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Decisione

14.2023.140

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Richiamo documenti. Onere d’allegazione. Torto morale

27 marzo 2024Italiano13 min

Lugano, sezione 5, limitatamente alle pigioni e spese accessorie di fr. 5'920.– ([1'300 + 180] * 4) e alle

Source ti.ch

__________RE 1

Incarto n.

14.2023.140

Lugano

27 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre

2023 dall’

CO 1

(rappr. dalla RA 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un

appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1°

gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–.

Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.–

mensili. Dal 1° novembre 2020, in concomitanza con la scadenza definitiva dei

sussidi, la pigione è stata ridotta a fr. 1'300.– mensili. Dal 17 marzo

2022 l’CO 1 è subentrata al contratto quale nuova proprietaria del­l’oggetto

locato in luogo della PI 1. Il rapporto di locazione è terminato il 30 giugno

2022.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 aprile 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'518.55

oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 2023, indicando quale causa del

credito: “Solidale con __________

Pigioni marzo a giugno 2022 (4x CHF 1480.00), ripristino danni CHF 1548.55 e

spese processuali CHF 50.00. Concerne un appartamento di 3 locali, immobile in

Via __________ a __________”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre

2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitatamente alle pigioni e spese accessorie di fr. 5'920.– ([1'300 + 180] * 4) e alle

spese processuali di fr. 50.–, oltre agl’interessi del 5% sul totale di fr. 5'970.–

dal 21 aprile 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 20 settembre 2023 chiedendo una proroga del

termine per presentare un complemento di osservazioni. Nel nuovo termine di

venti giorni assegnato con ordinanza del 22 settembre 2023 il convenuto è

rimasto silente.

D. Statuendo con decisione del 21 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 5'920.– (anziché fr. 5'970.–), oltre agl’interessi

del 5% dal 21 aprile 2023, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 400.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Ha altresì chiesto d’“inviare e riunire tutte le procedure che nel merito

si riferiscono alla stessa situazione debitoria alla Sezione 4 della Pretura di

Lugano” e la rifusione di spese e ripetibili, oltre a “un corretto importo per torto morale e per un

adeguato risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai

finiti”. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il

22 dicembre 2023 RE 1 ha inoltrato il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria, munita del­la vidimazione del Comune di __________.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 22 novembre 2023, il termine d’impugna­­zione è

scaduto sabato 2 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello

stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che il contratto di

locazione, firmato dal conduttore, costituisce titolo di rigetto per le pigioni

arretrate e le spese accessorie da marzo a giugno 2022 per fr. 5'920.– ([fr. 1'300.–

+ fr. 180.–] * 4). Ha invece constatato

che non sussiste un titolo per le spese processuali di fr. 50.–. Ha quindi

accolto l’istanza tranne che per i fr. 50.–.

4.

Nel

reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati

accertamenti e le verifiche di “tutti

gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la

ricezione del precetto esecutivo fino alla scadenza della proroga concessagli

per l’invio delle osservazioni, visto che per legge tali documenti sono

parificati a delle osservazioni “nell’interesse

di tutti”, ma soprattutto suo, vista la sua invalidità

al 100%. Si duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in

merito “a tutte le situazioni

e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con

allegati invitati negli ultimi anni alla precedente proprietaria dello stabile,

la cui vendita è avvenuta nel corso di procedimenti davanti alla sezione 4

della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia”.

RE

1.

conclude chiedendo alla Camera di farsi trasmettere da parte delle autorità che

elenca (Pretura di Lugano,

Sezione 4 e 5, Ufficio di esecuzione, Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Lugano Ovest) “tutti

gli scritti e tutti i documenti” da lui esibiti in

merito all’importo ora da aggiornare, dovuto solo e unicamente alla PI 1.

4.1

La

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio

attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui

poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF).

Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio

infirmano il riconoscimento di debito prodotto dal­l’e­scutente (art. 82 cpv. 2 LEF) e produrre le prove, in linea di mas­sima

solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati.

4.2

Contrariamente

a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i

documenti prodotti alla rinfusa dall’escus­­so quanto potrebbe servire a

motivare un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF

14.2021.91

del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì

all’escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti

nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione dell’istanza.

Erra pertanto il reclamante laddove sostiene che la produzione di documenti

sarebbe da parificare a osserva-zioni all’istanza. Non solleva poi obiezioni

riguardo alla constatazione del Pretore secondo cui non ha inviato ulteriori

osservazioni entro il termine prorogato.

Per

il resto nelle osservazioni all’istanza egli si era limitato a richiamare in

modo copioso e confuso altri incarti relativi a procedimenti, ove aveva a suo

dire ottenuto ragione e ad allegare diversi documenti senza spiegarne la

rilevanza per la questione del riget­to

dell’opposizione. In mancanza di eccezioni

chiaramente espres­se dall’escusso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il

Pretore ha correttamente accolto l’istanza.

Non si può del resto non rilevare come nel

verbale d’udienza del 12 maggio 2022 da lui prodotto (doc. 3), egli si

era riconosciuto debitore di fr. 16'692.40 verso la Cassa pensioni di

Lugano, cui è subentrata dal 17 marzo 2022 l’CO 1 quale nuova proprietaria dell’ente

locato (doc. B dell’inc. 14.2024.5) in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO (decisione impugnata, pag. 3 a metà). Ora, l’istante

ha chiesto il rigetto dell’opposizione per le pigioni e per gli acconti

per le spese accessorie da quando il fondo è di sua proprietà, ossia da marzo a

giugno 2022, per fr. 5'920.–, mentre la precedente proprietaria l’ha escusso per il saldo, di fr. 10'772.40 (fr. 16'692.40

./. 5'920.–), con l’esecuzione n. __________,

oggetto della decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il

4.

gennaio 2024 (inc. 14.2024.5). In nessuna delle due cause egli ha allegato né

reso verosimile di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte.

4.3

Ancora

meno spettava al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre

cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati

tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi

(sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi

rinvii) e spiegarne il motivo.

In

sede di reclamo è poi esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di

prova (art. 326 cpv. 1 e, a contrario 316 cpv. 3 CPC; cfr. sentenza della

CEF 14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.3.4). I

documenti acclusi al reclamo sono pertanto inammissibili (sopra consid. 1.2),

come pure la richiesta rivolta alla Camera di farsi trasmettere gl’incarti

dalle autorità elencate dal reclamante.

4.4

La

legge non prevede eccezioni alle esigenze legali degli art. 82 cpv. 2 LEF e 55

cpv. 1 CPC a favore delle persone a beneficio di una rendita d’invalidità. Se l’escusso

non è in grado di agire per-sonalmente – ciò che non pare essere il caso di RE

1, dal momento che ha inoltrato egli stesso il reclamo – deve far capo a un

rappresentante cognito di diritto o chiedere la designazione di un

patrocinatore d’ufficio.

5.

RE

1.

chiede a questo Giudice di pronunciarsi sulla domanda già presentata alle

sezioni 4 e 5 della Pretura di Lugano volta a ottenere un adeguato risarcimento

per il torto morale e per i gravi danni provocati dal “sicuro errato agire” della

controparte, sia nei suoi rapporti sia con la figlia __________ sia con l’ex

moglie e per le molte ore e i costi diretti che ha già perso e che continua a

perdere in ragione di “sicuri

errori giuridici e procedurali” commessi dalla Pretore

della sezione 4 nei procedimenti richiamati.

Sono

però queste domande che esulano dal tema del rigetto

del­l’opposizione e come tali sono pertanto irricevibili (sentenza della

CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare

seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e

dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita

infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il

reclamo va pertanto respinto.

6.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione

dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissio­­ne all’assistenza giudiziaria. L’esenzione

richiesta (art. 118

cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza

del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art.

117.

lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse.

Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del

reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento

attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a

ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un

mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere

dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito

patrocinio. Non si pone poi problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'920.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

–__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).