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Decisione

14.2023.123

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata. Eccezione di compensazione con pretese in restituzione di alimenti a dire dell’escusso versati in troppo. Formalismo eccessivo

6 marzo 2024Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha

Source ti.ch

____________________RE 1CO 1

Incarto n.

14.2023.123

Lugano

6 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.701 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 settembre

2023 da

CO 1 __________

contro

RE 1

(ora patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 27 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con convenzione del 1° gennaio 2011 (recte: 2012) “volta a definire i rispettivi rapporti di

dare e avere dipendenti dal divorzio per la liquidazione del regime

matrimoniale e i nuovi contributi fissati per i figli” i coniugi CO 1 e RE 1 hanno convenu­to che a titolo di saldo per la

liquidazione del regime matrimoniale RE 1 si riconosceva debitore di CO 1 per fr. 200'000.–.

Con decreto di stralcio del 18 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, ha omologato tale aspetto della convenzione.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha

escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agl’inte­ressi

del 5% dal 18 giugno 2012, indicando quale causa del credito la “Convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata

in Pretura, Lugano 18.06.2012”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 1° ottobre 2023.

D. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 200'000.–

oltre agl’interessi del 5% dal 9 maggio 2023 (anziché dal 18 giugno 2012),

ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 600.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2023 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili (di fr. 2'000.–

in seconda sede). Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 3 novembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 13 novembre. Presentato quello stesso giorno brevi manu, il

reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la convenzione sulle

conseguenze del divorzio è un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

e ha respinto l’eccezione di compensazione con il credito vantato dall’escusso in

restituzione dei contributi di mantenimento a suo dire versati in eccesso per

il figlio __________, siccome tale credito compensante non era accertato in un

titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF né risultava riconosciuto senza riserve

dall’istante in un documento assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione. Il primo giudice ha altresì re-spinto l’offerta di prova del

convenuto intesa all’edizione dall’istan­­te

delle sue dichiarazioni fiscali, poiché urta contro il carattere som­mario

della procedura di rigetto, così come la richiesta del medesimo di tenere un’udienza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene invece di aver prodotto la “documentazione cartacea”

volta a dimostrare l’avvenuta compensazione parziale “tacita” con il suo credito di

almeno fr. 35'000.–. Egli sottolinea “la rilevanza dei predetti documenti ai fini del

presente giudizio” nonché il pregiudizio difficilmente riparabile

che gli verreb­be arrecato nel caso di una “mancata quantificazione della compensazione”

già realizzata, vale a dire la sua condanna a pagare

all’ex moglie un importo ben superiore a quanto dovuto. È pertanto a mente sua

manifesta la “rilevanza

giuridica e probatoria” dei documenti in questione ai

fini del giudizio, i quali consentirebbero di “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e

[…] accertare in modo oggettivo la verità nel caso che qui ci occupa”. Ritiene che la sentenza sia quindi viziata da un

formalissimo eccessivo, che ne impone la riforma.

5.

Non

è contestato – e anzi è pacifico – che la convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata giudiziariamente costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 200'000.– (cfr. sentenza

della CEF 14.2023.92 del 16 gennaio 2024 consid. 5). In

discussione è solo l’eccezione di compensazione respinta dal primo giudice. Il

reclamante si limita al proposito a evidenziare la “manifesta rilevanza” dei

documenti da lui prodotti, ma non si confronta direttamente con la motivazione

del Pretore

secondo gli stessi non costituiscono un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione o perlomeno un riconoscimento di debito,

presupposto imprescindibile secondo la giurisprudenza per ammettere l’estinzione

del credito posto in esecuzione per compensazione nel senso dell’art. 81 LEF. La censura è quindi di dubbia ricevibilità (art.

321.

cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del

Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3),

ma ad ogni modo è infondata, come risulta dalle seguenti considerazioni.

6.

Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è

fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità

amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che

l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è

stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione,

la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile.

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate

con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III

372.

consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020,

RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con

rimandi). A

differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non

è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La

presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo

(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del

contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione

dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale

5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamen­to, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto sen­za riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; sentenza

della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 5.2, Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).

6.1

Nella

fattispecie, il convenuto ha sostenuto in prima sede di aver pagato contributi per

__________ che secondo la convenzione non erano dovuti, da aprile 2014 (anno

del raggiungimento della maggiore età) a gennaio 2021, quindi per circa sette

anni, in aggiunta agli anni in cui il figlio viveva con il padre, da marzo 2011.

Considerati ottantaquattro mesi (7*12), egli vanta contro l’ex moglie una

pretesa di oltre fr. 35'000.–, ai quali andrebbero aggiunti gli interessi.

A sostegno della sua tesi, egli ha prodotto una dichiarazione della moglie

senza data, ove ella attesta di aver ricevuto “regolarmente durante lo scorso anno” fr. 300.– al mese e un’altra del 22 agosto 2022, ove dichiara di

aver ricevuto fr. 300.– mensili duran­te tutto il 2018 per __________. Si

riferisce poi a estratti della __________, dai quali si evincono pagamenti all’ex

moglie di fr. 300.– il 28 febbraio 2020, di fr. 500.– il 20 maggio

2020.

e di fr. 300.– il 5 giugno 2020, e a una serie di scambi di e-mail.

6.2

Tali

documenti, tuttavia, non adempiono manifestamente i requisiti per essere

considerati titoli di rigetto dell’opposizione definitivi o provvisori. Non

sono infatti né decisioni né riconoscimenti firmati dall’ex moglie, che si

limita a confermare di aver ricevuto per determinati periodi alimenti di fr. 300.–,

ma non riconosce alcun obbligo di restituirli all’ex marito. La pretesa

compensazione “tacita” non è sufficiente, il riconoscimento dovendo essere esplicito, scritto

e firmato (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudizio impugnato non presta di conseguenza

il fianco alla critica.

7.

Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo

giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale

(art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’oppo­sizione

è per definizione formale. Il potere

di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato

alla verifica dell’e­sistenza di un titolo di rigetto e di

eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è

compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai

sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata

dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in

modo oggettivo la verità”. La

procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,

bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante,

dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente

riparabile, nel­la misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa

ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa

a lui dovuto. Il reclamo si avvera in definitiva infondato.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

–__________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).