Lexipedia

Decisione

14.2023.144

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione d’impianti a un costo settimanale. Prova della durata della locazione

10 aprile 2024Italiano9 min

Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.144

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4864 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 ottobre

2023 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 30 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la

RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 21'703.35,

indicando quale causa del credito: “Richiamo fattura noleggio impianti no. 412-3”.

Fatti

B. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre

2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 4'890.80

(anziché fr. 21'703.35), ponendo

a carico dell’istante i 4⁄5 delle spese

processuali di fr. 100.– e la rimanenza a carico della convenuta senz’assegnare

indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza

per fr. 21'703.35 “nonché

le spese”. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° dicembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 11 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2023 (data dell’adesivo

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, l’e-mail del 22 dicembre 2022 (doc. 1) acclusa al reclamo non figura nell’incarto del Pretore. Non

verrà pertanto pre­sa in considerazione ai fini del giudizio odierno.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’offerta del 12 luglio 2022,

in base alla quale è stata allestita la fattura n. 412 del 21 giugno 2023,

costituisce un titolo di rigetto provvisorio per le voci corrispondenti relative all’“installazione componenti” e ai “tra­sporti”, per fr. 5'400.– (fr. 2'800.–

+ fr. 2'600.–), ridotti a fr. 4'890.80 togliendo

lo sconto aggiuntivo del 10% (fr. 540.–) e aggiungendo l’IVA del 7.7.% /fr. 30.80).

Il primo giudice non ha esteso invece il rigetto

alla posta “noleggio settimanale impianto” (di fr. 20'227.50) con­siderando che difettano negli atti documenti o riconoscimento del­la convenuta

in merito alla fornitura di “29

moduli”, non mutando al riguardo lo scambio di e-mail

tra le parti, la mancata contestazione della fattura o il parziale pagamento della

stessa, in assenza di una firma manoscritta o elettronica della convenuta.

4.

Nel

reclamo la RE 1 afferma genericamente che dalle corrispondenze per e-mail del 22 dicembre 2022 e 23 maggio 2023 ac­cluse

al reclamo risulta la conferma da parte della committente (la convenuta) del

periodo di noleggio. Rileva inoltre l’esistenza della trasmissione periodica

dei dati registrati dall’impianto alle autorità cantonali e, non da ultimo, il

fatto che la committenza non ha mai contestato il periodo di noleggio dell’impianto

ma solo richiesto “spudoratamente” sconti sugl’importi fatturati. Conclude quindi per il rigetto dell’opposizione

per l’intera somma di fr. 21'703.35 posta in esecuzione nonché per “le spese”.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di recla­mo

l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie, la reclamante contesta la decisione del Pretore di non estendere

il rigetto dell’opposizione al noleggio “dell’impian­­to”, facendo

valere che la durata del noleggio è stata confermata dalla committente e ad

ogni modo non è mai stata da lei contesta­ta.

5.2

Ora,

sia nell’offerta n. 274 di noleggio dell’impianto per il trattamento di acque

provenienti da pompaggio di falda (doc. F) sia in quella n. 286 di noleggio

dell’impianto di sollevamento acque (doc. E) l’CO 1 ha riconosciuto solo il

costo settimanale del noleggio (rispettivamente fr. 697.50 e fr. 280.–),

ma non, ovviamente, il numero di settimane di noleggio. Tale numero

(rispettivamente 29 e 21) figura solo nella fattura (doc. G), che però non è né

controfirmata né riconosciuta dalla convenuta, la quale ha interposto

opposizione all’esecuzione. Quanto all’e-mail del 22 dicembre 2022 acclusa al

reclamo come doc. 1, da una parte non può essere presa in considerazione in

questa sede (sopra consid. 1.2) e dall’altra non è approvata e neppure

indirizzata alla convenuta. L’istante non ha quindi dimostrato il momento dell’inizio

dei noleggi. La convenuta non risulta neppure averne riconosciuto la durata o

la data finale nell’e-mail del 23 maggio 2023 (doc. 2 e B), inviata da certo “__________”,

la cui relazione con l’CO 1 non è chiara. Non vi sono poi agli atti i dati

registrati dal­l’impianto inviati alle autorità cantonali. Infine, a parte il

fatto che incombe di principio all’istante dimostrare con documenti l’esisten­­za

di un titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

144.

III 552 consid. 4.1.4; sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023,

consid. 5.3.2), nel caso concreto non si può dire che la convenuta non abbia

contestato la durata dei noleggi, poiché dalla documentazione prodot­ta dalla

stessa istante (doc. C e D) si evince l’esistenza di una discussione sul funzionamento dell’impianto o

perlomeno sulla durata di tale funzionamento. Infondato, il reclamo va

pertanto respinto. Ciò non priva la reclamante della facoltà di far valere la

sua pretesa con un’azione ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione

(art. 79 LEF e 197 CPC; sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in seconda sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'812.55

(fr. 21'703.35 ./. 4'890.80), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Gravesano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).