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Decisione

14.2023.142

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese e ripetibili di una pregressa procedura di rigetto. Eccezione di compensazione con un credito fondato su contratti di mutuo. Esigibilità

12 aprile 2024Italiano16 min

quando è decorso il termine di sei mesi al massimo pattuito dalle parti. Il primo giudice ha ricordato che nella

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2023.142

Lugano

12 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.914 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12

settembre 2023 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale ha

accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di CO 1 contro la

sentenza 14.2020.175 del 2 aprile 2021 della

scrivente Camera, riformandola nel senso della reiezione del­l’istanza

di RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposi­zione interposta da CO 1

contro l’esecuzione intesa al rimborso di due mutui di fr. 300'000.–

complessivi, e ha posto a carico di RE 1 le spese giudiziarie di fr. 5'000.–

oltre a ripetibili di fr. 6'000.– in favore di CO 1.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2023 dalla sede di Locarno

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 11'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando quale causa del

credito le “Spese giudiziarie

e ripetibili, come da sentenza 02.06.2023 del Tribunale federale”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 settembre

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 6'000.– oltre interessi dal 24

luglio 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 18 ottobre 2023. Con replica spontanea del 30 ottobre

2023 e duplica del 13 novembre 2023 presentata entro il termine assegnato dal

Pretore aggiunto, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. Il 15

novembre 2023 CO 1 ha presentato ulteriori osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 22 novembre 2023, il Pretore aggiun­to ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 450.– a favore

dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che con la replica

spontanea l’istante si era opposto all’eccezione di compensazione sollevata dal

convenuto con un suo credito di restituzione di due mutui di fr. 300'000.–

complessivi, a motivo che que­st’ultimo non ne aveva comprovato l’esigibilità, siccome

Fatti

i contratti di mutuo non sono datati e non consentono quindi di stabilire da

quando è decorso il termine di sei mesi al massimo pattuito dalle parti. Il primo giudice ha ricordato che nella

procedura di rigetto del­l’opposizione all’esecuzione volta al rimborso

dei mutui, con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale aveva

effettivamente statuito che non era possibile stabilire l’esigibilità della

pretesa di restituzione a causa dell’assenza di data nei contratti di mutuo e

che non era compito del giudice del rigetto ricostruire la data della firma,

ciò che a mente del primo giudice vale anche nella nuova procedura di rigetto. Il

Tribunale federale aveva però precisato che lo scenario sarebbe forse stato

diverso se RE 1 avesse perlomeno portato la prova del versamento delle somme

mutuate, che secondo entrambi i contratti di mutuo doveva aver luogo entro tre

giorni dalla data di sottoscrizione, sicché conoscendo la data del versamento,

si poteva dedurre la data della firma del contratto (al massimo a tre giorni

prima del versamento) e quindi pure la data dell’esigibilità del credito, visto

che la restituzione doveva avvenire entro al massimo sei mesi, dovendosi all’occorrenza

ancora determinare se dalla firma del contratto o dal versamento.

Per quanto attiene alla nuova procedura il Pretore

aggiunto ha con­statato che solo con la duplica l’escusso aveva allegato

che i contratti sarebbero stati sottoscritti nel febbraio 2017 e prodotto un

estratto conto a comprova del versamento della somma mutata in due rate di fr. 200'000.– e fr. 100'000.–. A

suo giudizio, la produzione di tale documento era tardiva, il secondo scambio

di scritti non essendo stato predisposto da lui, ma “su impulso” dell’istante attraverso

la replica spontanea. Nemmeno è possibile ammettere il documento sulla base

dell’art. 229 CPC, poiché l’estratto conto avrebbe potuto già essere prodotto

con le osservazioni all’istanza, giacché in quel momento il convenuto conosceva

già il contenuto della decisione del Tribunale federale.

A

prescindere dall’inammissibilità dell’estratto conto, il Pretore aggiunto ha evidenziato

come la compensazione non potrebbe comunque essere ammessa dal momento che sull’estratto

non è menzionata la data del versamento di fr. 200'000.– e l’importo è

indicato tra parentesi, sicché non è assolutamente chiaro se sia stato

accredita­to all’istante oppure no. Nemmeno è possibile determinare se il

preteso versamento ha ridotto a debita concorrenza il saldo del conto dell’escusso,

poiché il dato è oscurato. Secondo la data indicata nell’estratto si

tratterebbe semmai di un versamento intervenuto prima del 22 dicembre 2016 e

quindi molto prima di febbraio 2017, mese in cui l’escusso pretende siano stati

firmati i contratti di mutuo ai quali avrebbero fatto seguito i versamenti

delle somme mutuate, motivo per cui non appare verosimile che il preteso

versamento sia riconducibile al contratto di mutuo in questio­ne. Per quanto

concerne il versamento di fr. 100'000.– l’estratto indica che è avvenuto

in favore dell’istante il 10 febbraio 2017, ma non prova che sia avvenuto in

esecuzione dei contratti di mutuo. In effetti il bonifico è designato come il “1. ordine di 12 ordini” per un totale di fr. 1'200'000.–, mentre il contratto di mutuo al

quale dovrebbe riferirsi riguarda un unico importo di fr. 100'000.–. In

definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto l’eccezione di compensazione

e accolto l’istanza.

4. Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto di aver

prodotto l’e­­stratto conto in modo tempestivo e ammissibile con la

duplica, dal momento che il Pretore aggiunto gli aveva assegnato un termine al

riguardo. Afferma, ad ogni modo, che CO 1 non ha mai contestato di aver

ricevuto le somme mutuate nemmeno nella procedura che ha portato alla sentenza

del Tribunale federale del 2 giugno 2023. Egli si è infatti sempre difeso facendo

valere che il credito non fosse esigibile e null’altro.

4.1 La

prima questione è invero senza interesse e può quindi rimanere indecisa,

perché, come verrà esposto (sotto consid. 5), il reclamante non è riuscito a

refutare la motivazione sussidiaria del Pretore aggiunto, secondo cui l’estratto

conto, anche se fosse ammissibile, non permetterebbe di dimostrare l’esigibilità

della prete­sa posta in compensazione.

4.2 Che

CO 1 non abbia, per ipotesi, contestato di aver ricevuto le somme mutuate non è

neppure di rilievo in questa sede, poiché la questione decisiva per stabilire

se la pretesa opposta in compensazione è esigibile (giusta l’art. 120 cpv. 1

CO) è il momento in cui le somme gli sono state consegnate. Ora, nella nota

sentenza il Tribunale federale ha statuito che spettava all’istante dimostrarlo

con documenti (consid. 5.3.2 i.f.). Le stesse esigenze valgono nella procedura ora in esame per la

dimostrazione dell’e­sigibilità del credito posto in compensazione (art. 81

cpv. 1 LEF e sotto consid. 5.1).

5. Secondo

il reclamante il versamento di fr. 200'000.– è effettivamente avvenuto il

22 dicembre 2016 e il contratto di mutuo è stato quindi sottoscritto nel

dicembre 2016. A sostegno di tale allegazione egli produce una nuova versione

dell’estratto conto (doc. F), questa volta non anonimizzato, ove si evince la

variazione del sal­do del conto in seguito a entrambi i versamenti di fr. 100'000.–

e fr. 200'000.–, e spiega che l’importo di fr. 200'000.– è indicato

tra partentesi perché il bonifico è sommato ad altri due trasferimenti di denaro di fr. 30'000.– e fr. 4'605.–

per un totale di fr. 234'605.–. Per quanto attiene al versamento di

Considerandi

fr. 100'000.– sostiene che è avvenuto in esecuzione del contratto di mutuo,

poiché non si vede per quale motivo una persona dovrebbe versare un importo

così elevato a un terzo senz’alcuna causa. Precisa che la menzione “1° ordine di 12 ordini esenti da tasse” sta a significare che quel versamento è esente dal prelievo di tasse da

parte della banca e che una tale transazione bancaria può essere svolta al

massimo dodici volte l’anno. Conclude affermando che il suo credito è diventato

esigibile, per fr. 200'000.–, sei mesi dopo il versamento del 22 dicembre

2016.

e per ulteriori fr. 100'000.– sei mesi dopo il versamento del 10

febbraio 2017. Ne segue che l’eccezione di compensazione andava accolta e l’istanza

respinta.

5.1

Secondo

l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il

giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide

dal punto di vista del diritto civile. A differenza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste

risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere

rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con

documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma

dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre

2017.

consid. 2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamen­to, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto sen­za riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF, sentenza della CEF 14.2022.81 del

18.

novembre 2022 consid. 5.2). Il contratto di mutuo di una somma

determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo,

a condizione che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma mutuata

(DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid.

3.2) e che, d’altro lato, il rimborso sia esigibile (sentenza 5A_303/2013 del

24.

settembre 2013 consid. 4.1). Ove l’escusso eccepisca l’e­­stinzione del

credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei

confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe

di rendere verosimile nel rigetto provvisorio e dimostra­re nel rigetto

definitivo non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

proprio credito (nel rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2022.63 del 23

settembre 2022, consid. 6.1.2, per il rigetto definitivo: sentenza della CEF

14.2016.83

del 22 novembre 2016 consid. 6.1 e segg.).

5.2

Nel

caso in esame, il reclamante pretende di confutare gli accertamenti del Pretore

aggiunto, che in sé egli non contesta, in merito all’insufficienza probatoria

dell’estratto conto da lui prodotto in pri­ma sede per quanto attiene alle date

di versamento delle somme mutuate, allegando nuove circostanze di fatto fondate

su un documento nuovo – l’estratto conto non oscurato (doc. F) – e sottacendo

che sia i fatti sia il documento sono inammissibili in questa sede (sopra

consid. 2.1) e non possono pertanto essere presi in considerazione. Fondato

esclusivamente su elementi oscurati nel­l’estratto conto addotto in prima sede

(doc. 3) – ossia la data del primo versamento, il nuovo saldo aggiornato del

conto – e su allegazioni nuove – significato delle parentesi attorno alle somme

mutuate e della dicitura “1°

ordine di 12 ordini esenti da tasse” – il reclamo si

rivela al riguardo perfino irricevibile. Ad ogni modo gli accertamenti del

Pretore aggiunto in merito all’estratto conto, sulla base degli elementi a sua

disposizione in prima sede, non possono dirsi manifestamente errati nel senso

dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), sicché anche le deduzioni

giuridiche non risultano errate, specie se si pone mente all’esigenza per l’escusso

di dimostrare (e non solo rendere verosimile) l’esistenza e l’esigibilità della

pretesa opposta in compensazione (sopra consid. 5.1). Il fat­to che il

reclamante alleghi ora che il primo contratto è stato sottoscritto nel dicembre

del 2016 e non più nel febbraio 2017 come finora sostenuto non giova poi alla

sua credibilità.

6.

Infine e per mera abbondanza, il reclamante puntualizza che sebbene le parti non avessero pattuito un termine per la

restituzione della somma mutuata, come sostenuto da CO 1, secondo cui le

parti avrebbero omesso volontariamente d’indicare una data sui contratti per

evitare la scadenza, giusta l’art. 318 CO, comunque sia, il mutuo sarebbe da restituire entro sei settimane dalla pri­ma

richiesta, che in casu si è verificata con l’inoltro del precetto ese­cutivo il 27 luglio 2020, sicché il credito sarebbe esigibile perlome­no dall’8

settembre 2020.

Si

tratta però di una mera ipotesi, come specificato dallo stesso reclamante, poiché

le parti hanno convenuto un termine di rimbor­so di al massimo sei mesi. Non si

tratta pertanto del caso (raro) di un contratto di mutuo di durata

indeterminata in cui le parti non hanno stabilito alcun regime particolare per

la disdetta, sicché non vi si applica l’art. 318 CO (Bovet/Richa in:

Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 318). Il rilievo del reclamante è di conseguenza privo d’interesse.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).