14.2023.141
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su un documento nuovo
29 marzo 2024Italiano6 min
Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2023.141
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 5 giugno
2023 dall’
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 24 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________ emesso il 27 marzo 2023 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 SA ha escusso CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 4'928.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 gennaio 2023 (indicando
quale causa del credito: “Fattura
n. 221164 del 19.12.2022”) e fr. 40.– (per “Spese di elaborazione”);
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5
giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo della Melezza, salvo per le “spese di elaborazione” di
fr. 40.–;
che
statuendo con decisione del 24 novembre 2023, il Giudice
di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese
processuali di fr. 250.–;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
Considerandi
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre
2023.
consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver
appurato l’assenza negli atti di alcun documento controfirmato dal convenuto in
cui riconoscesse il debito in favore dell’RE
1.
e ha precisato che il semplice pagamento di acconti è insufficiente a
supplire a tale mancanza;
che
nel reclamo l’RE 1 espone che l’assicurazione ha liquidato totalmente (per fr. 26'468.50)
la sua fattura direttamente a CO 1, come risulta dall’e-mail del 30 novembre
2023.
allegata al reclamo, e che siccome quest’ultimo ha versato acconti solo
per fr. 21'540.– il saldo di fr. 4'928.50 permane dovuto;
che
così facendo il reclamante non si confronta però minimamente con la
motivazione della decisione impugnata, secondo cui agli atti manca un
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un documento
firmato dal debitore ove riconosce di dover pagare all’escutente la somma di fr. 26'468.50
indicata nella fattura o il saldo rimanente dopo il pagamento degli acconti,
requisito indispensabile per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
(tra tante: sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5);
che
del resto l’e-mail del 30 novembre 2023, emessa addirittura dopo la decisione
impugnata, è un documento nuovo e quindi inammissibile (citato art. 326 cpv. 1
CPC);
che
insufficientemente motivato e fondato su un documento nuovo, il reclamo si
avvera integralmente irricevibile;
che ad ogni modo nemmeno il nuovo documento
costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF dal momento che non è firmato dall’escusso;
che
non si può far altro se non ribadire all’RE 1 quanto già fattole presente dal
primo giudice, ovvero che la via giudiziaria corretta per far valere la sua
pretesa in mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF è quella della procedura ordinaria volta a farne accertare
l’esistenza e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), in
cui potrà chiedere l’assunzione di ogni mezzo di prova consentito dal-la legge
(e non solo un riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF), procedura che dovrà però essere preceduta da un tentativo di
conciliazione (art. 197 segg. CPC);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'928.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).