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Decisione

14.2023.122

Rigetto definitivo dell’opposizione. Differenze salariali accertate dalla Commissione paritetica per la professione di parrucchiere e comunicate alla parrucchiera escutente con lettera

4 marzo 2024Italiano11 min

che, per ottenerne il versamento, ella avrebbe dovuto “rivalersi direttamente alla RE 1. Nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.122

Lugano

4 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio

2023 da

CO 1, __________ (__________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 2 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. La RE 1 ha impiegato CO 1 quale parrucchiera. L’11 novembre 2019, la

Commissione paritetica (CP) per la professione di parrucchiere nella Svizzera

ha effettuato un controllo presso la RE 1 e il 3 novembre 2020 ha trasmesso

alla RE 1 il relativo rapporto, in cui ha accertato ch’essa aveva versato

salari inferiori al dovuto e con cui l’ha pertanto invitata a versare le

differenze salariali, condannandola al pagamento di una multa di fr. 8'000.–.

La Commissione ha poi respinto il ricorso interposto dalla società contro il

rapporto.

Fatti

B. Con

lettera del 14 novembre 2022, la CP ha spiegato a CO 1 che secondo il suo

rapporto la società le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e

che, per ottenerne il versamento, ella avrebbe dovuto “rivalersi direttamente alla RE 1. Nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice

di pace risiedente nella zona del datore di lavoro”.

C. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso

il 17 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1

ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'761.19 oltre agli interessi del

5% dal 14 novembre 2022 (indicando quale cau­sa del credito le “Pretese salariali – Decisione CP”) e fr. 500.– (per “Spese

legali”).

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 13 giugno 2023. Le parti si sono riconfermate

nelle rispettive e antitetiche posizioni con repli­ca e duplica del 17 luglio e

dell’8 agosto 2023 entro le scadenze fissate loro.

E. Statuendo con decisione del 2 novembre 2023, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 200.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento, nel senso della reiezione dell’istanza,

protestate tasse e spese. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2023, CO 1 ha

affermato che “la decisione” è definitiva, sicché secondo lei non era dato alcun diritto di

ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la sentenza è

stata notificata alla RE 1 il 3 novembre

2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 novembre. Presentato

l’11 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri

immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF

139.

III 444, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato, da un lato, che nella

lettera del 14 novembre 2022 la Commissione paritetica aveva scritto a CO 1 che

la RE 1 le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e, dall’altro,

che la società non aveva dato seguito “a quanto richiesto formalmente nel­la lettera”. Ha rilevato che quest’ultima aveva

ammesso che il credito vantato è

dovuto, sostenendo

che “la pretesa per

ora è ingiustificata”. Ha evidenziato infine che nella

stessa lettera la Commissione aveva “ribadito un perentorio invito a rimborsare alla parte Istante la

differenza salariale ancora dovuta”. “Considerati i mezzi di prova prodotti

e soprattutto la

lettera della CP del 14.11.2023 [recte:

2022]”, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo, la RE 1 ricorda le vicende intercor­se con la Commissione e sostiene

che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza, non potendola

accogliere prima della risoluzione della causa civile da essa avviata nei

confronti della CP. Chiede pertanto di annullare la decisione impugnata, nel se­nso

di respingere l’istanza.

Nelle

osservazioni, CO 1 ricorda l’esito del giudizio di prima sede e del controllo

della CP, che ha stabilito una differenza salariale di fr. 3'670.55 a suo

favore, sostenendo che “la decisione” è definitiva e quindi non può essere impugnata.

5.

il Giudice di pace né le parti hanno discusso direttamente del­l’oggetto

principale della causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo.

Spetta però al giudice del rigetto esaminare d’uf­ficio se la documentazione

prodotta dall’istante costituisce un titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione giudiziaria

esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una

decisione di autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Si

tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d’ufficio (art. 57

CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie, il Giudice di pace ha ritenuto che la RE 1 avrebbe ammesso l’esistenza

del credito posto in esecuzione, poiché avrebbe affermato che la “pretesa per ora è ingiustificata”. Il rilievo è manifestamente insostenibile, non solo perché al momento

attuale la società considererebbe la pretesa come ingiustificata, bensì anche

perché è privo di rilevanza, siccome un eventuale riconoscimento del debito

potrebbe costituire tutt’al più un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1

LEF), ma mai definitivo (giusta l’art. 80 LEF appena ricordato).

5.2

È

pure incomprensibile come il Giudice di pace abbia potuto assimilare una

semplice “lettera” – quella del 14 novembre 2022 – a un titolo di

rigetto definitivo, dopo aver correttamente riprodotto la giurisprudenza

relativa allo scopo della procedura di rigetto del­l’opposizione e alla

definizione del titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 2 e 5), ancorché, inutilmente, alla fine della sentenza e sen­z’alcun rapporto con le considerazioni precedenti, in

caratteri così piccoli da sminuirne l’importanza, di cui il primo

giudice non ha del resto tenuto alcun conto. Di tutta evidenza, la “lettera” della

Commissione paritetica non costituisce e non può costituire una decisione

esecutiva che ponga a carico della RE 1, che non ne è la destinataria, l’obbligo

di pagare la differenza di salario di fr. 3'670.55 a favore d’CO 1, in

primo luogo perché la CP non è ovviamente né un’autorità giudiziaria né un’autorità

amministrativa (v. sentenza della CEF 14.2017.223 del 29 maggio 2018 consid.

6.2/a), in secondo luogo poiché la lettera non contiene affatto “un perentorio invito a rimborsare […] la differenza salariale” (un “invito perentorio” essendo poi un ossimoro), bensì una semplice informazione alla lavoratrice secondo cui, per ottenerne il versamento, costei avrebbe dovuto “rivalersi direttamente

alla RE 1 e che “nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice di

pace”, e in terzo e ultimo luogo perché la lettera non

menziona rimedi giuridici, per l’ovvio motivo che non è stata indirizzata né

inviata alla RE 1.

In

assenza di una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF, CO 1 avrebbe dovuto, come

indicato nella lettera della CP, rivolgersi al Giudice di pace (stante il

valore litigioso inferiore a fr. 5'000.–) non con un’istanza di rigetto

dell’opposizione in procedura sommaria (art. 84 LEF), bensì con un’azione in

procedura ordinaria semplificata (art. 79 LEF e 243 segg. CPC) o con un’istanza

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), volta a far

condannare la RE 1 a pagarle la differenza salariale e, in via accessoria, a

far rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF; cfr. sentenza

della CEF 14.2020.75 del 19 novembre 2020 consid. 5.1).

5.3

Contrariamente

a quanto allega la reclamante, la causa giudiziaria promossa nei suoi confronti

dalla CP (e non il contrario) per ottenerne la condanna a pagare la multa di fr. 8'000.–

inflittale con il rapporto di controllo del 3 novembre 2022 è senza effetto

sulla procedura in esame, che non riguarda la multa, fatta valere dalla CP,

bensì la differenza salariale rivendicata da CO 1. Ad ogni modo, tale azione è

la dimostrazione che il rapporto di controllo non è una decisione

amministrativa a norma dell’art. 80 LEF neppure per la multa.

5.4

Circa

la pretesa per le “spese

legali” di fr. 500.–, basta rilevare ch’essa non soltanto non è contenuta in un titolo

esecutivo, ma neppure è citata in qualsivoglia documento presente agli atti.

5.5

Ciò posto, in mancanza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione,

il Giudice di pace non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. Trattandosi di una

carenza manifesta, la Camera può rilevarla d’ufficio (sopra consid. 1.2) e di

conseguenza accogliere il recla­mo e riformare la sentenza impugnata nel senso

della reiezione dell’istanza (cfr. sentenza della CEF 14.2022.112 del 16

gennaio 2023, consid. 5-5.3).

6.

In entrambe le sedi la

tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante da ritenersi quasi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC),

quand’anche le domande non quantificate della RE 1 volte all’assegnazione di

ripetibili (recte: indennità d’in-convenienza) in prima come in seconda sede sono da respingere,

poiché essa non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'261.19,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico

di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico d’CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1,

IT – __________ (__________).

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).