14.2023.128
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di un’indennità per ritardi nell’ultimare i lavori commissionati. Insufficiente motivazione del reclamo
6 marzo 2024Italiano10 min
reclamo RE 1 “conferma” che l’escussa ha saldato le prime due mensilità di aprile e maggio
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.128
Lugano
6 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 80.23.SOMM (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 11 settembre
2023 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 maggio 2022 l’CO 1 ha sottoscritto in favore di RE 1 una
dichiarazione secondo la quale:
“in data attuale, 31 maggio 2022, l’esecuzione dei lavori relativi all’immobile
in __________ già completamente pagato il 31 marzo 2022, non è stat[a] ancora portata a termine come pattuito. Ad
oggi risulta infatti un ritardo pari a 2 mesi. Vist[i] i disagi recati dai continui ritardi, con la presente dichiaro di
prendermi a carico:
– l’eventuale multa relativa ai ritardi nella
richiesta dei permessi
– le spese
notarili pari a CHF 1'400.– ca.
– un’indennità
di CHF 400.–.
La
__________ si impegnerà a portare a termine tutti i lavori entro il 15.7.22.
Qualora, per questa data, i lavori non saranno terminati si ridiscuteranno
eventuali nuovi accordi.”.
B. Il
10 agosto 2022 RE 1 ha firmato una ricevuta, con cui ha attestato di aver
ricevuto fr. 400.– in contanti dall’CO 1 “quale seconda rata relativa al mese di maggio 2022,
come da accordi scritti del 31 maggio 2022 inerenti il versamento di fr. 400.–
mensili di indennità fino al completo termine dei lavori relativi dell’immobile
di __________”.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 agosto 2023 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 2'800.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2022, indicando quale causa del
credito l’“Indennità mensile
non pagata come da accordi causa lavori non terminati 1° gennaio 2023 – 31
luglio 2023 / 400 fr. mensili”.
D. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
settembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 28 settembre 2023.
E. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2023, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2023 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 9 novembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 19 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 16
novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di
pace ha constatato che dai documenti agli atti risulta che quanto pattuito è
stato onorato dalla convenuta, con riferimento alla ricevuta di fr. 400.–
del 10 agosto 2022 e a un estratto bancario che mostra un accredito il 29
luglio 2022 di fr. 550.– a favore di RE 1 di cui fr. 400.– a titolo di “rimborso” e fr. 150.– per “multa
licenza”. D’altronde, per il primo giudice la somma
richiesta di fr. 2'800.–, pari a sette
indennità mensili di fr. 400.– dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio
2023, non è oggetto di alcun riconoscimento di debito. L’accordo (del 31 maggio
2022) prevedeva in effetti che se entro la data stabilita (del 15 luglio 2022)
Fatti
i lavori non fossero stati terminati, si sarebbero dovuti discutere ulteriori
accordi.
1.3.2 Nel
reclamo RE 1 “conferma” che l’escussa ha saldato le prime due mensilità di aprile e maggio
2022, la prima con un versamento bancario e la seconda in contanti contro
ricevuta. Ella sostiene però che anche le rate seguenti sono dovute e, a “comprova
delle illazioni fantasiose” della controparte, fa presente di aver introdotto
un’istanza in Pretura, ottenendo poi l’autorizzazione ad agire per le indennità
da luglio a dicembre 2022, proprio perché due rate erano già state saldate, ed
evidenzia che a fronte di tale pretesa l’CO 1 non ha sollevato alcuna
osservazione. Ella conclude affermando che sarebbe “ridicola” un’indennità di fr. 400.–
mensili per venti mesi di ritardo nei lavori di ristrutturazione.
1.3.3 Sennonché
in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, secondo cui il riconoscimento di debito da lei prodotto non verte
su un pagamento mensile di fr. 400.–, bensì su un versamento unico che
risulta già eseguito (doc. D). Insufficientemente motivato, il reclamo è
irricevibile (sopra consid. 1.3), per tacere del fatto che le allegazioni
fattuali relative all’istanza – presumibilmente di conciliazione – presentata
in Pretura sono state sollevate per la prima volta in questa sede e sono quindi
inammissibili (sopra consid. 1.2).
1.4 Sia
rilevato per abbondanza che la decisione del primo giudice risulta in ogni caso
corretta.
1.4.1 Infatti,
il riconoscimento di debito prodotto dalla reclamante (doc. B) menziona
semplicemente, in considerazione del ritardo di due mesi al 31 maggio 2022, un
impegno dell’escussa a corrispondere “un’indennità di CHF 400.–”, senza indicazione
della pretesa periodicità mensile. Non sussiste
alcun elemento in siffatto documento che permetta di concludere che tale
indennità fosse dovuta mensilmente a partire da aprile 2022, men che meno per il periodo indicato nel precetto
Considerandi
esecutivo (1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023). La ricevuta del 10 agosto
2022.
(doc. C) menziona sì una “seconda
rata relativa al mese di maggio 2022”, ma non
costituisce un riconoscimento di debito, trattandosi
di un documento redatto unilateralmente da RE 1 non sottoscritto dall’escussa.
1.4.2
Quanto
poi avvenuto nella parallela procedura di merito non solo non può essere
considerato in questa sede (sopra consid. 1.3.3), ma non è comunque
determinante, poiché il giudice del rigetto deve verificare unicamente l’esistenza
di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e per la sua
interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi
estrinseci all’atto, che esulano dalla sua cognizione (sentenze del
Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.1 e 4.2, e della
CEF 14.2020.183 del 31 maggio 2021 consid.
5.
e 14.2018.102 del 7 marzo 2019 consid. 6.2).
1.4.3
Allo
stesso modo non è nemmeno competenza del giudice del rigetto valutare la questione sostanziale di sapere se un’indennità unica di fr. 400.–
è congrua o non ai disagi dovuti a numerosi mesi di ritardo nel compimento dei
lavori pattuiti. Come rilevato dal primo giudice,
ad ogni modo, il riconoscimento di debito si riferiva alla situazione al 31
maggio 2022 e al ritardo che in quel momento era di due mesi, e fissava una nuova scadenza per l’ultimazione
dei lavori al 15 luglio 2022, riservando per il periodo successivo
ulteriori accordi da ridiscutere, che l’istante non ha prodotto nella procedura
in esame.
1.5
La
sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante della possibilità di
promuovere una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF), come già afferma di aver fatto per le mensilità fino a dicembre
2022.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).