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Decisione

14.2023.152

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo a scadenza fissa garantito da una cartella ipotecaria al portatore. Assenza di disdetta del credito cartolare

4 luglio 2024Italiano15 min

accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte da RE

Source ti.ch

Incarti n.

14.2023.152

14.2023.153

Lugano

4 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nelle cause SO.__________ (rigetto

provvisorio dell’opposizione) e SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 14 giugno 2023

da

CO 1, IT – __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 2, __________ (__________)

RE 1, __________ (__________)

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sui reclami del 14 dicembre 2023 presentati da RE 2 e RE 1

contro le decisioni emesse il 1° dicembre dal Pretore (SO.__________ e __________);

ritenuto

in fatto: A. Con un primo contratto di “prestito/investimento” del 3 settembre 2014, CO

1 ha consegnato brevi manu a RE 2 un primo acconto di €

150'000.– a scopo d’investi­­mento immobiliare in Ticino, da restituire entro

15 mesi dalla data della stipulazione, maggiorati del 50% e, in caso di ritardo, di un ulteriore 2% (una penale) per ogni mese di

ritardo. A garanzia della somma affidata,

il mutuatario ha consegnato al mutuante una cartella ipotecaria

documentale di fr. 250'000.– iscritta su un fondo appartenente al figlio RE

1, da retrocedere al momento della restituzione dell’investimento totale, del

ricavo e di eventuali penali

Con un secondo contratto del 10

ottobre 2014, CO 1 ha consegnato a mano a RE 2 un secondo acconto di € 120'000.– alle stesse condizioni del primo, con

la differenza che la somma totale (€

270'000.–) avrebbe dovuto essere restituita entro 15 mesi dalla sottoscrizione

del secondo contratto.

Con

un terzo contratto, sempre datato 10 ottobre 2014, CO 1 ha stabilito che il 17

febbraio 2015 avrebbe consegnato a mano a RE 2 un terzo e ultimo acconto di € 15'000.– alle stesse condizioni dei due primi, con

la differenza che la somma totale (€

285'000.–) avrebbe dovuto essere restitui­ta entro il 10 gennaio 2016.

B. Il

10 ottobre 2022, CO 1 ha ingiunto a RE 2 di pagargli entro 15 giorni € 625'000.–, pari al capitale non ancora

restituito e alle relative maggiorazioni pattuite del 50% e di ulteriori 2%.

C. Il 13 ottobre 2022, RE 2 ha contestato di dover

paga­re € 625'000.–,

riconoscendone soltanto 270'000.–, da cui dedurre complessivi

€ 43'000.– già pagati.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2023 dal­la sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 2 in via di

realizzazione del pegno immobiliare per l’incasso di fr. 260'693.10 oltre

agli interes­si del 5% dal 13 ottobre 2022, indicando quale causa del credito l’“Importo dovuto sulla base del riconoscimento

di debito di cui alla lettera del signor RE 2 del 13 ottobre 2022 (270'000 EUR)

al cambio odierno (15.05.2023) e garantito dalla cartella ipotecaria al

portatore (n. __________) di 2. grado gravante il Foglio di PPP 5594 di cui al

fondo base part. 17 RFD __________ di proprietà del signor RE 1”. L’UE ha notificato un esemplare del precetto a RE 1 quale terzo

proprietario del fondo impegnato.

E. Avendo

interposto opposizione al precetto esecutivo sia RE 2, sia RE 1, con due istanze

del 14 giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti

ognuno alla rispettiva istanza con osservazioni scritte del 4 settembre 2023. Con

replica e duplica spontanee, del 20 settembre e del 2 ottobre 2023 in entrambi

Fatti

i procedimenti, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni

antitetiche.

F. Statuendo con due distinte decisioni (SO.__________

e __________) del 1° dicembre 2023 il Pretore ha parzialmente

accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte da RE

2e RE 1 limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13

ottobre 2022, ponendo a carico di ciascun convenuto le spese processuali di fr. 380.–

e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.

G. Contro

le sentenze appena citate RE 2 e RE 1 so­no

insorti a questa

Camera ciascuno con un

reclamo del 14 dicem­bre 2023 per

ottenerne la riforma nel senso della reiezione della rispettiva istanza, con

addebito alla controparte delle spese processuali e ripetibili, protestate tasse,

spese e “congrue” ripetibili. Nelle sue memorie di osservazioni, entrambe del 7 febbraio

2024, CO 1 ha concluso per la reiezione dei recla­mi, protestate spese, tasse e

ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica di entrambe è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 2 e RE 1 il

4.

dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 14 dicembre.

Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono

dunque tempestivi.

1.2

I reclami in esame sono di analogo contenuto,

giacché vertono en­trambi sulla realizzazione dello stesso fondo

impegnato, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le

due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.

254.

cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1

e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha statuito che il secondo contratto del 10

ottobre 2014, lo scritto del 13 ottobre 2022 e la cartella ipotecaria

documentale costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio delle

opposizioni per la somma posta in esecuzione. Salvo quella concernente il

pagamento di € 42'481.45, donde un

saldo ancora dovuto di fr. 219'676.–, il magistrato ha respinto tutte le eccezioni dei convenuti, in particolare la

pretesa inesigibilità tan­to del credito garantito dalla cartella (credito

causale o di base), quanto di quello incorporato nella stessa (credito astratto

o di cartella). Circa il credito causale, ha infatti giudicato ch’esso non

abbisognava di una disdetta, giacché l’esigibilità è intervenuta di diritto

alla scadenza di restituzione pattuita, ovvero il 10 gennaio 2016; circa il

credito astratto, ha rilevato che il contratto disciplina sia il mutuo, sia la

consegna della cartella a tutela dello stesso, “di modo che – a

un esame di mera verosimiglianza – si giustifica di rite-nere che le

parti, con la loro pattuizione, intendessero che il credito di cartella diventasse esigibile quanto lo

diventava […] il credito di ba­se”. Ciò posto, ha ritenuto irrilevante sapere

se in concreto sia applicabile l’art. 847 cpv. 2 CC, secondo cui il patto

disciplinante la disdetta del credito astratto in nessun caso può prevedere un

termine di preavviso inferiore a tre mesi. In effetti, quand’anche detta

disposizione fosse applicabile, con l’esigibilità del credito causale fissata

per il 10 gennaio 2016, quella del credito astratto sarebbe intervenuta, al più

tardi, l’11 aprile seguente, ovvero molto prima dell’emissione del precetto

esecutivo. Il primo giudice ha pertanto parzialmente

accolto le istanze, rigettando le opposizioni in via prov­visoria

limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13 ottobre

2022.

4.

Nei

reclami, sia RE 2, sia RE 1 (le due impugnative sono pressoché identiche)

sostengono che sia manifestamente errato l’accertamento del Pretore, secondo

cui l’esigibilità del credito astratto è

intervenuta automaticamente con l’esigibilità del cre­dito causale.

Rilevano infatti che il (secondo) contratto del 10 ottobre 2014, in merito al

pegno immobiliare, dice unicamente che RE 2 avrebbe consegnato alla controparte

una cartella ipotecaria a garanzia di un credito di fr. 250'000.–.

Ritengono dunque che l’escutente non abbia notificato la disdetta del credito

astratto, in assenza della quale il magistrato avrebbe dovuto respingere le

istanze, ciò ch’essi chiedono pertanto in riforma della decisione impugnata.

Nelle

sue osservazioni, pressoché identiche, CO 1 ribatte che, generalmente, se una

cartella ipotecaria viene consegnata a garanzia di un credito, le parti

prevedono che l’esi­­gibilità del credito causale provoca automaticamente l’esigibilità

del credito astratto, anche perché prevedere termini diversi sareb­be privo di

logica. A detta sua, il secondo contratto, peraltro redat­to dall’escusso,

disciplina sia il mutuo, sia la sua

garanzia. Ne deduce sia corretto l’accertamento del primo giudice

secondo cui le parti volevano che il

credito astratto diventasse esigibile quando lo fosse diventato il

credito causale. Chiede pertanto di respingere i reclami.

5.

Il

giudice verifica, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’op­­posizione

(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3). Di principio, spetta all’e­­scutente

dimostrare l’esigibilità del suo credito al momento della notifica del precetto

esecutivo (da ultimo: sentenze della CEF 14.2022.132 del 9 maggio 2023, consid.

7.2, 14.2022.87 del 16 gennaio 2023, consid. 4.2.2, e 14.2022.25 del 20

dicembre 2022, consid. 4.1.3). Il principio non è però senza eccezioni,

segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in

linea di massima il giudice deve verificare soltanto se è contestata dall’escusso

(sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio 2019, RSPC 2020,

175.

n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid.

4.1.2).

5.1

Stante l’art. 847 cpv. 1 CC, nella sua versione

in vigore dal 1° gen­naio 2012, salvo convenzione contraria il credito

incorporato in una cartella ipotecaria diventa esigibile solo dopo essere stato

disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese. L’art. 847 cpv. 2 CC introduce poi una nuova

prescrizione – imperativa – secondo

cui una convenzione tra il creditore e il debitore non può accordare al

creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore

sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi (secondo le pattuizioni

relative alla cartella ipotecaria, riservata un’eventuale novazione: Staehelin in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 6 ad art. 847 CC) (sentenza della

CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid.

6.1).

5.2

Poiché

– salvo convenzione contraria – il credito risultante dalla cartella ipotecaria

sussiste accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra

il creditore e il debitore (art. 842 cpv. 2 CC), il creditore deve documentare

tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto –

se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata

a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da

ossequiare. Infatti il pagamento del credito

incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso solo quando lo stesso

è esigibile. L’esigibilità può subentrare non solo a seguito di una disdetta,

ma anche a seguito del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti.

Tale decorso può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio l’esigibilità del

credito causale (sen­tenza della CEF 14.2018.172

del 14 marzo 2019, consid. 5.3/a, e citata 14.2017.185 consid. 6.2 e 6.3, e i rinvii).

5.3

Nella

fattispecie, è pacifico che, come gli altri due (doc. K e L), anche il secondo

contratto del 10 ottobre 2014 disciplina sia il mutuo, sia la consegna della cartella ipotecaria documentale a garan­zia dello

stesso (doc. B). Esso prevede però esplicitamente un ter­mine fisso di “restituzione” solo

per il “prestito/investimento”, ovvero per il credito causale, mentre non regola specialmente l’esigibilità

del credito astratto incorporato nella cartella ipotecaria, la quale dipende

dunque da una disdetta data per una scadenza trimestra­le d’interessi con un

preavviso di tre mesi, secondo le condizioni riportate sulla stessa cartella

(doc. C). Non risulta pertanto dagli atti

che l’esigibilità del credito astratto segua quella del credito causale,

bensì semmai il contrario. Potrà forse sembrare illogico pattuire scadenze

diverse per i crediti causale e astratto, ma l’indi­­pendenza dei due crediti e

l’esigenza giurisprudenziale della doppia disdetta (sopra consid. 5.2)

escludono di considerare “automaticamente” un’unica scadenza in mancanza di un’esplicita

pattuizione in tal senso, che nel caso in esame difetta.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto scritto dal Pretore, l’escutente non può

limitarsi a rendere

verosimile l’esigibilità del credito posto in esecuzione, se è contestata, ma deve

dimostrarla (consid. 5). Il magistrato avrebbe dunque dovuto verificare l’esistenza

della prova di una disdetta del credito astratto.

5.4

Ora,

l’unica disdetta agli atti è la lettera del 10 ottobre 2022 (doc. G), che riguarda

però solo il credito causale (lo “scoperto”, oltre al “ricavo

convenuto contrattualmente” e alla “penale”), di

complessivi € 625'000.–. Della disdetta del credito astratto di fr. 250'000.–

incorporato nella cartella ipotecaria non viene fatta menzione. Siccome non è

dimostrata l’esigibilità di quel credito al momento della notifica dei precetti esecutivi, l’accoglimento delle

istanze si avvera giuridicamente errato (sopra consid. 5.2), sicché i reclami merita­no di essere accolti.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 219'676.–,

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo di RE 2 (15.2023.153) è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata (SO.

2023.756) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO

1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 2 fr. 800.– per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1,

che rifonderà a RE 2 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Il

reclamo di RE 1 (14.2023.152) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2

della decisione impugnata (SO. 2023.755) sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO

1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 1 fr. 800.– per

ripetibili.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 3,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 1'500.– per ripetibili.

5. Notificazione a:

– avv. PA

1, Studio legale e notarile, via __________, CP __________, __________;

– avv. PA

2, Studio legale e notarile __________, via __________, CP __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).