14.2023.137
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di servizio di pubblicità su internet. Parametri di calcolo della remunerazione del mandante (“leads” e costo unitario) comunicati a posteriori dalla stessa escussa
20 marzo 2024Italiano16 min
– nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.137
Lugano
20 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.6001 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre
2022 dall’
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 17 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° gennaio 2021 la PI 1 e la CO
1 hanno sottoscritto un accordo relativo a servizi di pubblicità e generazione
di contatti su internet (“Agreement no. 64/2021 for advertising services and
generation of leads”. Il
30 dicembre 2021 la PI 1 ha ceduto alla RE 1
le
pretese fondate sul contratto.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 novembre 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 110'595.–
oltre a interessi e spese per il “Credito da contratto PI
1 (CZ) n. 64/2021 (…) per
complessivi USD 131'521.00 dedotto il pagamento parziale effettuato dalla
debitrice il 13.12.2021 di USD 20'000.00 sulla fattura n. R21-406. Il debito
complessivo scoperto ammonta a USD 111'521.00
e viene posto in esecuzione al controvalore in CHF alla data dell’inoltro
della domanda di esecuzione (1 USD = 0.9919 CHF)”.
C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 19 dicembre 2022 l’RE 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 12 gennaio 2023. Con replica spontanea del 2 febbraio 2023 e
duplica spontanea del 16 febbraio 2023 le parti hanno ribadito le loro
posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 1'400.– a favore della convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 30 novembre 2023 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 20 novembre 2023, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 30 novembre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato
che il contratto poneva a carico della CO 1 un determinato costo per
ciascun potenziale cliente od opportunità di vendita (“lead”) ottenuto grazie alle
campagne di marketing condotte e gestite dalla mandataria originaria, la PI 1. Il primo giudice ha constatato che
non è chiaro come avvenisse la selezione delle campagne marketing da parte
della convenuta. Per quanto è dato di capire, ciò non avveniva su un portale
certificato con firma elettronica, ma l’atto di selezione dei parametri risulta
dai rapporti riepilogativi, che non si comprende se siano stati allestiti dalla
creditrice originaria (la PI 1) oppure, come sostiene l’istante cessionaria (l’RE
1), da tale “R__________”, il cui ruolo in seno alla società convenuta (la CO 1)
è sconosciuto. Ad ogni modo, per il Pretore quei rapporti, al pari di tutta la
corrispondenza e-mail, non costituiscono, in assenza di firma (autografa o
elettronica certificata) di un legittimo rappresentante in seno alla convenuta,
un riconoscimento delle prestazioni fornite e ancora meno dei prezzi unitari
applicati. Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle
richieste elettroniche di pagamento è senza rilievo ai fini della decisione,
perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto di
firma dell’escussa, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione,
anche nell’ipotesi di un pagamento parziale.
D’altronde,
ha aggiunto il primo giudice, il contratto non precisa la remunerazione
puntuale e unitaria per ciascuna campagna pubblicitaria gestita dalla PI 1. Non
è di alcun ausilio per l’istante il fatto che la convenuta non abbia contestato
che la fatturazione avvenisse sulla base dei dati dalla medesima fornita.
Essenziale è infatti che il giudice del rigetto sia in grado, sulla base del
(solo) titolo di rigetto, di accertare l’esistenza e l’esigibilità della
pretesa vantata dall’escutente. Ora, il Pretore ha considerato che i
presupposti per determinarsi in tal senso non ricorrevano in concreto, onde la
reiezione dell’istanza.
4. Nel
reclamo l’RE 1 rammenta che il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti e che è sufficiente che il credito
riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
prestabiliti e sottratti alla possibilità di successive modifiche unilaterali.
A mente sua il Pretore, sebbene abbia esposto quel principio, non l’ha
correttamente applicato, respingendo a torto l’istanza. Come riconoscimento di
debito la reclamante si avvale dell’insieme dei documenti prodotti, quali il contratto sottoscritto dall’escussa in
relazione alle ricapitolazioni inviate da quest’ultima a fine periodo contabile
mensile, aventi per oggetto ciò ch’essa doveva pagare in base a
parametri contrattuali oggettivi e
prestabiliti, così come le fatture, che rispecchiano perfettamente i
dati comunicati.
5. Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso
o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o
perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25
ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non
è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento
(già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF
14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018
consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e
5.4; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet
in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 48 ad art. 82
LEF).
Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento
in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o
rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del
debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato
o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato
già al momento della sua sottoscrizione
(DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin,
op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82, sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno
2021, consid. 5).
5.1 La
reclamante evidenzia che secondo il contratto i prezzi e le tariffe saranno
stabiliti dalle parti nella richiesta di servizio a seconda dei parametri di
generazione dei “leads” e delle condizioni selezionate dal cliente (“Prices
and rates (…) shall be set by the Parties in the service Request depending on
the Lead generation parameters and conditions selected by the Costumer”) (doc.
D, n. 4.1), ossia da parametri prestabiliti, cioè i “prezzi unitari applicati” (“Lead generation
parameters”) indicati “in modo non interpretabile” nella
casella “payout” delle ricapitolazioni inviate dalla debitrice
medesima e dalla stessa determinati, dalle quali si
evince il numero di “leads”, sicché l’ammontare del debito (“spent”) risulta dal “payout” moltiplicato per il numero di “leads”. A detta della reclamante, il debito è
pertanto riconosciuto dalla convenuta sulla base dei soli
parametri contrattuali da essa scelti e comunicati a posteriori alla creditrice
per la remunerazione dei suoi servizi, senza che quest’ultima abbia dal canto
suo modificato il debito successivamente né potuto influire sui prezzi unitari.
Difatti le fatture corrispondono esattamente
alle ricapitolazioni, da assimilare a un’autorizzazione della convenuta
in favore della creditrice a porle a carico il debito stabilito sulla base dei
parametri accettati contrattualmente.
5.1.1 Orbene, è pacifico che il contratto firmato dalla
convenuta (doc. D) non permette di quantificare il debito. Nel capitolo
relativo al costo dei servizi (ad 4.1), esso si riferisce infatti ai prezzi e
alle tariffe che sarebbero stati stabiliti dalle parti nella richiesta di
servizio (sopra ad 5.1), la quale non è però stata prodotta dalla reclamante. Quanto
alle ricapitolazioni spedite dall’escussa
per e-mail non firmate (plico doc. E), potrebbero essere considerate parte del
riconoscimento di debito soltanto se il contratto firmato vi rinviasse
espressamente, ciò che non è il caso e neppure è materialmente possibile,
siccome la reclamante stessa afferma che tali rapporti sono stati allestiti successivamente
alla firma del contratto, dopo che la PI 1 aveva fornito i suoi servizi. Quelle
ricapitolazioni non possono quindi
essere considerate un riconoscimento di
debito in relazione al contratto sottoscritto dall’escussa (nello stesso senso
sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 febbraio 2021 consid. 5.1, per il caso
di un bollettino firmato che non rinvia alla fattura in cui è indicato l’ammontare
del debito, emessa per di più successivamente alla sottoscrizione del
bollettino).
5.1.2 Non
si disconosce che secondo il contratto i prezzi e le tariffe sarebbero dovuti
essere fissati dalle parti nella richiesta di servizi a seconda dei parametri
di generazione dei “leads” e delle condizioni selezionate dal cliente (“payout” e “leads”), ma gli
stessi non sono precisati nel contratto, bensì solo nelle successive
comunicazioni mensili della convenuta, cui il contratto, per gli ovvii motivi
già citati, non rinvia e non poteva rinviare, come peraltro ammesso dalla
stessa reclamante (“e da essa
comunicati a posteriori alla creditrice con
il plico doc. E”
e questo “dopo
aver essa fatto capo ai servizi
PI 1”). A ben vedere, il contratto sottoscritto dalla
debitrice contiene un’offerta di servizio, la cui accettazione non
comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al
momento della sottoscrizione, neppure determinabili (nello stesso senso la già citata
14.2020.191 consid. 5.1), giacché lo avrebbero dovuto essere nella richiesta di
servizi, che l’istante ha omesso di produrre.
5.1.3 Nulla
cambia al riguardo la pretesa autorizzazione – contenuta nel contratto firmato
della convenuta in favore della creditrice di porle “a carico un debito sulla base di parametri accettati
contrattualmente”. Infatti, non costituisce un riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’impegno preso di pagare un ipotetico o
generico importo non determinato né determinabile (nello stesso senso: sentenze
della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.3, nel caso di chi ha
riconosciuto la propria colpa per un danno a quel momento non ancora
quantificato, e 14.2021.95 del 16 novembre 2021 consid. 4.3, nel caso di chi s’impegna
a pagare la franchigia prima del verificarsi del danno).
5.2 Per
Fatti
i motivi appena esposti è ininfluente ai fini dell’odierno giudizio la
questione di sapere chi conducesse e gestisse le campagne di marketing. Se non
è scritto, ovvero firmato, il riconoscimento dell’importo posto in esecuzione
– nella fattispecie secondo la reclamante tramite comunicazioni per e-mail – non
vale titolo di rigetto dell’opposizione nella procedura sommaria dell’art. 84
LEF. Ciò vale a fortiori per un debito che a detta della reclamante sarebbe stato quantificato
esclusivamente dall’escussa secondo criteri da essa stabiliti successivamente
in modo unilaterale, cioè non secondo criteri oggettivi decisi già al
momento della sottoscrizione del riconoscimento (sopra consid. 5 a contrario).
5.3 Che l’indirizzo e-mail da
cui sono state inviate le ricapitolazioni
mensili (doc. E) sia quello previsto dal contratto e che gl’indirizzi indicati
in copia per conoscenza fossero quelli personali del precedente e dell’attuale amministratori unici della
convenuta non permette, contrariamente a quanto sostiene la reclamante,
di considerare tali e-mail come firmate ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Per
“scrittura privata” s’intende infatti lo scritto che reca la firma
manoscritta o la firma elettronica qualificata dell’escusso nel senso dell’art.
14 cpv. 1 e 1bis CO, ossia una “firma
elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi
della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2
lett. e; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82; Staehelin op. cit., n. 12 ad art. 82).
Non ne figura alcuna sulle e-mail in discussione e neppure la
reclamante lo allega e lo dimostra come le sarebbe spettato (sentenza
della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023 consid. 5.1). Le parti stesse hanno del resto convenuto nel contratto (ad n. 9.3) che
i documenti trasmessi mediante comunicazioni e-mail hanno scopo solo
informativo e sono vincolanti solo se viene successivamente fornita una copia
scritta del documento firmata dalla persona autorizzata. La censura è quindi
finanche pretestuosa.
5.4 La reclamante allega che l’e-mail (“affiliate@CO 1.com”)
e il nome (“PI
2”)
presenti sulle comunicazioni mensili sono gli stessi che figurano anche
su un documento prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5) e ne deduce che con
quel documento PI 2 avrebbe riconosciuto la titolarità dell’indirizzo e il
Considerandi
contenuto delle e-mail relative alle comunicazioni di pagamento (plico doc. E;
vedi anche intestazione doc. 12). Sennonché l’allegazione
è nuova e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per tacere del fatto che,
ancora una volta, il documentato citato è una semplice e-mail priva di firma
manoscritta o elettronica qualificata e non può quindi costituire un valido
riconoscimento di debito neppure in congiunzione con il contratto, che non vi rinvia.
5.5
A
detta della reclamante il Pretore non poteva fondare la sua decisione sull’assenza
di firma sulle comunicazioni mensili, poiché è notorio che nel mondo dei
servizi online le comunicazioni avvengono per e-mail. Ora,
se non è in possesso né di una decisione esecutiva né di un riconoscimento di
debito, a prescindere dall’ambito in cui è sorta la sua pretesa l’escutente non
ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura
sommaria (art. 80 segg. LEF), ma per legge deve seguire la via della procedura
ordinaria per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra
consid. 2; sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid. 5.2 e il
rinvio).
5.6
È infine inammissibile l’argomentazione con cui la reclamante ripete
che il sistema di pagamento, così previsto dal contratto, è sempre stato
accettato e utilizzato dalla debitrice, che non lo ha mai messo in discussione
né contestato le fatture, tanto che la CO 1 ha addirittura pagato parte di una
delle fatture oggi ancora scoperte. La reclamante non si confronta infatti con
quanto già spiegatole dal Pretore nella decisione impugnata, ossia che la mancata contestazione di fatture o di richieste elettroniche di
pagamento, come pure pagamenti parziali, sono senza rilievo nella procedura di
rigetto dell’opposizione, perché un ipotetico riconoscimento (tacito) per atti
concludenti, in quanto sprovvisto di firma dell’escusso, non dà in ogni caso
titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione. Comunque sia, la motivazione
del primo giudice è assolutamente corretta (tra altre: sentenza della CEF
14.2019.36
dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/b e i rinvii).
6.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. Come
già rilevato, il giudizio odierno non preclude alla reclamante la possibilità
di riproporre la causa in procedura ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), dimostrando
l’esistenza della sua pretesa con altri mezzi di prova che non un
riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 110'595.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).