14.2023.129
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
16 febbraio 2024Italiano14 min
con decisione del 7 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.129
Lugano
16 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.867 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 30 agosto
2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 30
agosto 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento
di fr. 38'972.20 oltre a interessi e spese.
B. Alle
udienze di discussione del 27 settembre e 18 ottobre 2023 è comparsa la sola
convenuta. In occasione della seconda, essa ha riconosciuto di essere debitrice
dell’istante per oltre fr. 16'000.–. Entro il termine di dieci giorni
fissato dal primo giudice, la convenuta non ha prodotto la prova del pagamento
del saldo.
C. Statuendo
con decisione del 7 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 novembre
2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 7 dicembre 2023 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
E. Con
decisione del 12 gennaio 2024, il Pretore aggiunto ha nuovamente dichiarato il
fallimento della RE 1 dal 15 gennaio 2024 a richiesta della PI 1. Al nuovo
reclamo interposto dalla fallita il 15 gennaio 2024, il presidente della Camera
ha concesso effetto sospensivo il 17 gennaio (inc. SO.2023.978 e 14.2024.6).
F. Il
18 gennaio e il 6 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla Camera
due incarti relativi a cause di fallimento senza preventiva esecuzione
inoltrate nei confronti della RE 1 il 31 luglio 2023 dalla Cassa di compensazione
cantonale (CCC) AVS/AI/IPG (inc. SO.2023.789) e il 15 gennaio 2024 da PI 2 per
il mancato pagamento di stipendi arretrati (inc. SO.2024.63).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre
2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 18 novembre, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 20 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La
reclamante chiede alla Camera d’indire un’“udienza di conciliazione”
senza però addurre alcuna motivazione. Ora, la procedura di reclamo è di regola
scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giurisdizionale
superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). In assenza di una
motivazione particolare, la domanda della reclamante va quindi respinta (v.
sentenza della CEF 14.2023.74 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti
(Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha verificato, non senza difficoltà, che il pagamento
di fr. 24'343.75 eseguito dalla reclamante a favore dell’istante dopo la
pronuncia del fallimento, o meglio il 17 novembre 2023 (doc. E accluso al
reclamo), a dispetto di quanto risulta dal conteggio delle esecuzioni del 9
novembre 2023 agli atti (doc. F), ha estinto il credito vantato dall’istante,
secondo la conferma di quest’ultima trasmessa via e-mail il 6 dicembre 2023 (in
adempimento della richiesta contenuta nell’ordinanza 20 novembre 2022), per cui
il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il
fallimento è adempiuto.
2.3
Per quel che riguarda invece il requisito della
solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in
esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante
espone di essere oggetto di esecuzioni per complessivi fr. 1'169'126.25 relative a debiti verso fornitori, piccolissime
multe per ritardo e un precetto
esecutivo di fr. 693'654.70 appena fatto notificare dalla PI 3, cui ha
interposto opposizione, sicché, “prima di 2-3 anni, non sarà esigibile”. La reclamante allega di aver avuto un momento di
difficoltà nella sua amministrazione, ma di aver versato tutti i salari fino a
ottobre del 2023 compreso ed estinto “alcuni” attestati di
carenza di beni (ACB). Sostiene che le esecuzioni relative all’IVA, fondate su
tassazioni d’ufficio e sfociate in quattro ACB per fr. 91'957.– in
totale, non devono essere conteggiati nella valutazione della sua solvibilità
poiché è intenzionata a inoltrare rendiconti correttivi. Chiarisce di aver già
liquidato le procedure della CCC
AVS/AI/IPG, in particolare l’esecuzione n. __________, di aver trovato un
accordo con la SUVA per la n. __________,
di aver saldato la n. __________ della PI 1, di aver ridotto la n. __________
di PI 4 di fr. 20'136.30 e di aver
ottenuto dall’PI 5 il 21 novembre 2022 e
dalla AA 1 l’8 novembre 2023
il ritiro delle loro domande di fallimento.
Produce poi gli accordi conclusi con sei escutenti relativi alla sospensione
delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________
e __________ dietro il pagamento di acconti, concludendo a una riduzione di
ulteriori fr. 113'362.05 dell’importo del suo carico esecutivo, che a suo parere ammonta in definitiva a fr. 114'267.65,
dai quali deduce i fr. 2'049.35 versati all’Ufficio d’esecuzione il 17
novembre 2023 a saldo di undici “piccolissime”
esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________) aventi
superato lo stadio dell’opposizione.
Tenuto
conto della sua situazione debitoria effettiva appena esposta e della sua
volontà di perfezionare a breve un piano di pagamento rateato per i debiti escussi ancora aperti, la reclamante considera
che la sua solvibilità sia più probabile della sua insolvibilità a fronte del
fatto che ha anche fatture da incassare nelle prossime settimane di fr. 138'360.48 ed è proprietaria di attivi
quali veicoli o betoniera per un valore stimato di fr. 100'000.–.
2.3.1
Come
già anticipato nella decisione sull’effetto sospensivo, la reclamante ha
fornito spiegazioni soltanto su alcune delle quaranta esecuzioni per oltre fr. 1'000'000.–
figuranti nel registro delle esecuzioni (doc. F ed estratto acquisito d’ufficio
dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC), in particolare su alcune delle
sedici procedure giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento (ammontanti in totale a oltre fr. 150'000.–),
per cui ha ottenuto il ritiro della domanda di fallimento in tre casi (doc. I,
K e L) e/o un accordo per pagamenti a rate in altri tre casi, ancorché solo
dopo la pronuncia del fallimento (doc. L e M), mentre la __________ non ha controfirmato la proposta di rateazione (doc. M).
Neppure risulta dagli atti che la PI 4 abbia dilazionato la propria pretesa,
seppure ridimensionata rispetto a quanto figura nell’estratto (v. doc. J).
D’altronde i cinque attestati di carenza di beni emessi a suo carico per oltre fr. 100'000.–
complessivi accertano ufficialmente la sua insolvibilità, a prescindere dal
fatto che l’importo di tre di essi, rilasciati per crediti IVA, potrebbe forse essere
ridotto con l’inoltro di un rendiconto correttivo. E la reclamante non si è
determinata sulle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ o __________, che vertono su somme superiori
a fr. 48'000.– in tutto. Inoltre l’importo totale delle fatture ancora da
incassare (fr. 138'360.48) non pare sufficiente a estinguere tutti i
debiti della reclamante, specie perché dovrà anche servire a pagare le spese
correnti (salari, fornitori, ecc.), sulle quali essa non fornisce informazioni
quantificate, mentre non si può tenere conto del valore del suo inventario
(veicoli, betoniera, ecc.), in quanto indispensabile alla sua attività.
2.3.2
Nel
frattempo, la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 15
gennaio 2024 e ha nuovamente impugnato la decisione (inc. 14.2024.6)
dimostrando di aver pagato il credito dell’i-stante (la PI 1 il 12 gennaio
2024, più di due mesi dopo l’udienza fallimentare in cui aveva prodotto copia
dell’ordine di pagamento, sicché quel fallimento, sospeso con ordinanza del 17
gennaio 2024, andrebbe annullato se non si confermasse quello ora in esame. Questo
nuovo fallimento, ad ogni modo, schivato all’ultimissimo momento, come i
precedenti ritiri di tre domande di fallimento in zona Cesarini (doc. I, K e L)
e le due procedure in corso di fallimento senza preventiva esecuzione avviate
dalla CCC AVS/ AI/IPG e da un suo ex dipendente
(sopra ad F),
costituiscono gravi indizi d’insolvibilità (Giroud/Theus
Simoni, op. cit. n. 26e ad art. 174). Lo sono pure i già citati ACB e
gli accordi di rateazione, di cui non si ha la conferma se sono rispettati, le
opposizioni sistematiche, anche a esecuzioni
d’importo “piccolissimo” (sopra consid.
2.1), come le undici citate nel reclamo, ma anche d’importo
rilevante, come la già menzionata esecuzione della PI 3 (__________ di oltre fr. 700'000.–)
oppure quelle della Confederazione Svizzera per l’IVA (n. __________ di oltre fr. 25'000.–)
o della CCC __________ di più di fr. 80'000.–), per le quali la reclamante
non ha indicato il motivo per cui sarebbero ingiustificate né l’esistenza di
riserve atte a garantirne il pagamento.
2.3.3
Nel
reclamo contro il secondo fallimento, la RE 1 afferma di stare risanando la
propria situazione debitoria e di aver saldato l’AVS fino ad agosto del 2023
così come "diverse
esecuzioni". Segnala di aver chiesto invano più
volte il conguaglio 2022 per l’AVS e di versare "spontaneamente" fr. 1'000.–
per settimana, ma come unica risposta ha ricevuto un precetto esecutivo (il n. __________
già citato), il cui capitale è a suo dire errato. Annette al reclamo diversi contratti
firmati per mercedi di oltre fr. 520'000.– complessive da incassare "entro
il presente trimestre". Allega di aver pagato i salari
di dicembre 2023 e valuta il costo della manodopera (sei operai) per il primo
trimestre del 2024 in fr. 110'000.– e del
materiale in fr. 220'000.–, che pretende di poter ottenere visti gli
accordi di dilazione conclusi con i fornitori. Tenuto conto di ulteriori costi
di gestione di fr. 15'000.– e di rientro dei debiti pregressi di altri fr. 15'000.–,
stima in fr. 100'000.– il ricavo netto per il primo trimestre. Preannuncia
a giorni la produzione del conto economico e del bilancio 2023 per confermare
la propria solvibilità. Secondo la reclamante, "ad
oggi, la valanga si è fermata ed è in fase di riduzione".
Orbene,
oltre che tardive per quanto attiene al primo reclamo, in quanto successive
alla scadenza del (primo) termine d’impugnazione (DTF 136 III 294 consid.
3.2), le allegazioni della reclamante non sono per lo più state rese verosimili
con riscontri oggettivi (sopra
consid. 2.1), giacché ha prodotto solo l’estratto delle sue ese-cuzioni al 15 gennaio 2024 e alcuni contratti con
committenti (peraltro in parte incompleti, privi di firme e d’indicazione di
date di esecuzione o con una data di consegna – dicembre 2024 per il
committente __________ – che esclude l’incasso della mercede durante il primo
trimestre in corso). In ogni caso, l’affermazione secondo cui l’importo posto
in esecuzione dalla CCC AVS/AI/IPG sarebbe errato non è motivata ed è quindi
irricevibile. È stato peraltro puntualmente contestato dalla CCC nelle sue
osservazioni del 15 gennaio 2024 nella causa di fallimento senza
preventiva esecuzione (inc. SO.2023.789). Le allegazioni aggiuntive della
reclamante non modificano pertanto sostanzialmente il quadro debitorio esposto
nei considerandi 2.3.1 e 2.3.2. Del resto, il suo carico esecutivo totale
risulta a tutt’oggi ancora superiore a fr. 1'100'000.–, come risulta dall’estratto
trasmesso dalla stessa reclamante, con il
rilievo che spettava semmai a lei comunicare all’ufficio d’esecuzione
i pagamenti effettuati nel frattempo.
2.3.4
A
un esame d’insieme (Giroud/Theus Simoni,
op. cit. n. 26b ad art. 174), si può concludere che la situazione finanziaria della
reclamante non sta sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di
liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le
tasse e gli oneri sociali, e ciò da tempo, ovvero già dal 2021 (i due attestati
di carenza beni più datati riguardano infatti i premi AVS e l’IVA del 2021). In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il
fallimento della RE 1 ripronunciato, essendo stato
concesso effetto sospensivo al gravame.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento
della RE 1 dal giorno mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).