14.2023.134
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo con un obbligo di rifornirsi presso l’istante del materiale per confezionare kebab. Rimborso a rate mensili con interessi di mora a fine anno
26 aprile 2024Italiano15 min
i suoi altri diritti contemplati dal contratto, in particolare quello di
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.134
Lugano
26 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1057 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l'11 maggio 2023 dalla
sede di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 20'000.– oltre agli interessi
del 7% dal 3 maggio 2023 (indicando quale causa del credito: “Forderung aus Lieferung
und Leistung von 12.01.2023”), fr. 18.90 (per “Spese di sollecito, identificazione e controllo della
solvibilità”), fr. 306.85 (per “Tasso fisso 02.05.2023”) e fr. 1'491.– (per “Risarcimento
per titolo di mora”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 agosto
2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona limitatamente a fr. 20'000.– oltre agl’interessi di fr. 583.01 maturati
fino al 13 luglio 2023 (anziché fr. 21’816.75 oltre agli interessi del 7% dal 3 maggio 2023). Nel termine impartito,
il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 23 settembre
2023.
C. Statuendo con decisione del 16 novembre
2023, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2023 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili. Il 4
dicembre 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l'impugnazione. Entro il termine assegnatole il 3
aprile 2024, la CO 1 non ha inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 17 novembre 2023, il termine d'impugnazione è
scaduto lunedì 27 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il convenuto aveva ammesso di
avere ricevuto dall’istante la somma prestata di fr. 20'000.– posta in
esecuzione. Ha respinto l’eccezione da lui sollevata secondo cui l’istante non
aveva fornito la merce (kebab) che – in
base al contratto di prestito – egli non poteva ordinare da un altro
concorrente, ragione per cui, a sua volta, non ha onorato il contratto che
prevedeva la restituzione del prestito in rate mensili di almeno fr. 1'000.–. A
un esame di verosimiglianza, il primo giudice ha infatti rilevato che la
clausola di esclusività vincolava solo il convenuto e che l’istante, con
scritto del 2 febbraio 2023, l’aveva liberato dal suo obbligo di ordinazione.
Il Pretore ha d’altronde considerato che il convenuto non aveva reso verosimile
né quantificato i danni da lui lamentati in ragione del comportamento
dell’istante.
4. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver ignorato
l’inadempienza dell’istante, che in violazione degli accordi si è rifiutata di fornire la merce, o meglio tutto il
suo fabbisogno di kebab, oltretutto senza giustificazione pertinente,
se non per un pretestuoso “smantellamento strutturale ed economico”, invero mai
avvenuto, comunicata dopo settimane di
silenzio, nonostante i suoi ripetuti solleciti di fornitura della merce
necessaria alla sua attività. A suo giudizio appare “fin troppo evidente” che
l’istante si sia im-pegnata “a
sua volta” a fornire la merce ch’egli era obbligato a
ordinare dalla stessa. Cita quali elementi a sostegno della sua interpretazione
del contratto il fatto che il preambolo specifica come le parti siano coinvolte
in transazione commerciali, ciò che determina per il fornitore mutuante la
condizione imprescindibile di mettere la merce a disposizione del cliente
mutuatario affinché possa esercitare la sua attività, guadagnare e restituire
il prestito. Ne sono la prova l’assenza d’interessi sulla somma prestata,
perché il guadagno del fornitore è proprio quello conseguito con la consegna
della merce, e il fatto che l’obbligo di fornitura dura sino alla restituzione
del prestito. Il reclamante conclude che, stante la sua inadempienza, in virtù
dell’art. 82 CO l’istante non ha diritto di ottenere il rigetto
dell’opposizione.
5. Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico
o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente,
incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art.
82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi
onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso
della propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a,
RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella 14.2022.113 del
28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente
all’eccezione d’inadempimento; DTF 149 III 310 consid. 5.2.2, implicitamente
per i difetti che ricadono sotto l’art. 82
CO). Spetta al convenuto rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca
l’eccezione dell’art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la
pretesa posta in esecuzione
(sentenze della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 5.3; 14.2023.36 del
16 ottobre 2023 consid. 6.2.2; 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1).
5.1 Nella
fattispecie, incombeva pertanto al reclamante rendere verosimile il preteso
obbligo dell’istante di fornire il suo fabbisogno di merce per la confezione di
kebab, di cui invoca l’inadempimento a
sostegno della domanda di reiezione dell’istanza. Ora, non è contestato
– ed è pacifico – che il contratto di prestito sul quale l’istante fonda la propria pretesa (doc. B) non prevede alcun
obbligo esplicito di fornitura della merce per lui. Non risulta neppure
essere un corollario implicito dell’obbligo
del reclamante di acquistare la merce dall’istante (punto 6 del
contratto). Il carattere commerciale (“kaufmännisch”) della relazione contrattuale
indicato nel preambolo del contratto non implica necessariamente la reciprocità
dell’obbligo di rifornimento assunto dal reclamante, ma sta solo a pre-cisare
che ogni parte agisce a titolo professionale. Già dal titolo del contratto (“Darlehensvertrag”) si evince che l’unico dovere a carico dell’istante è quello di consegnare fr. 20'000.– al convenuto a titolo
di mutuo (punto 1). Siccome l’ha adempiuto, è legittimato a richiederne il
rimborso secondo le modalità pattuite, che non prevedono un suo obbligo di fornire
il fabbisogno di merce del convenuto per la confezione di kebab.
5.2 Non si disconosce che il rifiuto di fornire la
merce al mutuatario sarebbe stato contrario alle finalità del contratto se il
mutuante avesse continuato a pretendere dalla controparte il rispetto
dell’esclusiva, poiché gli avrebbe impedito in pratica di esercitare parte
dell’attività per la quale il mutuo è stato concesso (punto 1.3). Il Pretore ha però accertato che l’istante, nello stesso tempo
in cui aveva comunicato al convenuto di non intendere più consegnargli
merce, l’aveva anche liberato dall’obbligo di rifornirsi presso di sé (v. doc.
2). Anche sotto questo profilo il reclamante non ha reso verosimile un obbligo
reciproco dell’istante di consegnargli la merce. La questione della “Basler Praxis” non
entra pertanto in considerazione nella fattispecie. L’obiezione del reclamante
secondo cui la comunicazione dell’istante
era tardiva e gli ha occasionato un danno nell’impedirgli di soddisfare
la propria clientela costituisce poi un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF,
che va trattata come tale (sotto consid. 7).
6. Il reclamante, inoltre, ribadisce l’inesigibilità
del credito posto in esecuzione, che pretende di aver già eccepita
implicitamente in prima sede, facendo valere che il mutuo, secondo le
prescrizioni contrattuali, andava rimborsato a rate di fr. 1'000.– mensili e
non in un colpo come preteso senza giustificazione dall’istante. Al momento
dell’avvio dell’esecuzione, secondo lui erano esigibili solo le tre mensilità
di febbraio ad aprile 2023.
6.1 Secondo
il punto 4.1 del contratto (doc. B), se il mutuatario è in mora con il
pagamento degli interessi (“Zinszahlung”), l’intero importo residuo è immediatamente esigibile senz’ulteriore
interpellazione. La clausola rinvia esplicitamente agl’interessi di mora,
stabiliti al punto 2 – non al pagamento delle rate di rimborso (“Raten”)
disciplinato dal punto 3 –, il quale prevede che un interesse del 7% (n. 2.1) è
dovuto solo se il mutuatario è in ritardo con il rimborso delle rate (n. 2.3) e
dev’essere pagato per il 25 dicembre di ogni anno fino al rimborso totale del
mutuo (n. 2.2). Secondo ogni verosimiglianza, gl’interessi di mora per il primo
anno, che sono scaduti il 25 dicembre 2023, non erano ancora esigibili al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 15 maggio 2023 (data della notificazione
del precetto esecutivo all’escusso: v. art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651
consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22
marzo 2016 consid. 3.1 e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid.
4.1.1), sicché l’intero importo residuo non era esigibile, la condizione posta
al punto 4.1 del contratto non essendo adempiuta, ciò che il Pretore avrebbe
dovuto rilevare d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
6.2 D’altronde,
le altre clausole (4.2 e 4.3) di esigibilità immediata del saldo residuo non
contemplano il caso della mora nel pagamento di una o più rate di rimborso, proprio
perché in una simile ipotesi le parti hanno pattuito l’obbligo per la
mutuataria di corrispondere un interesse di mora con un tasso superiore a
quello legale (del 5%, art. 104 cpv. 1 CO).
6.3 Ne
segue che al momento dell’avvio dell’esecuzione, solo le tre rate di febbraio
ad aprile 2023 erano esigibili. Il rigetto dell’opposizione va pertanto limitato all’importo di tali rate, pari a fr.
3'000.–, senza interessi di mora (che sono diventati esigibili solo il
25 dicembre 2023, sopra consid. 6.1).
7. A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del
giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)
e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se
sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto
ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017
del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82
LEF).
7.1 Nel
caso specifico, il reclamante eccepisce la tardività della comunicazione della
liberazione dal suo obbligo di ordinazione, poiché fatta dopo settimane di
silenzio alle sue molteplici richieste di ordinazione (per e-mail), la prima
già dopo meno dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, impendendogli
così di soddisfare la propria clientela e di conseguire le entrate finanziarie
necessarie a pagare la prima rata di rimborso del prestito.
7.2 In
realtà, all’e-mail del 1° febbraio 2023 da lui prodotta (doc. 1), in cui si
doleva di non aver ricevuto la merce ordinata il 31 gennaio 2023, la mutuante
ha risposto già il giorno successivo (doc. 2), comunicando di aver sospeso le
consegne per motivi strutturali ed economici e informandolo della decadenza
dell’obbligo di rifornimento e delle conseguenze previste dal contratto in caso
d’inosservanza, in particolare della pena convenzionale. Data la chiarezza
della risposta, il reclamante non poteva aspettarsi in buona fede un riscontro
alle sue ulteriori e-mail di sollecito, peraltro non agli atti, ma solo
menzionati nell’e-mail del 16 marzo 2023 (doc. 3). La rinuncia della mutuante
al proprio diritto di esigere il rispetto dell’esclusiva non ha fatto decadere
Fatti
i suoi altri diritti contemplati dal contratto, in particolare quello di
chiedere il rimborso del mutuo (v. punto 7.1). D’altronde, il reclamante non ha
reso verosimile – e neppure quantificato – il danno da lui subìto, fornendo
indizi sul fatto che non abbia potuto ottenere per tempo la merce necessaria da
un altro fornitore, per tacere del fatto che non poteva affidarsi a un obbligo
di rifornimento a carico dell’istante, che non ha dimostrato risultare dal
contratto (sopra consid. 5.1). L’eccezione è di conseguenza infondata, ciò che
segna l’esito del reclamo.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.
106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema d’indennità in prima sede, non avendo il
convenuto formulato alcuna domanda al riguardo.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ della sede di Bellinzona
dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.
3'000.–.
Considerandi
2.
Le
spese processuali, di fr. 200.–, sono poste a carico dell’istante per 17⁄20 e a carico del convenuto
per i rimanenti 3⁄20.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per
3⁄20 e a carico dell’istante per
i rimanenti 17⁄20. La CO 1 rifonderà
al reclamante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).