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Decisione

14.2023.145

Rigetto definitivo dell’opposizione. Carente motivazione della sentenza impugnata, notificata oltretutto al convenuto con la replica. Rinvio

11 aprile 2024Italiano9 min

del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2023.145

Lugano

11 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.20 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 12

settembre 2023 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale ha

accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di CO 1 contro la

sentenza 14.2020.175 del 2 aprile 2021 della

scrivente Camera, riformandola nel senso della reiezione del­l’istanza

di RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposi­zione interposta da CO 1

contro l’esecuzione intesa al rimborso di due mutui di fr. 300'000.–

complessivi. Statuendo su rinvio del

Tribunale federale, mediante sentenza del 24 luglio 2023 la Camera ha posto

a carico di RE 1 le spese giudiziarie di fr. 500.– relative al giudizio

cantonale del 2 aprile 2021 oltre a ripetibili di fr. 3'500.– in favore di

CO 1.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2023 dal­la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1

ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 3'500.– oltre agli interessi

del 5% dal 27 luglio 2023, indicando quale

causa del credito: le “Ripe­tibili come da sentenza 24.07.2023 della Camera di

esecuzione del Tribunale d’appello”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 settembre

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Ver­zasca. Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 25 ottobre 2023, cui l’istante ha replicato il 15 novembre 2023 entro la scadenza assegnatale a tale sco­po,

ribadendo il suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 24 novembre 2023, cui è allegata la

replica, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 27 novembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

reclamo RE 1 si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere

sentito poiché la decisione impugnata, oltre a non essere motivata, gli è stata

notificata insieme alla replica di CO 1, ove costui contestava l’esigibilità

del credito posto in compensazione, e fa valere di essere stato privato della

possibilità di prendere posizione sulla stessa.

1.3.1 Le

parti hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o

documento presentato dall’altra (art. 6 n. 1 CEDU e 29

cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 117 consid. 2.1 pag. 118) e per

questo motivo l’organo giudicante deve comunicare ogni atto di una parte

all’altra e può di principio emanare la decisione solo dopo che so­no trascorsi

dieci giorni dalla notifica dell’ultimo atto delle parti cosicché il

destinatario possa organizzarsi per far pervenire un’eventuale replica (o

duplica) spontanea entro tale scadenza (sentenze della CEF 14.2021.84 del 22

novembre 2021 consid. 5.1 e i rinvii, 14.2017.79 del 21 settembre 2017 consid.

4.1 e 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1). Nella fattispecie, il

Giudice di pa­ce ha disatteso questi principi notificando al convenuto la

replica dell’istanza unitamente alla sentenza (v. act. F), pronunciata sen­za

lasciargli il tempo di esprimersi sulla replica.

1.3.2 Il

Giudice di pace ha inoltre omesso di motivare la sua decisione, limitandosi a

citare le osservazioni del convenuto senza spendere una parola per spiegare,

pur sommariamente, perché gli argomenti presentati a sostegno della richiesta

di reiezione dell’istanza non sarebbero convincenti. Anche da questo punto di

vista si verifica una lesione del diritto di essere sentito del convenuto

nonché dell’obbligo di motivazione dell’art. 238 lett. g CPC (per il rinvio

dell’art. 219), il primo giudice non avendo scelto espressamente la via della

decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239 CPC).

1.3.3 Il

diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della decisio­ne impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione

del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale

federale 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e della CEF 14.2023.24 del 18

settembre 2023 consid. 3). Nella fattispecie la (doppia) violazione del

diritto di essere sentita della reclamante è oggettivamente grave in quanto non

le ha permesso di esprimersi sulla replica con argomenti – quelli espressi nel

reclamo – che non appaiono a prima vista ininfluenti sulla sorte della causa. Non

si ritiene quindi possibile sanare il difetto in questa sede. Ad ogni modo la

sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al giudice di

prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, demandando

all’autorità superiore parte dell’istruttoria (v. sentenza della CEF 14.2021.4/5

del 1° mar­zo 2021 pag. 3). Il reclamo va pertanto accolto nel senso di

annullare le sentenze impugnate e di rinviare la causa al Giudice di pace perché

emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un

termine per inoltrare una duplica ed esame degli argomenti fatti valere dalle

parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

1.3.4 Siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace

statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza

Considerandi

prima interpellare la

controparte (sentenze del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4, e della CEF 14.2023.31 del 14 agosto 2023 consid. 3).

2.

La necessità del rinvio della causa al

primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Con

la nuova decisione il Giudice di pace potrà prelevare spese processuali solo in

relazione con la procedura di rinvio.

Visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv.

2.

CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili alla

reclamante (citata 14.2023.24 [citata] consid. 9; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1).

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel

senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Giudice

di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo versato dal

reclamante gli è restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).