14.2023.146
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatti nuovi
26 aprile 2024Italiano10 min
due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 luglio 2023 dalla
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.146
Lugano
26 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2023.64/65 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanze 7 novembre
2023 da
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro le
decisioni emesse il 1° dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 1° luglio 2021 CO 1 ha locato a RE 1 il box n. 825
per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1°
luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 e in mancanza di disdetta di una delle
parti con un preavviso di un mese il contratto s’intendeva rinnovato per altri
quattro mesi.
Con
un secondo contratto dell’11 agosto 2021 CO 1 ha locato sempre a RE 1 il box n.
806 per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1°
settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 e pure quel contratto s’intendeva
rinnovato per altri quattro mesi in mancanza di disdetta di una delle parti
con un preavviso di un mese.
Fatti
B. Con
decisioni del 25 maggio 2023 (SO.2023.329 e 375) il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio Nord ha stabilito che le disdette per i box n. 825 e
806 hanno avuto effetto rispettivamente al 28 febbraio e al 30 aprile 2023
sicché ha respinto le istanze di espulsione
e pagamento d’indennità per occupazione abusiva chieste rispettivamente dal
1° marzo e dal 1° maggio 2023.
C. Con
due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 luglio 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1
ha escusso RE 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, di fr. 100.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2023 (indicando quale causa del
credito: “Canone di locazione
febbraio box 825”) e fr. 150.– (per “Indennità amministrative”), e nella seconda dei tre canoni di locazione del box 806 di fr. 100.–
ognuno per i mesi da febbraio ad aprile 2023, oltre agli interessi del 7% dal primo
giorno del mese di riferimento, delle “spese di diffida” di fr. 40.– e delle “Indennità amministrative” di fr. 150.–.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze
separate del 7 novembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto alle istanze con un unico atto di osservazioni scritte del 15 novembre
2023.
E. Statuendo con due decisioni del 1° dicembre 2023 (SO.2023.64 e 65), il Giudice
di pace ha parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto alla prima esecuzione per fr. 100.–
oltre agl’interessi di mora dal 12 aprile
2023 (escluse le indennità amministrative), così come l’opposizione alla
seconda esecuzione per fr. 300.– oltre agl’interessi di mora sempre
dal 12 aprile 2023 (escluse le spese di diffida e le indennità amministrative),
ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 60.– nella
prima causa e di fr. 100.– nella seconda.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 6 dicembre 2023 per
ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istanze.
Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica
di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto a RE 1 il 4 dicembre 2023, in
entrambe le cause il termine d’impugnazione è scaduto il 14 dicembre.
Presentato già il 7 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo
complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche,
sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1
Nelle
decisioni impugnate, riferendosi alle decisioni del 25 maggio 2023 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord il Giudice di pace ha considerato che RE
1.
non aveva provato gravi motivi che giustificassero una disdetta straordinaria
al 31 gennaio 2023, sicché ha ritenuto il primo contratto (per il box n. 825)
disdetto al 28 febbraio e il secondo (per il box n. 806) al 30 aprile 2023,
motivo per cui ha accolto la prima istanza per la pigione di febbraio di fr. 100.–
e la seconda per le pigioni da febbraio ad aprile 2023 per fr. 300.–
complessivi, respingendole invece per quanto attiene alle spese amministrative
e di diffida in mancanza di un titolo di rigetto come pure alle spese dei
precetti esecutivi, sulle quali incombe all’ufficio d’esecuzione decidere.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 afferma che, come già discusso in altre sedi senza che,
inspiegabilmente, sia stato preso in considerazione, la disdetta in questione
gli è stata intimata da una dipendente della RA 1, la quale ha menzionato gravi
motivi e l’ha addirittura minacciato di denunciarlo alla polizia, sicché ha
pensato fosse meglio confermarla per iscritto il giorno stesso, ciò che a suo
dire è dimostrato dal contratto da lui stipulato per un nuovo garage e dalle
telefonate o messaggi vocali incorsi con la persona che ha ripreso il garage da
lui occupato precedentemente presso la RA 1. Egli specifica inoltre di non
comprendere il motivo della disdetta ricevuta, siccome è sempre stato puntuale
nei pagamenti e non era al corrente – e comunque non era di sua competenza – di
ciò che succedeva sul piazzale.
1.3.3
Pare di capire che nel reclamo RE 1 ribadisce
quanto già sostenuto “in altre sedi” – ovvero verosimilmente nelle cause di
espulsione e pagamento di un’indennità per occupazione abusiva (doc. 7A e 7B) – ovvero che la
locatrice gli avrebbe significato oralmente le disdette con effetto immediato,
da lui poi solamente confermate per iscritto il giorno stesso, cioè il 22
dicembre 2022, con effetto al 31 gennaio 2023.
Sennonché
in prima sede egli aveva semplicemente rinviato alle decisioni del 25 maggio
2023.
(doc. 7A e 7B), che a suo dire avevano
stabilito la sua “piena
ragione”. Ne segue che l’allegazione contenuta nel
reclamo è nuova e quindi irricevibile, così come i documenti che produce per la
prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Non è quindi possibile
tenerne conto per l’odierna pronuncia. Fondato interamente su allegazioni di
fatto e mezzi di prova nuovi, il reclamo è irricevibile.
1.3.4
Ad
ogni modo, benché nelle decisioni del 25 maggio 2023 il Pretore aggiunto abbia,
nell’esito, dato ragione a RE 1 respingendo l’istanza d’espulsione presentata
dalla locatrice, egli ha nondimeno accertato che i contratti locazione sono
terminati rispettivamente il 28 febbraio e il 30 aprile 2023, e non il 31
gennaio 2023 come sostenuto dal convenuto. Il Giudice di pace ne ha quindi correttamente
tenuto conto nel rigettare le opposizioni per le pigioni che risultavano
dovute secondo le decisioni del Pretore aggiunto alle quali lo stesso convenuto
ha rinviato.
1.3.5
Le
suddette decisioni pretorili – sia precisato per mera abbondanza – non
prestano del resto il fianco alla critica. I contratti sono infatti stati
conclusi con una durata iniziale determinata fino al 31 ottobre 2021 il primo e
al 31 dicembre 2021 il secondo, prorogata di volta in volta di quattro mesi in
difetto di una disdetta con un preavviso di un mese. Per porre fine al primo contratto
a fine ottobre 2022, la disdetta doveva pertanto essere data al più tardi a
fine settembre 2022, mentre il secondo contratto poteva essere terminato al 31
dicembre 2022 con una disdetta significata al più tardi a fine novembre 2022.
Ne
segue che la disdetta data da RE 1 il 22 dicembre 2022 (doc. 2) non poteva
avere effetto prima del 28 febbraio 2023 per il box n. 825 e prima del 30
aprile 2023 per il box n. 806, salvo che fossero stati dati gravi motivi tali
da giustificare una disdetta straordinaria, ciò che il Pretore aggiunto non ha
ritenuto essere il caso, oppure che le parti avessero convenuto un termine più
breve, circostanza che il convenuto non ha allegato né reso verosimile in prima
sede, per tacere del fatto che con risposta scritta del 30 dicembre 2022 la
locatrice ha confermato le disdette per la prossima scadenza contrattuale
rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile 2023 (doc. 7A e 7B).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 400.–
per entrambe le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le cause dipendenti dal reclamo
contro le decisioni nelle procedure SO.2023.64
e SO.2023.65 sono congiunte.
2. Il reclamo riguardo alla
causa SO.2023.64 è irricevibile.
3. Il reclamo riguardo alla
causa SO.2023.65 è irricevibile.
4. Le spese processuali di fr. 60.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).