e RA 1 chiedono il pagamento del conguaglio delle spese di

elettricità relative agli anni 2018-2019 (fr. 938.40) e 2019-2020 (fr. 590.15),

di complessivi fr. 1'528.55 (quelle per il periodo dal 2020 al 2022

risultando pagate, v. scritto del 21 ottobre 2022). Si tratta delle spese da

loro pagate e non coperte dagli anticipi versati dall’escusso. Anche se fosse

ammissibile – ma non lo è (sopra consid. 1.2.2) – il contrato di locazione non

rappresenta un titolo di rigetto dell’opposizione, perché ovviamente non indica

l’importo dei conguagli, che non possono quindi essere considerati riconosciuti

e sottoscritti dall’escusso. Che non abbia contestato la somma posta in

esecuzione non è di rilievo dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che esige un

riconoscimento scritto e firmato o un atto pubblico, che gl’istanti non hanno

prodotto.

5.3

Lo

stesso discorso vale per il costo delle chiavi dell’appartamento e del pensile

rovinato, per i quali gl’istanti hanno prodotto solo offerte di

sostituzione/riparazione non firmate dall’escusso. Quanto al verbale di

constatazione a fine locazione, a parte il fatto che è stato prodotto inammissibilmente

per la prima volta con il reclamo (sopra consid. 1.2.2), ad ogni modo non può

costituire un titolo di rigetto provvisorio perché l’importo dei danni

riconosciuti dalla moglie dell’escusso non era determinato né facilmente

determinabile già al momento della firma del verbale come richiesto

dalla giurisprudenza (sopra consid. 5; DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

5.4

Il reclamo va pertanto respinto, fermo

restando che a RE 1 e RA 1 rimarrebbe la facoltà di ripresentare una nuova

istan­za di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143

III 564 consid. 4.1 e 140 III 456 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245

del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le

necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra

consid. 2).

È

però dubbio che ne valga la pena, poiché secondo la banca

dati sui movimenti della popolazione (MovPop), CO 1

è partito il 13 ottobre 2023 per il Venezuela, sicché l’esecuzione non pare

poter essere continuata in Svizzera (art. 53 LEF

a contrario; DTF 120 III 110 consid. 1/a i.f.), fatta salva un’improbabile elezione

speciale di foro (art. 50 cpv. 2 LEF), un sequestro (art. 52 LEF) o un

fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 cpv. 1 n. 1 cum 54 LEF), ma in ogni ipotesi la

continuazione del­l’esecuzione avrebbe senso solo se l’escusso avesse ancora

beni in Svizzera.

6.

Non è necessario notificare a CO 1 il giudizio odierno, stante il suo

esito.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) da ritenersi solidalmente responsabili

(art. 106 cpv. 3 CPC).

Non

si pone problema d’indennità, siccome il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'231.15,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1 e RA 1, sono poste a loro carico in solido.

3. Notificazione a RE 1 e RA 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).