14.2023.15
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su un’allegazione di fatto e un documento nuovi
21 giugno 2023Italiano5 min
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2023.15
Lugano
21 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est promossa con istanza 11 dicembre
2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta
individuale __________)
giudicando sul reclamo del 16 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
la CO 1 ha escusso RE 1, titolare della ditta individuale __________, per
l’incasso di fr. 1'782.50 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2022,
indicando quale causa del credito i “Contributi 2021 – Fattura finale 10.06.2022”,
e fr. 39.60 per “Interessi
Fatti
di mora Fattura finale 2021 10.06.2022”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
dicembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Est;
che
entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni;
che statuendo con decisione del 6 febbraio 2023, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta
limitatamente a fr. 1'782.50 e fr. 39.60 (ad esclusione delle
spese esecutive di fr. 73.30), ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 150.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 febbraio 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata,
avvenuta l’8 febbraio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a CPC e
art. 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
Considerandi
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il
conteggio dei contributi 2021 del 16 dicembre 2021 sottoscritto dalla
convenuta, in base al quale sono state emesse le fatture del 13 giugno 2022, costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art. 82 LEF,
onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo RE 1 sostiene che la somma posta in esecuzione non è dovuta, poiché
la massa salariale accertata dall’istante riguarda lei personalmente, e allega di
non essere soggetta ai contributi della CO 1 in qualità di titolare della
società __________;
che,
non avendo la convenuta presentato osservazioni all’istanza in prima sede, il
reclamo è interamente basato su un’allegazione di fatto e un documento (lo
scritto 8 febbraio 2023 della CO 1) nuovi, che non possono essere presi in
considerazione in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), ed è pertanto inammissibile;
che
la decisione odierna non impedisce però a RE 1 di prendere direttamente
contatto con la CO 1 per segnalarle l’apparente contraddizione tra il conteggio
dei contributi 2021 invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e lo
scritto dell’8 febbraio 2023, da cui risulterebbe che quale titolare della
ditta __________ – la quale, non essendo una persona giuridica, non può avere
dipendenti – non è soggetta ai contributi prelevati dalla CO 1;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'822.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).