14.2023.147
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escusso. Produzione dei contratti firmati solo con il reclamo
5 aprile 2024Italiano5 min
di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le “Fatture scoperte inerenti a installazione di
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CO 1
Incarto n.
14.2023.147
Lugano
5
aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.5717 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre
2023 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 4 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le “Fatture scoperte inerenti a installazione di
Termopompa e Fotovoltaici”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29
novembre 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo senza preventivo contraddittorio, con decisione del 4
dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le
spese processuali di fr. 60.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che
con la decisione impugnata il Pretore ha respinto l’istanza accertando che le
fatture prodotte dalla RE 1 non erano firmate da CO 1 e pertanto non
costituivano un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF;
che
nel reclamo, “ai fini di motivare” la sua azione, la RE 1 si limita a produrre
diversi documenti, in parte nuovi, tra cui due “contratti firmati” e un preventivo;
che
il reclamo non contiene alcuna motivazione né risulta dai documenti prodotti
alla rinfusa alcuna “esaustiva
esposizione”, sicché esso pare irricevibile già per
carente motivazione nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC;
che
ad ogni modo il reclamo è sicuramente irricevibile per un altro motivo, e cioè
perché è integralmente fondato su documenti prodotti per la prima volta in
seconda sede, che per legge sono inammissibili (art. 326
cpv. 1 CPC);
che
leggendo attentamente la decisione impugnata, la reclamante avrebbe dovuto
capire e seguire la via indicata dal Pretore (a pag. 2), ossia presentargli una
nuova istanza, accludendovi documenti idonei a ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione, cioè uno o più riconoscimenti di debito firmati dall’escusso
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e specificando in quali documenti l’escusso
ha riconosciuto di dover pagare le diverse somme poste in esecuzione, tenuto
conto dei pagamenti da lui effettuati nel frattempo;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'223.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).