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Decisione

14.2023.13

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante e ritiro della domanda di fallimento. Solvibilità

28 marzo 2023Italiano9 min

dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2023.13

Lugano

28 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.330 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 8 dicembre 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dalla PA 1,

__________)

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 1° febbraio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza dell’8

dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare

il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la

convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per

crediti di complessivi fr. 95'542.05 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 30 gennaio 2023 si è presentata solo la convenuta, che ha

informato il Pretore che la proposta con-tenuta nel suo scritto 10 gennaio 2023

non era stata accettata dal­l’istante, ma ha nondimeno chiesto la reiezione

dell’istanza e la concessione di più tempo per pagare il dovuto.

C. Statuendo

con decisione del 1° febbraio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento RE 1 dal

giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento. Il 15 febbraio 2023 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensi­vo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazio­ni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione

del suo credito e al ritiro della domanda di fallimento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2023, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 febbraio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 13 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quel­lo stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

spe-ciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso la prova del

pagamento di tutte le pretese dell’istante (doc. G e H), la quale ha del resto

ritirato la domanda di fallimento il 13 febbraio 2023 (doc. H, secondo foglio).

I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF (per il rinvio dell’art. 194

cpv. 1 LEF) risultano di conseguenza adempiuti.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto

sospensivo che la reclamante ha dimostrato

di aver ottenuto un prestito bancario di fr. 190'000.–, con cui ha

pagato il credito dell’istante, lasciando circa fr. 94'000.– nella sua

disposizione, depositati sul conto del suo patrocinatore, con cui intende far

fronte a parte delle esecuzioni in corso nei suoi confronti, da essa

quantificati in fr. 41'075.35, e dei 43 attestati di carenza di beni,

ammontanti a fr. 176'827.65. La reclamante ha inoltre affermato di stare

concretamente pianificando un risanamento globale della società, tramite

eventualmente un ulteriore mutuo bancario e un aumento del capitale sociale, di

aver sempre pagato i propri dipendenti, di aver conseguito utili negli ultimi

esercizi e di essere in procinto di fatturare lavori eseguiti su quattro cantieri

giunti a conclusione. La Camera ha poi accertato d’ufficio (art. 255 lett. a

CPC) che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti gli attestati di carenza

di beni e le esecuzioni ancora in corso, tranne due sospese da opposizione per

meno di fr. 2'000.– complessivi.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 1° febbraio 2023 dalla Pretura del Distretto di

Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).