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Decisione

14.2023.137

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di servizio di pubblicità su internet. Parametri di calcolo della remunerazione del mandante (“leads” e costo unitario) comunicati a posteriori dalla st

20 marzo 2024Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi appena esposti è ininfluente ai fini dell’odierno giudizio la

questione di sapere chi conducesse e gestisse le campagne di marketing. Se non

è scritto, ovvero firmato, il riconoscimento del­l’importo posto in esecuzione

– nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non

vale titolo di rigetto dell’opposizione nella procedura sommaria dell’art. 84

LEF. Ciò vale a fortiori per un debito che a detta della reclamante sarebbe stato quantificato

esclusivamente dall’escussa secondo criteri da essa stabiliti successivamente

in modo unilaterale, cioè non secondo criteri oggettivi decisi già al

momento della sottoscrizione del riconoscimento (sopra consid. 5 a contrario).

5.3 Che l’indirizzo e-mail da

cui sono state inviate le ricapitolazioni

mensili (doc. E) sia quello previsto dal contratto e che gl’indirizzi indicati

in copia per conoscenza fossero quelli personali del precedente e dell’attuale amministratori unici della

convenuta non per­mette, contrariamente a quanto sostiene la reclamante,

di considerare tali e-mail come firmate ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Per

“scrittura privata” s’intende infatti lo scritto che reca la firma

manoscritta o la firma elettronica qualificata dell’escusso nel senso dell’art.

14 cpv. 1 e 1bis CO, ossia una “firma

elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi

della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2

lett. e; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82; Staehelin op. cit., n. 12 ad art. 82).

Non ne figura alcuna sulle e-mail in discussione e neppure la

reclamante lo allega e lo dimostra come le sarebbe spettato (sentenza

della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023 consid. 5.1). Le parti stesse hanno del resto convenuto nel contratto (ad n. 9.3) che

i documenti trasmessi mediante comunicazioni e-mail hanno scopo solo

informativo e sono vincolanti solo se viene successivamente fornita una copia

scritta del documento firmata dalla persona autorizzata. La censura è quindi

finanche pretestuosa.

5.4 La reclamante allega che l’e-mail (“affiliate@CO 1.com”)

e il no­me (“PI

2”) presenti sulle comunicazioni mensili sono gli stessi che figurano anche

su un documento prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5) e ne deduce che con

quel documento PI 2 avreb­be riconosciuto la titolarità dell’indirizzo e il

Considerandi

contenuto delle e-mail relative alle comunicazioni di pagamento (plico doc. E;

vedi anche intestazione doc. 12). Sennonché l’allegazione

è nuova e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per tacere del fatto che,

ancora una volta, il documentato citato è una semplice e-mail priva di firma

manoscritta o elettronica qualificata e non può quindi costituire un valido

riconoscimento di debito neppure in congiunzione con il contratto, che non vi rinvia.

5.5

A

detta della reclamante il Pretore non poteva fondare la sua decisione sull’assenza

di firma sulle comunicazioni mensili, poiché è notorio che nel mondo dei

servizi online le comunicazioni avvengono per e-mail. Ora,

se non è in possesso né di una decisione esecutiva né di un riconoscimento di

debito, a prescindere dal­l’ambito in cui è sorta la sua pretesa l’escutente non

ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF), ma per legge deve seguire la via della procedura

ordinaria per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra

consid. 2; sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid. 5.2 e il

rinvio).

5.6

È infine inammissibile l’argomentazione con cui la reclamante ripete

che il sistema di pagamento, così previsto dal contratto, è sempre stato

accettato e utilizzato dalla debitrice, che non lo ha mai messo in discussione

né contestato le fatture, tanto che la CO 1 ha addirittura pagato parte di una

delle fatture oggi ancora scoperte. La reclamante non si confronta infatti con

quanto già spiegatole dal Pretore nella decisione impugnata, ossia che la mancata contestazione di fatture o di richieste elettroniche di

pagamento, come pure pagamenti parziali, sono senza rilievo nella procedura di

rigetto dell’opposizione, perché un ipotetico riconoscimento (tacito) per atti

concludenti, in quanto sprovvisto di firma dell’escusso, non dà in ogni caso

titolo al rigetto provvisorio del­l’opposizione. Comunque sia, la motivazione

del primo giudice è assolutamente corretta (tra altre: sentenza della CEF

14.2019.36

dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/b e i rinvii).

6.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. Come

già rilevato, il giudizio odierno non preclude alla reclamante la possibilità

di riproporre la causa in procedura ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), dimostran­do

l’esistenza della sua pretesa con altri mezzi di prova che non un

riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'595.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).