14.2023.126
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni fondato su un riconoscimento di debito la cui autenticità è contestata. Carenza di motivazione. Omesso ritiro della replica
29 marzo 2024Italiano14 min
false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.126
Lugano
29 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 maggio
2023 da
CO 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1, BG – __________ (per notificazione: __________)
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 ottobre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 agosto 2011 RE 1 ha firmato un riconoscimento di debito dal
tenore seguente:
“riconosco di dovere al signor CO 1 […] i seguenti importi:
1.
Ufficio
federale dei trasporti UFT – Berna
Fattura
17.05.2010
Fr.
10'620.00
2.
Ufficio
federale dei trasporti UFT – Berna
Fattura
10.02.2011
Fr.
14'450.00
3.
Studio CO 1 – __________
Fatture come
insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
132'504.35
4.
Cassa cantonale
AVS/AI/IPG
Fr.
221'518.65
5.
Cassa pubblica
cantonale assicurazione
disoccupazione
– Bellinzona
contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
3'123.70
6.
Suva –
Bellinzona
contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
36'579.10
7.
Ufficio imposte
alla fonte – Bellinzona
contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
45'479.11
8.
Divisione
principale IVA – Berna
Imposta come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
44'878.33
꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊
per un
ammontare totale di CHF 509'153.24,
che mi
impegno a pagare direttamente al signor CO 1, nel più breve tempo possibile […]”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2012 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 509'153.24 oltre agl’interessi del
5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale causa del credito il “Riconoscimento di debito datato 24.08.2011”. Rigettata l’opposizione al precetto esecutivo e continuata
dell’esecuzione, il 1° aprile 2014 l’UE ha emesso un attestato di carenza
beni (ACB) per totale mancanza di beni pignorabili (art. 115 cpv. 1 LEF) di fr. 568'453.95,
che il 4 agosto 2014 ha sostituito con uno di fr. 568'595.85.
C. Con
istanza dell’8 maggio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il sequestro “[de]i diritti spettanti a RE 1 nella divisione ereditaria della
massa successoria del defunto padre __________ […], il tutto fino a
concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione e nei limiti di pignorabilità ex
art. 93 LEF”. Quale titolo del credito e causa del
sequestro, CO 1 ha indicato l’ACB (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). Il Pretore ha
accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 9
maggio 2023, che l’Ufficio d’esecuzione ha eseguito il giorno stesso (verbale
n. __________).
D. Con precetto esecutivo n. __________ a convalida
del sequestro, emesso il 15 maggio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 568'453.85, indicando quale causa del credito l’“Attestato carenza beni
no. __________ di Fr. 568'453.85 emesso il 04.08.2014 dall’Ufficio Esecuzione di Mendrisio.
Esecuzione a convalida del sequestro n. __________ del 11.05.2023”) e di fr. 352.50 (per “Spesa verbale di sequestro n. __________ del 11.05.2023”).
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Poiché il convenuto è domiciliato in Bulgaria, il Pretore
aggiunto lo ha invitato a designare un recapito in Svizzera, ciò ch’egli ha
fatto il 14 agosto 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è poi opposto
all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2023. Offerta dal giudice
la possibilità di un secondo scambio di scritti, con replica del 2 ottobre 2023
l’istante si è riconfermato nella sua posizione, salvo ridurre a fr. 522'974.74
la somma per cui ha chiesto il rigetto, ovvero dedurre dalla somma iniziale i fr. 45'479.11
indicati al n. 7 del riconoscimento di debito, mentre il convenuto è rimasto
silente.
F. Statuendo con decisione del 23 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 522'974.74 (cioè alla
prima somma posta in esecuzione), ponendo a suo carico 9⁄10 delle
spese processuali di fr. 1'032.– e a favore dell’istante ripetibili di fr. 3'800.–.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2023, CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo, nella misura della sua ricevibilità, protestate,
tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 30 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 9 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Di
conseguenza, sono inammissibili, siccome nuovi, sia molte allegazioni di fatto
contenute soltanto nel reclamo, sia i documenti (mezzi di prova) prodotti soltanto
con esso, segnatamente i doc. 3 e 5-10, che pertanto la Camera
non può prendere in considerazione ai fini del giudizio.
2. Nel
reclamo RE 1 sostiene che “per
un disguido postale” non ha ricevuto la raccomandata contenente
la replica. Spiega che la persona da egli incaricata di ritirarla è riuscita a
recarsi all’ufficio postale soltanto il 12 ottobre 2023, ma l’invio, che
poteva essere ritirato soltanto entro l’11 ottobre 2023, era già stato
rispedito alla Pretura. Aggiunge che ha subito chiamato la Pretura, chiedendo di
spedirgli una nuova raccomandata, e che la segretaria lo ha rassicurato,
dicendogli che lo avrebbe fatto, non appena fosse tornata il primo invio. Lamenta
di aver poi ricevuto la decisione, ma non la seconda raccomandata, ciò che gli
ha impedito di duplicare.
Ora,
il reclamante non ha provato l’esistenza (e il contenuto) della conversazione
con la segretaria. Inoltre, non ha reso verosimile che la persona
incaricata del ritiro è incolpevole dell’inosservanza – il mancato ritiro della
raccomandata – (art. 33 cpv. 4 LEF) oppure che lo sarebbe unicamente in misura
lieve (art. 148 cpv. 1 CPC), limitandosi invece a citare “un disguido postale” senz’altra
specificazione. È dunque esclusa la possibilità di prorogare il termine per
duplicare o di concedergliene uno nuovo. In siffatte circostanze, si deve
ritenere che il reclamante abbia rinunciato a esprimersi sulla replica.
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un
eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale
federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima
mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid.
4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143
III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
4. Nella
decisione impugnata, circa la prima somma posta in esecuzione, il Pretore
aggiunto ha statuito che l’ACB del 4 agosto 2014 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per
fr. 522'974.74. Ha poi rilevato che RE 1 non aveva reso verosimile alcuna
valida eccezione, perché si era limitato ad affermare di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 24 agosto
2011, senza fornire alcun riscontro oggettivo al riguardo e senza spiegare
perché nella precedente procedura esecutiva (cioè quella conclusasi con il rilascio dell’ACB) non aveva sollevato obiezioni.
Ad ogni modo, ha aggiunto che la firma sul riconoscimento di debito risulta
molto simile a quella apposta sul precetto esecutivo nella precedente procedura
esecutiva. Circa la seconda somma posta in esecuzione, il magistrato ha invece
giudicato che la questione delle spese di sequestro è di competenza esclusiva dell’UE. Pertanto, ha parzialmente accolto l’istanza,
rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 522'974.74.
5. Nel
reclamo, in sostanza, RE 1 lamenta che il riconoscimento di debito del 24
agosto 2011 è stato “costruito
ad arte” da CO 1 e,
dunque, che in realtà non l’ha mai firmato; ripete ed espone vari
motivi, che deporrebbero per la falsità del riconoscimento. Per il resto, circa
la procedura conclusasi con il rilascio dell’ACB, egli spiega che nel 2012
aveva fatto opposizione al relativo precetto esecutivo, ma che nello stesso
periodo si era anche trasferito all’estero, motivo per cui sostiene che “il resto della procedura […] non mi è stata recapitata finendo in
carenza beni”.
5.1 L’attestato
di carenza di beni definitivo vale titolo di rigetto provvisorio dell’esecuzione
(art. 149 cpv. 2 LEF), ma non costituisce un riconoscimento del debito posto in
esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.1.1 e 3.1.2) né una cartavalore, bensì un
semplice indizio dell’esistenza del debito (sentenza della CEF 15.2023.58 del 7
novembre 2023 consid. 1.3.2). L’escusso può quindi ancora far valere tutte le
eccezioni e obiezioni ammissibili secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF e il creditore
invocare il titolo esecutivo originario, ossia un riconoscimento di debito
(art. 82 cpv. 1 LEF) o una decisione esecutiva (art. 80 LEF) (citata DTF 147
III 358 consid. 3.1.2).
Fatti
I fatti riportati nei documenti prodotti quale
titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non
false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio.
Egli pronuncia il rigetto dell’opposizione ove l’escusso non renda immediatamente
verosimile la falsificazione. Per convincere il giudice, l’escusso non può
limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art.
178 CPC) ma deve rendere verosimile giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante
documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è
più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140, consid. 4.1.2,
con rimandi; sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto
2022 consid. 5.1 e i rinvii).
5.2 Nella
fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato inverosimile l’eccezione
sollevata dall’escusso, secondo cui egli non avrebbe mai firmato il
riconoscimento di debito del 24 agosto 2011 con cui l’istante ha ottenuto il
rigetto dell’opposizione alla prima esecuzione, poiché egli non ha fornito
alcun riscontro oggettivo al riguardo. Facendo proprio quanto esposto in
replica da CO 1, il primo giudice ha rilevato che la firma sul riconoscimento
di debito del 24 agosto 2011 (doc. O) è molto simile a quella da egli apposta
sul precetto esecutivo emesso nella prima esecuzione (doc. H).
Ora, nel reclamo RE 1 omette totalmente di
prendere posizione su tale motivazione, limitandosi a ribadire, a
tratti anche quasi testualmente (dalla terza pagina, nel titolo
“osservazioni”), le circostanze esposte in prima sede, che a suo dire
escluderebbero ch’egli abbia potuto firmare il riconoscimento di debito, e
allegandone inammissibilmente nuove fondate su documenti presentati per la
prima volta con il reclamo, di cui non si può tenere conto in questa sede
(sopra consid. 1.2), senza spiegare perché la motivazione della decisione
impugnata sarebbe errata né per-ché sarebbero
manifestamente errati gli accertamenti relativi all’assenza di riscontri
oggettivi a sostegno dell’inautenticità del riconoscimento di debito e alla similitudine della firma appostavi con quel-la
presente sul primo precetto esecutivo (sopra consid. 1.2 e 5.1). Non
basta infatti ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta
al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
Considerandi
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18
dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
Privo
di un sufficiente confronto con l’argomentazione principale della decisione
impugnata ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC, il reclamo risulta irricevibile.
5.3
Sempre
facendo proprio quanto esposto in
replica da CO 1, il Pretore aggiunto ha intravvisto un motivo supplementare di
reiezione dell’eccezione d’inautenticità fatta valere dall’escusso nel fatto
ch’egli non ha spiegato perché nella prima esecuzione non aveva sollevato
obiezioni.
5.3.1
Solo
con il reclamo, RE 1 allega di essersi trasferito all’estero nel corso della prima procedura, motivo per cui “probabilmente […] il resto della
procedura d’esecuzione (11.01.2013, 28.06.2013) non mi è stata recapitata finendo in carenza beni in
data 4 agosto 2014”, dopo la sua partenza definitiva
dalla Svizzera per la Bulgaria. Nuova, tale allegazione di fatto è
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Anche sotto questo
profilo, il reclamo risulta dunque irricevibile per carenza di motivazione.
5.3.2
Ad ogni modo RE 1 non ha reso verosimile la sua
allegazione neppure con il reclamo. Non si può del resto non rilevare come egli
ha allegato di aver visto il riconoscimento di debito per la prima volta nell’ottobre
del 2011 durante un interrogatorio della Procura pubblica. Ora, non è dato di
capire perché in tali circostanze egli non avrebbe denunciato CO 1 per il reato
di falsità in documenti e sarebbe poi partito per l’estero disinteressandosi
della prima esecuzione, dopo aver ricevuto il primo precetto esecutivo (doc.
H), cui ha interposto opposizione apponendo la sua firma nell’apposita rubrica,
mentre tale atto menzionava quale titolo di credito il “riconoscimento di debito
datato 24.08.2011”. Ciò
rafforza l’impressione del Pretore aggiunto circa l’inverosimiglianza dell’eccezione
sollevata dall’escusso solo nella seconda procedura.
5.4
Stante quanto precede, in definitiva il reclamo si
rivela pressoché integralmente irricevibile tranne sulla questione della
restituzione del termine di replica (sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 522'974.74, raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– RE 1, c/o
__________, __________,
__________;
– avv. PA
1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).