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Decisione

14.2023.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni fondato su un riconoscimento di debito la cui autenticità è contestata. Carenza di motivazione. Omesso ritiro della replica

29 marzo 2024Italiano14 min

false, a meno che sia­no d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.126

Lugano

29 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 maggio

2023 da

CO 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1, BG – __________ (per notificazione: __________)

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 ottobre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il 24 agosto 2011 RE 1 ha firmato un riconoscimento di debito dal

tenore seguente:

“riconosco di dovere al signor CO 1 […] i seguenti importi:

1.

Ufficio

federale dei trasporti UFT – Berna

Fattura

17.05.2010

Fr.

10'620.00

2.

Ufficio

federale dei trasporti UFT – Berna

Fattura

10.02.2011

Fr.

14'450.00

3.

Studio CO 1 – __________

Fatture come

insinuazione a Uff. fallimenti

Fr.

132'504.35

4.

Cassa cantonale

AVS/AI/IPG

Fr.

221'518.65

5.

Cassa pubblica

cantonale assicurazione

disoccupazione

– Bellinzona

contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti

Fr.

3'123.70

6.

Suva –

Bellinzona

contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti

Fr.

36'579.10

7.

Ufficio imposte

alla fonte – Bellinzona

contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti

Fr.

45'479.11

8.

Divisione

principale IVA – Berna

Imposta come da insinuazione a Uff. fallimenti

Fr.

44'878.33

꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊

per un

ammontare totale di CHF 509'153.24,

che mi

impegno a pagare direttamente al signor CO 1, nel più breve tempo possibile […]”.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2012 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di

fr. 509'153.24 oltre agl’interessi del

5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale cau­sa del credito il “Riconoscimento di debito datato 24.08.2011”. Rigettata l’opposizione al precetto esecutivo e continuata

dell’ese­­cuzione, il 1° aprile 2014 l’UE ha emesso un attestato di carenza

beni (ACB) per totale mancanza di beni pignorabili (art. 115 cpv. 1 LEF) di fr. 568'453.95,

che il 4 agosto 2014 ha sostituito con uno di fr. 568'595.85.

C. Con

istanza dell’8 maggio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il sequestro “[de]i diritti spettanti a RE 1 nella divisione ereditaria della

massa successoria del defunto padre __________ […], il tutto fino a

concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione e nei limiti di pignorabilità ex

art. 93 LEF”. Quale titolo del credito e causa del

sequestro, CO 1 ha indicato l’ACB (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). Il Pretore ha

accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 9

maggio 2023, che l’Ufficio d’esecuzione ha eseguito il giorno stes­so (verbale

n. __________).

D. Con precetto esecutivo n. __________ a convalida

del sequestro, emesso il 15 maggio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’ese­­cuzione,

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 568'453.85, indicando quale causa del credito l’“Attestato carenza beni

no. __________ di Fr. 568'453.85 emesso il 04.08.2014 dal­l’Ufficio Esecuzione di Mendrisio.

Esecuzione a convalida del sequestro n. __________ del 11.05.2023”) e di fr. 352.50 (per “Spesa verbale di sequestro n. __________ del 11.05.2023”).

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Poiché il convenuto è domiciliato in Bulgaria, il Pretore

aggiunto lo ha invitato a designare un recapito in Svizzera, ciò ch’egli ha

fatto il 14 agosto 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è poi opposto

all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2023. Offerta dal giudice

la possibilità di un secondo scambio di scritti, con replica del 2 ottobre 2023

l’istante si è riconfermato nella sua posizione, salvo ridurre a fr. 522'974.74

la somma per cui ha chiesto il rigetto, ovvero dedurre dalla somma iniziale i fr. 45'479.11

indicati al n. 7 del riconoscimento di debito, mentre il convenuto è rimasto

silente.

F. Statuendo con decisione del 23 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 522'974.74 (cioè alla

prima somma posta in esecuzione), ponendo a suo carico 9⁄10 delle

spese processuali di fr. 1'032.– e a favore dell’istante ripetibili di fr. 3'800.–.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2023, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo, nella misura della sua ricevibilità, protestate,

tasse, spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 30 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 9 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Di

conseguenza, sono inammissibili, siccome nuovi, sia molte allegazioni di fatto

contenute soltanto nel reclamo, sia i documenti (mezzi di prova) prodotti soltanto

con esso, segnatamente i doc. 3 e 5-10, che pertanto la Camera

non può prendere in considerazione ai fini del giudizio.

2. Nel

reclamo RE 1 sostiene che “per

un disguido postale” non ha ricevuto la raccomandata contenente

la replica. Spiega che la persona da egli incaricata di ritirarla è riuscita a

recarsi al­l’ufficio postale soltanto il 12 ottobre 2023, ma l’invio, che

poteva essere ritirato soltanto entro l’11 ottobre 2023, era già stato

rispedito alla Pretura. Aggiunge che ha subito chiamato la Pretura, chiedendo di

spedirgli una nuova raccomandata, e che la segretaria lo ha rassicurato,

dicendogli che lo avrebbe fatto, non appena fosse tornata il primo invio. Lamenta

di aver poi ricevuto la decisione, ma non la seconda raccomandata, ciò che gli

ha impedito di duplicare.

Ora,

il reclamante non ha provato l’esistenza (e il contenuto) della conversazione

con la segretaria. Inoltre, non ha reso verosimile che la persona

incaricata del ritiro è incolpevole dell’inosservanza – il mancato ritiro della

raccomandata – (art. 33 cpv. 4 LEF) oppure che lo sarebbe unicamente in misura

lieve (art. 148 cpv. 1 CPC), limitandosi invece a citare “un disguido postale” senz’altra

specificazione. È dunque esclusa la possibilità di prorogare il termine per

duplicare o di concedergliene uno nuovo. In siffatte circostanze, si deve

ritenere che il reclamante abbia rinunciato a esprimersi sulla replica.

3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un

eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima

mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid.

4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143

III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

4. Nella

decisione impugnata, circa la prima somma posta in esecuzione, il Pretore

aggiunto ha statuito che l’ACB del 4 agosto 2014 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per

fr. 522'974.74. Ha poi rilevato che RE 1 non aveva reso verosimile alcuna

valida eccezione, perché si era limitato ad affermare di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 24 ago­sto

2011, senza fornire alcun riscontro oggettivo al riguardo e sen­za spiegare

perché nella precedente procedura esecutiva (cioè quella conclusasi con il rilascio dell’ACB) non aveva sollevato obie­zioni.

Ad ogni modo, ha aggiunto che la firma sul riconoscimento di debito risulta

molto simile a quella apposta sul precetto esecutivo nella precedente procedura

esecutiva. Circa la seconda som­ma posta in esecuzione, il magistrato ha invece

giudicato che la questione delle spese di sequestro è di competenza esclusiva del­l’UE. Pertanto, ha parzialmente accolto l’istanza,

rigettando l’oppo­­sizione in via provvisoria limitatamente a fr. 522'974.74.

5. Nel

reclamo, in sostanza, RE 1 lamenta che il riconoscimento di debito del 24

agosto 2011 è stato “costruito

ad arte” da CO 1 e,

dunque, che in realtà non l’ha mai firmato; ri­pete ed espone vari

motivi, che deporrebbero per la falsità del riconoscimento. Per il resto, circa

la procedura conclusasi con il rilascio dell’ACB, egli spiega che nel 2012

aveva fatto opposizione al relativo precetto esecutivo, ma che nello stesso

periodo si era anche trasferito all’estero, motivo per cui sostiene che “il resto del­la procedura […] non mi è stata recapitata finendo in

carenza beni”.

5.1 L’attestato

di carenza di beni definitivo vale titolo di rigetto provvisorio dell’esecuzione

(art. 149 cpv. 2 LEF), ma non costituisce un riconoscimento del debito posto in

esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.1.1 e 3.1.2) né una cartavalore, bensì un

semplice indizio dell’esistenza del debito (sentenza della CEF 15.2023.58 del 7

novembre 2023 consid. 1.3.2). L’escusso può quindi ancora far valere tutte le

eccezioni e obiezioni ammissibili secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF e il creditore

invocare il titolo esecutivo originario, ossia un riconoscimento di debito

(art. 82 cpv. 1 LEF) o una decisione esecutiva (art. 80 LEF) (citata DTF 147

III 358 consid. 3.1.2).

Fatti

I fatti riportati nei documenti prodotti quale

titolo di rigetto sono pre­sunti esatti e le firme autentiche, ossia non

false, a meno che sia­no d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.

Egli pronuncia il rigetto dell’opposizione ove l’escusso non renda immediatamente

verosimile la falsificazione. Per convincere il giudice, l’escusso non può

limitarsi a contestare l’autenticità del documen­to o della firma (cfr. art.

178 CPC) ma deve rendere verosimile giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante

documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è

più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140, consid. 4.1.2,

con rimandi; sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto

2022 consid. 5.1 e i rinvii).

5.2 Nella

fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato inverosimile l’eccezione

sollevata dall’escusso, secondo cui egli non avrebbe mai firmato il

riconoscimento di debito del 24 agosto 2011 con cui l’istante ha ottenuto il

rigetto dell’opposizione alla prima esecuzio­ne, poiché egli non ha fornito

alcun riscontro oggettivo al riguardo. Facendo proprio quanto esposto in

replica da CO 1, il primo giudice ha rilevato che la firma sul riconoscimento

di debito del 24 agosto 2011 (doc. O) è molto simile a quella da egli apposta

sul precetto esecutivo emesso nella prima esecuzione (doc. H).

Ora, nel reclamo RE 1 omette totalmente di

prendere po­sizione su tale motivazione, limitandosi a ribadire, a

tratti anche quasi testualmente (dalla terza pagina, nel titolo

“osservazioni”), le circostanze esposte in prima sede, che a suo dire

escluderebbero ch’egli abbia potuto firmare il riconoscimento di debito, e

allegandone inammissibilmente nuove fondate su documenti presentati per la

prima volta con il reclamo, di cui non si può tenere conto in questa sede

(sopra consid. 1.2), senza spiegare perché la motivazione della decisione

impugnata sarebbe errata né per-ché sarebbero

manifestamente errati gli accertamenti relativi all’as­­senza di riscontri

oggettivi a sostegno dell’inautenticità del riconoscimento di debito e alla similitudine della firma appostavi con quel­-la

presente sul primo precetto esecutivo (sopra consid. 1.2 e 5.1). Non

basta infatti ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta

al reclamante confrontarsi con la motivazio­ne addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

Considerandi

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18

dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

Privo

di un sufficiente confronto con l’argomentazione principale della decisione

impugnata ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC, il reclamo risulta irricevibile.

5.3

Sempre

facendo proprio quanto esposto in

replica da CO 1, il Pretore aggiunto ha intravvisto un motivo supplementare di

reiezione dell’eccezione d’inautenticità fatta valere dall’e­­scusso nel fatto

ch’egli non ha spiegato perché nella prima esecuzione non aveva sollevato

obiezioni.

5.3.1

Solo

con il reclamo, RE 1 allega di essersi trasferito al­l’estero nel corso della prima procedura, motivo per cui “probabilmen­te […] il resto della

procedura d’esecuzione (11.01.2013, 28.06.2013) non mi è stata recapitata finendo in carenza beni in

data 4 agosto 2014”, dopo la sua partenza definitiva

dalla Svizzera per la Bulgaria. Nuo­va, tale allegazione di fatto è

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Anche sotto questo

profilo, il reclamo risulta dunque irricevibile per carenza di motivazione.

5.3.2

Ad ogni modo RE 1 non ha reso verosimile la sua

allega­zione neppure con il reclamo. Non si può del resto non rilevare co­me egli

ha allegato di aver visto il riconoscimento di debito per la prima volta nell’ottobre

del 2011 durante un interrogatorio della Procura pubblica. Ora, non è dato di

capire perché in tali circostanze egli non avrebbe denunciato CO 1 per il reato

di falsità in documenti e sarebbe poi partito per l’estero disinteressandosi

della prima esecuzione, dopo aver ricevuto il primo precetto esecutivo (doc.

H), cui ha interposto opposizione apponendo la sua firma nell’apposita rubrica,

mentre tale atto menzionava quale titolo di credito il “riconoscimento di debito

datato 24.08.2011”. Ciò

rafforza l’impressione del Pretore aggiunto circa l’inverosimiglianza dell’ec­­cezione

sollevata dall’escusso solo nella seconda procedura.

5.4

Stante quanto precede, in definitiva il reclamo si

rivela pressoché integralmente irricevibile tranne sulla questione della

restituzione del termine di replica (sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 522'974.74, raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli

rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– RE 1, c/o

__________, __________,

__________;

– avv. PA

1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).