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Decisione

14.2023.128

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di un’indennità per ritardi nell’ultimare i lavori commissionati. Insufficiente motivazione del reclamo

6 marzo 2024Italiano10 min

reclamo RE 1 “conferma” che l’escussa ha saldato le prime due mensilità di aprile e maggio

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.128

Lugano

6 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 80.23.SOMM (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 11 settembre

2023 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 31 maggio 2022 l’CO 1 ha sottoscritto in favore di RE 1 una

dichiarazione secondo la quale:

“in data attuale, 31 maggio 2022, l’esecuzione dei lavori relativi all’immobile

in __________ già completamente pagato il 31 marzo 2022, non è stat[a] ancora portata a termine come pattuito. Ad

oggi risulta infatti un ritardo pari a 2 mesi. Vist[i] i disagi recati dai continui ritardi, con la presente dichiaro di

prendermi a carico:

– l’eventuale multa relativa ai ritardi nella

richiesta dei permessi

– le spese

notarili pari a CHF 1'400.– ca.

– un’indennità

di CHF 400.–.

La

__________ si impegnerà a portare a termine tutti i lavori entro il 15.7.22.

Qualora, per questa data, i lavori non saranno terminati si ridiscuteranno

eventuali nuovi accordi.”.

B. Il

10 agosto 2022 RE 1 ha firmato una ricevuta, con cui ha attestato di aver

ricevuto fr. 400.– in contanti dall’CO 1 “quale seconda rata relativa al mese di maggio 2022,

come da accordi scritti del 31 maggio 2022 inerenti il versamento di fr. 400.–

mensili di indennità fino al completo termine dei lavori relativi dell’im­mobile

di __________”.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 agosto 2023 dal­la sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 2'800.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2022, indicando quale causa del

credito l’“Indennità mensile

non pagata come da accordi causa lavori non terminati 1° gennaio 2023 – 31

luglio 2023 / 400 fr. mensili”.

D. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

settembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 28 settembre 2023.

E. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2023, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2023 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 9 novembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 19 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 16

novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal pri­mo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace ha constatato che dai documenti agli atti risulta che quanto pattuito è

stato onorato dalla convenuta, con riferimento alla ricevuta di fr. 400.–

del 10 agosto 2022 e a un estratto bancario che mostra un accredito il 29

luglio 2022 di fr. 550.– a favore di RE 1 di cui fr. 400.– a titolo di “rimborso” e fr. 150.– per “multa

licenza”. D’altronde, per il primo giudice la somma

richiesta di fr. 2'800.–, pari a sette

indennità mensili di fr. 400.– dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio

2023, non è oggetto di alcun riconoscimento di debito. L’accordo (del 31 maggio

2022) prevedeva in effetti che se entro la data stabilita (del 15 luglio 2022)

Fatti

i lavori non fossero stati terminati, si sarebbero dovuti discutere ulteriori

accordi.

1.3.2 Nel

reclamo RE 1 “conferma” che l’escussa ha saldato le prime due mensilità di aprile e maggio

2022, la prima con un versamento bancario e la seconda in contanti contro

ricevuta. Ella sostiene però che anche le rate seguenti sono dovute e, a “comprova

delle illazioni fantasiose” della controparte, fa presente di aver introdotto

un’istanza in Pretura, ottenendo poi l’autorizzazione ad agire per le indennità

da luglio a dicembre 2022, proprio perché due rate erano già state saldate, ed

evidenzia che a fronte di tale pretesa l’CO 1 non ha sollevato alcuna

osservazione. Ella conclude affermando che sarebbe “ridicola” un’indennità di fr. 400.–

mensili per venti mesi di ritardo nei lavori di ristrutturazio­ne.

1.3.3 Sennonché

in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, secondo cui il riconoscimen­to di debito da lei prodotto non verte

su un pagamento mensile di fr. 400.–, bensì su un versamento unico che

risulta già eseguito (doc. D). Insufficientemente motivato, il reclamo è

irricevibile (sopra consid. 1.3), per tacere del fatto che le allegazioni

fattuali relative all’istanza – presumibilmente di conciliazione – presentata

in Pretura sono state sollevate per la prima volta in questa sede e sono quindi

inammissibili (sopra consid. 1.2).

1.4 Sia

rilevato per abbondanza che la decisione del primo giudice risulta in ogni caso

corretta.

1.4.1 Infatti,

il riconoscimento di debito prodotto dalla reclamante (doc. B) menziona

semplicemente, in considerazione del ritardo di due mesi al 31 maggio 2022, un

impegno dell’escussa a corrispondere “un’indennità di CHF 400.–”, senza indicazione

della pretesa periodicità mensile. Non sussiste

alcun elemento in siffatto documento che permetta di concludere che tale

indennità fosse dovuta mensilmente a partire da aprile 2022, men che meno per il periodo indicato nel precetto

Considerandi

esecutivo (1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023). La ricevuta del 10 agosto

2022.

(doc. C) menziona sì una “seconda

rata relativa al mese di maggio 2022”, ma non

costituisce un riconoscimento di debito, trattandosi

di un documento redatto unilateralmente da RE 1 non sottoscritto dall’escussa.

1.4.2

Quanto

poi avvenuto nella parallela procedura di merito non solo non può essere

considerato in questa sede (sopra consid. 1.3.3), ma non è comunque

determinante, poiché il giudice del rigetto deve verificare unicamente l’esistenza

di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e per la sua

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi

estrinseci all’atto, che esulano dalla sua cognizione (sentenze del

Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.1 e 4.2, e della

CEF 14.2020.183 del 31 maggio 2021 consid.

5.

e 14.2018.102 del 7 mar­zo 2019 consid. 6.2).

1.4.3

Allo

stesso modo non è nemmeno competenza del giudice del rigetto valutare la questione sostanziale di sapere se un’indennità unica di fr. 400.–

è congrua o non ai disagi dovuti a numerosi mesi di ritardo nel compimento dei

lavori pattuiti. Come rilevato dal primo giudice,

ad ogni modo, il riconoscimento di debito si riferiva alla situazione al 31

maggio 2022 e al ritardo che in quel momento era di due mesi, e fissava una nuova scadenza per l’ultimazione

dei lavori al 15 luglio 2022, riservando per il periodo successivo

ulteriori accordi da ridiscutere, che l’istante non ha prodotto nella procedura

in esame.

1.5

La

sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante della possibilità di

promuovere una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo del­l’opposizione

(art. 79 LEF), come già afferma di aver fatto per le mensilità fino a dicembre

2022.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).