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Decisione

14.2023.132

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

29 febbraio 2024Italiano11 min

ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.132

Lugano

29

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.3962 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 agosto 2023

dall’

CO 1

contro

RE 1

(titolare dell’impresa individuale __________

– RE 1,

patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’CO 1 ha chie­sto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di complessivi fr. 1'405.65 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’8 novembre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2023 il

Pretore ha dichia­rato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle

ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il 1° dicembre 2023 il reclamante ha inviato alla Camera

altri documenti a sostegno della propria solvibilità. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 novembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 26 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

27.

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello

stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo. Lo scritto complementare del 30

novembre, spedito il 1° dicembre 2023, è invece tardivo e pertanto

irricevibile, come pure i documenti (N e O) annessi (DTF 136 III 294 consid.

3.2).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 16 novembre

2023.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'810.60 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istan­­te (doc. D accluso al reclamo), per

cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante asserisce che siccome ha

aperto una società di progettazione nel giugno 2022, “è

di solare evidenza come una tale attività non possa di certo decollare ed

incassare dal momento successivo all’apertura”. A

suo dire, l’attività vera e propria è iniziata una volta raggiunta la piena

operatività, ossia nel giugno 2023. Rileva di aver firmato a nome della ditta

individuale sei contratti (due di appalto e quattro di progettazione, doc. I)

per un importo complessivo di fr. 471'133.15, di cui per cinque di essi

afferma di aver già ottenuto la licenza edilizia (doc. G). Fa inoltre valere di

realizzare i progetti grazie alla società PI 1 di cui è socio gerente (doc. J),

con la quale avrebbe firmato tre contratti d’appalto generale per fr. 454'484.45

(doc. I e K; sono invero conclusi a nome della “__________”) e un quarto di fr. 1'183'000.–

da firmare dopo l’ottenimento della licen­za edilizia (non agli atti). Senza

citare cifre, il reclamante allega di essersi “già”

organizzato per iniziare a ridurre i suoi debiti, pagan­do quelli rientranti

nella sua disponibilità e cercando accordi con i creditori per gl’importi più

elevati (citati doc. L e M).

2.3.1

Va

anzitutto precisato che l’imprenditore individuale, come le società, deve

sempre essere solvibile, ossia in grado di pagare i suoi debiti esigibili (sentenza

del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1), pure all’inizio

della sua attività, mediante la costituzione di un capitale sufficiente a

mantenere la propria solvibilità anche durante i periodi in cui l’attività non

è redditizia o non consente di conseguire tempestivamente entrate congrue (cfr. art.

165.

CP e 725 CO). Non può pretendere che i suoi creditori fungano da banca, se

non gli hanno concesso un mutuo o facilitazioni di pagamento. In particolare

deve sempre essere in grado di pagare le trattenute sociali, le imposte e i

premi della cas­sa malattia.

2.3.2

Il

reclamante non ha esposto la propria situazione debitoria. Già in sede di

trattazione della domanda di effetto sospensivo, la Camera aveva accertato,

sulla scorta di un attestato del registro delle esecuzioni assunto d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC), che a suo carico

sussistevano oltre cento attestati di carenza di beni (ACB) per qua­si fr. 400'000.– complessivi, che certificavano

ufficialmente la sua insolvibilità. Non si disconosce invero che il

reclamante ha pagato alcune esecuzioni oltre a quella dell’istante, ovvero le

esecuzioni n. __________ del __________ (con fr. 8'800.–, doc. E), n.

__________ di __________ (con fr. 24'413.60, doc. F), n. __________ (con

fr. 2'899.30), __________ (con fr. 1'663.–), __________ (con fr. 2'001.10), __________ (con fr. 37.30),

__________ (con fr. 37.35) dell’CO 1, n. __________ (con fr. 514.60),

__________ (con fr. 290.35), __________ (con fr. 706.15), __________

(con fr. 817.50), __________ (con fr. 1'340.20),

__________ (con fr. 298.45), __________ (con fr. 256.40), __________ (con fr. 244.70), __________ (con

fr. 289.35), __________ (con fr. 885.30)

e __________ (con fr. 245.50) della Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, n. __________ (con fr. 334.25) dello Stato del Cantone

Ticino e __________ (con fr. 1'808.25) della __________ (plico doc. L),

per un totale di fr. 47'882.65. Fatto sta, però, che il pagamento,

effettuato l’ultimo giorno del termine di reclamo contro la decisione di fallimento, di somme per lo più modeste

in esecuzioni già giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________

e __________), dell’avviso di pignoramento

(n. __________, __________, __________, __________, __________ nonché __________)

o addirittura dell’ACB (n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________), è un indizio inequivocabile d’insolvibilità (sopra consid.

2.1), come il fatto di aver chiesto, anche dopo il fallimento, dilazioni di

pagamento per le somme più consistenti. Sia come sia, nei suoi confronti

risultano tuttora pendenti due esecuzioni, promosse dopo il fallimento, di cui

una di oltre fr. 130'000.– è sospesa da opposizione, e 94 ACB per poco

meno di fr. 350'000.– complessivi. E l’insolvibilità appare durevole,

siccome i primi ACB risalgono al 2010 e ne sono stati rilasciati diversi in

ciascuno dei seguenti anni.

2.3.3

In

linea di massima non vanno considerate le liquidità future (sentenza del

Tribunale federale 5A_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.4). La solvibilità

può però essere ammessa anche se la capacità di pagare i debiti esigibili è

temporaneamente carente, a condizione che vi siano segnali di un miglioramento

della situazio­ne nel breve termine (citata 5A_251/2018 consid 3.1).

2.3.3.1

Nel

caso in esame, il reclamante fa valere di aver firmato sei contratti a nome della ditta individuale per un importo

complessivo di fr. 471'133.15. Egli, tuttavia, non fornisce

informazioni in merito al tempo necessario per incassare gli onorari né sui

costi connessi con l’esecuzione dei mandati e le spese generali che matureranno

nel frattempo. Non rende quindi verosimile che le somme pattuite potranno

essere impiegate per pagare i suoi debiti esigibili attuali e quelli che

diventeranno esigibili prima dell’incasso. A sostegno della propria

solvibilità, egli dimostra però anche di aver firmato a nome della PI 1,

società fondata il 2 agosto 2023, tre contratti di appalto per oltre fr. 450'000.–

(doc. G, L e K), mentre non ha prodotto il contratto con il committente __________

concluso per fr. 1'183'000.–. Anche per questi contratti non è dato di

sapere quando e quanto il reclamante potrà destinare al rimborso dei suoi

debiti esigibili, specie perché la neocostituita società sub­appalterà verosimilmente i lavori di esecuzione delle opere.

Appa­re inverosimile che riesca a incassare a breve la metà dell’im­porto

globale delle delibere necessaria a rimborsare tutti gli ACB.

2.3.3.2

Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente a far

fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali e i

premi della cassa malati. In queste circostanze si può quindi affermare che la

sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di

pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,

il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 ripronunciato, siccome è stato concesso effetto sospensivo al gravame.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento

di RE 1 dal giorno lunedì 4 marzo 2024 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).