14.2023.135
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
12 dicembre 2023Italiano5 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.–
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Incarto n.
14.2023.135
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.4911 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 ottobre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 28 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 16
ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 28 novembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 28 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre
2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2023, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 11 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato il 30 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto due estratti del proprio conto presso
la Banca Raiffeisen del Vedeggio, da cui risulta l’addebito a favore dell’Ufficio
d’esecuzione di fr. 16'067.85 (doc. E) il 7 novembre e di fr. 89.40
il 21 novembre 2023 (doc. F) con la menzione dell’esecuzione in base alla quale
è stato decretato il fallimento e delle spese processuali di fr. 80.–
della causa di fallimento. Per una svista dell’Ufficio, le somme sono state accreditate
a un’altra esecuzione (dichiarazione del 29 novembre 2023, doc. G). Nel
frattempo l’errore è stato corretto e l’esecuzione dell’istante registrata
come saldata. Siccome i pagamenti sono avvenuti prima della pronuncia del
fallimento, il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto
già al momento in cui è stato decretato, il 29 novembre, sicché il fallimento
va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi
alla scadenza del termine di pagamento di venti giorni indicato nella
comminatoria di fallimento notificatale il
26.
settembre 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 novembre 2023
dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è
annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).