14.2023.13
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante e ritiro della domanda di fallimento. Solvibilità
28 marzo 2023Italiano9 min
dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2023.13
Lugano
28 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.330 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 8 dicembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dalla PA 1,
__________)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 1° febbraio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’8
dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 95'542.05 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 30 gennaio 2023 si è presentata solo la convenuta, che ha
informato il Pretore che la proposta con-tenuta nel suo scritto 10 gennaio 2023
non era stata accettata dall’istante, ma ha nondimeno chiesto la reiezione
dell’istanza e la concessione di più tempo per pagare il dovuto.
C. Statuendo
con decisione del 1° febbraio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento RE 1 dal
giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 15 febbraio 2023 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito e al ritiro della domanda di fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2023, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 febbraio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 13 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
spe-ciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso la prova del
pagamento di tutte le pretese dell’istante (doc. G e H), la quale ha del resto
ritirato la domanda di fallimento il 13 febbraio 2023 (doc. H, secondo foglio).
I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF (per il rinvio dell’art. 194
cpv. 1 LEF) risultano di conseguenza adempiuti.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto
sospensivo che la reclamante ha dimostrato
di aver ottenuto un prestito bancario di fr. 190'000.–, con cui ha
pagato il credito dell’istante, lasciando circa fr. 94'000.– nella sua
disposizione, depositati sul conto del suo patrocinatore, con cui intende far
fronte a parte delle esecuzioni in corso nei suoi confronti, da essa
quantificati in fr. 41'075.35, e dei 43 attestati di carenza di beni,
ammontanti a fr. 176'827.65. La reclamante ha inoltre affermato di stare
concretamente pianificando un risanamento globale della società, tramite
eventualmente un ulteriore mutuo bancario e un aumento del capitale sociale, di
aver sempre pagato i propri dipendenti, di aver conseguito utili negli ultimi
esercizi e di essere in procinto di fatturare lavori eseguiti su quattro cantieri
giunti a conclusione. La Camera ha poi accertato d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC) che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti gli attestati di carenza
di beni e le esecuzioni ancora in corso, tranne due sospese da opposizione per
meno di fr. 2'000.– complessivi.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 1° febbraio 2023 dalla Pretura del Distretto di
Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).