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Decisione

14.2023.134

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo con un obbligo di rifornirsi presso l’istante del materiale per confezionare kebab. Rimborso a rate mensili con interessi di mora a fine anno

26 aprile 2024Italiano15 min

i suoi altri diritti contemplati dal contratto, in particolare quello di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.134

Lugano

26 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1057 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 16 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l'11 maggio 2023 dal­la

sede di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 20'000.– oltre agli interessi

del 7% dal 3 maggio 2023 (indicando quale causa del credito: “Forderung aus Lieferung

und Leistung von 12.01.2023”), fr. 18.90 (per “Spese di sollecito, identificazione e controllo della

solvibilità”), fr. 306.85 (per “Tasso fisso 02.05.2023”) e fr. 1'491.– (per “Risarcimento

per titolo di mora”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 agosto

2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona limitatamente a fr. 20'000.– oltre agl’interessi di fr. 583.01 maturati

fino al 13 luglio 2023 (anziché fr. 21’816.75 oltre agli interessi del 7% dal 3 maggio 2023). Nel termine impartito,

il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 23 settembre

2023.

C. Statuendo con decisione del 16 novembre

2023, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in via

provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2023 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili. Il 4

dicembre 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l'impugnazione. Entro il termine assegnatole il 3

aprile 2024, la CO 1 non ha inoltrato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 17 novembre 2023, il termine d'impugnazione è

scaduto lunedì 27 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il convenuto aveva ammesso di

avere ricevuto dall’istante la somma prestata di fr. 20'000.– posta in

esecuzione. Ha respinto l’eccezione da lui sollevata secondo cui l’istante non

aveva fornito la merce (kebab) che – in

base al contratto di prestito – egli non poteva or­dinare da un altro

concorrente, ragione per cui, a sua volta, non ha onorato il contratto che

prevedeva la restituzione del prestito in rate mensili di almeno fr. 1'000.–. A

un esame di verosimiglianza, il primo giudice ha infatti rilevato che la

clausola di esclusività vincolava solo il convenuto e che l’istante, con

scritto del 2 febbraio 2023, l’aveva liberato dal suo obbligo di ordinazione.

Il Pretore ha d’altronde considerato che il convenuto non aveva reso verosimile

né quantificato i danni da lui lamentati in ragione del comportamento

dell’istante.

4. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver igno­rato

l’inadempienza dell’istante, che in violazione degli accordi si è rifiutata di fornire la merce, o meglio tutto il

suo fabbisogno di ke­bab, oltretutto senza giustificazione pertinente,

se non per un pretestuoso “smantellamento strutturale ed economico”, invero mai

avvenuto, comunicata dopo settimane di

silenzio, nonostante i suoi ripetuti solleciti di fornitura della merce

necessaria alla sua attività. A suo giudizio appare “fin troppo evidente” che

l’istante si sia im-pegnata “a

sua volta” a fornire la merce ch’egli era obbligato a

ordinare dalla stessa. Cita quali elementi a sostegno della sua interpretazione

del contratto il fatto che il preambolo specifica come le parti siano coinvolte

in transazione commerciali, ciò che determina per il fornitore mutuante la

condizione imprescindibile di mettere la merce a disposizione del cliente

mutuatario affinché possa esercitare la sua attività, guadagnare e restituire

il prestito. Ne sono la prova l’assenza d’interessi sulla somma prestata,

perché il guadagno del fornitore è proprio quello conseguito con la consegna

della merce, e il fatto che l’obbligo di fornitura dura sino alla restituzione

del prestito. Il reclamante conclude che, stante la sua inadempienza, in virtù

dell’art. 82 CO l’istante non ha diritto di ottenere il rigetto

dell’opposizione.

5. Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento

delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico

o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente,

incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art.

82 CO, dimostrare di avere adempiuto corret­tamente i propri obblighi

onde ottenere il rigetto provvisorio del­l’opposizione all’esecuzione volta all’incasso

della propria pretesa (cosiddetta “Basler

Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a,

RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella 14.2022.113 del

28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente

all’eccezione d’inadempimento; DTF 149 III 310 consid. 5.2.2, implicitamente

per i difetti che ricadono sotto l’art. 82

CO). Spetta al convenuto rendere vero­simile che le prestazioni per cui invoca

l’eccezione dell’art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la

pretesa posta in esecuzione

(sentenze della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 con­sid. 5.3; 14.2023.36 del

16 ottobre 2023 consid. 6.2.2; 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1).

5.1 Nella

fattispecie, incombeva pertanto al reclamante rendere verosimile il preteso

obbligo dell’istante di fornire il suo fabbisogno di merce per la confezione di

kebab, di cui invoca l’inadempimento a

sostegno della domanda di reiezione dell’istanza. Ora, non è con­testato

– ed è pacifico – che il contratto di prestito sul quale l’istan­te fonda la propria pretesa (doc. B) non prevede alcun

obbligo espli­cito di fornitura della merce per lui. Non risulta neppure

essere un corollario implicito dell’obbligo

del reclamante di acquistare la mer­ce dall’istante (punto 6 del

contratto). Il carattere commerciale (“kaufmännisch”) della relazione contrattuale

indicato nel preambolo del contratto non implica necessariamente la reciprocità

del­l’obbligo di rifornimento assunto dal reclamante, ma sta solo a pre-cisare

che ogni parte agisce a titolo professionale. Già dal titolo del contratto (“Darlehensvertrag”) si evince che l’unico dovere a ca­rico dell’istante è quello di consegnare fr. 20'000.– al convenuto a titolo

di mutuo (punto 1). Siccome l’ha adempiuto, è legittimato a richiederne il

rimborso secondo le modalità pattuite, che non prevedono un suo obbligo di fornire

il fabbisogno di merce del convenuto per la confezione di kebab.

5.2 Non si disconosce che il rifiuto di fornire la

merce al mutuatario sa­rebbe stato contrario alle finalità del contratto se il

mutuante avesse continuato a pretendere dalla controparte il rispetto

dell’esclusiva, poiché gli avrebbe impedito in pratica di esercitare parte

dell’attività per la quale il mutuo è stato concesso (punto 1.3). Il Pretore ha però accertato che l’istante, nello stesso tempo

in cui aveva co­municato al convenuto di non intendere più consegnargli

merce, l’aveva anche liberato dall’obbligo di rifornirsi presso di sé (v. doc.

2). Anche sotto questo profilo il reclamante non ha reso verosimile un obbligo

reciproco dell’istante di consegnargli la merce. La questione della “Basler Praxis” non

entra pertanto in considerazione nella fattispecie. L’obiezione del reclamante

secondo cui la comunicazione dell’istante

era tardiva e gli ha occasionato un danno nel­l’impedirgli di soddisfare

la propria clientela costituisce poi un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF,

che va trattata come tale (sotto consid. 7).

6. Il reclamante, inoltre, ribadisce l’inesigibilità

del credito posto in ese­cuzione, che pretende di aver già eccepita

implicitamente in prima sede, facendo valere che il mutuo, secondo le

prescrizioni contrattuali, andava rimborsato a rate di fr. 1'000.– mensili e

non in un colpo come preteso senza giustificazione dall’istante. Al momento

dell’avvio dell’esecuzione, secondo lui erano esigibili solo le tre mensilità

di febbraio ad aprile 2023.

6.1 Secondo

il punto 4.1 del contratto (doc. B), se il mutuatario è in mora con il

pagamento degli interessi (“Zinszahlung”), l’intero importo residuo è immediatamente esigibile senz’ulteriore

interpellazione. La clausola rinvia esplicitamente agl’interessi di mora,

stabiliti al punto 2 – non al pagamento delle rate di rimborso (“Raten”)

disciplinato dal punto 3 –, il quale prevede che un interesse del 7% (n. 2.1) è

dovuto solo se il mutuatario è in ritardo con il rimborso delle rate (n. 2.3) e

dev’essere pagato per il 25 dicembre di ogni anno fino al rimborso totale del

mutuo (n. 2.2). Secondo ogni verosimiglianza, gl’interessi di mora per il primo

anno, che sono scaduti il 25 dicembre 2023, non erano ancora esigibili al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 15 maggio 2023 (data della notificazione

del precetto esecutivo all’escusso: v. art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651

consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22

marzo 2016 consid. 3.1 e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid.

4.1.1), sicché l’intero importo residuo non era esigibile, la condizione posta

al punto 4.1 del contrat­to non essendo adempiuta, ciò che il Pretore avrebbe

dovuto rilevare d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

6.2 D’altronde,

le altre clausole (4.2 e 4.3) di esigibilità immediata del saldo residuo non

contemplano il caso della mora nel pagamento di una o più rate di rimborso, proprio

perché in una simile ipotesi le parti hanno pattuito l’obbligo per la

mutuataria di corrispondere un interesse di mora con un tasso superiore a

quello legale (del 5%, art. 104 cpv. 1 CO).

6.3 Ne

segue che al momento dell’avvio dell’esecuzione, solo le tre rate di febbraio

ad aprile 2023 erano esigibili. Il rigetto dell’opposizione va pertanto limitato all’importo di tali rate, pari a fr.

3'000.–, senza interessi di mora (che sono diventati esigibili solo il

25 dicembre 2023, sopra consid. 6.1).

7. A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del

Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018

del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del

giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)

e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se

sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto

ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017

del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82

LEF).

7.1 Nel

caso specifico, il reclamante eccepisce la tardività della comunicazione della

liberazione dal suo obbligo di ordinazione, poiché fatta dopo settimane di

silenzio alle sue molteplici richieste di ordinazione (per e-mail), la prima

già dopo meno dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, impendendogli

così di soddisfare la propria clientela e di conseguire le entrate finanziarie

necessarie a pagare la prima rata di rimborso del prestito.

7.2 In

realtà, all’e-mail del 1° febbraio 2023 da lui prodotta (doc. 1), in cui si

doleva di non aver ricevuto la merce ordinata il 31 gennaio 2023, la mutuante

ha risposto già il giorno successivo (doc. 2), comunicando di aver sospeso le

consegne per motivi strutturali ed economici e informandolo della decadenza

dell’obbligo di rifornimento e delle conseguenze previste dal contratto in caso

d’inosservanza, in particolare della pena convenzionale. Data la chiarezza

della risposta, il reclamante non poteva aspettarsi in buona fede un riscontro

alle sue ulteriori e-mail di sollecito, peraltro non agli atti, ma solo

menzionati nell’e-mail del 16 marzo 2023 (doc. 3). La rinuncia della mutuante

al proprio diritto di esigere il rispetto dell’esclusiva non ha fatto decadere

Fatti

i suoi altri diritti contemplati dal contratto, in particolare quello di

chiedere il rimborso del mutuo (v. punto 7.1). D’altronde, il reclamante non ha

reso verosimile – e neppure quantificato – il danno da lui subìto, fornendo

indizi sul fatto che non abbia potuto ottenere per tempo la merce necessaria da

un altro fornitore, per tacere del fatto che non poteva affidarsi a un obbligo

di rifornimento a carico dell’istante, che non ha dimostrato risultare dal

contratto (sopra consid. 5.1). L’eccezione è di conseguenza infondata, ciò che

segna l’esito del reclamo.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema d’indennità in prima sede, non aven­do il

convenuto formulato alcuna domanda al riguardo.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ della sede di Bellinzona

dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.

3'000.–.

Considerandi

2.

Le

spese processuali, di fr. 200.–, sono poste a carico dell’istante per 17⁄20 e a carico del convenuto

per i rimanenti 3⁄20.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per

3⁄20 e a carico dell’istante per

i rimanenti 17⁄20. La CO 1 rifonderà

al reclamante fr. 800.– per ripetibili ridotte.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).