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Decisione

14.2023.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità dei reclami di un membro delle comunioni ereditarie escusse che non produce le prove della propria legittimazione

17 gennaio 2024Italiano4 min

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale

Source ti.ch

Incarti n.

14.2023.124

14.2023.125

Lugano

17 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2023.763 e SO.2023.764 (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 16 giugno 2023

dalla

CO 1

rispettivamente contro

Comunione ereditaria fu RE 1 (†2016),

Comunione ereditaria fu RE 2 (†2019), __________

(ambedue rappresentate da RA 1,

__________)

giudicando sui reclami del 4 novembre 2023 presentati da RA 1 a nome

delle Comunioni ereditarie dei genitori contro le decisioni emesse il 23

ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione

del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________, emessi rispettivamente

il 31 maggio e il 1° giugno 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha

escusso in via solidale la Comunio­ne ereditaria fu RE 1, proprietaria del

pegno, e la Comunione ereditaria fu RE 2

per l’incasso di fr. 600'000.– in solido oltre a interessi e spese;

che

avendo le Comunioni ereditarie interposto opposizione ai rispettivi precetti

esecutivi, con istanze del 16 giugno 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

che statuendo con decisioni separate del 23 ottobre 2023, il Pretore ha

accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte

dalle convenute, ponendo a carico loro le spese processuali di fr. 370.–

ciascuna, senz’assegnare indennità;

che

contro le sentenze appena citate RA 1, a nome del­le Comunioni ereditarie dei

genitori, è insorto a questa Camera con

due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne

apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la

concessione dell’assistenza giudiziaria;

che

con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA

1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un

certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di

ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1,

rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche

che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni

ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i

reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i

reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le

relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC);

che

a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha

prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023;

che

il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze

del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno

successivo);

che

in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023,

Fatti

i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione

giuridi­ca e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che

la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto;

Considerandi

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non

sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

procedura;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso comune, di fr. 600'000.–,

supera ampiamen­te la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo presentato da RA 1 a nome della

comunione ereditaria fu RE 1 nell’esecuzione n.__________ è irricevibile.

2. Il

reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 2 nell’esecuzione

n. __________ è irricevibile.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. La

domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).