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Decisione

14.2023.131

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi paritetici della Cassa di compensazione. Esigibilità dei contributi in caso di revoca della rateazione autorizzata dalla Cassa. Interessi di mora

8 marzo 2024Italiano14 min

gl’interessi moratori del 5% dovuti dalla RE 1 dal 1° gennaio al 21 febbraio 2023 su fr. 28'583.60, precisando che “l’importo [sarebbe stato]

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.131

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4224 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 agosto 2023

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con riguardo ai contributi per le assicurazioni sociali relativi al 2020, mediante

decisione del 1° settembre 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha

posto a carico della RE 1 gli interessi di mora del 5% dovuti dal 1° giugno

2021 al 31 agosto 2022 su fr. 20'741.85, pari a fr. 816.95.

Fatti

B. Con decisione 21 febbraio 2023, la Cassa ha stabilito in fr. 202.45

gl’interessi moratori del 5% dovuti dalla RE 1 dal 1° gennaio al 21 febbraio 2023 su fr. 28'583.60, precisando che “l’importo [sarebbe stato]

addebitato unitamente al conteggio di chiusura”.

C. Sempre

il 21 febbraio 2023, la Cassa ha

emesso la “fattura di

chiusura”, che quantifica in complessivi

fr. 29'603.– i contributi relativi al 2022, compresi gl’interessi di mora

di fr. 1'019.40, stabiliti con le due precedenti decisioni (fr. 816.95

+ fr. 202.45 = fr. 1'019.40), nonché le spese amministrative di fr. 377.85,

e dedotti i “CAF assegni

anticipati per salariati” di fr. 397.50, gli “Altri c/c creditori da fattura di chiusura

01.–12.2020” di fr. 193.90, la “Ridistribuzione tassa CO2 alle imprese” di fr. 300.15 così come i “Pagamenti membri PVR” di fr. 6'835.05.

D. Mediante decisione del 26 aprile 2023, la Cassa ha autorizzato la RE 1 a

pagare i contributi fatturati il 23 febbraio 2023 in ventitré rate di fr. 1'240.– l’una oltre all’ultima di

fr. 1'083.–. Alla voce “indicazioni importanti”, essa ha precisato che “oltre a queste rate, la preghiamo di pagare

entro i termini fissati anche i contributi correnti. Se non rispetta i termini,

la dilazione di pagamento è annullata e si inizia subito la procedura d’incasso.

La dilazione di pagamento vale come diffida. Include solo il credito sopra

indicato”.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'583.60

oltre agli interessi del 5% dal 27 maggio 2023 (indicando quale causa del

credito i “Contributi

paritetici per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, Fattura di chiusura del

21.02.2023, Decisione interessi di mora del 01.09.2022 e 21.02.2023”) e fr. 1'396.55 (per “Interessi”).

F. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 25

agosto 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5. L’istante ha precisato di chiedere il rigetto per la

somma del “capitale iniziale” di fr. 29'603.–, degl’interessi di mora di fr. 377.15 e delle

spese del precetto di fr. 103.30, dedotti gli accrediti di fr. 3'720.–.

Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 29 settembre 2023 la convenuta ha confermato il proprio accordo

al mantenimen­to dell’esecuzione finché avesse continuato a pagare le

rate convenute e chiesto al Pretore di “bloccare eventuali altre azioni nei [suoi] confronti”.

All’udienza di discussione tenutasi l’8

novembre 2023, in cui è comparsa soltanto la convenuta, questa si è opposta all’istanza,

ha chiesto di non

tenere conto delle osservazioni e ha prodotto cinque conferme di pagamento

delle prime sei (recte: cinque) rate a favore della Cassa.

G. Statuendo con decisione dello stesso 8 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 23'403.– (anziché fr. 26'260.15) oltre agl’interessi

del 5% dal 1° giugno al 28 luglio 2023 su fr. 29'603.–, dal 29 luglio all’8

settembre 2023 su fr. 27'123.–, dal 9 settembre al 30 ottobre 2023 su fr. 25'883.–

e dal 31 ottobre 2023 su fr. 23'403.–. Non ha assegnato spese processuali

e ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 novembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso della reiezione

dell’istanza e, in via subordinata, la riforma “nel senso dei considerandi”,

in entrambi casi, protestate tasse, spese e ripetibili. La

Cassa non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 10 novembre 2023, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 20 novembre. Presentato quello stesso

giorno (data dell’impostazione secondo l’applicativo di tracciamento della

Posta), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Sono

dunque inammissibili i due documenti bancari allegati al reclamo, ossia la

conferma del pagamento alla Cassa della prima rata, il 1° giugno 2023 (doc. IV),

e l’estratto dei pagamenti avvenuti a favore della Cassa tra il 1° giugno e il

30.

ottobre 2023 (doc. V), che pertanto la Camera non prenderà in considerazione

ai fini del giudizio.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha statuito che le decisioni della Cassa del 1°

settembre 2022, del 21 febbraio e del 26 aprile 2023, come pure la “fattura di chiusura” del

21.

febbraio 2023, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione.

Ha rilevato che la decisione del 26 aprile 2023 fissa l’esigibilità delle pri­me

due rate al 31 maggio e al 30 giugno 2023, ch’essa prevede l’annullamento della

dilazione di pagamento in caso di mancato rispetto dei termini e infine ch’essa

vale come diffida. Ha accertato inoltre che, stando agli atti, il pagamento

delle prime due rate era stato effettuato soltanto il 28 luglio 2023, ossia

dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 12 giugno 2023. Ne ha

dedotto che l’autorizzazione di dilazione è decaduta, come prevede peraltro

anche l’art. 34b cpv. 3 OAVS, sicché l’intero importo di fr. 29'603.–

era esigibile al momento dell’avvio dell’esecuzione. Ha però osservato che tale

somma comprende anche gl’interessi di cui alle decisioni della Cassa del 1°

settembre 2022 e del 21 febbraio 2023, e che ne vanno dedotti i pagamenti

avvenuti nel frattempo, pari a fr. 6'200.–. Ha precisato che “gli interessi decorrono invece dal 1° giugno

2023”. In conclusione, il magistrato ha rigettato

l’opposizione limitatamente a fr. 23'403.– (fr. 29'603.– ./. fr. 6'200.–) oltre

agl’interessi del 5% dal 1° giugno 2023 alle diverse date di pagamento sui

relativi saldi man mano decrescenti.

4.

Nel

reclamo, la RE 1 ricorda che il credito posto in esecuzione dev’essere esigibile

(al più tardi) il giorno della notifica del precetto esecutivo e rileva che la

notifica di quello in parola è avvenuta il 12 giugno 2023, come risulta dal

precetto stesso. Affer­ma di aver pagato la prima rata già il 1° giugno 2023,

come risulta sia dalla conferma del pagamento acclusa al

reclamo (doc. IV), sia dall’istanza di rigetto dell’opposizione del 25 agosto

2023, in cui la Cassa ha dedotto accrediti per fr. 3'720.–, che secondo la

reclamante corrispondono alle prime tre rate. Ne conclude che l’intero importo

dilazionato non è diventato esigibile. Aggiunge di aver già pagato le sei rate finora esigibili, di complessivi fr. 7'440.–,

come emerge dall’estratto dei pagamenti pure annesso al reclamo (doc. V). In

via principale, chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata, nel senso

della reiezione dell’istanza.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 444 consid. 4.1.1, pag. 447). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo

di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché

siano esecutive.

5.1

Nella

fattispecie, non è contestato ed è pacifico che le

decisioni della Cassa del 26 aprile 2023 (doc. F) e del 1° settembre 2022 (doc.

B e C) costituiscono un valido titolo di rigetto

definitivo del­l’opposizione per l’importo (ridotto) fatto valere nell’istanza

per capitale e interessi. La reclamante ne contesta solo l’esigibilità al

momento della notifica del precetto esecutivo. Si tratta però di un’ eccezione

nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, siccome l’esigibilità è stata sospesa, a

scaglioni, dopo l’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi in

base alla decisione del 26 aprile 2023 (doc. F). Spettava

pertanto alla reclamante dimostrare con documenti

assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii;

sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c

consid. 7.1, con rimandi) di aver rispettato

le condizioni della dilazione pagando tempestivamente le rate pattuite.

5.2

Ora,

che la RE 1 abbia pagato la prima rata già il 1° giugno 2023 è un’affermazione

non provata, poiché si fonda su un documento (IV) prodotto soltanto in seconda

sede e dunque inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Lo

stesso discorso vale per le rate successive, attestate dall’altro documento (V)

accluso al reclamo. Nella misura in cui il Pretore ha accertato che la

convenuta aveva pagato le prime due rate solo il 28 luglio

2023, dopo le prime due scadenze e la notifica del

precetto esecutivo, sicché l’intero importo risultava a quel momento esigibile,

la decisione impugnata resiste alla critica.

5.3

Che

nell’istanza la Cassa abbia dedotto dal “capitale iniziale” accrediti per fr. 3'720.–

non è poi d’aiuto alla RE 1, poiché essa non ha precisato che i pagamenti, e in

particolare quello della pri­-ma rata, sono avvenuti puntualmente. Anche su

questo punto il reclamo si avvera infondato.

6.

Nel

reclamo, la RE 1 ricorda che con le decisioni del 1°

settembre 2022 e del 21 febbraio 2023 la Cassa ha posto a suo carico gl’interessi

di mora di complessivi fr. 1'019.40, a cui vanno aggiunti quelli di fr. 377.15

risultanti dal documento prodotto con l’istanza, in cui sono conteggiati gl’interessi

di mora dovuti dal 22 febbraio al 26 maggio 2023 su fr. 28'583.60, sicché

essa deve pagare interessi moratori per complessivi fr. 1'396.55. Sostiene

che su tali somme non possano maturare interessi di mora, dunque, che il

Pretore non avrebbe dovuto concedere il rigetto dell’opposizione per gl’interessi

del 5% su fr. 29'603.–, bensì su un capitale più piccolo. Ritiene che non

sia un caso se il precetto esecutivo indica separatamente la posta degli

“Interessi” di fr. 1'396.55 e per essa non indica una pretesa per interessi

di mora. In via subordinata, chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata

“nel sen­so dei considerandi”.

6.1

Vero

è che l’anatocismo, ovvero l’impossibilità di chiedere interes­si di mora

calcolati su interessi di mora insoluti, è vietato (art. 105 cpv. 3 CO; citata

14.2023.95

consid. 5.5), e che il precetto esecutivo indica gl’interessi

moratori di fr. 1'396.55 separatamente dal capitale e senza menzione di

una pretesa per interessi di mora. La reclamante omette però di considerare che

l’istante ha modificato la sua pretesa, riducendola, in sede di rigetto, chiedendo

nell’istanza di rigettare l’opposizione per il “capitale iniziale” di

fr. 29'603.–, gl’interessi di mora di fr. 377.15 e le spese del

precetto di fr. 103.30, dedotti gli accrediti di fr. 3'720.–, ovvero

per fr. 26'260.15 (anziché fr. 28'583.60 e fr.

1'396.55 indicati nel precetto esecutivo). La Cassa non ha

invero precisato come dovessero essere imputati gli accrediti di

fr. 3'720.–. In mancanza d’indicazioni delle parti, e in particolare di

prova da parte dell’escussa (giusta l’art. 81 LEF) di un accordo divergente, i

pagamenti del­l’escussa vanno a ridurre dapprima gl’interessi e le spese (art.

85.

cpv. 1 CO; sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.2 e

14.2022.95

del 18 gennaio 2023 consid. 5), sicché il Pretore ha considerato a

ragione il saldo, composto solo da premi insoluti, come integralmente fruttifero.

6.2

A

ben vedere, pare invero che il primo pagamento (di fr. 2'480.–), del 28 luglio

2023.

(doc. 1) sia successivo alla data – il 1° giugno 2023 – stabilita dal

primo giudice, senza contestazione delle parti, come data di decorrenza

degl’interessi di mora, sicché si potrebbe porre un problema di anatocismo per

il primo periodo d’interessi fissato nella decisione impugnata. Non va però

perso di vista che già in precedenza la Cassa aveva incassato dall’escussa

versamenti di fr. 6'835.05 (fattura di chiusura del 21 febbraio 2023, doc. D),

che già avevano estinto interessi di mora e spese secondo la presunzione

dell’art. 85 cpv. 1 CO. Ne segue che il reclamo è infondato anche su questo

punto, sicché in definitiva dev’essere integralmente respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d’indennità d’inconvenienza siccome

la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'403.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________, __________;

– Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli

15a, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).