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Decisione

14.2023.147

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escusso. Produzione dei contratti firmati solo con il reclamo

5 aprile 2024Italiano5 min

di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le “Fatture scoperte inerenti a installazione di

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2023.147

Lugano

5

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.5717 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre

2023 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 4 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le “Fatture scoperte inerenti a installazione di

Termopompa e Fotovoltaici”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29

novembre 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo senza preventivo contraddittorio, con decisione del 4

dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le

spese processuali di fr. 60.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che

con la decisione impugnata il Pretore ha respinto l’istanza accertando che le

fatture prodotte dalla RE 1 non erano firmate da CO 1 e pertanto non

costituivano un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF;

che

nel reclamo, “ai fini di motivare” la sua azione, la RE 1 si limita a produrre

diversi documenti, in parte nuovi, tra cui due “contratti firmati” e un preventivo;

che

il reclamo non contiene alcuna motivazione né risulta dai documenti prodotti

alla rinfusa alcuna “esaustiva

esposizione”, sicché esso pare irricevibile già per

carente motivazione nel senso del­l’art. 321 cpv. 1 CPC;

che

ad ogni modo il reclamo è sicuramente irricevibile per un altro motivo, e cioè

perché è integralmente fondato su documenti prodotti per la prima volta in

seconda sede, che per legge sono inammissibili (art. 326

cpv. 1 CPC);

che

leggendo attentamente la decisione impugnata, la reclamante avrebbe dovuto

capire e seguire la via indicata dal Pretore (a pag. 2), ossia presentargli una

nuova istanza, accludendovi documenti idonei a ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione, cioè uno o più riconoscimenti di debito firmati dall’escusso

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e specificando in quali documenti l’escusso

ha riconosciuto di dover pagare le diverse somme poste in esecuzio­ne, tenuto

conto dei pagamenti da lui effettuati nel frattempo;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'223.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).