Lexipedia

Decisione

14.2023.141

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su un documento nuovo

29 marzo 2024Italiano6 min

Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.141

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 5 giugno

2023 dall’

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 24 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n.__________ emesso il 27 marzo 2023 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 SA ha escusso CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 4'928.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 gennaio 2023 (indicando

quale causa del credito: “Fattura

n. 221164 del 19.12.2022”) e fr. 40.– (per “Spese di elaborazione”);

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5

giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo della Melezza, salvo per le “spese di elaborazione” di

fr. 40.–;

che

statuendo con decisione del 24 novembre 2023, il Giudice

di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese

processuali di fr. 250.–;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

Considerandi

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

pri­mo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre

2023.

consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’i­­stanza dopo aver

appurato l’assenza negli atti di alcun documento controfirmato dal convenuto in

cui riconoscesse il debito in favore dell’RE

1.

e ha precisato che il semplice pagamen­to di acconti è insufficiente a

supplire a tale mancanza;

che

nel reclamo l’RE 1 espone che l’assicura­­zione ha liquidato totalmente (per fr. 26'468.50)

la sua fattura direttamente a CO 1, come risulta dall’e-mail del 30 novembre

2023.

allegata al reclamo, e che siccome quest’ultimo ha versato acconti solo

per fr. 21'540.– il saldo di fr. 4'928.50 perma­ne dovuto;

che

così facendo il reclamante non si confronta però minimamen­te con la

motivazione della decisione impugnata, secondo cui agli atti manca un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un documento

firmato dal debitore ove riconosce di dover pagare all’escutente la somma di fr. 26'468.50

indicata nella fattura o il saldo rimanente dopo il pagamento degli acconti,

requisito indispensabile per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

(tra tante: sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5);

che

del resto l’e-mail del 30 novembre 2023, emessa addirittura dopo la decisione

impugnata, è un documento nuovo e quindi inammissibile (citato art. 326 cpv. 1

CPC);

che

insufficientemente motivato e fondato su un documento nuo­vo, il reclamo si

avvera integralmente irricevibile;

che ad ogni modo nemmeno il nuovo documento

costituisce un ri­conoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1

LEF dal momen­to che non è firmato dall’escusso;

che

non si può far altro se non ribadire all’RE 1 quanto già fattole presente dal

primo giudice, ovvero che la via giudiziaria corretta per far valere la sua

pretesa in mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF è quella della procedura ordinaria volta a farne accertare

l’esistenza e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), in

cui potrà chiedere l’assunzione di ogni mezzo di prova consentito dal­-la legge

(e non solo un riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1

LEF), procedura che dovrà però essere preceduta da un tentativo di

conciliazione (art. 197 segg. CPC);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'928.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).