14.2023.144
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione d’impianti a un costo settimanale. Prova della durata della locazione
10 aprile 2024Italiano9 min
Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.144
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.4864 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 ottobre
2023 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 30 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la
RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 21'703.35,
indicando quale causa del credito: “Richiamo fattura noleggio impianti no. 412-3”.
Fatti
B. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre
2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 4'890.80
(anziché fr. 21'703.35), ponendo
a carico dell’istante i 4⁄5 delle spese
processuali di fr. 100.– e la rimanenza a carico della convenuta senz’assegnare
indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza
per fr. 21'703.35 “nonché
le spese”. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° dicembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 11 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2023 (data dell’adesivo
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, l’e-mail del 22 dicembre 2022 (doc. 1) acclusa al reclamo non figura nell’incarto del Pretore. Non
verrà pertanto presa in considerazione ai fini del giudizio odierno.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’offerta del 12 luglio 2022,
in base alla quale è stata allestita la fattura n. 412 del 21 giugno 2023,
costituisce un titolo di rigetto provvisorio per le voci corrispondenti relative all’“installazione componenti” e ai “trasporti”, per fr. 5'400.– (fr. 2'800.–
+ fr. 2'600.–), ridotti a fr. 4'890.80 togliendo
lo sconto aggiuntivo del 10% (fr. 540.–) e aggiungendo l’IVA del 7.7.% /fr. 30.80).
Il primo giudice non ha esteso invece il rigetto
alla posta “noleggio settimanale impianto” (di fr. 20'227.50) considerando che difettano negli atti documenti o riconoscimento della convenuta
in merito alla fornitura di “29
moduli”, non mutando al riguardo lo scambio di e-mail
tra le parti, la mancata contestazione della fattura o il parziale pagamento della
stessa, in assenza di una firma manoscritta o elettronica della convenuta.
4.
Nel
reclamo la RE 1 afferma genericamente che dalle corrispondenze per e-mail del 22 dicembre 2022 e 23 maggio 2023 accluse
al reclamo risulta la conferma da parte della committente (la convenuta) del
periodo di noleggio. Rileva inoltre l’esistenza della trasmissione periodica
dei dati registrati dall’impianto alle autorità cantonali e, non da ultimo, il
fatto che la committenza non ha mai contestato il periodo di noleggio dell’impianto
ma solo richiesto “spudoratamente” sconti sugl’importi fatturati. Conclude quindi per il rigetto dell’opposizione
per l’intera somma di fr. 21'703.35 posta in esecuzione nonché per “le spese”.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo
l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
5.1
Nella
fattispecie, la reclamante contesta la decisione del Pretore di non estendere
il rigetto dell’opposizione al noleggio “dell’impianto”, facendo
valere che la durata del noleggio è stata confermata dalla committente e ad
ogni modo non è mai stata da lei contestata.
5.2
Ora,
sia nell’offerta n. 274 di noleggio dell’impianto per il trattamento di acque
provenienti da pompaggio di falda (doc. F) sia in quella n. 286 di noleggio
dell’impianto di sollevamento acque (doc. E) l’CO 1 ha riconosciuto solo il
costo settimanale del noleggio (rispettivamente fr. 697.50 e fr. 280.–),
ma non, ovviamente, il numero di settimane di noleggio. Tale numero
(rispettivamente 29 e 21) figura solo nella fattura (doc. G), che però non è né
controfirmata né riconosciuta dalla convenuta, la quale ha interposto
opposizione all’esecuzione. Quanto all’e-mail del 22 dicembre 2022 acclusa al
reclamo come doc. 1, da una parte non può essere presa in considerazione in
questa sede (sopra consid. 1.2) e dall’altra non è approvata e neppure
indirizzata alla convenuta. L’istante non ha quindi dimostrato il momento dell’inizio
dei noleggi. La convenuta non risulta neppure averne riconosciuto la durata o
la data finale nell’e-mail del 23 maggio 2023 (doc. 2 e B), inviata da certo “__________”,
la cui relazione con l’CO 1 non è chiara. Non vi sono poi agli atti i dati
registrati dall’impianto inviati alle autorità cantonali. Infine, a parte il
fatto che incombe di principio all’istante dimostrare con documenti l’esistenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
144.
III 552 consid. 4.1.4; sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023,
consid. 5.3.2), nel caso concreto non si può dire che la convenuta non abbia
contestato la durata dei noleggi, poiché dalla documentazione prodotta dalla
stessa istante (doc. C e D) si evince l’esistenza di una discussione sul funzionamento dell’impianto o
perlomeno sulla durata di tale funzionamento. Infondato, il reclamo va
pertanto respinto. Ciò non priva la reclamante della facoltà di far valere la
sua pretesa con un’azione ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione
(art. 79 LEF e 197 CPC; sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in seconda sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'812.55
(fr. 21'703.35 ./. 4'890.80), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Gravesano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).