14.2023.124
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità dei reclami di un membro delle comunioni ereditarie escusse che non produce le prove della propria legittimazione
17 gennaio 2024Italiano4 min
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale
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Incarti n.
14.2023.124
14.2023.125
Lugano
17 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2023.763 e SO.2023.764 (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 16 giugno 2023
dalla
CO 1
rispettivamente contro
Comunione ereditaria fu RE 1 (†2016),
Comunione ereditaria fu RE 2 (†2019), __________
(ambedue rappresentate da RA 1,
__________)
giudicando sui reclami del 4 novembre 2023 presentati da RA 1 a nome
delle Comunioni ereditarie dei genitori contro le decisioni emesse il 23
ottobre 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione
del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________, emessi rispettivamente
il 31 maggio e il 1° giugno 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha
escusso in via solidale la Comunione ereditaria fu RE 1, proprietaria del
pegno, e la Comunione ereditaria fu RE 2
per l’incasso di fr. 600'000.– in solido oltre a interessi e spese;
che
avendo le Comunioni ereditarie interposto opposizione ai rispettivi precetti
esecutivi, con istanze del 16 giugno 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che statuendo con decisioni separate del 23 ottobre 2023, il Pretore ha
accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte
dalle convenute, ponendo a carico loro le spese processuali di fr. 370.–
ciascuna, senz’assegnare indennità;
che
contro le sentenze appena citate RA 1, a nome delle Comunioni ereditarie dei
genitori, è insorto a questa Camera con
due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne
apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la
concessione dell’assistenza giudiziaria;
che
con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA
1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un
certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di
ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1,
rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche
che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni
ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i
reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i
reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le
relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC);
che
a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha
prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023;
che
il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze
del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno
successivo);
che
in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023,
Fatti
i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale
rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione
giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che
la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto;
Considerandi
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non
sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso comune, di fr. 600'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo presentato da RA 1 a nome della
comunione ereditaria fu RE 1 nell’esecuzione n.__________ è irricevibile.
2. Il
reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 2 nell’esecuzione
n. __________ è irricevibile.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. La
domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).