14.2023.143
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa fiscale. Censure dirette contro tale decisione formulate solo con il reclamo
5 aprile 2024Italiano8 min
2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.143
Lugano
5 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.99 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 11 ottobre
2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 13 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.– (indicando quale causa del
credito: “Decreto 16/10/2020
n. 25557 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”) e fr. 50.– (per “Tassa
diffida di pagamento 22-03-23”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 ottobre
2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Capriasca. Entro il termine assegnatogli, il convenuto
non ha presentato osservazioni al reclamo.
C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2023, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 2'700.– (ad esclusione quindi della tassa di
diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 190.– senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2023 chiedendone implicitamente
l’annullamento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.
81.
LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 16
ottobre 2020 prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF per la multa di fr. 2'700.– inflitta
all’escusso (per non aver consegnato la dichiarazione relativa alle imposte
cantonale e federale diretta del 2019 nonostante un richiamo e una diffida) –
ma, implicitamente, non per la tassa di diffida di fr. 50.– del 22 marzo 2023 –
e ha pertanto rigettato l’opposizione di RE 1 limitatamente a fr. 2'700.– dopo
aver constatato ch’egli non aveva presentato osservazioni all’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 si dice “costretto
ad inoltrare ricorso riguardo alla decisione commiatami di una multa
disciplinare di CHF. 2700,00”. Malgrado le sue
contestazioni riguardino esclusivamente la
decisione di multa e il reclamo sia indirizzato alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello, l’impugnativa è stata considerata diretta
in realtà contro la decisione di rigetto dell’opposizione, alla quale era allegata, pur dando al ricorrente la possibilità,
menzionata nell’invito per anticipo del 7 dicembre 2023, di comunicare
la sua intenzione di ricorrere contro la decisione di multa anziché versare
l’anticipo. Ora, non solo egli l’ha versato, ma non ha chiesto di considerare
il suo ricorso come diretto contro la decisione di multa. Da questo punto di
vista il reclamo appare ricevibile.
5.
Il
reclamante contesta la multa affermando di aver inviato all'Ufficio di
tassazione "la
documentazione necessaria (biglietti traghetti)” per dimostrare
la sua presenza all'estero al momento dell'intimazione della diffida e che non
riuscire a recuperare il tracciamento della sua richiesta di proroga del
termine per produrre la dichiarazione di tassazione del 2020, inviata per posta
A. Ritiene però che tale prova non può essergli imposta, non vigendo l'onere di
corrispondere per raccomandata. A suo dire, il termine per presentare la
dichiarazione non è ancora scaduto stante la sua domanda di proroga.
5.1
Ora,
il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le
allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono inammissibili in seconda sede
(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Fondato interamente su fatti che non
possono essere presi in considerazione nella presente procedura, il reclamo è
irricevibile.
5.2
Ad
ogni modo, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF il convenuto non può far valere in sede
di rigetto dell’opposizione eccezioni che si sono verificate prima della decisione invocata dall’istante
come titolo di rigetto (sopra consid. 2; DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo
2015.
consid. 5.2). Orbene, RE 1 avrebbe apparentemente potuto – e dovuto – sollevare le sue
critiche, che riguardano unicamente la decisione di multa (e non quella
di rigetto dell’opposizione) per fatti (diffida, domanda di proroga) a prima
vista avvenuti prima della sua emanazione, impugnando la
decisione di multa entro il termine di ricorso di trenta giorni indicato in
quell’atto alla cifra 4. Anche se egli avesse presentato le sue censure già in
prima sede, il Giudice di pace avrebbe comunque sia dovuto accertarne la
tardività e di conseguenza l’irricevibilità.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'750.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).