14.2023.122
Rigetto definitivo dell’opposizione. Differenze salariali accertate dalla Commissione paritetica per la professione di parrucchiere e comunicate alla parrucchiera escutente con lettera
4 marzo 2024Italiano11 min
che, per ottenerne il versamento, ella avrebbe dovuto “rivalersi direttamente alla RE 1. Nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.122
Lugano
4 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio
2023 da
CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 2 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. La RE 1 ha impiegato CO 1 quale parrucchiera. L’11 novembre 2019, la
Commissione paritetica (CP) per la professione di parrucchiere nella Svizzera
ha effettuato un controllo presso la RE 1 e il 3 novembre 2020 ha trasmesso
alla RE 1 il relativo rapporto, in cui ha accertato ch’essa aveva versato
salari inferiori al dovuto e con cui l’ha pertanto invitata a versare le
differenze salariali, condannandola al pagamento di una multa di fr. 8'000.–.
La Commissione ha poi respinto il ricorso interposto dalla società contro il
rapporto.
Fatti
B. Con
lettera del 14 novembre 2022, la CP ha spiegato a CO 1 che secondo il suo
rapporto la società le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e
che, per ottenerne il versamento, ella avrebbe dovuto “rivalersi direttamente alla RE 1. Nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice
di pace risiedente nella zona del datore di lavoro”.
C. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso
il 17 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1
ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'761.19 oltre agli interessi del
5% dal 14 novembre 2022 (indicando quale causa del credito le “Pretese salariali – Decisione CP”) e fr. 500.– (per “Spese
legali”).
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 13 giugno 2023. Le parti si sono riconfermate
nelle rispettive e antitetiche posizioni con replica e duplica del 17 luglio e
dell’8 agosto 2023 entro le scadenze fissate loro.
E. Statuendo con decisione del 2 novembre 2023, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 200.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento, nel senso della reiezione dell’istanza,
protestate tasse e spese. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2023, CO 1 ha
affermato che “la decisione” è definitiva, sicché secondo lei non era dato alcun diritto di
ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la sentenza è
stata notificata alla RE 1 il 3 novembre
2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 novembre. Presentato
l’11 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri
immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF
139.
III 444, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato, da un lato, che nella
lettera del 14 novembre 2022 la Commissione paritetica aveva scritto a CO 1 che
la RE 1 le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e, dall’altro,
che la società non aveva dato seguito “a quanto richiesto formalmente nella lettera”. Ha rilevato che quest’ultima aveva
ammesso che il credito vantato è
dovuto, sostenendo
che “la pretesa per
ora è ingiustificata”. Ha evidenziato infine che nella
stessa lettera la Commissione aveva “ribadito un perentorio invito a rimborsare alla parte Istante la
differenza salariale ancora dovuta”. “Considerati i mezzi di prova prodotti
e soprattutto la
lettera della CP del 14.11.2023 [recte:
2022]”, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo, la RE 1 ricorda le vicende intercorse con la Commissione e sostiene
che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza, non potendola
accogliere prima della risoluzione della causa civile da essa avviata nei
confronti della CP. Chiede pertanto di annullare la decisione impugnata, nel senso
di respingere l’istanza.
Nelle
osservazioni, CO 1 ricorda l’esito del giudizio di prima sede e del controllo
della CP, che ha stabilito una differenza salariale di fr. 3'670.55 a suo
favore, sostenendo che “la decisione” è definitiva e quindi non può essere impugnata.
5.
Né
il Giudice di pace né le parti hanno discusso direttamente dell’oggetto
principale della causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo.
Spetta però al giudice del rigetto esaminare d’ufficio se la documentazione
prodotta dall’istante costituisce un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione giudiziaria
esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una
decisione di autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Si
tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d’ufficio (art. 57
CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Nella
fattispecie, il Giudice di pace ha ritenuto che la RE 1 avrebbe ammesso l’esistenza
del credito posto in esecuzione, poiché avrebbe affermato che la “pretesa per ora è ingiustificata”. Il rilievo è manifestamente insostenibile, non solo perché al momento
attuale la società considererebbe la pretesa come ingiustificata, bensì anche
perché è privo di rilevanza, siccome un eventuale riconoscimento del debito
potrebbe costituire tutt’al più un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1
LEF), ma mai definitivo (giusta l’art. 80 LEF appena ricordato).
5.2
È
pure incomprensibile come il Giudice di pace abbia potuto assimilare una
semplice “lettera” – quella del 14 novembre 2022 – a un titolo di
rigetto definitivo, dopo aver correttamente riprodotto la giurisprudenza
relativa allo scopo della procedura di rigetto dell’opposizione e alla
definizione del titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 2 e 5), ancorché, inutilmente, alla fine della sentenza e senz’alcun rapporto con le considerazioni precedenti, in
caratteri così piccoli da sminuirne l’importanza, di cui il primo
giudice non ha del resto tenuto alcun conto. Di tutta evidenza, la “lettera” della
Commissione paritetica non costituisce e non può costituire una decisione
esecutiva che ponga a carico della RE 1, che non ne è la destinataria, l’obbligo
di pagare la differenza di salario di fr. 3'670.55 a favore d’CO 1, in
primo luogo perché la CP non è ovviamente né un’autorità giudiziaria né un’autorità
amministrativa (v. sentenza della CEF 14.2017.223 del 29 maggio 2018 consid.
6.2/a), in secondo luogo poiché la lettera non contiene affatto “un perentorio invito a rimborsare […] la differenza salariale” (un “invito perentorio” essendo poi un ossimoro), bensì una semplice informazione alla lavoratrice secondo cui, per ottenerne il versamento, costei avrebbe dovuto “rivalersi direttamente
alla RE 1 e che “nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice di
pace”, e in terzo e ultimo luogo perché la lettera non
menziona rimedi giuridici, per l’ovvio motivo che non è stata indirizzata né
inviata alla RE 1.
In
assenza di una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF, CO 1 avrebbe dovuto, come
indicato nella lettera della CP, rivolgersi al Giudice di pace (stante il
valore litigioso inferiore a fr. 5'000.–) non con un’istanza di rigetto
dell’opposizione in procedura sommaria (art. 84 LEF), bensì con un’azione in
procedura ordinaria semplificata (art. 79 LEF e 243 segg. CPC) o con un’istanza
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), volta a far
condannare la RE 1 a pagarle la differenza salariale e, in via accessoria, a
far rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF; cfr. sentenza
della CEF 14.2020.75 del 19 novembre 2020 consid. 5.1).
5.3
Contrariamente
a quanto allega la reclamante, la causa giudiziaria promossa nei suoi confronti
dalla CP (e non il contrario) per ottenerne la condanna a pagare la multa di fr. 8'000.–
inflittale con il rapporto di controllo del 3 novembre 2022 è senza effetto
sulla procedura in esame, che non riguarda la multa, fatta valere dalla CP,
bensì la differenza salariale rivendicata da CO 1. Ad ogni modo, tale azione è
la dimostrazione che il rapporto di controllo non è una decisione
amministrativa a norma dell’art. 80 LEF neppure per la multa.
5.4
Circa
la pretesa per le “spese
legali” di fr. 500.–, basta rilevare ch’essa non soltanto non è contenuta in un titolo
esecutivo, ma neppure è citata in qualsivoglia documento presente agli atti.
5.5
Ciò posto, in mancanza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
il Giudice di pace non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. Trattandosi di una
carenza manifesta, la Camera può rilevarla d’ufficio (sopra consid. 1.2) e di
conseguenza accogliere il reclamo e riformare la sentenza impugnata nel senso
della reiezione dell’istanza (cfr. sentenza della CEF 14.2022.112 del 16
gennaio 2023, consid. 5-5.3).
6.
In entrambe le sedi la
tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante da ritenersi quasi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC),
quand’anche le domande non quantificate della RE 1 volte all’assegnazione di
ripetibili (recte: indennità d’in-convenienza) in prima come in seconda sede sono da respingere,
poiché essa non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'261.19,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico
di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico d’CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1,
IT – __________ (__________).
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).