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Decisione

14.2023.130

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera

9 aprile 2024Italiano29 min

i mezzi finanziari nella misura del 100% delle spese supportate da CO 1 per l’estinzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.130

Lugano

9 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 25 gennaio 2023 da

RE 1, RU – __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, RU – __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con atto pubblico del 30 settembre 2013, i coniugi RE 1 e CO 1 hanno acquistato, in ragione di ½ ciascu­no,

un diritto di compera su un appartamento sito a Lugano (unità

di proprietà per piani [PPP] n. __________ della particella n. __________ RFD

di Lugano e quote “N” e “O” della PPP n. __________ del fondo n. __________). In seguito all’esercizio del diritto di compera, il trapasso di proprie­tà

dell’appartamento è stato iscritto nel registro fondiario il 5 maggio 2014.

Parte del prezzo di vendita di fr. 1'800'000.– è stato pagato grazie a un

credito ipotecario di fr. 1'235'000.– concesso dal­-l’PI 1 nel 2013 a CO 1

e garantito da tre cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1'350'000.–

gravanti i fondi acquistati dai coniugi.

B. Il

29 dicembre 2017, CO 1 ha stipulato con l’PI 1 un contratto di concessione di

una linea di credito complessiva di fr. 1'260'000.– (“Credit Facility Agreement”), mediante il quale la banca ha aumentato di fr. 349'180.50 l’importo

del mutuo iniziale, nel frattempo ridottosi a fr. 910'819.50 (di cui fr. 401'375.–

al tasso fisso del 2.53% e fr. 509'444.50 al tasso fisso dell’1.67%) in

seguito a diversi ammortamenti. La moglie ha firmato il contratto in qualità di

comproprietaria del fondo gravato e garante (“co-owner/ Security provider”).

C. Mediante

decisione del 3 settembre 2019, il

“Giudice di pace del reparto giudiziario N. __________ del distretto __________

della città di __________” ha sciolto il matrimonio tra

CO 1 ed RE 1.

D. Il 19 febbraio 2021, RE 1 e CO 1 hanno concluso un “Accordo sulla ripartizione di proprietà […] in relazione al divorzio del

05.10.2019” (in seguito: l’Accordo). Esso prevede in particolare:

5. Le parti hanno concordato che […] tutti gli impegni prestiti assunti nel

periodo di matrimonio (tranne gli impegni prestiti nel confronto della banca PI

1 (Svizzera), assunti per l’acquisto dell’ap­­partamento indicato al punto

1.12. [recte: 1.13.] del presente accor­do (mutuo ipotecario)) incluso il credito di Euro

preso dalle parti congiuntamente il 23.01.2018 della banca PI 1

(Svizzera) e il credito __________, __________ in Franchi Svizzeri, preso dalle

Parti congiuntamente nella banca PI 1 (Svizzera), li paga CO 1 per conto

proprio.

6. Le

Parti sono giunte all’accordo che l’Appartamento indicato al p.1.12. [recte: 1.13.] del presente Accordo

rimane in proprietà comune e in uso comune di CO 1 e RE 1 fino al momento della

sua vendita. Le parti esprimono la loro intenzione di vendere l’appartamento indicato e s’impegnano di non

porre vicendevolmen­te impedimenti nel processo della vendita

impegnandosi anche presentare a richiesta l’uno all’altra i documenti necessari

riguardanti l’appartamento. Dopo la vendita

dell’appartamento, i mezzi finanzia­ri ottenuti saranno divisi tra le Parti

secondo la seguente modalità:

6.1. I mezzi finanziari dalla vendita dell’appartamento

innanzitutto servono per l’estinzione della somma rimasta del debito ipotecario

pre­so dalle Parti congiuntamente nella banca svizzera.

6.2. La

parte dei mezzi finanziari rimasta dopo l’estinzione degli impegni ipotecari

sarà divisa in parti uguali tra le Parti del presente Accordo prendendo in considerazione quanto segue: prima di

dividere la som­ma indicata saranno detratti e trasmessi in proprietà a CO 1

Fatti

i mezzi finanziari nella misura del 100% delle spese supportate da CO 1 per l’estinzione

dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione

dei mezzi presi in prestito) dal momento del

divorzio fino al momento della vendita del­l’appartamento, nonché il 50%

delle spese subite da CO 1 per la

manutenzione dell’appartamento dal momento del divorzio fi­no al momento

della sua vendita comprensivo del pagamento

dei servizi comunali, le pulizie, i servizi da una persona assunta per

questo scopo e le tasse. […]

8.

[…] In caso d’insorgimento di liti tra le

parti basate sulla conclusio­ne, esecuzione, azione, modifica e rescissione del

presente Accor­do, le medesime si risolvono tramite negoziati. Se le parti non

giungono a un accordo, le liti devono essere soggette alla risoluzione nella

modalità prevista dalla legislazione vigente nella Federazione Russa”.

E. Con

atto pubblico del 24 ottobre 2022, CO 1 ed RE 1 hanno venduto per fr. 1'500'000.–

entrambe le quote di comproprietà, incaricando il notaio rogante di utilizzare

il prezzo per estinguere il debito ipotecario garantito dalle tre cartelle

ipotecarie, la fattura d’intermediazione di fr. 48'465.– e le imposte

garantite da ipoteca legale, e di bonificare loro la differenza.

F. Con

email del 21 dicembre 2022, il notaio ha comunicato a CO 1 ed RE 1 di aver

incassato il prezzo e di aver pagato complessivi fr. 1'185'013.85, tra cui

fr. 1'058'605.85 all’PI 1 a estinzione del debito ipotecario, fr. 713.–

“per imposte comunali

arretrate” e fr. 750.– relativi alle “fatture per Signora RE 1 a favorePI 2”. Ha comunicato che a disposizione dei venditori, al netto delle varie

deduzioni, restavano fr. 310'909.15, che “in virtù del pagamento ad esclusivo carico [della ex moglie] (CHF 750) danno un saldo

a favore [di lui] di CHF 156'204.575 ed a favore [di lei] di CHF

154'704.575”. Ha precisato di aspettare le loro conferme

e istruzioni per il versamento dei rispettivi saldi.

G. Con

lettera del 21 dicembre 2022, CO 1 ha informato il notaio di non accettare il

conteggio e gli ha rimproverato di non aver

preso in considerazione l’Accordo “dove la Signora RE 1 si impegna a rimborsare le spese nel momento

della vendita del­l’immobile”. Gli ha chiesto pertanto

di “congelare tutti i soldi

rimasti”.

H. Con

istanza 17 gennaio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso il notaio di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e

diritti di ogni tipo che si trovino depositati sotto qualsiasi forma presso il

sopracitato legale, appartenenti direttamen­te o indirettamente, anche sotto

cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RE 1 […], __________ (Russia)”, il tutto fino a concorrenza di fr. 150'578.36 oltre agli

interessi del 5% dal 17 gennaio 2023. Quale titolo

del credito, CO 1 ha indicato il “rimborso

del 50% delle spese sostenute per mantenere l’appartamento di via __________ a Lugano

dal momento del divorzio fino al momento della vendita come da ’accordo sulla

ripartizione di proprietà’ del 19 febbraio 2021, oltre al rimborso dell’impo­­sta

comunale 2019” e, quale causa di sequestro, il trafugamento dei

propri beni, la latitanza o la preparazione alla fuga da parte di RE 1, con l’intenzione

di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF), nonché la dimora del creditore all’estero unita al sufficiente legame del

credito con la Svizzera o al suo riconoscimento ai sensi dell’art. 82 cpv. 1

LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

I. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 17 gennaio 2023, eseguito il

gior­no dopo dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n__________),

con istanza del 25 gennaio 2023, motivata cinque giorni dopo, RE 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, formulando

contestualmente la richiesta di obbligare il sequestrante a prestare una

garanzia di almeno fr. 20'000.– sotto forma di versamento in contanti. Nelle

sue osservazioni del 20 marzo 2023, CO 1 ha conclu­so per la reiezione dell’opposizione

e della richiesta di garanzia. Con replica

e duplica spontanee del 27 marzo e del 3 aprile 2023, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

L. Statuendo

con decisione 7 novembre 2023, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia

e ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente

a fr. 78'110.05 oltre agl’in­­teressi del 5% dal 17 gennaio 2023, ponendo le

spese processuali di fr. 1'800.– a carico di entrambe le parti, in ragione

di ½ ciascu­no, e compensando le ripetibili.

M. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2023 per ottenerne la revoca, nel senso

di annullare il sequestro, protestate spese e ripetibili di prima e seconda

sede. Con osservazioni del 7 dicembre 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili. Con replica e duplica

spontanee del 20 e 22 dicembre 2023, le parti si sono riconfermare nelle

rispettive conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 novembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 20 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è tempestivo.

1.2

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),

ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278

cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23

giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima

del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 324

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere

censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero

arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia

suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,

soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la

portata di un mez­zo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di

considerare pro­ve pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli

elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012

del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti

in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppu­re siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze

della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD

2023.

II 728 n. 43c).

Sulla

verosimile esistenza del credito vantato dal sequestran­te (art. 271 cpv. 1 n.

1.

LEF)

3.

Nella

decisione impugnata, in merito al credito di fr. 150'578.36 vantato dal

sequestrante nei confronti dell’ex moglie in base al­l’Accordo del 19 febbraio

2021, corrispondente a suo dire alla me­tà delle spese da lui sostenute per

mantenere l’appartamento di Lugano dal momento del divorzio (il 3 settembre

2019) a quello della compravendita (il 24 ottobre 2022), oltre all’imposta

comunale del 2019 di fr. 164.60, di esclusiva competenza dell’opponen­­te,

il Pretore ha esaminato a una a una le undici voci di cui è composta la pretesa

in questione, segnatamente gli ammortamenti del debito ipotecario e gl’interessi ipotecari (sotto consid. 3.1) e le spe­se

per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta (consid. 3.2),

ritenendole in tutto o in parte verosimili, non senza precisare che la data del

divorzio è il 5 ottobre 2019, come risulta dal certificato di divorzio.

3.1

Con

riguardo tanto agli ammortamenti del debito ipotecario, quan­to agl’interessi ipotecari, il Pretore ha accertato,

sulla scorta dei do­cumenti prodotti dal sequestrante, ch’egli ha pagato

all’PI 1 durante il periodo dal 5 ottobre 2019 al 24 ottobre 2022 ammortamenti

di fr. 46'312.50 e interessi ipotecari di fr. 58'910.45 (e non di fr. 69'468.75

e fr. 63'680.83 come rivendicati da lui). Il primo giudice ha ritenuto

verosimile che l’ex moglie dovesse rifondere al sequestrante la metà di tali

somme in base all’Accordo.

Contrariamente a quanto da lei asserito, il Pretore

ha rilevato ch’el­­la era al corrente

dell’aumento di fr. 349'180.50 della linea di credito nel 2017,

siccome aveva firmato anche lei il Credit Facility Agreement, e ciò già prima di

sottoscrivere l’Accordo di ripartizione della proprietà (il 19 febbraio 2021).

Ha evidenziato come l’Accordo faccia riferimento al debito ipotecario e agli

impegni ipotecari, dunque a tutte le pretese dell’PI 1 garantite dalle tre

cartelle ipotecarie gravanti i fondi già delle parti. Ha pertanto respinto la

richiesta dell’opponente di escludere dal proprio obbligo di rifusione gli

ammortamenti e gl’interessi ipotecari riferiti all’aumento della linea di

credito del 2017 e di riconoscerle un credito di fr. 81'978.–

nei confronti del sequestrante, pari alla metà della differenza tra il saldo

residuo versato dal notaio alla banca (fr. 1'028'438.–) e il debito

residuo del mutuo ipotecario iniziale dopo ammortamenti (fr. 833'625.–), dedotti gli ammortamenti

effettuati dall’ex marito do­po il divorzio (fr. 15'437.50).

3.1.1

Nel reclamo (ad IV e VI), in via preliminare RE 1

la­menta che il Pretore, pur avendo correttamente citato

anche il punto 5 dell’Accordo, ha applicato, erroneamente, soltanto i punti 6 a

6.2

Secondo lei dal punto 5 deriva che il prezzo di vendita dell’appartamento

sarebbe dovuto essere utilizzato per rimborsa­re unicamente il saldo della somma mutuata inizialmente per l’ac­­quisto

dell’appartamento, escluso quindi l’aumento concesso dopo l’acquisto con il Credit Facility Agreement, nonché per rimborsare eventuali ammortamenti e interessi pagati dopo il momento del divorzio. Ora, al

tempo della conclusione del Credit

Facility Agreement il saldo del mutuo iniziale

ammontava a fr. 910'820.–, mentre al momento del divorzio, dopo il

pagamento di ammortamenti trimestrali di fr. 23'156.25

ciascuno, per complessivi fr. 208'406.25, il saldo si era ridotto a fr. 702'413.75 (fr. 910'820.– ./. fr. 208'406.25).

La reclamante ritiene così di aver diritto

alla metà del prezzo

di ven­dita, ovvero fr. 750'000.– (fr. 1'500'000.–

÷ 2), dedotti solo la metà del debito ipotecario residuo al momento del

divorzio, ovverosia fr. 351'206.87, e l’ammortamento

di fr. 11'378.12 effettuato da CO 1 dopo il divorzio. Ella ritiene pertanto

che la sua pretesa ammonta a fr. 387'415.01 (fr. 750'000.– ./. fr. 351'206.87

./. fr. 11'378.12) e che pur volendo dedurre anche interamente l’im­­porto

di fr. 78'110.05 stabilito dal primo giudice come quota parte di lei delle

spese pagate dall’ex marito (da lei in parte contestato), appare “evidente” che il

sequestrante non ha alcun credito nei confronti di lei sulla metà del ricavo

netto.

Secondo il punto 5 dell’Accordo del 19 febbraio 2021 (sopra ad D),

tutti gl’impegni di mutuo assunti durante il matrimonio sono a carico di CO 1 tranne

quelli assunti nei confronti del­l’PI 1

“per

l’acquisto dell’appartamento”

(nella traduzione in italiano manca la seconda

parentesi dopo l’espressione “mutuo ipotecario”). L’interpretazione della

reclamante, secondo cui il punto 5 escluderebbe di estendere l’eccezione all’aumento

del mutuo del 2017 non considera che secondo il punto 6.2 prima della divisione

tra le parti del prezzo di vendita dei fondi andava rimborsato a CO 1 quanto da

lui pagato “per l’estinzione

dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione

dei mezzi presi in prestito)”. Il plurale e l’aggettivo “ipotecari” stanno a indicare

che la pattuizione vale sia per il mutuo iniziale che per l’aumento del 2017,

entrambi garantiti dalle tre ipoteche legali che gravavano i fondi, come

correttamente rilevato dal Pretore. Per la questione ora da risolvere, appare

verosimile che il punto 6.2 abbia un carattere speciale che prevale su quello

generale del punto 5, o perlomeno ciò sembra più verosimile della tesi

contraria della reclamante. La sua obiezione va dunque respinta, ciò che priva

di fondamento la sua contestazione del credito del sequestrante.

3.1.2

Nell’impugnativa (ad V), RE 1 contesta inoltre di essersi

impegnata, firmando il Credit Facility Agreement, a

restituire la somma supplementare concessa dalla banca nel

2017, perché lo ha sottoscritto unicamente quale “Co-owner/security provider”,

sicché è irrilevante ch’ella fosse a conoscenza del contratto al momento di firmare l’Accordo.

3.1.2.1

Si

tratta però di un’allegazione di fatto nuova, poiché in prima sede l’opponente

si era limitata ad affermare che il sequestrante aveva aumentato l’esposizione

ipotecaria a sua insaputa (pag. 4 ad I). Dal momento che avrebbe potuto

allegare senza difficoltà in prima istanza in quale qualità ella aveva firmato

il contratto del 2017 la sua allegazione è inammissibile in questa sede (v. sopra

consid. 1.2.2).

3.1.2.2

Comunque

sia, anche il mutuo iniziale è stato assunto dal solo sequestrante presumibilmente con l’accordo della moglie quale

comproprietaria dei fondi gravati dalle ipoteche date in garanzia alla banca.

Non si vede pertanto il motivo di trattare diversamente l’aumento del mutuo,

sottoscritto dai coniugi nelle medesime condizioni. Checché ne dica la

reclamante nella replica spontanea, entrambi i debiti ipotecari sono da

reputare verosimilmente “pres[i]

dalle parti congiuntamente nella banca svizzera”

giusta il punto 6.1 dell’Accordo, poiché ambedue sono stati sottoscritti da

entrambe le parti, a prescindere dall’intestazione del conto su cui sono poi state

accreditate le somme mutuate. Anche da questo profilo la

sentenza resiste alla critica, specie tenuto conto del potere d’ap­­prezzamento

riconosciuto al primo giudice (sopra consid. 2.2).

3.1.3

Secondo

la reclamante (ad VIII) gl’interessi pagati al 30 settembre 2019 non possono

essere considerati poiché sono afferenti al periodo precedente al divorzio, “visto che gli interessi sono di regola post

datati”. Anche gli ammortamenti effettuati dall’ex

marito possono a suo dire essere imputati sul credito di lei solo per il

trimestre posteriore al divorzio.

3.1.3.1

Secondo il punto 6.2 dell’Accordo andavano

dedotte le spese “sopportate” da CO 1 dal momento del divorzio fino alla ven­dita. Sotto il profilo della verosimiglianza e tenuto conto del margine d’apprezzamento

del Pretore (sopra consid. 2.2), resiste alla critica la sua decisione di

ritenere come “sopportate” le spese pagate durante il periodo di riferimento.

Ad

ogni buon conto, i primi addebiti degl’interessi ipotecari da lui presi in

considerazione risalgono al 31 dicembre 2019 (doc. F del­l’incarto di

sequestro, allegato 1) e si riferiscono quindi al trimestre dall’ottobre al

dicembre 2019 quasi interamente successivo al divorzio (del 5 ottobre) secondo

la stessa tesi della reclamante, peraltro non resa verosimile con indizi

oggettivi in merito all’applica­­zione nel

caso concreto della “regola” della “postdatazione” degl’in­­teressi.

3.1.3.2

Gli

stessi rilievi possono essere fatti per gli ammortamenti, presi in considerazione

dal Pretore in modo sostenibile limitatamente a quelli addebitati al

sequestrante dopo il divorzio, ossia i primi al 31 dicembre 2019 (doc. F,

allegato 7), riferiti secondo la tesi della reclamante medesima all’ultimo

trimestre del 2019. Anche al riguardo il reclamo manca di consistenza.

3.2

Circa

le spese per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta,

fornito da PI 2, il Pretore ha rilevato ch’ella li aveva prestati alle parti

già prima del divorzio, sicché ha giudicato che, a livello di mera

verosimiglianza, i relativi esborsi rientrano senz’altro tra le “spese per la manutenzione dell’appartamento” o, meglio, tra i costi “dei

servizi da una persona assunta per questo scopo”,

previsti dal punto 6.2 dell’Accordo. Ha poi stabilito che dagli atti non emergono elementi tali da ritenere

false le fatture emes­se per detti servizi, e che CO 1 le ha pagate. Il

primo giudice ha dunque reputato verosimile ch’egli vanti nei confronti dell’ex

moglie una pretesa di fr. 3'600.–, pari alla metà degli esbor­si da lui

sostenuti a questo titolo.

3.2.1

Nel

reclamo (ad IX), RE 1 sostiene che non è provato che i servizi siano stati

previsti nell’Accordo o che le fatture siano state pagate. Al riguardo, si “riconferma nelle contestazioni sollevate

dettagliatamente nella pag. 8 delle opposizioni”, con

cui, a suo dire, il Pretore non si è confrontato.

3.2.2

In

realtà il Pretore si è determinato sulle censure dell’opponente, pur in modo

sintetico conformemente alla natura sommaria della procedura, rilevando che PI

2.

aveva prestato i suoi servizi alla coppia già prima del divorzio (con rinvio

ai doc. 16-18), che gli stessi andavano annoverati tra le spese contemplate nel­l’Accordo

e che non emergevano dagli atti elementi idonei a ritenere fittizie le fatture

prodotte dal sequestrante (doc. F, allegato 19). Spettava pertanto alla

reclamante confrontarsi puntualmente con le motivazioni del Pretore. Far

semplicemente riferimento alle memorie precedenti o agli

argomenti sollevati in primo grado non soddisfa le esigenze di motivazioni del

reclamo (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale

5A_734/2023 del 18 dicembre 2023, consid. 2.3). Da questo profilo, il reclamo è

irricevibile. Per abbondanza, la prova del pagamento delle fatture non era

indispensabile, giacché non è contestato che devono essere “sopportate” dal

sequestrante, a cui sono intestate (in tal sen­so: osservazioni al reclamo,

pag. 9 ad IX).

3.3

Riassumendo,

nella misura in cui sono ricevibili tutte le censure relative alla verosimile esistenza

del credito del sequestrante van­no respinte.

Sulla

verosimile esistenza della causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF)

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha premesso che secondo la giurisprudenza

sussiste un “legame [del credito] sufficiente con la Svizzera” ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quando vi si trova un punto di

collegamento secondo il diritto internazionale privato svizzero oppure il

luogo d’esecuzione dell’obbligazione del

debito­re o della controprestazione del creditore. Rilevato che il

sequestrante aveva sostenuto in particolare che l’accordo di ripartizione del

prezzo di vendita dei fondi “andava eseguito

al luogo di situazione dell’immobile”, il primo

giudice ha constatato che “la

lite […] origina dalla

pretesa del sequestrante nei confronti dell’opponente a titolo di spese da lui

sostenute in relazione a un appartamento sito a Lugano come pure sull’imposta

comunale della città di Lugano”, motivo per cui gli “apparso chiaro che il credito è

“strettamente

connes­so” con la Svizzera.

4.1

Nelle

sue osservazioni, CO 1 sostiene che il reclamo è al riguardo irricevibile,

perché RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Vero

è che l’elenco di numerosi punti di collegamento (secondo la LDIP) con la

Russia non basta in sé a escludere quello identificato sommariamente dal

Pretore, ossia l’esistenza a Lugano di un luogo di esecuzione della pretesa del

sequestrante. Ancorché indirettamente, la reclamante si esprime però anche sulla

questione del luogo di esecuzione, non solo per negare apoditticamente ch’esso

si trovi in Svizzera (pag. 4 ad III) – ciò che ovviamente non soddisfa le

esigenze di motivazione dell’art. 321 cpv. 1 CPC – ma anche per escluderlo con

riferimento all’elezione di foro (a favore dei tribunale russi) contenuta nell’accordo

e all’assenza d’istruzioni al notaio e di clausola di elezione di foro nel

rogito di compravendita dei fondi (pag. 3 ad d-e). Occorre quindi entrare nel

merito di queste censure.

4.2

In

linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere

interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 219

consid. 3; 123 III 494, consid. 3/a, pag.

496; sentenza del Tribunale

federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della

norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere

più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera

(cosiddetto “Aus­länderarrest”), volontà che si è espressa appunto anche

con l’in­­troduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del

credito del sequestro (Matteo Pedrotti,

Le séquestre international, tesi 2001, pagg.

190.

seg.). Non è però necessario che il le­game con la Svizzera sia

preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 377, consid.

2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale

5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid.

5.2.1

e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT

2014.

II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a).

Secondo

la giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal sequestrante con la Svizzera, segnatamente, quan­do

vi si trovi il luogo d’esecuzione dell’obbligazione del debitore o della

controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenze del

Tribunale federale 5A_222/ 2012 del

2.

novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2021.153 del 16 marzo

2022, consid. 4.2, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c,

consid. 6.3/a e i rinvii).

4.3

Nel

reclamo (ad. III), RE 1 lamenta un’insufficiente valutazione, da parte del

Pretore, di diverse circostanze, che tutte rinviano alla Russia. Siccome il

Pretore non ha fondato la sua decisione su tali circostanze, le considerazioni

della reclamante so­no al riguardo senza rilievo, anche perché non è necessario che il legame con la Svizzera

sia preponderante rispetto a quello con altri Stati ed ella non allega né

spiega perché in caso di conferma dell’esistenza a Lugano di un luogo d’esecuzione

dell’obbligazio­­ne del debitore o della

controprestazione del creditore sequestran­te non sarebbe comunque data

la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in ragione

dei punti di collegamento con la Russia da ella enumerati.

4.4

Stante

l’elezione di foro contenuta nel punto 8 dell’Accordo (sopra ad D), la

reclamante esclude sia un foro svizzero per la liquidazio­ne dei debiti da

detrarre dal ricavo della vendita dell’appartamen­­to, sia un luogo d’esecuzione

a Lugano. A suo parere, ciò è pure escluso dal rogito di compravendita dei

fondi, il quale non prevede la ripartizione a metà del provento netto, né

incarica il notaio di eseguire la ripartizione conformemente a quanto previsto

dall’Ac­­cordo e neppure contiene un’elezione del foro del luogo di situa-zione

dell’immobile venduto per le liti che potessero sorgere tra gli ex coniugi

circa la suddivisione del provento della vendita. A men­te della reclamante, l’Accordo

non prescrive poi che la definizione dei rapporti di dare/avere debba aver

luogo “in utilizzo diretto del provento netto

della vendita”.

4.4.1

Occorre

anzitutto distinguere tra foro giudiziario e luogo di esecuzione del credito

vantato dal sequestrante, che sono due concetti diversi. Per ammettere il

secondo, è dunque indifferente che l’Ac­­cordo (doc. D ad n. 8) prescriva un’elezione

di foro a favore dei tribunali russi.

4.4.2

Sottoscrivendo

l’Accordo (punto 6), le parti si sono impegnate vicendevolmente a vendere l’appartamento

di Lugano e a dividere il ricavo secondo le prescrizioni dei punti 6.1 e 6.2.

Era loro verosimilmente noto che per l’esecuzione della vendita avrebbero

dovuto stipulare un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO) e quindi far capo a un

notaio ticinese (art. 3, 1° periodo Legge sul notariato [RL 952.100]) e che,

conformemente alla prassi, il provento della vendita sarebbe stato depositato

sul conto del notaio. Contrariamente a quanto allega la reclamante, l’Accordo (punti

6.1

e 6.2) stabilisce che il provento (netto) può essere diviso in parti uguali

e consegnato alle parti solo dopo detrazione delle spese in esso specificate. Il

luogo d’esecuzione del punto 6 dell’Accordo appare quindi trovarsi, per volontà

implicita delle parti, se non a Lugano perlomeno in Svizzera. Vero è che il

rogito non contiene alcun incarico al notaio di ripartire il provento netto

della vendita (dopo il pagamento dei debiti ipotecari) secondo il punto 6.2

dell’Accordo. Spetta però alle parti dargli istruzioni – ch’egli ha sollecitato

(doc. G dell’inc. di sequestro) – per il bonifico delle rispettive quote, pe­na

il deposito giudiziale (art. 168 CO) del saldo netto presso la Pretura in cui

si trova lo studio legale del notaio (art. 19 CPC e 37 cpv. 2 LOG). Essendo le

istruzioni delle parti dichiarazioni soggette a ricezione, a prima vista vanno

eseguite allo studio legale del notaio (cfr. sentenza del Tribunale federale

4A_686/2012 del 21 ottobre 2013 consid. 4.3

nel caso di una dichiarazione di cessione).

Il luogo d’esecuzione dell’obbligo

della reclamante di tollerare il pagamento delle spese di

cui al punto 6.2 assunte dal sequestrante con il ricavo della vendita si

conferma pertanto essere Lugano o perlomeno ella non ha dimostrato che la

decisione del Pretore di ritenere verosimile un legame sufficiente del credito

vantato dal sequestrante con Lugano sia manifestamente errato (giusta l’art.

320.

lett. b CPC), ricordato che rientra nell’apprezzamento dei fatti la

questione di sapere se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto

federale in materia di sequestro è raggiunto nel caso con-creto (DTF 130 III

321.

consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.2 e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5).

4.5

Nella

misura in cui statuisce che a Lugano si trova il luogo di adempimento del punto

6.

dell’Accordo e, dunque, che sussiste un sufficiente legame tra il credito

alla base del sequestro (sempre derivante da quel punto) e la Svizzera, che ad

ogni modo non dev’essere preponderante (sopra consid. 4.2), la decisione

impugnata resiste alla critica, sicché il reclamo va respinto.

Sulla

garanzia giusta l’art. 273 LEF

5.

Nella

decisione impugnata, ricordato che l’opportunità d’imporre al sequestrante la

prestazione di una garanzia è inversamente proporzionale alla verosimiglianza

dei presupposti del sequestro, e che al riguardo il giudice dispone di un ampio

margine di apprezzamento, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia,

perché aveva “ricava[to] il convincimento che [i presupposti del

sequestro] fossero adempiuti. In particolare il credito […] e la

causa di sequestro appaiono certi”, sicché ha ritenuto “ingiustificato obbligare il sequestrante a prestare

una garanzia”.

Nei

motivi dell’impugnativa (ad XI), “a titolo

del tutto abbondanziale” RE 1 contesta la decisione del Pretore, ma

senza formulare alcuna conclusione al riguardo. Non è quindi necessario vagliare la questione. Ad ogni modo, il motivo di

contestazione in­vocato dalla reclamante – la pretesa valutazione

manifestamente errata della verosimile esistenza del credito del sequestrante

che omette di considerare il punto 5 dell’Accordo – è già stato sconfessato

(sopra consid. 3.1.1).

Sulle

spese giudiziarie e sui rimedi giuridici

6.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'110.05

(art. 52 cpv. lett. a LTF), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1

fr. 4'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).