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Decisione

14.2023.146

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatti nuovi

26 aprile 2024Italiano10 min

due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 luglio 2023 dalla

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.146

Lugano

26 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2023.64/65 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanze 7 novembre

2023 da

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro le

decisioni emesse il 1° dicembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 1° luglio 2021 CO 1 ha locato a RE 1 il box n. 825

per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1°

luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 e in mancanza di disdetta di una delle

parti con un preavviso di un mese il contratto s’intendeva rinnovato per altri

quattro mesi.

Con

un secondo contratto dell’11 agosto 2021 CO 1 ha locato sempre a RE 1 il box n.

806 per fr. 100.– mensili. La durata della locazione prevista era dal 1°

settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 e pure quel contratto s’intendeva

rinnovato per altri quattro mesi in mancanza di disdetta di una del­le parti

con un preavviso di un mese.

Fatti

B. Con

decisioni del 25 maggio 2023 (SO.2023.329 e 375) il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Mendrisio Nord ha stabilito che le disdette per i box n. 825 e

806 hanno avuto effetto rispettivamente al 28 febbraio e al 30 aprile 2023

sicché ha respinto le istanze di espulsione

e pagamento d’indennità per occupazione abusiva chieste rispettivamente dal

1° marzo e dal 1° maggio 2023.

C. Con

due precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 luglio 2023 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1

ha escusso RE 1 per l’incasso, nella prima ese­cuzione, di fr. 100.–

oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2023 (indicando quale causa del

credito: “Canone di locazione

febbraio box 825”) e fr. 150.– (per “Indennità amministrative”), e nella secon­da dei tre canoni di locazione del box 806 di fr. 100.–

ognuno per i mesi da febbraio ad aprile 2023, oltre agli interessi del 7% dal primo

giorno del mese di riferimento, delle “spese di diffida” di fr. 40.– e delle “Indennità amministrative” di fr. 150.–.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze

separate del 7 novembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto alle istanze con un unico atto di osservazioni scritte del 15 novembre

2023.

E. Statuendo con due decisioni del 1° dicembre 2023 (SO.2023.64 e 65), il Giudice

di pace ha parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dal convenu­to alla prima esecuzione per fr. 100.–

oltre agl’interessi di mora dal 12 aprile

2023 (escluse le indennità amministrative), così come l’opposizione alla

seconda esecuzione per fr. 300.– oltre agl’inte­ressi di mora sempre

dal 12 aprile 2023 (escluse le spese di diffida e le indennità amministrative),

ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 60.– nella

prima causa e di fr. 100.– nella seconda.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 6 dicembre 2023 per

ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istan­ze.

Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica

di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto a RE 1 il 4 dicembre 2023, in

entrambe le cause il termine d’impugnazione è scaduto il 14 dicembre.

Presentato già il 7 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo

complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche,

sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due

procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3.1

Nelle

decisioni impugnate, riferendosi alle decisioni del 25 maggio 2023 della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord il Giudice di pace ha considerato che RE

1.

non aveva provato gravi motivi che giustificassero una disdetta straordinaria

al 31 gennaio 2023, sicché ha ritenuto il primo contratto (per il box n. 825)

disdetto al 28 febbraio e il secondo (per il box n. 806) al 30 aprile 2023,

motivo per cui ha accolto la prima istanza per la pigione di febbraio di fr. 100.–

e la seconda per le pigioni da febbraio ad aprile 2023 per fr. 300.–

complessivi, respingendole invece per quanto attiene alle spese amministrative

e di diffida in mancanza di un titolo di rigetto come pure alle spese dei

precetti esecutivi, sulle quali incombe all’ufficio d’esecuzione decidere.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 afferma che, come già discusso in altre sedi senza che,

inspiegabilmente, sia stato preso in considerazione, la disdetta in questione

gli è stata intimata da una dipendente della RA 1, la quale ha menzionato gravi

motivi e l’ha addirittura minacciato di denunciarlo alla polizia, sicché ha

pensato fosse meglio confermarla per iscritto il giorno stesso, ciò che a suo

dire è dimostrato dal contratto da lui stipulato per un nuovo garage e dalle

telefonate o messaggi vocali incorsi con la persona che ha ripreso il garage da

lui occupato precedentemente presso la RA 1. Egli specifica inoltre di non

comprendere il motivo della disdetta ricevuta, siccome è sempre stato puntuale

nei pagamenti e non era al corrente – e comunque non era di sua competenza – di

ciò che succedeva sul piazzale.

1.3.3

Pare di capire che nel reclamo RE 1 ribadisce

quan­to già sostenuto “in altre sedi” – ovvero verosimilmente nelle cause di

espulsione e pagamento di un’indennità per occupazione abusiva (doc. 7A e 7B) – ovvero che la

locatrice gli avrebbe significato oralmente le disdette con effetto immediato,

da lui poi solamente confermate per iscritto il giorno stesso, cioè il 22

dicembre 2022, con effetto al 31 gennaio 2023.

Sennonché

in prima sede egli aveva semplicemente rinviato alle decisioni del 25 maggio

2023.

(doc. 7A e 7B), che a suo dire avevano

stabilito la sua “piena

ragione”. Ne segue che l’allegazione contenuta nel

reclamo è nuova e quindi irricevibile, così come i documenti che produce per la

prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Non è quindi possibile

tenerne conto per l’odierna pronuncia. Fondato interamente su allegazioni di

fatto e mezzi di prova nuovi, il reclamo è irricevibile.

1.3.4

Ad

ogni modo, benché nelle decisioni del 25 maggio 2023 il Pretore aggiunto abbia,

nell’esito, dato ragione a RE 1 respingendo l’istanza d’espulsione presentata

dalla locatrice, egli ha nondimeno accertato che i contratti locazione sono

terminati rispettivamente il 28 febbraio e il 30 aprile 2023, e non il 31

gennaio 2023 come sostenuto dal convenuto. Il Giudice di pace ne ha quindi correttamente

tenuto conto nel rigettare le opposizio­ni per le pigioni che risultavano

dovute secondo le decisioni del Pretore aggiunto alle quali lo stesso convenuto

ha rinviato.

1.3.5

Le

suddette decisioni pretorili – sia precisato per mera abbondan­za – non

prestano del resto il fianco alla critica. I contratti sono infatti stati

conclusi con una durata iniziale determinata fino al 31 ottobre 2021 il primo e

al 31 dicembre 2021 il secondo, prorogata di volta in volta di quattro mesi in

difetto di una disdetta con un preavviso di un mese. Per porre fine al primo contratto

a fine ottobre 2022, la disdetta doveva pertanto essere data al più tardi a

fine settembre 2022, mentre il secondo contratto poteva essere terminato al 31

dicembre 2022 con una disdetta significata al più tardi a fine novembre 2022.

Ne

segue che la disdetta data da RE 1 il 22 dicembre 2022 (doc. 2) non poteva

avere effetto prima del 28 febbraio 2023 per il box n. 825 e prima del 30

aprile 2023 per il box n. 806, salvo che fossero stati dati gravi motivi tali

da giustificare una disdetta straordinaria, ciò che il Pretore aggiunto non ha

ritenuto essere il caso, oppure che le parti avessero convenuto un termine più

breve, circostanza che il convenuto non ha allegato né reso verosimile in prima

sede, per tacere del fatto che con risposta scritta del 30 dicembre 2022 la

locatrice ha confermato le disdette per la prossima scadenza contrattuale

rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile 2023 (doc. 7A e 7B).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 400.–

per entrambe le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le cause dipendenti dal reclamo

contro le decisioni nelle procedure SO.2023.64

e SO.2023.65 sono congiunte.

2. Il reclamo riguardo alla

causa SO.2023.64 è irricevibile.

3. Il reclamo riguardo alla

causa SO.2023.65 è irricevibile.

4. Le spese processuali di fr. 60.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).