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Decisione

14.2023.129

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

16 febbraio 2024Italiano14 min

con decisione del 7 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.129

Lugano

16 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.867 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 30 agosto

2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 30

agosto 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento

di fr. 38'972.20 oltre a interessi e spese.

B. Alle

udienze di discussione del 27 settembre e 18 ottobre 2023 è comparsa la sola

convenuta. In occasione della seconda, essa ha riconosciuto di essere debitrice

dell’istante per oltre fr. 16'000.–. Entro il termine di dieci giorni

fissato dal primo giudice, la convenuta non ha prodotto la prova del pagamento

del saldo.

C. Statuendo

con decisione del 7 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 novembre

2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 7 dicembre 2023 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

E. Con

decisione del 12 gennaio 2024, il Pretore aggiunto ha nuovamente dichiarato il

fallimento della RE 1 dal 15 gennaio 2024 a richiesta della PI 1. Al nuovo

reclamo interposto dalla fallita il 15 gennaio 2024, il presidente della Camera

ha concesso effetto sospensivo il 17 gennaio (inc. SO.2023.978 e 14.2024.6).

F. Il

18 gennaio e il 6 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla Camera

due incarti relativi a cause di fallimento senza preventiva esecuzione

inoltrate nei confronti della RE 1 il 31 luglio 2023 dalla Cassa di compensazione

cantonale (CCC) AVS/AI/IPG (inc. SO.2023.789) e il 15 gennaio 2024 da PI 2 per

il mancato pagamento di stipendi arretrati (inc. SO.2024.63).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre

2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 18 novembre, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 20 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La

reclamante chiede alla Camera d’indire un’“udienza di conciliazione”

senza però addurre alcuna motivazione. Ora, la procedura di reclamo è di regola

scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giurisdizionale

superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). In assenza di una

motivazione particolare, la domanda della reclamante va quindi respinta (v.

sentenza della CEF 14.2023.74 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti

(Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha verificato, non senza difficoltà, che il pagamento

di fr. 24'343.75 eseguito dalla reclamante a favore dell’istante dopo la

pronuncia del fallimento, o meglio il 17 novembre 2023 (doc. E accluso al

reclamo), a dispetto di quanto risulta dal conteggio delle esecuzioni del 9

novembre 2023 agli atti (doc. F), ha estinto il credito vantato dall’istante,

secondo la conferma di quest’ultima trasmessa via e-mail il 6 dicembre 2023 (in

adempimento della richiesta contenuta nell’ordinanza 20 novembre 2022), per cui

il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il

fallimento è adempiuto.

2.3

Per quel che riguarda invece il requisito della

solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in

esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante

espone di essere oggetto di esecuzioni per complessivi fr. 1'169'126.25 relative a debiti verso fornitori, piccolissime

mul­te per ritardo e un precetto

esecutivo di fr. 693'654.70 appena fatto notificare dalla PI 3, cui ha

interposto opposizio­ne, sicché, “prima di 2-3 anni, non sarà esigibile”. La reclamante allega di aver avuto un momento di

difficoltà nella sua amministrazione, ma di aver versato tutti i salari fino a

ottobre del 2023 compreso ed estinto “alcuni” attestati di

carenza di beni (ACB). Sostiene che le esecuzioni relative all’IVA, fondate su

tassazioni d’uf­­ficio e sfociate in quattro ACB per fr. 91'957.– in

totale, non devono essere conteggiati nella valutazione della sua solvibilità

poiché è intenzionata a inoltrare rendiconti correttivi. Chiarisce di aver già

liquidato le procedure della CCC

AVS/AI/IPG, in particolare l’ese­­cuzione n. __________, di aver trovato un

accordo con la SUVA per la n. __________,

di aver saldato la n. __________ della PI 1, di aver ridotto la n. __________

di PI 4 di fr. 20'136.30 e di aver

ottenuto dall’PI 5 il 21 novembre 2022 e

dalla AA 1 l’8 novembre 2023

il ritiro delle loro domande di fallimen­to.

Produce poi gli accordi conclusi con sei escutenti relativi alla sospensione

delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________

e __________ dietro il pagamento di acconti, concludendo a una riduzione di

ulteriori fr. 113'362.05 dell’importo del suo carico esecutivo, che a suo parere ammonta in definitiva a fr. 114'267.65,

dai quali deduce i fr. 2'049.35 versati all’Ufficio d’e­secuzione il 17

novembre 2023 a saldo di undici “piccolissime”

esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________) aventi

superato lo stadio dell’opposizione.

Tenuto

conto della sua situazione debitoria effettiva appena esposta e della sua

volontà di perfezionare a breve un piano di pagamento rateato per i debiti escussi ancora aperti, la reclamante con­sidera

che la sua solvibilità sia più probabile della sua insolvibilità a fronte del

fatto che ha anche fatture da incassare nelle prossime settimane di fr. 138'360.48 ed è proprietaria di attivi

quali veicoli o betoniera per un valore stimato di fr. 100'000.–.

2.3.1

Come

già anticipato nella decisione sull’effetto sospensivo, la reclamante ha

fornito spiegazioni soltanto su alcune delle quaranta esecuzioni per oltre fr. 1'000'000.–

figuranti nel registro delle esecuzioni (doc. F ed estratto acquisito d’ufficio

dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC), in particolare su alcune delle

sedici procedure giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento (ammon­tanti in totale a oltre fr. 150'000.–),

per cui ha ottenuto il ritiro della domanda di fallimento in tre casi (doc. I,

K e L) e/o un accordo per pagamenti a rate in altri tre casi, ancorché solo

dopo la pronuncia del fallimento (doc. L e M), mentre la __________ non ha controfirmato la proposta di rateazione (doc. M).

Neppure risulta dagli atti che la PI 4 abbia dilazionato la propria pretesa,

sep­pure ridimensionata rispetto a quanto figura nell’estratto (v. doc. J).

D’altronde i cinque attestati di carenza di beni emessi a suo carico per oltre fr. 100'000.–

complessivi accertano ufficialmente la sua insolvibilità, a prescindere dal

fatto che l’importo di tre di essi, rilasciati per crediti IVA, potrebbe forse essere

ridotto con l’inoltro di un rendiconto correttivo. E la reclamante non si è

determinata sul­le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ o __________, che vertono su somme superiori

a fr. 48'000.– in tutto. Inoltre l’importo totale delle fatture ancora da

incassare (fr. 138'360.48) non pare sufficiente a estinguere tutti i

debiti della reclamante, specie perché dovrà anche servire a pagare le spese

correnti (salari, fornitori, ecc.), sulle quali essa non fornisce informazioni

quantificate, mentre non si può tenere conto del valore del suo inventario

(veicoli, betoniera, ecc.), in quanto indispensabile alla sua attività.

2.3.2

Nel

frattempo, la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 15

gennaio 2024 e ha nuovamente impugnato la decisione (inc. 14.2024.6)

dimostrando di aver pagato il credito dell’i-stante (la PI 1 il 12 gennaio

2024, più di due mesi dopo l’udien­­za fallimentare in cui aveva prodotto copia

dell’ordine di pagamen­to, sicché quel fallimento, sospeso con ordinanza del 17

gennaio 2024, andrebbe annullato se non si confermasse quello ora in esame. Questo

nuovo fallimento, ad ogni modo, schivato all’ulti­­missimo momento, come i

precedenti ritiri di tre domande di fallimento in zona Cesarini (doc. I, K e L)

e le due procedure in corso di fallimento senza preventiva esecuzione avviate

dalla CCC AVS/ AI/IPG e da un suo ex dipendente

(sopra ad F),

costituiscono gravi indizi d’insolvibilità (Giroud/Theus

Simoni, op. cit. n. 26e ad art. 174). Lo sono pure i già citati ACB e

gli accordi di rateazione, di cui non si ha la conferma se sono rispettati, le

opposizioni sistematiche, anche a esecuzioni

d’importo “piccolissimo” (sopra consid.

2.1), come le undici citate nel reclamo, ma anche d’importo

rilevante, come la già menzionata esecuzione della PI 3 (__________ di oltre fr. 700'000.–)

oppure quelle della Confederazione Svizzera per l’IVA (n. __________ di oltre fr. 25'000.–)

o della CCC __________ di più di fr. 80'000.–), per le quali la reclamante

non ha indicato il motivo per cui sarebbero ingiustificate né l’esistenza di

riserve atte a garantirne il pagamento.

2.3.3

Nel

reclamo contro il secondo fallimento, la RE 1 afferma di stare risanando la

propria situazione debitoria e di aver saldato l’AVS fino ad agosto del 2023

così come "diverse

esecuzioni". Segnala di aver chiesto invano più

volte il conguaglio 2022 per l’AVS e di versare "spontaneamente" fr. 1'000.–

per settimana, ma come unica risposta ha ricevuto un precetto esecutivo (il n. __________

già citato), il cui capitale è a suo dire errato. Annette al reclamo diversi contratti

firmati per mercedi di oltre fr. 520'000.– complessive da incassare "entro

il presente trimestre". Allega di aver pagato i salari

di dicembre 2023 e valuta il costo della manodopera (sei operai) per il primo

trimestre del 2024 in fr. 110'000.– e del

materiale in fr. 220'000.–, che pretende di poter ottenere visti gli

accordi di dilazione conclusi con i fornitori. Tenuto conto di ulteriori costi

di gestione di fr. 15'000.– e di rientro dei debiti pregressi di altri fr. 15'000.–,

stima in fr. 100'000.– il ricavo netto per il primo trimestre. Preannuncia

a giorni la produzione del conto economico e del bilancio 2023 per confermare

la propria solvibilità. Secondo la reclamante, "ad

oggi, la valanga si è fermata ed è in fase di riduzione".

Orbene,

oltre che tardive per quanto attiene al primo reclamo, in quanto successive

alla scadenza del (primo) termine d’impugna­­zione (DTF 136 III 294 consid.

3.2), le allegazioni della reclamante non sono per lo più state rese verosimili

con riscontri oggettivi (sopra

consid. 2.1), giacché ha prodotto solo l’estratto delle sue ese-cuzioni al 15 gennaio 2024 e alcuni contratti con

committenti (peraltro in parte incompleti, privi di firme e d’indicazione di

date di esecuzione o con una data di consegna – dicembre 2024 per il

committente __________ – che esclude l’incasso della mercede durante il primo

trimestre in corso). In ogni caso, l’affermazione secondo cui l’importo posto

in esecuzione dalla CCC AVS/AI/IPG sarebbe errato non è motivata ed è quindi

irricevibile. È stato peraltro puntualmente contestato dalla CCC nelle sue

osservazioni del 15 gen­naio 2024 nella causa di fallimento senza

preventiva esecuzione (inc. SO.2023.789). Le allegazioni aggiuntive della

reclamante non modificano pertanto sostanzialmente il quadro debitorio esposto

nei considerandi 2.3.1 e 2.3.2. Del resto, il suo carico esecutivo totale

risulta a tutt’oggi ancora superiore a fr. 1'100'000.–, co­me risulta dall’estratto

trasmesso dalla stessa reclamante, con il

rilievo che spettava semmai a lei comunicare all’ufficio d’esecuzio­­ne

i pagamenti effettuati nel frattempo.

2.3.4

A

un esame d’insieme (Giroud/Theus Simoni,

op. cit. n. 26b ad art. 174), si può concludere che la situazione finanziaria della

reclamante non sta sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di

liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le

tasse e gli oneri sociali, e ciò da tempo, ovvero già dal 2021 (i due attestati

di carenza beni più datati riguardano infatti i premi AVS e l’IVA del 2021). In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il recla­mo va respinto e il

fallimento della RE 1 ripronunciato, essendo stato

concesso effetto sospensivo al gravame.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento

della RE 1 dal giorno mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).