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Decisione

14.2023.135

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

12 dicembre 2023Italiano5 min

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.–

Source ti.ch

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Incarto n.

14.2023.135

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4911 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 ottobre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 28 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 16

ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 28 novembre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 28 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre

2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso

al­l’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2023, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 11 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato il 30 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto due estratti del proprio conto presso

la Banca Raiffeisen del Vedeggio, da cui risulta l’addebito a favore dell’Ufficio

d’esecuzione di fr. 16'067.85 (doc. E) il 7 novembre e di fr. 89.40

il 21 novembre 2023 (doc. F) con la menzione dell’esecuzione in base alla quale

è stato decretato il fallimento e delle spese processuali di fr. 80.–

della causa di fallimento. Per una svista dell’Ufficio, le somme sono state accredita­te

a un’altra esecuzione (dichiarazione del 29 novembre 2023, doc. G). Nel

frattempo l’errore è stato corretto e l’esecuzione del­l’istante registrata

come saldata. Siccome i pagamenti sono avvenuti prima della pronuncia del

fallimento, il presupposto di cui al­l’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto

già al momento in cui è stato decretato, il 29 novembre, sicché il fallimento

va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

sen­so dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi

alla scadenza del termine di paga­mento di venti giorni indicato nella

comminatoria di fallimento notificatale il

26.

settembre 2023, ha reso necessario l’avvio della pro­cedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 novembre 2023

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è

annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).