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Decisione

14.2023.15

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su un’allegazione di fatto e un documento nuovi

21 giugno 2023Italiano5 min

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2023.15

Lugano

21 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est promossa con istanza 11 dicembre

2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta

individuale __________)

giudicando sul reclamo del 16 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 6 febbraio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

la CO 1 ha escusso RE 1, titolare della ditta individuale __________, per

l’incasso di fr. 1'782.50 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2022,

indicando quale causa del credito i “Contributi 2021 – Fattura finale 10.06.2022”,

e fr. 39.60 per “Interessi

Fatti

di mora Fattura finale 2021 10.06.2022”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

dicembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Est;

che

entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni;

che statuendo con decisione del 6 febbraio 2023, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta

limitatamente a fr. 1'782.50 e fr. 39.60 (ad esclusione delle

spese esecutive di fr. 73.30), ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 150.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 16 febbraio 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istan­­za;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata,

avvenuta l’8 febbraio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a CPC e

art. 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

Considerandi

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il

conteggio dei contributi 2021 del 16 dicembre 2021 sottoscritto dalla

convenuta, in base al quale sono state emesse le fatture del 13 giugno 2022, costituisce

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art. 82 LEF,

onde l’accoglimen­­to dell’istanza;

che

nel reclamo RE 1 sostiene che la somma posta in esecuzione non è dovuta, poiché

la massa salariale accertata dall’istante riguarda lei personalmente, e allega di

non essere soggetta ai contributi della CO 1 in qualità di titolare della

società __________;

che,

non avendo la convenuta presentato osservazioni all’istanza in prima sede, il

reclamo è interamente basato su un’allegazione di fatto e un documento (lo

scritto 8 febbraio 2023 della CO 1) nuovi, che non possono essere presi in

considerazione in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), ed è pertanto inammissibile;

che

la decisione odierna non impedisce però a RE 1 di prendere direttamente

contatto con la CO 1 per segnalarle l’apparente contraddizione tra il conteggio

dei contributi 2021 invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e lo

scritto dell’8 febbraio 2023, da cui risulterebbe che quale titolare della

ditta __________ – la quale, non essendo una persona giuridica, non può avere

dipendenti – non è soggetta ai contributi prelevati dalla CO 1;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'822.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).