14.2023.140
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Richiamo documenti. Onere d’allegazione. Torto morale
27 marzo 2024Italiano13 min
Lugano, sezione 5, limitatamente alle pigioni e spese accessorie di fr. 5'920.– ([1'300 + 180] * 4) e alle
Source ti.ch
__________RE 1
Incarto n.
14.2023.140
Lugano
27 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.4021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre
2023 dall’
CO 1
(rappr. dalla RA 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un
appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1°
gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–.
Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.–
mensili. Dal 1° novembre 2020, in concomitanza con la scadenza definitiva dei
sussidi, la pigione è stata ridotta a fr. 1'300.– mensili. Dal 17 marzo
2022 l’CO 1 è subentrata al contratto quale nuova proprietaria dell’oggetto
locato in luogo della PI 1. Il rapporto di locazione è terminato il 30 giugno
2022.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 aprile 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'518.55
oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 2023, indicando quale causa del
credito: “Solidale con __________
Pigioni marzo a giugno 2022 (4x CHF 1480.00), ripristino danni CHF 1548.55 e
spese processuali CHF 50.00. Concerne un appartamento di 3 locali, immobile in
Via __________ a __________”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre
2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitatamente alle pigioni e spese accessorie di fr. 5'920.– ([1'300 + 180] * 4) e alle
spese processuali di fr. 50.–, oltre agl’interessi del 5% sul totale di fr. 5'970.–
dal 21 aprile 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 20 settembre 2023 chiedendo una proroga del
termine per presentare un complemento di osservazioni. Nel nuovo termine di
venti giorni assegnato con ordinanza del 22 settembre 2023 il convenuto è
rimasto silente.
D. Statuendo con decisione del 21 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 5'920.– (anziché fr. 5'970.–), oltre agl’interessi
del 5% dal 21 aprile 2023, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 400.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Ha altresì chiesto d’“inviare e riunire tutte le procedure che nel merito
si riferiscono alla stessa situazione debitoria alla Sezione 4 della Pretura di
Lugano” e la rifusione di spese e ripetibili, oltre a “un corretto importo per torto morale e per un
adeguato risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai
finiti”. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il
22 dicembre 2023 RE 1 ha inoltrato il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, munita della vidimazione del Comune di __________.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 22 novembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 2 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello
stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che il contratto di
locazione, firmato dal conduttore, costituisce titolo di rigetto per le pigioni
arretrate e le spese accessorie da marzo a giugno 2022 per fr. 5'920.– ([fr. 1'300.–
+ fr. 180.–] * 4). Ha invece constatato
che non sussiste un titolo per le spese processuali di fr. 50.–. Ha quindi
accolto l’istanza tranne che per i fr. 50.–.
4.
Nel
reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati
accertamenti e le verifiche di “tutti
gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la
ricezione del precetto esecutivo fino alla scadenza della proroga concessagli
per l’invio delle osservazioni, visto che per legge tali documenti sono
parificati a delle osservazioni “nell’interesse
di tutti”, ma soprattutto suo, vista la sua invalidità
al 100%. Si duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in
merito “a tutte le situazioni
e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con
allegati invitati negli ultimi anni alla precedente proprietaria dello stabile,
la cui vendita è avvenuta nel corso di procedimenti davanti alla sezione 4
della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia”.
RE
1.
conclude chiedendo alla Camera di farsi trasmettere da parte delle autorità che
elenca (Pretura di Lugano,
Sezione 4 e 5, Ufficio di esecuzione, Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Lugano Ovest) “tutti
gli scritti e tutti i documenti” da lui esibiti in
merito all’importo ora da aggiornare, dovuto solo e unicamente alla PI 1.
4.1
La
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio
attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui
poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF).
Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio
infirmano il riconoscimento di debito prodotto dall’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF) e produrre le prove, in linea di massima
solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati.
4.2
Contrariamente
a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i
documenti prodotti alla rinfusa dall’escusso quanto potrebbe servire a
motivare un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF
14.2021.91
del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì
all’escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti
nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione dell’istanza.
Erra pertanto il reclamante laddove sostiene che la produzione di documenti
sarebbe da parificare a osserva-zioni all’istanza. Non solleva poi obiezioni
riguardo alla constatazione del Pretore secondo cui non ha inviato ulteriori
osservazioni entro il termine prorogato.
Per
il resto nelle osservazioni all’istanza egli si era limitato a richiamare in
modo copioso e confuso altri incarti relativi a procedimenti, ove aveva a suo
dire ottenuto ragione e ad allegare diversi documenti senza spiegarne la
rilevanza per la questione del rigetto
dell’opposizione. In mancanza di eccezioni
chiaramente espresse dall’escusso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il
Pretore ha correttamente accolto l’istanza.
Non si può del resto non rilevare come nel
verbale d’udienza del 12 maggio 2022 da lui prodotto (doc. 3), egli si
era riconosciuto debitore di fr. 16'692.40 verso la Cassa pensioni di
Lugano, cui è subentrata dal 17 marzo 2022 l’CO 1 quale nuova proprietaria dell’ente
locato (doc. B dell’inc. 14.2024.5) in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO (decisione impugnata, pag. 3 a metà). Ora, l’istante
ha chiesto il rigetto dell’opposizione per le pigioni e per gli acconti
per le spese accessorie da quando il fondo è di sua proprietà, ossia da marzo a
giugno 2022, per fr. 5'920.–, mentre la precedente proprietaria l’ha escusso per il saldo, di fr. 10'772.40 (fr. 16'692.40
./. 5'920.–), con l’esecuzione n. __________,
oggetto della decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il
4.
gennaio 2024 (inc. 14.2024.5). In nessuna delle due cause egli ha allegato né
reso verosimile di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte.
4.3
Ancora
meno spettava al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre
cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati
tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi
(sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi
rinvii) e spiegarne il motivo.
In
sede di reclamo è poi esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di
prova (art. 326 cpv. 1 e, a contrario 316 cpv. 3 CPC; cfr. sentenza della
CEF 14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.3.4). I
documenti acclusi al reclamo sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2),
come pure la richiesta rivolta alla Camera di farsi trasmettere gl’incarti
dalle autorità elencate dal reclamante.
4.4
La
legge non prevede eccezioni alle esigenze legali degli art. 82 cpv. 2 LEF e 55
cpv. 1 CPC a favore delle persone a beneficio di una rendita d’invalidità. Se l’escusso
non è in grado di agire per-sonalmente – ciò che non pare essere il caso di RE
1, dal momento che ha inoltrato egli stesso il reclamo – deve far capo a un
rappresentante cognito di diritto o chiedere la designazione di un
patrocinatore d’ufficio.
5.
RE
1.
chiede a questo Giudice di pronunciarsi sulla domanda già presentata alle
sezioni 4 e 5 della Pretura di Lugano volta a ottenere un adeguato risarcimento
per il torto morale e per i gravi danni provocati dal “sicuro errato agire” della
controparte, sia nei suoi rapporti sia con la figlia __________ sia con l’ex
moglie e per le molte ore e i costi diretti che ha già perso e che continua a
perdere in ragione di “sicuri
errori giuridici e procedurali” commessi dalla Pretore
della sezione 4 nei procedimenti richiamati.
Sono
però queste domande che esulano dal tema del rigetto
dell’opposizione e come tali sono pertanto irricevibili (sentenza della
CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare
seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e
dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita
infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il
reclamo va pertanto respinto.
6.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione
dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissione all’assistenza giudiziaria. L’esenzione
richiesta (art. 118
cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza
del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art.
117.
lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse.
Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del
reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento
attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a
ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un
mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere
dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito
patrocinio. Non si pone poi problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'920.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).