14.2023.152
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo a scadenza fissa garantito da una cartella ipotecaria al portatore. Assenza di disdetta del credito cartolare
4 luglio 2024Italiano15 min
accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte da RE
Source ti.ch
Incarti n.
14.2023.152
14.2023.153
Lugano
4 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nelle cause SO.__________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) e SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 14 giugno 2023
da
CO 1, IT – __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 2, __________ (__________)
RE 1, __________ (__________)
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 14 dicembre 2023 presentati da RE 2 e RE 1
contro le decisioni emesse il 1° dicembre dal Pretore (SO.__________ e __________);
ritenuto
in fatto: A. Con un primo contratto di “prestito/investimento” del 3 settembre 2014, CO
1 ha consegnato brevi manu a RE 2 un primo acconto di €
150'000.– a scopo d’investimento immobiliare in Ticino, da restituire entro
15 mesi dalla data della stipulazione, maggiorati del 50% e, in caso di ritardo, di un ulteriore 2% (una penale) per ogni mese di
ritardo. A garanzia della somma affidata,
il mutuatario ha consegnato al mutuante una cartella ipotecaria
documentale di fr. 250'000.– iscritta su un fondo appartenente al figlio RE
1, da retrocedere al momento della restituzione dell’investimento totale, del
ricavo e di eventuali penali
Con un secondo contratto del 10
ottobre 2014, CO 1 ha consegnato a mano a RE 2 un secondo acconto di € 120'000.– alle stesse condizioni del primo, con
la differenza che la somma totale (€
270'000.–) avrebbe dovuto essere restituita entro 15 mesi dalla sottoscrizione
del secondo contratto.
Con
un terzo contratto, sempre datato 10 ottobre 2014, CO 1 ha stabilito che il 17
febbraio 2015 avrebbe consegnato a mano a RE 2 un terzo e ultimo acconto di € 15'000.– alle stesse condizioni dei due primi, con
la differenza che la somma totale (€
285'000.–) avrebbe dovuto essere restituita entro il 10 gennaio 2016.
B. Il
10 ottobre 2022, CO 1 ha ingiunto a RE 2 di pagargli entro 15 giorni € 625'000.–, pari al capitale non ancora
restituito e alle relative maggiorazioni pattuite del 50% e di ulteriori 2%.
C. Il 13 ottobre 2022, RE 2 ha contestato di dover
pagare € 625'000.–,
riconoscendone soltanto 270'000.–, da cui dedurre complessivi
€ 43'000.– già pagati.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2023 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 2 in via di
realizzazione del pegno immobiliare per l’incasso di fr. 260'693.10 oltre
agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2022, indicando quale causa del credito l’“Importo dovuto sulla base del riconoscimento
di debito di cui alla lettera del signor RE 2 del 13 ottobre 2022 (270'000 EUR)
al cambio odierno (15.05.2023) e garantito dalla cartella ipotecaria al
portatore (n. __________) di 2. grado gravante il Foglio di PPP 5594 di cui al
fondo base part. 17 RFD __________ di proprietà del signor RE 1”. L’UE ha notificato un esemplare del precetto a RE 1 quale terzo
proprietario del fondo impegnato.
E. Avendo
interposto opposizione al precetto esecutivo sia RE 2, sia RE 1, con due istanze
del 14 giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti
ognuno alla rispettiva istanza con osservazioni scritte del 4 settembre 2023. Con
replica e duplica spontanee, del 20 settembre e del 2 ottobre 2023 in entrambi
Fatti
i procedimenti, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni
antitetiche.
F. Statuendo con due distinte decisioni (SO.__________
e __________) del 1° dicembre 2023 il Pretore ha parzialmente
accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte da RE
2e RE 1 limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13
ottobre 2022, ponendo a carico di ciascun convenuto le spese processuali di fr. 380.–
e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.
G. Contro
le sentenze appena citate RE 2 e RE 1 sono
insorti a questa
Camera ciascuno con un
reclamo del 14 dicembre 2023 per
ottenerne la riforma nel senso della reiezione della rispettiva istanza, con
addebito alla controparte delle spese processuali e ripetibili, protestate tasse,
spese e “congrue” ripetibili. Nelle sue memorie di osservazioni, entrambe del 7 febbraio
2024, CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami, protestate spese, tasse e
ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica di entrambe è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 2 e RE 1 il
4.
dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 14 dicembre.
Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono
dunque tempestivi.
1.2
I reclami in esame sono di analogo contenuto,
giacché vertono entrambi sulla realizzazione dello stesso fondo
impegnato, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le
due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art.
254.
cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1
e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha statuito che il secondo contratto del 10
ottobre 2014, lo scritto del 13 ottobre 2022 e la cartella ipotecaria
documentale costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio delle
opposizioni per la somma posta in esecuzione. Salvo quella concernente il
pagamento di € 42'481.45, donde un
saldo ancora dovuto di fr. 219'676.–, il magistrato ha respinto tutte le eccezioni dei convenuti, in particolare la
pretesa inesigibilità tanto del credito garantito dalla cartella (credito
causale o di base), quanto di quello incorporato nella stessa (credito astratto
o di cartella). Circa il credito causale, ha infatti giudicato ch’esso non
abbisognava di una disdetta, giacché l’esigibilità è intervenuta di diritto
alla scadenza di restituzione pattuita, ovvero il 10 gennaio 2016; circa il
credito astratto, ha rilevato che il contratto disciplina sia il mutuo, sia la
consegna della cartella a tutela dello stesso, “di modo che – a
un esame di mera verosimiglianza – si giustifica di rite-nere che le
parti, con la loro pattuizione, intendessero che il credito di cartella diventasse esigibile quanto lo
diventava […] il credito di base”. Ciò posto, ha ritenuto irrilevante sapere
se in concreto sia applicabile l’art. 847 cpv. 2 CC, secondo cui il patto
disciplinante la disdetta del credito astratto in nessun caso può prevedere un
termine di preavviso inferiore a tre mesi. In effetti, quand’anche detta
disposizione fosse applicabile, con l’esigibilità del credito causale fissata
per il 10 gennaio 2016, quella del credito astratto sarebbe intervenuta, al più
tardi, l’11 aprile seguente, ovvero molto prima dell’emissione del precetto
esecutivo. Il primo giudice ha pertanto parzialmente
accolto le istanze, rigettando le opposizioni in via provvisoria
limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13 ottobre
2022.
4.
Nei
reclami, sia RE 2, sia RE 1 (le due impugnative sono pressoché identiche)
sostengono che sia manifestamente errato l’accertamento del Pretore, secondo
cui l’esigibilità del credito astratto è
intervenuta automaticamente con l’esigibilità del credito causale.
Rilevano infatti che il (secondo) contratto del 10 ottobre 2014, in merito al
pegno immobiliare, dice unicamente che RE 2 avrebbe consegnato alla controparte
una cartella ipotecaria a garanzia di un credito di fr. 250'000.–.
Ritengono dunque che l’escutente non abbia notificato la disdetta del credito
astratto, in assenza della quale il magistrato avrebbe dovuto respingere le
istanze, ciò ch’essi chiedono pertanto in riforma della decisione impugnata.
Nelle
sue osservazioni, pressoché identiche, CO 1 ribatte che, generalmente, se una
cartella ipotecaria viene consegnata a garanzia di un credito, le parti
prevedono che l’esigibilità del credito causale provoca automaticamente l’esigibilità
del credito astratto, anche perché prevedere termini diversi sarebbe privo di
logica. A detta sua, il secondo contratto, peraltro redatto dall’escusso,
disciplina sia il mutuo, sia la sua
garanzia. Ne deduce sia corretto l’accertamento del primo giudice
secondo cui le parti volevano che il
credito astratto diventasse esigibile quando lo fosse diventato il
credito causale. Chiede pertanto di respingere i reclami.
5.
Il
giudice verifica, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3). Di principio, spetta all’escutente
dimostrare l’esigibilità del suo credito al momento della notifica del precetto
esecutivo (da ultimo: sentenze della CEF 14.2022.132 del 9 maggio 2023, consid.
7.2, 14.2022.87 del 16 gennaio 2023, consid. 4.2.2, e 14.2022.25 del 20
dicembre 2022, consid. 4.1.3). Il principio non è però senza eccezioni,
segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in
linea di massima il giudice deve verificare soltanto se è contestata dall’escusso
(sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio 2019, RSPC 2020,
175.
n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid.
4.1.2).
5.1
Stante l’art. 847 cpv. 1 CC, nella sua versione
in vigore dal 1° gennaio 2012, salvo convenzione contraria il credito
incorporato in una cartella ipotecaria diventa esigibile solo dopo essere stato
disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese. L’art. 847 cpv. 2 CC introduce poi una nuova
prescrizione – imperativa – secondo
cui una convenzione tra il creditore e il debitore non può accordare al
creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore
sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi (secondo le pattuizioni
relative alla cartella ipotecaria, riservata un’eventuale novazione: Staehelin in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 6 ad art. 847 CC) (sentenza della
CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid.
6.1).
5.2
Poiché
– salvo convenzione contraria – il credito risultante dalla cartella ipotecaria
sussiste accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra
il creditore e il debitore (art. 842 cpv. 2 CC), il creditore deve documentare
tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto –
se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata
a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da
ossequiare. Infatti il pagamento del credito
incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso solo quando lo stesso
è esigibile. L’esigibilità può subentrare non solo a seguito di una disdetta,
ma anche a seguito del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti.
Tale decorso può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio l’esigibilità del
credito causale (sentenza della CEF 14.2018.172
del 14 marzo 2019, consid. 5.3/a, e citata 14.2017.185 consid. 6.2 e 6.3, e i rinvii).
5.3
Nella
fattispecie, è pacifico che, come gli altri due (doc. K e L), anche il secondo
contratto del 10 ottobre 2014 disciplina sia il mutuo, sia la consegna della cartella ipotecaria documentale a garanzia dello
stesso (doc. B). Esso prevede però esplicitamente un termine fisso di “restituzione” solo
per il “prestito/investimento”, ovvero per il credito causale, mentre non regola specialmente l’esigibilità
del credito astratto incorporato nella cartella ipotecaria, la quale dipende
dunque da una disdetta data per una scadenza trimestrale d’interessi con un
preavviso di tre mesi, secondo le condizioni riportate sulla stessa cartella
(doc. C). Non risulta pertanto dagli atti
che l’esigibilità del credito astratto segua quella del credito causale,
bensì semmai il contrario. Potrà forse sembrare illogico pattuire scadenze
diverse per i crediti causale e astratto, ma l’indipendenza dei due crediti e
l’esigenza giurisprudenziale della doppia disdetta (sopra consid. 5.2)
escludono di considerare “automaticamente” un’unica scadenza in mancanza di un’esplicita
pattuizione in tal senso, che nel caso in esame difetta.
Ad ogni modo, contrariamente a quanto scritto dal Pretore, l’escutente non può
limitarsi a rendere
verosimile l’esigibilità del credito posto in esecuzione, se è contestata, ma deve
dimostrarla (consid. 5). Il magistrato avrebbe dunque dovuto verificare l’esistenza
della prova di una disdetta del credito astratto.
5.4
Ora,
l’unica disdetta agli atti è la lettera del 10 ottobre 2022 (doc. G), che riguarda
però solo il credito causale (lo “scoperto”, oltre al “ricavo
convenuto contrattualmente” e alla “penale”), di
complessivi € 625'000.–. Della disdetta del credito astratto di fr. 250'000.–
incorporato nella cartella ipotecaria non viene fatta menzione. Siccome non è
dimostrata l’esigibilità di quel credito al momento della notifica dei precetti esecutivi, l’accoglimento delle
istanze si avvera giuridicamente errato (sopra consid. 5.2), sicché i reclami meritano di essere accolti.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 219'676.–,
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo di RE 2 (15.2023.153) è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata (SO.
2023.756) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO
1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 2 fr. 800.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1,
che rifonderà a RE 2 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Il
reclamo di RE 1 (14.2023.152) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2
della decisione impugnata (SO. 2023.755) sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO
1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 1 fr. 800.– per
ripetibili.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 3,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 1'500.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
– avv. PA
1, Studio legale e notarile, via __________, CP __________, __________;
– avv. PA
2, Studio legale e notarile __________, via __________, CP __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).