14.2023.123
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata. Eccezione di compensazione con pretese in restituzione di alimenti a dire dell’escusso versati in troppo. Formalismo eccessivo
6 marzo 2024Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha
Source ti.ch
____________________RE 1CO 1
Incarto n.
14.2023.123
Lugano
6 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.701 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 settembre
2023 da
CO 1 __________
contro
RE 1
(ora patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 27 ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con convenzione del 1° gennaio 2011 (recte: 2012) “volta a definire i rispettivi rapporti di
dare e avere dipendenti dal divorzio per la liquidazione del regime
matrimoniale e i nuovi contributi fissati per i figli” i coniugi CO 1 e RE 1 hanno convenuto che a titolo di saldo per la
liquidazione del regime matrimoniale RE 1 si riconosceva debitore di CO 1 per fr. 200'000.–.
Con decreto di stralcio del 18 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha omologato tale aspetto della convenzione.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agl’interessi
del 5% dal 18 giugno 2012, indicando quale causa del credito la “Convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata
in Pretura, Lugano 18.06.2012”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 1° ottobre 2023.
D. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 200'000.–
oltre agl’interessi del 5% dal 9 maggio 2023 (anziché dal 18 giugno 2012),
ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 600.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2023 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili (di fr. 2'000.–
in seconda sede). Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 3 novembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 13 novembre. Presentato quello stesso giorno brevi manu, il
reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la convenzione sulle
conseguenze del divorzio è un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
e ha respinto l’eccezione di compensazione con il credito vantato dall’escusso in
restituzione dei contributi di mantenimento a suo dire versati in eccesso per
il figlio __________, siccome tale credito compensante non era accertato in un
titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF né risultava riconosciuto senza riserve
dall’istante in un documento assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione. Il primo giudice ha altresì re-spinto l’offerta di prova del
convenuto intesa all’edizione dall’istante
delle sue dichiarazioni fiscali, poiché urta contro il carattere sommario
della procedura di rigetto, così come la richiesta del medesimo di tenere un’udienza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene invece di aver prodotto la “documentazione cartacea”
volta a dimostrare l’avvenuta compensazione parziale “tacita” con il suo credito di
almeno fr. 35'000.–. Egli sottolinea “la rilevanza dei predetti documenti ai fini del
presente giudizio” nonché il pregiudizio difficilmente riparabile
che gli verrebbe arrecato nel caso di una “mancata quantificazione della compensazione”
già realizzata, vale a dire la sua condanna a pagare
all’ex moglie un importo ben superiore a quanto dovuto. È pertanto a mente sua
manifesta la “rilevanza
giuridica e probatoria” dei documenti in questione ai
fini del giudizio, i quali consentirebbero di “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e
[…] accertare in modo oggettivo la verità nel caso che qui ci occupa”. Ritiene che la sentenza sia quindi viziata da un
formalissimo eccessivo, che ne impone la riforma.
5.
Non
è contestato – e anzi è pacifico – che la convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata giudiziariamente costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 200'000.– (cfr. sentenza
della CEF 14.2023.92 del 16 gennaio 2024 consid. 5). In
discussione è solo l’eccezione di compensazione respinta dal primo giudice. Il
reclamante si limita al proposito a evidenziare la “manifesta rilevanza” dei
documenti da lui prodotti, ma non si confronta direttamente con la motivazione
del Pretore
secondo gli stessi non costituiscono un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione o perlomeno un riconoscimento di debito,
presupposto imprescindibile secondo la giurisprudenza per ammettere l’estinzione
del credito posto in esecuzione per compensazione nel senso dell’art. 81 LEF. La censura è quindi di dubbia ricevibilità (art.
321.
cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del
Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3),
ma ad ogni modo è infondata, come risulta dalle seguenti considerazioni.
6.
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è
fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione,
la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile.
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate
con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III
372.
consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020,
RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con
rimandi). A
differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non
è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La
presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo
(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del
contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione
dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale
5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Quale
estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni
altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191
del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.
6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; sentenza
della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 5.2, Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).
6.1
Nella
fattispecie, il convenuto ha sostenuto in prima sede di aver pagato contributi per
__________ che secondo la convenzione non erano dovuti, da aprile 2014 (anno
del raggiungimento della maggiore età) a gennaio 2021, quindi per circa sette
anni, in aggiunta agli anni in cui il figlio viveva con il padre, da marzo 2011.
Considerati ottantaquattro mesi (7*12), egli vanta contro l’ex moglie una
pretesa di oltre fr. 35'000.–, ai quali andrebbero aggiunti gli interessi.
A sostegno della sua tesi, egli ha prodotto una dichiarazione della moglie
senza data, ove ella attesta di aver ricevuto “regolarmente durante lo scorso anno” fr. 300.– al mese e un’altra del 22 agosto 2022, ove dichiara di
aver ricevuto fr. 300.– mensili durante tutto il 2018 per __________. Si
riferisce poi a estratti della __________, dai quali si evincono pagamenti all’ex
moglie di fr. 300.– il 28 febbraio 2020, di fr. 500.– il 20 maggio
2020.
e di fr. 300.– il 5 giugno 2020, e a una serie di scambi di e-mail.
6.2
Tali
documenti, tuttavia, non adempiono manifestamente i requisiti per essere
considerati titoli di rigetto dell’opposizione definitivi o provvisori. Non
sono infatti né decisioni né riconoscimenti firmati dall’ex moglie, che si
limita a confermare di aver ricevuto per determinati periodi alimenti di fr. 300.–,
ma non riconosce alcun obbligo di restituirli all’ex marito. La pretesa
compensazione “tacita” non è sufficiente, il riconoscimento dovendo essere esplicito, scritto
e firmato (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudizio impugnato non presta di conseguenza
il fianco alla critica.
7.
Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo
giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale
(art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’opposizione
è per definizione formale. Il potere
di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato
alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto e di
eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è
compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai
sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata
dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in
modo oggettivo la verità”. La
procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante,
dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente
riparabile, nella misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa
ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa
a lui dovuto. Il reclamo si avvera in definitiva infondato.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–__________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).