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Decisione

14.2023.137

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di servizio di pubblicità su internet. Parametri di calcolo della remunerazione del mandante (“leads” e costo unitario) comunicati a posteriori dalla stessa escussa

20 marzo 2024Italiano16 min

– nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.137

Lugano

20 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.6001 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre

2022 dall’

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 17 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 1° gennaio 2021 la PI 1 e la CO

1 han­no sottoscritto un accordo relativo a servizi di pubblicità e generazione

di contatti su internet (“Agreement no. 64/2021 for advertising services and

generation of leads”. Il

30 dicembre 2021 la PI 1 ha ceduto alla RE 1

le

pretese fondate sul contratto.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 novembre 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 110'595.–

oltre a interessi e spese per il “Credito da contratto PI

1 (CZ) n. 64/2021 (…) per

complessivi USD 131'521.00 dedotto il pagamento parziale effettuato dalla

debitrice il 13.12.2021 di USD 20'000.00 sulla fattura n. R21-406. Il debito

complessivo scoperto ammonta a USD 111'521.00

e viene posto in esecuzione al con­trovalore in CHF alla data dell’inoltro

della domanda di esecuzione (1 USD = 0.9919 CHF)”.

C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 19 dicembre 2022 l’RE 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 12 gennaio 2023. Con replica spontanea del 2 febbraio 2023 e

duplica spontanea del 16 febbraio 2023 le parti hanno ribadito le loro

posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 1'400.– a favore della convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 30 novembre 2023 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e

ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 20 novembre 2023, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 30 novembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato

che il contratto po­neva a carico della CO 1 un determinato costo per

ciascun potenziale cliente od opportunità di vendita (“lead”) ottenuto grazie alle

campagne di marketing condotte e gestite dalla mandataria originaria, la PI 1. Il primo giudice ha con­statato che

non è chiaro come avvenisse la selezione delle campagne marketing da parte

della convenuta. Per quanto è dato di capire, ciò non avveniva su un portale

certificato con firma elettronica, ma l’atto di selezione dei parametri risulta

dai rapporti riepilogativi, che non si comprende se siano stati allestiti dalla

creditrice originaria (la PI 1) oppure, come sostiene l’istante cessionaria (l’RE

1), da tale “R__________”, il cui ruolo in seno alla società convenuta (la CO 1)

è sconosciuto. Ad ogni modo, per il Pretore quei rapporti, al pari di tutta la

corrispondenza e-mail, non costituiscono, in assenza di firma (autografa o

elettronica certificata) di un legittimo rappresentante in seno alla convenuta,

un riconoscimento delle prestazioni fornite e ancora meno dei prezzi unitari

applicati. Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle

richieste elettroniche di pagamento è senza rilievo ai fini della decisione,

perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto di

firma dell’escussa, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione,

anche nell’ipotesi di un pagamento parziale.

D’altronde,

ha aggiunto il primo giudice, il contratto non precisa la remunerazione

puntuale e unitaria per ciascuna campagna pubblicitaria gestita dalla PI 1. Non

è di alcun ausilio per l’istante il fatto che la convenuta non abbia contestato

che la fatturazione avvenisse sulla base dei dati dalla medesima fornita.

Essenziale è infatti che il giudice del rigetto sia in grado, sulla base del

(solo) titolo di rigetto, di accertare l’esistenza e l’esigibilità della

pretesa vantata dall’escutente. Ora, il Pretore ha considerato che i

presupposti per determinarsi in tal senso non ricorrevano in concreto, onde la

reiezione dell’istanza.

4. Nel

reclamo l’RE 1 rammenta che il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti e che è sufficiente che il credito

riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

prestabiliti e sottratti alla possibilità di successive modifiche unilaterali.

A mente sua il Pretore, sebbene abbia esposto quel principio, non l’ha

correttamente applicato, respingendo a torto l’istanza. Come riconoscimento di

debito la reclamante si avvale dell’insieme dei documenti prodotti, quali il contratto sottoscritto dall’escussa in

relazione alle ricapitolazioni inviate da quest’ultima a fine periodo contabile

mensile, aventi per oggetto ciò ch’essa doveva pagare in base a

parametri contrattuali oggettivi e

prestabiliti, così come le fatture, che rispecchia­no perfettamente i

dati comunicati.

5. Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25

ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non

è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento

(già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF

14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018

consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e

5.4; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 48 ad art. 82

LEF).

Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento

in cui egli si riconosce debitore dell’e­­scutente sia firmato e si riferisca o

rinvii chiaramente e direttamen­te a documenti che menzionano l’importo del

debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato

o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato

già al momento della sua sottoscrizione

(DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin,

op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82, sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno

2021, consid. 5).

5.1 La

reclamante evidenzia che secondo il contratto i prezzi e le tariffe saranno

stabiliti dalle parti nella richiesta di servizio a seconda dei parametri di

generazione dei “leads” e delle condizioni selezionate dal cliente (“Prices

and rates (…) shall be set by the Parties in the service Request depending on

the Lead generation parameters and conditions selected by the Costumer”) (doc.

D, n. 4.1), ossia da parametri prestabiliti, cioè i “prezzi unitari applicati” (“Lead generation

parameters”) indicati “in modo non interpretabile” nella

casella “payout” delle ricapitolazioni inviate dalla debitrice

medesima e dal­la stessa determinati, dalle quali si

evince il numero di “leads”, sicché l’ammontare del debito (“spent”) risulta dal “payout” moltiplica­to per il numero di “leads”. A detta della reclamante, il debito è

per­tanto riconosciuto dalla convenuta sulla base dei soli

parametri contrattuali da essa scelti e comunicati a posteriori alla creditrice

per la remunerazione dei suoi servizi, senza che quest’ultima abbia dal canto

suo modificato il debito successivamente né potuto influire sui prezzi unitari.

Difatti le fatture corrispondono esattamen­te

alle ricapitolazioni, da assimilare a un’autorizzazione della convenuta

in favore della creditrice a porle a carico il debito stabilito sulla base dei

parametri accettati contrattualmente.

5.1.1 Orbene, è pacifico che il contratto firmato dalla

convenuta (doc. D) non permette di quantificare il debito. Nel capitolo

relativo al costo dei servizi (ad 4.1), esso si riferisce infatti ai prezzi e

alle tariffe che sarebbero stati stabiliti dalle parti nella richiesta di

servizio (sopra ad 5.1), la quale non è però stata prodotta dalla reclaman­te. Quanto

alle ricapitolazioni spedite dall’escussa

per e-mail non firmate (plico doc. E), potrebbero essere considerate parte del

riconoscimento di debito soltanto se il contratto firmato vi rinviasse

espressamente, ciò che non è il caso e neppure è materialmente possibile,

siccome la reclamante stessa afferma che tali rapporti sono stati allestiti successivamente

alla firma del contratto, dopo che la PI 1 aveva fornito i suoi servizi. Quelle

ricapitolazioni non possono quindi

essere considerate un riconoscimento di

debito in relazione al contratto sottoscritto dall’escussa (nello stesso senso

sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 feb­braio 2021 consid. 5.1, per il caso

di un bollettino firmato che non rinvia alla fattura in cui è indicato l’ammontare

del debito, emessa per di più successivamente alla sottoscrizione del

bollettino).

5.1.2 Non

si disconosce che secondo il contratto i prezzi e le tariffe sarebbero dovuti

essere fissati dalle parti nella richiesta di servizi a seconda dei parametri

di generazione dei “leads” e delle condizio­ni selezionate dal cliente (“payout” e “leads”), ma gli

stessi non so­no precisati nel contratto, bensì solo nelle successive

comunicazioni mensili della convenuta, cui il contratto, per gli ovvii motivi

già citati, non rinvia e non poteva rinviare, come peraltro ammesso dalla

stessa reclamante (“e da essa

comunicati a posteriori alla creditrice con

il plico doc. E”

e questo “dopo

aver essa fatto capo ai ser­vizi

PI 1”). A ben vedere, il contratto sottoscritto dalla

debitrice contiene un’offerta di servizio, la cui accettazione non

comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al

momento della sottoscrizione, neppure determinabili (nello stesso senso la già citata

14.2020.191 consid. 5.1), giacché lo avrebbero dovuto essere nella richiesta di

servizi, che l’istante ha omesso di produrre.

5.1.3 Nulla

cambia al riguardo la pretesa autorizzazione – contenuta nel contratto firmato

della convenuta in favore della creditrice di por­le “a carico un debito sulla base di parametri accettati

contrattualmente”. Infatti, non costituisce un riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’impegno preso di pagare un ipotetico o

generico importo non determinato né determinabile (nello stesso senso: sentenze

della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.3, nel caso di chi ha

riconosciuto la propria colpa per un danno a quel momento non ancora

quantificato, e 14.2021.95 del 16 novembre 2021 consid. 4.3, nel caso di chi s’impegna

a pagare la franchigia prima del verificarsi del danno).

5.2 Per

Fatti

i motivi appena esposti è ininfluente ai fini dell’odierno giudizio la

questione di sapere chi conducesse e gestisse le campagne di marketing. Se non

è scritto, ovvero firmato, il riconoscimento del­l’importo posto in esecuzione

– nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non

vale titolo di rigetto dell’opposizione nella procedura sommaria dell’art. 84

LEF. Ciò vale a fortiori per un debito che a detta della reclamante sarebbe stato quantificato

esclusivamente dall’escussa secondo criteri da essa stabiliti successivamente

in modo unilaterale, cioè non secondo criteri oggettivi decisi già al

momento della sottoscrizione del riconoscimento (sopra consid. 5 a contrario).

5.3 Che l’indirizzo e-mail da

cui sono state inviate le ricapitolazioni

mensili (doc. E) sia quello previsto dal contratto e che gl’indirizzi indicati

in copia per conoscenza fossero quelli personali del precedente e dell’attuale amministratori unici della

convenuta non per­mette, contrariamente a quanto sostiene la reclamante,

di considerare tali e-mail come firmate ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Per

“scrittura privata” s’intende infatti lo scritto che reca la firma

manoscritta o la firma elettronica qualificata dell’escusso nel senso dell’art.

14 cpv. 1 e 1bis CO, ossia una “firma

elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi

della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2

lett. e; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82; Staehelin op. cit., n. 12 ad art. 82).

Non ne figura alcuna sulle e-mail in discussione e neppure la

reclamante lo allega e lo dimostra come le sarebbe spettato (sentenza

della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023 consid. 5.1). Le parti stesse hanno del resto convenuto nel contratto (ad n. 9.3) che

i documenti trasmessi mediante comunicazioni e-mail hanno scopo solo

informativo e sono vincolanti solo se viene successivamente fornita una copia

scritta del documento firmata dalla persona autorizzata. La censura è quindi

finanche pretestuosa.

5.4 La reclamante allega che l’e-mail (“affiliate@CO 1.com”)

e il no­me (“PI

2”)

presenti sulle comunicazioni mensili sono gli stessi che figurano anche

su un documento prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5) e ne deduce che con

quel documento PI 2 avreb­be riconosciuto la titolarità dell’indirizzo e il

Considerandi

contenuto delle e-mail relative alle comunicazioni di pagamento (plico doc. E;

vedi anche intestazione doc. 12). Sennonché l’allegazione

è nuova e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per tacere del fatto che,

ancora una volta, il documentato citato è una semplice e-mail priva di firma

manoscritta o elettronica qualificata e non può quindi costituire un valido

riconoscimento di debito neppure in congiunzione con il contratto, che non vi rinvia.

5.5

A

detta della reclamante il Pretore non poteva fondare la sua decisione sull’assenza

di firma sulle comunicazioni mensili, poiché è notorio che nel mondo dei

servizi online le comunicazioni avvengono per e-mail. Ora,

se non è in possesso né di una decisione esecutiva né di un riconoscimento di

debito, a prescindere dal­l’ambito in cui è sorta la sua pretesa l’escutente non

ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF), ma per legge deve seguire la via della procedura

ordinaria per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra

consid. 2; sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid. 5.2 e il

rinvio).

5.6

È infine inammissibile l’argomentazione con cui la reclamante ripete

che il sistema di pagamento, così previsto dal contratto, è sempre stato

accettato e utilizzato dalla debitrice, che non lo ha mai messo in discussione

né contestato le fatture, tanto che la CO 1 ha addirittura pagato parte di una

delle fatture oggi ancora scoperte. La reclamante non si confronta infatti con

quanto già spiegatole dal Pretore nella decisione impugnata, ossia che la mancata contestazione di fatture o di richieste elettroniche di

pagamento, come pure pagamenti parziali, sono senza rilievo nella procedura di

rigetto dell’opposizione, perché un ipotetico riconoscimento (tacito) per atti

concludenti, in quanto sprovvisto di firma dell’escusso, non dà in ogni caso

titolo al rigetto provvisorio del­l’opposizione. Comunque sia, la motivazione

del primo giudice è assolutamente corretta (tra altre: sentenza della CEF

14.2019.36

dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/b e i rinvii).

6.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. Come

già rilevato, il giudizio odierno non preclude alla reclamante la possibilità

di riproporre la causa in procedura ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), dimostran­do

l’esistenza della sua pretesa con altri mezzi di prova che non un

riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'595.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).