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Decisione

14.2023.143

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa fiscale. Censure dirette contro tale decisione formulate solo con il reclamo

5 aprile 2024Italiano8 min

2023 lo Stato del Cantone Tici­no ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.143

Lugano

5 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.99 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 11 ottobre

2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 13 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2023 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.– (indicando quale causa del

credito: “Decreto 16/10/2020

n. 25557 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”) e fr. 50.– (per “Tassa

diffida di pagamento 22-03-23”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 ottobre

2023 lo Stato del Cantone Tici­no ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Capriasca. Entro il termine assegnatogli, il convenuto

non ha presentato osservazioni al reclamo.

C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2023, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 2'700.– (ad esclusione quindi della tassa di

diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le spese processuali di

fr. 190.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2023 chiedendone implicitamente

l’annullamento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro posta­le), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.

81.

LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 16

ottobre 2020 prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF per la multa di fr. 2'700.– inflitta

all’escusso (per non aver consegnato la dichiarazione relativa alle imposte

cantonale e federale diretta del 2019 nonostante un richiamo e una diffida) –

ma, implicitamente, non per la tassa di diffida di fr. 50.– del 22 marzo 2023 –

e ha pertanto rigettato l’opposizione di RE 1 limitatamente a fr. 2'700.– dopo

aver constatato ch’egli non aveva presentato osservazioni all’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 si dice “costretto

ad inoltrare ricorso riguardo alla decisione commiatami di una multa

disciplinare di CHF. 2700,00”. Malgrado le sue

contestazioni riguardino esclusivamen­te la

decisione di multa e il reclamo sia indirizzato alla Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello, l’impugnativa è stata considerata diretta

in realtà contro la decisione di rigetto dell’opposizione, alla quale era allegata, pur dando al ricorrente la possibilità,

menzionata nell’invito per anticipo del 7 dicembre 2023, di comunicare

la sua intenzione di ricorrere contro la decisione di multa anziché versare

l’anticipo. Ora, non solo egli l’ha versato, ma non ha chiesto di considerare

il suo ricorso come diretto contro la decisione di multa. Da questo punto di

vista il reclamo appare ricevibile.

5.

Il

reclamante contesta la multa affermando di aver inviato all'Ufficio di

tassazione "la

documentazione necessaria (biglietti traghetti)” per dimostrare

la sua presenza all'estero al momento dell'intimazione della diffida e che non

riuscire a recuperare il tracciamento della sua richiesta di proroga del

termine per produrre la dichiarazione di tassazione del 2020, inviata per posta

A. Ritiene però che tale prova non può essergli imposta, non vigendo l'onere di

corrispondere per raccomandata. A suo dire, il termine per presentare la

dichiarazione non è ancora scaduto stante la sua domanda di proroga.

5.1

Ora,

il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono in­ammissibili in seconda sede

(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Fondato interamente su fatti che non

possono essere presi in considerazione nella presente procedura, il reclamo è

irricevibile.

5.2

Ad

ogni modo, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF il convenuto non può far valere in sede

di rigetto dell’opposizione eccezioni che si sono verificate prima della decisione invocata dall’istante

come titolo di rigetto (sopra consid. 2; DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 mar­zo

2015.

consid. 5.2). Orbene, RE 1 avrebbe apparentemente potuto – e dovuto – sollevare le sue

critiche, che riguarda­no unicamente la decisione di multa (e non quella

di rigetto dell’opposizione) per fatti (diffida, domanda di proroga) a prima

vista avvenuti prima della sua emanazione, impugnando la

decisione di multa entro il termine di ricorso di trenta giorni indicato in

quell’atto alla cifra 4. Anche se egli avesse presentato le sue censure già in

prima sede, il Giudice di pace avrebbe comunque sia dovuto accertarne la

tardività e di conseguenza l’irricevibilità.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa

sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'750.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).