14.2023.142
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese e ripetibili di una pregressa procedura di rigetto. Eccezione di compensazione con un credito fondato su contratti di mutuo. Esigibilità
12 aprile 2024Italiano16 min
quando è decorso il termine di sei mesi al massimo pattuito dalle parti. Il primo giudice ha ricordato che nella
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2023.142
Lugano
12 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.914 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12
settembre 2023 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale ha
accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di CO 1 contro la
sentenza 14.2020.175 del 2 aprile 2021 della
scrivente Camera, riformandola nel senso della reiezione dell’istanza
di RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1
contro l’esecuzione intesa al rimborso di due mutui di fr. 300'000.–
complessivi, e ha posto a carico di RE 1 le spese giudiziarie di fr. 5'000.–
oltre a ripetibili di fr. 6'000.– in favore di CO 1.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2023 dalla sede di Locarno
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando quale causa del
credito le “Spese giudiziarie
e ripetibili, come da sentenza 02.06.2023 del Tribunale federale”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 settembre
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 6'000.– oltre interessi dal 24
luglio 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 18 ottobre 2023. Con replica spontanea del 30 ottobre
2023 e duplica del 13 novembre 2023 presentata entro il termine assegnato dal
Pretore aggiunto, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. Il 15
novembre 2023 CO 1 ha presentato ulteriori osservazioni.
D. Statuendo con decisione del 22 novembre 2023, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 450.– a favore
dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che con la replica
spontanea l’istante si era opposto all’eccezione di compensazione sollevata dal
convenuto con un suo credito di restituzione di due mutui di fr. 300'000.–
complessivi, a motivo che quest’ultimo non ne aveva comprovato l’esigibilità, siccome
Fatti
i contratti di mutuo non sono datati e non consentono quindi di stabilire da
quando è decorso il termine di sei mesi al massimo pattuito dalle parti. Il primo giudice ha ricordato che nella
procedura di rigetto dell’opposizione all’esecuzione volta al rimborso
dei mutui, con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale aveva
effettivamente statuito che non era possibile stabilire l’esigibilità della
pretesa di restituzione a causa dell’assenza di data nei contratti di mutuo e
che non era compito del giudice del rigetto ricostruire la data della firma,
ciò che a mente del primo giudice vale anche nella nuova procedura di rigetto. Il
Tribunale federale aveva però precisato che lo scenario sarebbe forse stato
diverso se RE 1 avesse perlomeno portato la prova del versamento delle somme
mutuate, che secondo entrambi i contratti di mutuo doveva aver luogo entro tre
giorni dalla data di sottoscrizione, sicché conoscendo la data del versamento,
si poteva dedurre la data della firma del contratto (al massimo a tre giorni
prima del versamento) e quindi pure la data dell’esigibilità del credito, visto
che la restituzione doveva avvenire entro al massimo sei mesi, dovendosi all’occorrenza
ancora determinare se dalla firma del contratto o dal versamento.
Per quanto attiene alla nuova procedura il Pretore
aggiunto ha constatato che solo con la duplica l’escusso aveva allegato
che i contratti sarebbero stati sottoscritti nel febbraio 2017 e prodotto un
estratto conto a comprova del versamento della somma mutata in due rate di fr. 200'000.– e fr. 100'000.–. A
suo giudizio, la produzione di tale documento era tardiva, il secondo scambio
di scritti non essendo stato predisposto da lui, ma “su impulso” dell’istante attraverso
la replica spontanea. Nemmeno è possibile ammettere il documento sulla base
dell’art. 229 CPC, poiché l’estratto conto avrebbe potuto già essere prodotto
con le osservazioni all’istanza, giacché in quel momento il convenuto conosceva
già il contenuto della decisione del Tribunale federale.
A
prescindere dall’inammissibilità dell’estratto conto, il Pretore aggiunto ha evidenziato
come la compensazione non potrebbe comunque essere ammessa dal momento che sull’estratto
non è menzionata la data del versamento di fr. 200'000.– e l’importo è
indicato tra parentesi, sicché non è assolutamente chiaro se sia stato
accreditato all’istante oppure no. Nemmeno è possibile determinare se il
preteso versamento ha ridotto a debita concorrenza il saldo del conto dell’escusso,
poiché il dato è oscurato. Secondo la data indicata nell’estratto si
tratterebbe semmai di un versamento intervenuto prima del 22 dicembre 2016 e
quindi molto prima di febbraio 2017, mese in cui l’escusso pretende siano stati
firmati i contratti di mutuo ai quali avrebbero fatto seguito i versamenti
delle somme mutuate, motivo per cui non appare verosimile che il preteso
versamento sia riconducibile al contratto di mutuo in questione. Per quanto
concerne il versamento di fr. 100'000.– l’estratto indica che è avvenuto
in favore dell’istante il 10 febbraio 2017, ma non prova che sia avvenuto in
esecuzione dei contratti di mutuo. In effetti il bonifico è designato come il “1. ordine di 12 ordini” per un totale di fr. 1'200'000.–, mentre il contratto di mutuo al
quale dovrebbe riferirsi riguarda un unico importo di fr. 100'000.–. In
definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto l’eccezione di compensazione
e accolto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto di aver
prodotto l’estratto conto in modo tempestivo e ammissibile con la
duplica, dal momento che il Pretore aggiunto gli aveva assegnato un termine al
riguardo. Afferma, ad ogni modo, che CO 1 non ha mai contestato di aver
ricevuto le somme mutuate nemmeno nella procedura che ha portato alla sentenza
del Tribunale federale del 2 giugno 2023. Egli si è infatti sempre difeso facendo
valere che il credito non fosse esigibile e null’altro.
4.1 La
prima questione è invero senza interesse e può quindi rimanere indecisa,
perché, come verrà esposto (sotto consid. 5), il reclamante non è riuscito a
refutare la motivazione sussidiaria del Pretore aggiunto, secondo cui l’estratto
conto, anche se fosse ammissibile, non permetterebbe di dimostrare l’esigibilità
della pretesa posta in compensazione.
4.2 Che
CO 1 non abbia, per ipotesi, contestato di aver ricevuto le somme mutuate non è
neppure di rilievo in questa sede, poiché la questione decisiva per stabilire
se la pretesa opposta in compensazione è esigibile (giusta l’art. 120 cpv. 1
CO) è il momento in cui le somme gli sono state consegnate. Ora, nella nota
sentenza il Tribunale federale ha statuito che spettava all’istante dimostrarlo
con documenti (consid. 5.3.2 i.f.). Le stesse esigenze valgono nella procedura ora in esame per la
dimostrazione dell’esigibilità del credito posto in compensazione (art. 81
cpv. 1 LEF e sotto consid. 5.1).
5. Secondo
il reclamante il versamento di fr. 200'000.– è effettivamente avvenuto il
22 dicembre 2016 e il contratto di mutuo è stato quindi sottoscritto nel
dicembre 2016. A sostegno di tale allegazione egli produce una nuova versione
dell’estratto conto (doc. F), questa volta non anonimizzato, ove si evince la
variazione del saldo del conto in seguito a entrambi i versamenti di fr. 100'000.–
e fr. 200'000.–, e spiega che l’importo di fr. 200'000.– è indicato
tra partentesi perché il bonifico è sommato ad altri due trasferimenti di denaro di fr. 30'000.– e fr. 4'605.–
per un totale di fr. 234'605.–. Per quanto attiene al versamento di
Considerandi
fr. 100'000.– sostiene che è avvenuto in esecuzione del contratto di mutuo,
poiché non si vede per quale motivo una persona dovrebbe versare un importo
così elevato a un terzo senz’alcuna causa. Precisa che la menzione “1° ordine di 12 ordini esenti da tasse” sta a significare che quel versamento è esente dal prelievo di tasse da
parte della banca e che una tale transazione bancaria può essere svolta al
massimo dodici volte l’anno. Conclude affermando che il suo credito è diventato
esigibile, per fr. 200'000.–, sei mesi dopo il versamento del 22 dicembre
2016.
e per ulteriori fr. 100'000.– sei mesi dopo il versamento del 10
febbraio 2017. Ne segue che l’eccezione di compensazione andava accolta e l’istanza
respinta.
5.1
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il
giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide
dal punto di vista del diritto civile. A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste
risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere
rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con
documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma
dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre
2017.
consid. 2).
Quale
estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni
altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191
del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.
6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF, sentenza della CEF 14.2022.81 del
18.
novembre 2022 consid. 5.2). Il contratto di mutuo di una somma
determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo,
a condizione che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma mutuata
(DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid.
3.2) e che, d’altro lato, il rimborso sia esigibile (sentenza 5A_303/2013 del
24.
settembre 2013 consid. 4.1). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del
credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei
confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe
di rendere verosimile nel rigetto provvisorio e dimostrare nel rigetto
definitivo non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito (nel rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2022.63 del 23
settembre 2022, consid. 6.1.2, per il rigetto definitivo: sentenza della CEF
14.2016.83
del 22 novembre 2016 consid. 6.1 e segg.).
5.2
Nel
caso in esame, il reclamante pretende di confutare gli accertamenti del Pretore
aggiunto, che in sé egli non contesta, in merito all’insufficienza probatoria
dell’estratto conto da lui prodotto in prima sede per quanto attiene alle date
di versamento delle somme mutuate, allegando nuove circostanze di fatto fondate
su un documento nuovo – l’estratto conto non oscurato (doc. F) – e sottacendo
che sia i fatti sia il documento sono inammissibili in questa sede (sopra
consid. 2.1) e non possono pertanto essere presi in considerazione. Fondato
esclusivamente su elementi oscurati nell’estratto conto addotto in prima sede
(doc. 3) – ossia la data del primo versamento, il nuovo saldo aggiornato del
conto – e su allegazioni nuove – significato delle parentesi attorno alle somme
mutuate e della dicitura “1°
ordine di 12 ordini esenti da tasse” – il reclamo si
rivela al riguardo perfino irricevibile. Ad ogni modo gli accertamenti del
Pretore aggiunto in merito all’estratto conto, sulla base degli elementi a sua
disposizione in prima sede, non possono dirsi manifestamente errati nel senso
dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), sicché anche le deduzioni
giuridiche non risultano errate, specie se si pone mente all’esigenza per l’escusso
di dimostrare (e non solo rendere verosimile) l’esistenza e l’esigibilità della
pretesa opposta in compensazione (sopra consid. 5.1). Il fatto che il
reclamante alleghi ora che il primo contratto è stato sottoscritto nel dicembre
del 2016 e non più nel febbraio 2017 come finora sostenuto non giova poi alla
sua credibilità.
6.
Infine e per mera abbondanza, il reclamante puntualizza che sebbene le parti non avessero pattuito un termine per la
restituzione della somma mutuata, come sostenuto da CO 1, secondo cui le
parti avrebbero omesso volontariamente d’indicare una data sui contratti per
evitare la scadenza, giusta l’art. 318 CO, comunque sia, il mutuo sarebbe da restituire entro sei settimane dalla prima
richiesta, che in casu si è verificata con l’inoltro del precetto esecutivo il 27 luglio 2020, sicché il credito sarebbe esigibile perlomeno dall’8
settembre 2020.
Si
tratta però di una mera ipotesi, come specificato dallo stesso reclamante, poiché
le parti hanno convenuto un termine di rimborso di al massimo sei mesi. Non si
tratta pertanto del caso (raro) di un contratto di mutuo di durata
indeterminata in cui le parti non hanno stabilito alcun regime particolare per
la disdetta, sicché non vi si applica l’art. 318 CO (Bovet/Richa in:
Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 318). Il rilievo del reclamante è di conseguenza privo d’interesse.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).