14.2023.132
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
29 febbraio 2024Italiano11 min
ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.132
Lugano
29
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.3962 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 agosto 2023
dall’
CO 1
contro
RE 1
(titolare dell’impresa individuale __________
– RE 1,
patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di complessivi fr. 1'405.65 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’8 novembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2023 il
Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle
ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo
stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il 1° dicembre 2023 il reclamante ha inviato alla Camera
altri documenti a sostegno della propria solvibilità. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 novembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 26 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
27.
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello
stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo. Lo scritto complementare del 30
novembre, spedito il 1° dicembre 2023, è invece tardivo e pertanto
irricevibile, come pure i documenti (N e O) annessi (DTF 136 III 294 consid.
3.2).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 16 novembre
2023.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'810.60 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D accluso al reclamo), per
cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante asserisce che siccome ha
aperto una società di progettazione nel giugno 2022, “è
di solare evidenza come una tale attività non possa di certo decollare ed
incassare dal momento successivo all’apertura”. A
suo dire, l’attività vera e propria è iniziata una volta raggiunta la piena
operatività, ossia nel giugno 2023. Rileva di aver firmato a nome della ditta
individuale sei contratti (due di appalto e quattro di progettazione, doc. I)
per un importo complessivo di fr. 471'133.15, di cui per cinque di essi
afferma di aver già ottenuto la licenza edilizia (doc. G). Fa inoltre valere di
realizzare i progetti grazie alla società PI 1 di cui è socio gerente (doc. J),
con la quale avrebbe firmato tre contratti d’appalto generale per fr. 454'484.45
(doc. I e K; sono invero conclusi a nome della “__________”) e un quarto di fr. 1'183'000.–
da firmare dopo l’ottenimento della licenza edilizia (non agli atti). Senza
citare cifre, il reclamante allega di essersi “già”
organizzato per iniziare a ridurre i suoi debiti, pagando quelli rientranti
nella sua disponibilità e cercando accordi con i creditori per gl’importi più
elevati (citati doc. L e M).
2.3.1
Va
anzitutto precisato che l’imprenditore individuale, come le società, deve
sempre essere solvibile, ossia in grado di pagare i suoi debiti esigibili (sentenza
del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1), pure all’inizio
della sua attività, mediante la costituzione di un capitale sufficiente a
mantenere la propria solvibilità anche durante i periodi in cui l’attività non
è redditizia o non consente di conseguire tempestivamente entrate congrue (cfr. art.
165.
CP e 725 CO). Non può pretendere che i suoi creditori fungano da banca, se
non gli hanno concesso un mutuo o facilitazioni di pagamento. In particolare
deve sempre essere in grado di pagare le trattenute sociali, le imposte e i
premi della cassa malattia.
2.3.2
Il
reclamante non ha esposto la propria situazione debitoria. Già in sede di
trattazione della domanda di effetto sospensivo, la Camera aveva accertato,
sulla scorta di un attestato del registro delle esecuzioni assunto d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC), che a suo carico
sussistevano oltre cento attestati di carenza di beni (ACB) per quasi fr. 400'000.– complessivi, che certificavano
ufficialmente la sua insolvibilità. Non si disconosce invero che il
reclamante ha pagato alcune esecuzioni oltre a quella dell’istante, ovvero le
esecuzioni n. __________ del __________ (con fr. 8'800.–, doc. E), n.
__________ di __________ (con fr. 24'413.60, doc. F), n. __________ (con
fr. 2'899.30), __________ (con fr. 1'663.–), __________ (con fr. 2'001.10), __________ (con fr. 37.30),
__________ (con fr. 37.35) dell’CO 1, n. __________ (con fr. 514.60),
__________ (con fr. 290.35), __________ (con fr. 706.15), __________
(con fr. 817.50), __________ (con fr. 1'340.20),
__________ (con fr. 298.45), __________ (con fr. 256.40), __________ (con fr. 244.70), __________ (con
fr. 289.35), __________ (con fr. 885.30)
e __________ (con fr. 245.50) della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, n. __________ (con fr. 334.25) dello Stato del Cantone
Ticino e __________ (con fr. 1'808.25) della __________ (plico doc. L),
per un totale di fr. 47'882.65. Fatto sta, però, che il pagamento,
effettuato l’ultimo giorno del termine di reclamo contro la decisione di fallimento, di somme per lo più modeste
in esecuzioni già giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________
e __________), dell’avviso di pignoramento
(n. __________, __________, __________, __________, __________ nonché __________)
o addirittura dell’ACB (n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________), è un indizio inequivocabile d’insolvibilità (sopra consid.
2.1), come il fatto di aver chiesto, anche dopo il fallimento, dilazioni di
pagamento per le somme più consistenti. Sia come sia, nei suoi confronti
risultano tuttora pendenti due esecuzioni, promosse dopo il fallimento, di cui
una di oltre fr. 130'000.– è sospesa da opposizione, e 94 ACB per poco
meno di fr. 350'000.– complessivi. E l’insolvibilità appare durevole,
siccome i primi ACB risalgono al 2010 e ne sono stati rilasciati diversi in
ciascuno dei seguenti anni.
2.3.3
In
linea di massima non vanno considerate le liquidità future (sentenza del
Tribunale federale 5A_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.4). La solvibilità
può però essere ammessa anche se la capacità di pagare i debiti esigibili è
temporaneamente carente, a condizione che vi siano segnali di un miglioramento
della situazione nel breve termine (citata 5A_251/2018 consid 3.1).
2.3.3.1
Nel
caso in esame, il reclamante fa valere di aver firmato sei contratti a nome della ditta individuale per un importo
complessivo di fr. 471'133.15. Egli, tuttavia, non fornisce
informazioni in merito al tempo necessario per incassare gli onorari né sui
costi connessi con l’esecuzione dei mandati e le spese generali che matureranno
nel frattempo. Non rende quindi verosimile che le somme pattuite potranno
essere impiegate per pagare i suoi debiti esigibili attuali e quelli che
diventeranno esigibili prima dell’incasso. A sostegno della propria
solvibilità, egli dimostra però anche di aver firmato a nome della PI 1,
società fondata il 2 agosto 2023, tre contratti di appalto per oltre fr. 450'000.–
(doc. G, L e K), mentre non ha prodotto il contratto con il committente __________
concluso per fr. 1'183'000.–. Anche per questi contratti non è dato di
sapere quando e quanto il reclamante potrà destinare al rimborso dei suoi
debiti esigibili, specie perché la neocostituita società subappalterà verosimilmente i lavori di esecuzione delle opere.
Appare inverosimile che riesca a incassare a breve la metà dell’importo
globale delle delibere necessaria a rimborsare tutti gli ACB.
2.3.3.2
Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente a far
fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali e i
premi della cassa malati. In queste circostanze si può quindi affermare che la
sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,
il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 ripronunciato, siccome è stato concesso effetto sospensivo al gravame.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è ripronunciato il fallimento
di RE 1 dal giorno lunedì 4 marzo 2024 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).