14.2023.130
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera
9 aprile 2024Italiano29 min
i mezzi finanziari nella misura del 100% delle spese supportate da CO 1 per l’estinzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.130
Lugano
9 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 25 gennaio 2023 da
RE 1, RU – __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, RU – __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 30 settembre 2013, i coniugi RE 1 e CO 1 hanno acquistato, in ragione di ½ ciascuno,
un diritto di compera su un appartamento sito a Lugano (unità
di proprietà per piani [PPP] n. __________ della particella n. __________ RFD
di Lugano e quote “N” e “O” della PPP n. __________ del fondo n. __________). In seguito all’esercizio del diritto di compera, il trapasso di proprietà
dell’appartamento è stato iscritto nel registro fondiario il 5 maggio 2014.
Parte del prezzo di vendita di fr. 1'800'000.– è stato pagato grazie a un
credito ipotecario di fr. 1'235'000.– concesso dal-l’PI 1 nel 2013 a CO 1
e garantito da tre cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1'350'000.–
gravanti i fondi acquistati dai coniugi.
B. Il
29 dicembre 2017, CO 1 ha stipulato con l’PI 1 un contratto di concessione di
una linea di credito complessiva di fr. 1'260'000.– (“Credit Facility Agreement”), mediante il quale la banca ha aumentato di fr. 349'180.50 l’importo
del mutuo iniziale, nel frattempo ridottosi a fr. 910'819.50 (di cui fr. 401'375.–
al tasso fisso del 2.53% e fr. 509'444.50 al tasso fisso dell’1.67%) in
seguito a diversi ammortamenti. La moglie ha firmato il contratto in qualità di
comproprietaria del fondo gravato e garante (“co-owner/ Security provider”).
C. Mediante
decisione del 3 settembre 2019, il
“Giudice di pace del reparto giudiziario N. __________ del distretto __________
della città di __________” ha sciolto il matrimonio tra
CO 1 ed RE 1.
D. Il 19 febbraio 2021, RE 1 e CO 1 hanno concluso un “Accordo sulla ripartizione di proprietà […] in relazione al divorzio del
05.10.2019” (in seguito: l’Accordo). Esso prevede in particolare:
5. Le parti hanno concordato che […] tutti gli impegni prestiti assunti nel
periodo di matrimonio (tranne gli impegni prestiti nel confronto della banca PI
1 (Svizzera), assunti per l’acquisto dell’appartamento indicato al punto
1.12. [recte: 1.13.] del presente accordo (mutuo ipotecario)) incluso il credito di Euro
preso dalle parti congiuntamente il 23.01.2018 della banca PI 1
(Svizzera) e il credito __________, __________ in Franchi Svizzeri, preso dalle
Parti congiuntamente nella banca PI 1 (Svizzera), li paga CO 1 per conto
proprio.
6. Le
Parti sono giunte all’accordo che l’Appartamento indicato al p.1.12. [recte: 1.13.] del presente Accordo
rimane in proprietà comune e in uso comune di CO 1 e RE 1 fino al momento della
sua vendita. Le parti esprimono la loro intenzione di vendere l’appartamento indicato e s’impegnano di non
porre vicendevolmente impedimenti nel processo della vendita
impegnandosi anche presentare a richiesta l’uno all’altra i documenti necessari
riguardanti l’appartamento. Dopo la vendita
dell’appartamento, i mezzi finanziari ottenuti saranno divisi tra le Parti
secondo la seguente modalità:
6.1. I mezzi finanziari dalla vendita dell’appartamento
innanzitutto servono per l’estinzione della somma rimasta del debito ipotecario
preso dalle Parti congiuntamente nella banca svizzera.
6.2. La
parte dei mezzi finanziari rimasta dopo l’estinzione degli impegni ipotecari
sarà divisa in parti uguali tra le Parti del presente Accordo prendendo in considerazione quanto segue: prima di
dividere la somma indicata saranno detratti e trasmessi in proprietà a CO 1
Fatti
i mezzi finanziari nella misura del 100% delle spese supportate da CO 1 per l’estinzione
dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione
dei mezzi presi in prestito) dal momento del
divorzio fino al momento della vendita dell’appartamento, nonché il 50%
delle spese subite da CO 1 per la
manutenzione dell’appartamento dal momento del divorzio fino al momento
della sua vendita comprensivo del pagamento
dei servizi comunali, le pulizie, i servizi da una persona assunta per
questo scopo e le tasse. […]
8.
[…] In caso d’insorgimento di liti tra le
parti basate sulla conclusione, esecuzione, azione, modifica e rescissione del
presente Accordo, le medesime si risolvono tramite negoziati. Se le parti non
giungono a un accordo, le liti devono essere soggette alla risoluzione nella
modalità prevista dalla legislazione vigente nella Federazione Russa”.
E. Con
atto pubblico del 24 ottobre 2022, CO 1 ed RE 1 hanno venduto per fr. 1'500'000.–
entrambe le quote di comproprietà, incaricando il notaio rogante di utilizzare
il prezzo per estinguere il debito ipotecario garantito dalle tre cartelle
ipotecarie, la fattura d’intermediazione di fr. 48'465.– e le imposte
garantite da ipoteca legale, e di bonificare loro la differenza.
F. Con
email del 21 dicembre 2022, il notaio ha comunicato a CO 1 ed RE 1 di aver
incassato il prezzo e di aver pagato complessivi fr. 1'185'013.85, tra cui
fr. 1'058'605.85 all’PI 1 a estinzione del debito ipotecario, fr. 713.–
“per imposte comunali
arretrate” e fr. 750.– relativi alle “fatture per Signora RE 1 a favorePI 2”. Ha comunicato che a disposizione dei venditori, al netto delle varie
deduzioni, restavano fr. 310'909.15, che “in virtù del pagamento ad esclusivo carico [della ex moglie] (CHF 750) danno un saldo
a favore [di lui] di CHF 156'204.575 ed a favore [di lei] di CHF
154'704.575”. Ha precisato di aspettare le loro conferme
e istruzioni per il versamento dei rispettivi saldi.
G. Con
lettera del 21 dicembre 2022, CO 1 ha informato il notaio di non accettare il
conteggio e gli ha rimproverato di non aver
preso in considerazione l’Accordo “dove la Signora RE 1 si impegna a rimborsare le spese nel momento
della vendita dell’immobile”. Gli ha chiesto pertanto
di “congelare tutti i soldi
rimasti”.
H. Con
istanza 17 gennaio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso il notaio di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e
diritti di ogni tipo che si trovino depositati sotto qualsiasi forma presso il
sopracitato legale, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto
cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RE 1 […], __________ (Russia)”, il tutto fino a concorrenza di fr. 150'578.36 oltre agli
interessi del 5% dal 17 gennaio 2023. Quale titolo
del credito, CO 1 ha indicato il “rimborso
del 50% delle spese sostenute per mantenere l’appartamento di via __________ a Lugano
dal momento del divorzio fino al momento della vendita come da ’accordo sulla
ripartizione di proprietà’ del 19 febbraio 2021, oltre al rimborso dell’imposta
comunale 2019” e, quale causa di sequestro, il trafugamento dei
propri beni, la latitanza o la preparazione alla fuga da parte di RE 1, con l’intenzione
di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF), nonché la dimora del creditore all’estero unita al sufficiente legame del
credito con la Svizzera o al suo riconoscimento ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
I. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 17 gennaio 2023, eseguito il
giorno dopo dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n__________),
con istanza del 25 gennaio 2023, motivata cinque giorni dopo, RE 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, formulando
contestualmente la richiesta di obbligare il sequestrante a prestare una
garanzia di almeno fr. 20'000.– sotto forma di versamento in contanti. Nelle
sue osservazioni del 20 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione
e della richiesta di garanzia. Con replica
e duplica spontanee del 27 marzo e del 3 aprile 2023, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
L. Statuendo
con decisione 7 novembre 2023, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia
e ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente
a fr. 78'110.05 oltre agl’interessi del 5% dal 17 gennaio 2023, ponendo le
spese processuali di fr. 1'800.– a carico di entrambe le parti, in ragione
di ½ ciascuno, e compensando le ripetibili.
M. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2023 per ottenerne la revoca, nel senso
di annullare il sequestro, protestate spese e ripetibili di prima e seconda
sede. Con osservazioni del 7 dicembre 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili. Con replica e duplica
spontanee del 20 e 22 dicembre 2023, le parti si sono riconfermare nelle
rispettive conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 novembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 20 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è tempestivo.
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),
ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278
cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23
giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima
del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 324
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere
censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero
arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,
soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la
portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di
considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli
elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012
del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti
in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze
della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD
2023.
II 728 n. 43c).
Sulla
verosimile esistenza del credito vantato dal sequestrante (art. 271 cpv. 1 n.
1.
LEF)
3.
Nella
decisione impugnata, in merito al credito di fr. 150'578.36 vantato dal
sequestrante nei confronti dell’ex moglie in base all’Accordo del 19 febbraio
2021, corrispondente a suo dire alla metà delle spese da lui sostenute per
mantenere l’appartamento di Lugano dal momento del divorzio (il 3 settembre
2019) a quello della compravendita (il 24 ottobre 2022), oltre all’imposta
comunale del 2019 di fr. 164.60, di esclusiva competenza dell’opponente,
il Pretore ha esaminato a una a una le undici voci di cui è composta la pretesa
in questione, segnatamente gli ammortamenti del debito ipotecario e gl’interessi ipotecari (sotto consid. 3.1) e le spese
per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta (consid. 3.2),
ritenendole in tutto o in parte verosimili, non senza precisare che la data del
divorzio è il 5 ottobre 2019, come risulta dal certificato di divorzio.
3.1
Con
riguardo tanto agli ammortamenti del debito ipotecario, quanto agl’interessi ipotecari, il Pretore ha accertato,
sulla scorta dei documenti prodotti dal sequestrante, ch’egli ha pagato
all’PI 1 durante il periodo dal 5 ottobre 2019 al 24 ottobre 2022 ammortamenti
di fr. 46'312.50 e interessi ipotecari di fr. 58'910.45 (e non di fr. 69'468.75
e fr. 63'680.83 come rivendicati da lui). Il primo giudice ha ritenuto
verosimile che l’ex moglie dovesse rifondere al sequestrante la metà di tali
somme in base all’Accordo.
Contrariamente a quanto da lei asserito, il Pretore
ha rilevato ch’ella era al corrente
dell’aumento di fr. 349'180.50 della linea di credito nel 2017,
siccome aveva firmato anche lei il Credit Facility Agreement, e ciò già prima di
sottoscrivere l’Accordo di ripartizione della proprietà (il 19 febbraio 2021).
Ha evidenziato come l’Accordo faccia riferimento al debito ipotecario e agli
impegni ipotecari, dunque a tutte le pretese dell’PI 1 garantite dalle tre
cartelle ipotecarie gravanti i fondi già delle parti. Ha pertanto respinto la
richiesta dell’opponente di escludere dal proprio obbligo di rifusione gli
ammortamenti e gl’interessi ipotecari riferiti all’aumento della linea di
credito del 2017 e di riconoscerle un credito di fr. 81'978.–
nei confronti del sequestrante, pari alla metà della differenza tra il saldo
residuo versato dal notaio alla banca (fr. 1'028'438.–) e il debito
residuo del mutuo ipotecario iniziale dopo ammortamenti (fr. 833'625.–), dedotti gli ammortamenti
effettuati dall’ex marito dopo il divorzio (fr. 15'437.50).
3.1.1
Nel reclamo (ad IV e VI), in via preliminare RE 1
lamenta che il Pretore, pur avendo correttamente citato
anche il punto 5 dell’Accordo, ha applicato, erroneamente, soltanto i punti 6 a
6.2
Secondo lei dal punto 5 deriva che il prezzo di vendita dell’appartamento
sarebbe dovuto essere utilizzato per rimborsare unicamente il saldo della somma mutuata inizialmente per l’acquisto
dell’appartamento, escluso quindi l’aumento concesso dopo l’acquisto con il Credit Facility Agreement, nonché per rimborsare eventuali ammortamenti e interessi pagati dopo il momento del divorzio. Ora, al
tempo della conclusione del Credit
Facility Agreement il saldo del mutuo iniziale
ammontava a fr. 910'820.–, mentre al momento del divorzio, dopo il
pagamento di ammortamenti trimestrali di fr. 23'156.25
ciascuno, per complessivi fr. 208'406.25, il saldo si era ridotto a fr. 702'413.75 (fr. 910'820.– ./. fr. 208'406.25).
La reclamante ritiene così di aver diritto
alla metà del prezzo
di vendita, ovvero fr. 750'000.– (fr. 1'500'000.–
÷ 2), dedotti solo la metà del debito ipotecario residuo al momento del
divorzio, ovverosia fr. 351'206.87, e l’ammortamento
di fr. 11'378.12 effettuato da CO 1 dopo il divorzio. Ella ritiene pertanto
che la sua pretesa ammonta a fr. 387'415.01 (fr. 750'000.– ./. fr. 351'206.87
./. fr. 11'378.12) e che pur volendo dedurre anche interamente l’importo
di fr. 78'110.05 stabilito dal primo giudice come quota parte di lei delle
spese pagate dall’ex marito (da lei in parte contestato), appare “evidente” che il
sequestrante non ha alcun credito nei confronti di lei sulla metà del ricavo
netto.
Secondo il punto 5 dell’Accordo del 19 febbraio 2021 (sopra ad D),
tutti gl’impegni di mutuo assunti durante il matrimonio sono a carico di CO 1 tranne
quelli assunti nei confronti dell’PI 1
“per
l’acquisto dell’appartamento”
(nella traduzione in italiano manca la seconda
parentesi dopo l’espressione “mutuo ipotecario”). L’interpretazione della
reclamante, secondo cui il punto 5 escluderebbe di estendere l’eccezione all’aumento
del mutuo del 2017 non considera che secondo il punto 6.2 prima della divisione
tra le parti del prezzo di vendita dei fondi andava rimborsato a CO 1 quanto da
lui pagato “per l’estinzione
dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione
dei mezzi presi in prestito)”. Il plurale e l’aggettivo “ipotecari” stanno a indicare
che la pattuizione vale sia per il mutuo iniziale che per l’aumento del 2017,
entrambi garantiti dalle tre ipoteche legali che gravavano i fondi, come
correttamente rilevato dal Pretore. Per la questione ora da risolvere, appare
verosimile che il punto 6.2 abbia un carattere speciale che prevale su quello
generale del punto 5, o perlomeno ciò sembra più verosimile della tesi
contraria della reclamante. La sua obiezione va dunque respinta, ciò che priva
di fondamento la sua contestazione del credito del sequestrante.
3.1.2
Nell’impugnativa (ad V), RE 1 contesta inoltre di essersi
impegnata, firmando il Credit Facility Agreement, a
restituire la somma supplementare concessa dalla banca nel
2017, perché lo ha sottoscritto unicamente quale “Co-owner/security provider”,
sicché è irrilevante ch’ella fosse a conoscenza del contratto al momento di firmare l’Accordo.
3.1.2.1
Si
tratta però di un’allegazione di fatto nuova, poiché in prima sede l’opponente
si era limitata ad affermare che il sequestrante aveva aumentato l’esposizione
ipotecaria a sua insaputa (pag. 4 ad I). Dal momento che avrebbe potuto
allegare senza difficoltà in prima istanza in quale qualità ella aveva firmato
il contratto del 2017 la sua allegazione è inammissibile in questa sede (v. sopra
consid. 1.2.2).
3.1.2.2
Comunque
sia, anche il mutuo iniziale è stato assunto dal solo sequestrante presumibilmente con l’accordo della moglie quale
comproprietaria dei fondi gravati dalle ipoteche date in garanzia alla banca.
Non si vede pertanto il motivo di trattare diversamente l’aumento del mutuo,
sottoscritto dai coniugi nelle medesime condizioni. Checché ne dica la
reclamante nella replica spontanea, entrambi i debiti ipotecari sono da
reputare verosimilmente “pres[i]
dalle parti congiuntamente nella banca svizzera”
giusta il punto 6.1 dell’Accordo, poiché ambedue sono stati sottoscritti da
entrambe le parti, a prescindere dall’intestazione del conto su cui sono poi state
accreditate le somme mutuate. Anche da questo profilo la
sentenza resiste alla critica, specie tenuto conto del potere d’apprezzamento
riconosciuto al primo giudice (sopra consid. 2.2).
3.1.3
Secondo
la reclamante (ad VIII) gl’interessi pagati al 30 settembre 2019 non possono
essere considerati poiché sono afferenti al periodo precedente al divorzio, “visto che gli interessi sono di regola post
datati”. Anche gli ammortamenti effettuati dall’ex
marito possono a suo dire essere imputati sul credito di lei solo per il
trimestre posteriore al divorzio.
3.1.3.1
Secondo il punto 6.2 dell’Accordo andavano
dedotte le spese “sopportate” da CO 1 dal momento del divorzio fino alla vendita. Sotto il profilo della verosimiglianza e tenuto conto del margine d’apprezzamento
del Pretore (sopra consid. 2.2), resiste alla critica la sua decisione di
ritenere come “sopportate” le spese pagate durante il periodo di riferimento.
Ad
ogni buon conto, i primi addebiti degl’interessi ipotecari da lui presi in
considerazione risalgono al 31 dicembre 2019 (doc. F dell’incarto di
sequestro, allegato 1) e si riferiscono quindi al trimestre dall’ottobre al
dicembre 2019 quasi interamente successivo al divorzio (del 5 ottobre) secondo
la stessa tesi della reclamante, peraltro non resa verosimile con indizi
oggettivi in merito all’applicazione nel
caso concreto della “regola” della “postdatazione” degl’interessi.
3.1.3.2
Gli
stessi rilievi possono essere fatti per gli ammortamenti, presi in considerazione
dal Pretore in modo sostenibile limitatamente a quelli addebitati al
sequestrante dopo il divorzio, ossia i primi al 31 dicembre 2019 (doc. F,
allegato 7), riferiti secondo la tesi della reclamante medesima all’ultimo
trimestre del 2019. Anche al riguardo il reclamo manca di consistenza.
3.2
Circa
le spese per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta,
fornito da PI 2, il Pretore ha rilevato ch’ella li aveva prestati alle parti
già prima del divorzio, sicché ha giudicato che, a livello di mera
verosimiglianza, i relativi esborsi rientrano senz’altro tra le “spese per la manutenzione dell’appartamento” o, meglio, tra i costi “dei
servizi da una persona assunta per questo scopo”,
previsti dal punto 6.2 dell’Accordo. Ha poi stabilito che dagli atti non emergono elementi tali da ritenere
false le fatture emesse per detti servizi, e che CO 1 le ha pagate. Il
primo giudice ha dunque reputato verosimile ch’egli vanti nei confronti dell’ex
moglie una pretesa di fr. 3'600.–, pari alla metà degli esborsi da lui
sostenuti a questo titolo.
3.2.1
Nel
reclamo (ad IX), RE 1 sostiene che non è provato che i servizi siano stati
previsti nell’Accordo o che le fatture siano state pagate. Al riguardo, si “riconferma nelle contestazioni sollevate
dettagliatamente nella pag. 8 delle opposizioni”, con
cui, a suo dire, il Pretore non si è confrontato.
3.2.2
In
realtà il Pretore si è determinato sulle censure dell’opponente, pur in modo
sintetico conformemente alla natura sommaria della procedura, rilevando che PI
2.
aveva prestato i suoi servizi alla coppia già prima del divorzio (con rinvio
ai doc. 16-18), che gli stessi andavano annoverati tra le spese contemplate nell’Accordo
e che non emergevano dagli atti elementi idonei a ritenere fittizie le fatture
prodotte dal sequestrante (doc. F, allegato 19). Spettava pertanto alla
reclamante confrontarsi puntualmente con le motivazioni del Pretore. Far
semplicemente riferimento alle memorie precedenti o agli
argomenti sollevati in primo grado non soddisfa le esigenze di motivazioni del
reclamo (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale
5A_734/2023 del 18 dicembre 2023, consid. 2.3). Da questo profilo, il reclamo è
irricevibile. Per abbondanza, la prova del pagamento delle fatture non era
indispensabile, giacché non è contestato che devono essere “sopportate” dal
sequestrante, a cui sono intestate (in tal senso: osservazioni al reclamo,
pag. 9 ad IX).
3.3
Riassumendo,
nella misura in cui sono ricevibili tutte le censure relative alla verosimile esistenza
del credito del sequestrante vanno respinte.
Sulla
verosimile esistenza della causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF)
4.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha premesso che secondo la giurisprudenza
sussiste un “legame [del credito] sufficiente con la Svizzera” ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quando vi si trova un punto di
collegamento secondo il diritto internazionale privato svizzero oppure il
luogo d’esecuzione dell’obbligazione del
debitore o della controprestazione del creditore. Rilevato che il
sequestrante aveva sostenuto in particolare che l’accordo di ripartizione del
prezzo di vendita dei fondi “andava eseguito
al luogo di situazione dell’immobile”, il primo
giudice ha constatato che “la
lite […] origina dalla
pretesa del sequestrante nei confronti dell’opponente a titolo di spese da lui
sostenute in relazione a un appartamento sito a Lugano come pure sull’imposta
comunale della città di Lugano”, motivo per cui gli “apparso chiaro che il credito è
“strettamente
connesso” con la Svizzera.
4.1
Nelle
sue osservazioni, CO 1 sostiene che il reclamo è al riguardo irricevibile,
perché RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Vero
è che l’elenco di numerosi punti di collegamento (secondo la LDIP) con la
Russia non basta in sé a escludere quello identificato sommariamente dal
Pretore, ossia l’esistenza a Lugano di un luogo di esecuzione della pretesa del
sequestrante. Ancorché indirettamente, la reclamante si esprime però anche sulla
questione del luogo di esecuzione, non solo per negare apoditticamente ch’esso
si trovi in Svizzera (pag. 4 ad III) – ciò che ovviamente non soddisfa le
esigenze di motivazione dell’art. 321 cpv. 1 CPC – ma anche per escluderlo con
riferimento all’elezione di foro (a favore dei tribunale russi) contenuta nell’accordo
e all’assenza d’istruzioni al notaio e di clausola di elezione di foro nel
rogito di compravendita dei fondi (pag. 3 ad d-e). Occorre quindi entrare nel
merito di queste censure.
4.2
In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere
interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 219
consid. 3; 123 III 494, consid. 3/a, pag.
496; sentenza del Tribunale
federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della
norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere
più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera
(cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche
con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del
credito del sequestro (Matteo Pedrotti,
Le séquestre international, tesi 2001, pagg.
190.
seg.). Non è però necessario che il legame con la Svizzera sia
preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 377, consid.
2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale
5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid.
5.2.1
e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT
2014.
II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a).
Secondo
la giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal sequestrante con la Svizzera, segnatamente, quando
vi si trovi il luogo d’esecuzione dell’obbligazione del debitore o della
controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenze del
Tribunale federale 5A_222/ 2012 del
2.
novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2021.153 del 16 marzo
2022, consid. 4.2, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c,
consid. 6.3/a e i rinvii).
4.3
Nel
reclamo (ad. III), RE 1 lamenta un’insufficiente valutazione, da parte del
Pretore, di diverse circostanze, che tutte rinviano alla Russia. Siccome il
Pretore non ha fondato la sua decisione su tali circostanze, le considerazioni
della reclamante sono al riguardo senza rilievo, anche perché non è necessario che il legame con la Svizzera
sia preponderante rispetto a quello con altri Stati ed ella non allega né
spiega perché in caso di conferma dell’esistenza a Lugano di un luogo d’esecuzione
dell’obbligazione del debitore o della
controprestazione del creditore sequestrante non sarebbe comunque data
la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in ragione
dei punti di collegamento con la Russia da ella enumerati.
4.4
Stante
l’elezione di foro contenuta nel punto 8 dell’Accordo (sopra ad D), la
reclamante esclude sia un foro svizzero per la liquidazione dei debiti da
detrarre dal ricavo della vendita dell’appartamento, sia un luogo d’esecuzione
a Lugano. A suo parere, ciò è pure escluso dal rogito di compravendita dei
fondi, il quale non prevede la ripartizione a metà del provento netto, né
incarica il notaio di eseguire la ripartizione conformemente a quanto previsto
dall’Accordo e neppure contiene un’elezione del foro del luogo di situa-zione
dell’immobile venduto per le liti che potessero sorgere tra gli ex coniugi
circa la suddivisione del provento della vendita. A mente della reclamante, l’Accordo
non prescrive poi che la definizione dei rapporti di dare/avere debba aver
luogo “in utilizzo diretto del provento netto
della vendita”.
4.4.1
Occorre
anzitutto distinguere tra foro giudiziario e luogo di esecuzione del credito
vantato dal sequestrante, che sono due concetti diversi. Per ammettere il
secondo, è dunque indifferente che l’Accordo (doc. D ad n. 8) prescriva un’elezione
di foro a favore dei tribunali russi.
4.4.2
Sottoscrivendo
l’Accordo (punto 6), le parti si sono impegnate vicendevolmente a vendere l’appartamento
di Lugano e a dividere il ricavo secondo le prescrizioni dei punti 6.1 e 6.2.
Era loro verosimilmente noto che per l’esecuzione della vendita avrebbero
dovuto stipulare un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO) e quindi far capo a un
notaio ticinese (art. 3, 1° periodo Legge sul notariato [RL 952.100]) e che,
conformemente alla prassi, il provento della vendita sarebbe stato depositato
sul conto del notaio. Contrariamente a quanto allega la reclamante, l’Accordo (punti
6.1
e 6.2) stabilisce che il provento (netto) può essere diviso in parti uguali
e consegnato alle parti solo dopo detrazione delle spese in esso specificate. Il
luogo d’esecuzione del punto 6 dell’Accordo appare quindi trovarsi, per volontà
implicita delle parti, se non a Lugano perlomeno in Svizzera. Vero è che il
rogito non contiene alcun incarico al notaio di ripartire il provento netto
della vendita (dopo il pagamento dei debiti ipotecari) secondo il punto 6.2
dell’Accordo. Spetta però alle parti dargli istruzioni – ch’egli ha sollecitato
(doc. G dell’inc. di sequestro) – per il bonifico delle rispettive quote, pena
il deposito giudiziale (art. 168 CO) del saldo netto presso la Pretura in cui
si trova lo studio legale del notaio (art. 19 CPC e 37 cpv. 2 LOG). Essendo le
istruzioni delle parti dichiarazioni soggette a ricezione, a prima vista vanno
eseguite allo studio legale del notaio (cfr. sentenza del Tribunale federale
4A_686/2012 del 21 ottobre 2013 consid. 4.3
nel caso di una dichiarazione di cessione).
Il luogo d’esecuzione dell’obbligo
della reclamante di tollerare il pagamento delle spese di
cui al punto 6.2 assunte dal sequestrante con il ricavo della vendita si
conferma pertanto essere Lugano o perlomeno ella non ha dimostrato che la
decisione del Pretore di ritenere verosimile un legame sufficiente del credito
vantato dal sequestrante con Lugano sia manifestamente errato (giusta l’art.
320.
lett. b CPC), ricordato che rientra nell’apprezzamento dei fatti la
questione di sapere se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto
federale in materia di sequestro è raggiunto nel caso con-creto (DTF 130 III
321.
consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008
consid. 3.2 e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5).
4.5
Nella
misura in cui statuisce che a Lugano si trova il luogo di adempimento del punto
6.
dell’Accordo e, dunque, che sussiste un sufficiente legame tra il credito
alla base del sequestro (sempre derivante da quel punto) e la Svizzera, che ad
ogni modo non dev’essere preponderante (sopra consid. 4.2), la decisione
impugnata resiste alla critica, sicché il reclamo va respinto.
Sulla
garanzia giusta l’art. 273 LEF
5.
Nella
decisione impugnata, ricordato che l’opportunità d’imporre al sequestrante la
prestazione di una garanzia è inversamente proporzionale alla verosimiglianza
dei presupposti del sequestro, e che al riguardo il giudice dispone di un ampio
margine di apprezzamento, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia,
perché aveva “ricava[to] il convincimento che [i presupposti del
sequestro] fossero adempiuti. In particolare il credito […] e la
causa di sequestro appaiono certi”, sicché ha ritenuto “ingiustificato obbligare il sequestrante a prestare
una garanzia”.
Nei
motivi dell’impugnativa (ad XI), “a titolo
del tutto abbondanziale” RE 1 contesta la decisione del Pretore, ma
senza formulare alcuna conclusione al riguardo. Non è quindi necessario vagliare la questione. Ad ogni modo, il motivo di
contestazione invocato dalla reclamante – la pretesa valutazione
manifestamente errata della verosimile esistenza del credito del sequestrante
che omette di considerare il punto 5 dell’Accordo – è già stato sconfessato
(sopra consid. 3.1.1).
Sulle
spese giudiziarie e sui rimedi giuridici
6.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'110.05
(art. 52 cpv. lett. a LTF), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1
fr. 4'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).