Lexipedia

Decisione

14.2023.149

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture e bollettini di consegna di merce relative a un periodo in cui la società escussa non era ancora stata fondata.

8 aprile 2024Italiano10 min

i pre-supposti per rigettare l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.149

Lugano

8 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.4385 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 settembre

2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2023 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 15 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 maggio 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

la CO 1 ha escus­so l’RE 1 per l’incasso di fr. 8'124.55 oltre agl’interessi

del 5% dal 30 settembre 2020, indicando quale causa del credito: “Rif. [7 numeri di fatture] ./. Acconti Fr. 500.00

x 2”.

B. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,

con istanza del 17 settembre 2023 la CO 1 ne ha chie­sto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatole,

la convenuta non ha presentato osservazioni al reclamo.

C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2023, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 8'124.55 oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2023 (anziché dal 30 settembre

2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

e rinunciando ad assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo dell’11 dicembre 2023 per

ottenerne l’annullamento e il mantenimento dell’opposizione, protestate spese e

ripetibili. L’8 gennaio 2024 il presidente della Came­ra ha respinto la domanda

di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Entro il termine

assegnatole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la nuova

notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice dell’RE 1 il 7 dicembre

2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 17 dicembre 2023 durante le

ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno

utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4

CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già l’11

dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i bollettini di consegna del

materiale all’escussa prodotti dall’escutente, che indicano la quantità di

merce fornita e il prezzo applicato, costituiscono un valido titolo di rigetto

dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione,

siccome essi sono firmati dalla “cliente” e per essa, in assenza di contestazione,

dal suo legittimo rappresentante RA 1. In assenza d’indicazione di scadenze

sulle fatture accluse all’istanza, il primo giudice ha ritenuto che gl’interessi

di mora decorressero al più presto dalla domanda d’esecuzione.

4. Nel

reclamo l’RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, facendo valere di non aver avuto la possi­bilità

di presentare osservazioni all’istanza, siccome, a causa del­l’assenza del suo

socio gerente (RA 1) dal Cantone per motivi di lavoro e di salute, non

ha ricevuto l’ordinanza del 25 settembre 2023 con cui il Pretore le aveva

assegnato un termine per presentare

osservazioni scritte all’istanza. Sennonché la reclamante non chiede

nelle sue conclusioni di rinviare la causa al pri­mo giudice per nuovo giudizio

dopo averle dato nuovamente l’oc­­casione

di pronunciarsi sull’istanza, ma postula l’annullamento del­la sentenza

impugnata e la conferma dell’opposizione (ossia la reiezione dell’istanza). Non

è quindi necessario attardarsi sulla questione (cfr. sentenza della CEF 14.2023.52

del 6 novembre 2023 consid. 4).

5. Nel

merito la reclamante invoca una manifesta carenza di legittimazione passiva da

parte sua perché le fatture prodotte dall’istan­­te sono intestate all’"RE

1 G.", mentre i bollettini di consegna sono allestiti all’indirizzo dell’"RE

1 Sagl". Rileva poi come le fatture siano state emesse nel 2020, mentre i

bollettini cui farebbero riferimento sono quasi tutti del 2023 e la società è

stata costituita solo nel 2021.

5.1 In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di recla­mo

l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

5.2 Nella

fattispecie, si evince dal registro di commercio liberamente accessibile a

chiunque – e sono quindi fatti notori che vanno accertati d’ufficio se

riguardano il titolo di rigetto (sopra consid. 5.1) e considerati dimostrati

(art. 151 CPC; sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015

del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1 e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 4.2) – che l’escussa

è stata fondata il 5 maggio 2021 e che l’impresa individuale del suo socio

gerente RA 1, l’RE 1 G. è stata cancellata dal registro il 31 marzo 2022. Orbene,

sia le fatture che i bollettini di consegna (doc. C-I) si riferiscono tutti a

forniture effettuate da luglio a ottobre 2020, ovvero a un periodo in cui l’RE

1 Sagl non era ancora stata fondata. Ciò spiega perché le fatture sono

intestate all’impresa generale e non alla società. I bollettini appaiono a

prima vista essere stati ristampati nel 2023 con l’indirizzo di fornitura dell’escus­­sa

(v. la data di emissione sui doc. D, G, E,

H e I). Perlomeno la CO 1 non ha spiegato in un altro modo tali

discrepanze né in prima né in seconda sede e non ha neppure dimostrato l’esistenza di un’assunzione dei debiti

di RA 1 da parte dell’RE 1 Sagl.

Ne

segue che, in assenza di prova dell’identità tra l’escussa (l’RE 1 Sagl) e l’apparente

debitore (RA 1 quale titolare dell’impresa individuale RE 1 G.), non erano dati

Fatti

i pre-supposti per rigettare l’opposizione

in via provvisoria. In riforma del­la

sentenza impugnata, l’istanza va di conseguenza respinta.

5.3 Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario statuire sul­l’eccezione della

reclamante secondo cui le firme del cliente sui bollettini non sarebbero del

suo socio gerente.

Per

il medesimo motivo non occorre neppure verificare se i bollettini sono tutti

assimilabili a riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ciò che a

ben vedere non pare del resto il caso di due di essi, che non menzionano né il

Considerandi

prezzo totale né il prezzo unitario (doc. F e I).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per

lo stesso principio di soccombenza, la tassa della decisione impugnata va posta

a carico dell’istante, mentre non si pone problema di un’indennità d’inconvenienza

giacché l’escussa non ha presentato osservazioni e, comunque sia, non ha

formulato alcu­na conclusione in tal senso con il reclamo.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'124.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico

del­l’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà all’RE

1 fr. 450.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).