Lexipedia

Decisione

14.2023.154

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Motivazione insufficiente del reclamo fondata integralmente su allegazioni di fatto nuove. Dovere dell’istante di specificare il titolo di rigetto

26 aprile 2024Italiano8 min

Camera con un reclamo del 13 dicembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.154

Lugano

26 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 novembre

2023 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 7 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2023 dal­la

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 7'422.60 oltre agl’interes­si

del 5% dal 12 giugno 2023, indicando quale causa del credito diverse fatture (“Fattura nr. 216'941

CHF 843.10 Fattura nr. 217'058 CHF 62.55 Fattura nr. 217'833 CHF 161.40 Fattura

nr. 219'127 CHF 1579.95 Fattura nr. 800'055 CHF 5000.00 Fattura nr. 244'659

CHF 2275.60 – pagamenti effettuati CHF 2500.00”.

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

novembre 2023 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole, la convenuta non

ha presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 1'579.95

oltre agl’interessi del 5% dal 31 ottobre 2023, e ha posto a carico dell’istante

Fatti

i 4⁄5 delle spese processuali di fr. 300.–,

senz’assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 13 dicembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.

Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla CO

1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 21 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4

gennaio 2024. Presentato già il 14 dicembre 2023 (data del timbro postale), il

recla­mo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

In

prima sede, la RE 1 si è limitata, da un lato, a scrivere nell’istanza che “è stata fatta opposizione al nostro precetto,

malgrado gli innumerevoli richiami e prove di accordi per pagamenti rateali.

Alleghiamo dunque i giustificativi” (cfr. istanza,

n. 5, pag. 2), dall’altra ad accludervi molti documenti (doc. A-CC). In seconda

sede, la reclamante fornisce certo qualche spiegazione in più sui documenti,

non presi in considerazione dal Pretore aggiunto, che a suo dire costituiscono

riconoscimenti di debito, ma così facendo formula allegazioni di fatto interamente

diverse da quelle proposte nell’istanza. Nuove, le allegazioni di fatto

contenute nel reclamo sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto, la

Camera non ne può tenere conto ai fini dell’odierno giudizio. Interamente

fondato su fatti nuovi, il reclamo si avvera insufficientemente motivato (art.

321.

cpv. 1 CPC) e va pertanto dichiarato irricevibile (così, da ultimo:

sentenza della CEF 14.2023.1 del 19 maggio 2023).

1.2.2

Per

mera abbondanza, occorre ricordare che incombe alle parti

dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi

di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Non spetta pertanto al

giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero giustificare il rigetto

dell’opposizione (sentenza del­la CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021,

consid. 5.1). La RE 1 non poteva accontentarsi di produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il Pretore

aggiunto li avreb­be esaminati uno a uno per determinare se fossero

idonei a giustificare il rigetto

dell’opposizione (in tal senso per le eccezioni del­l’escusso: sentenza della

CEF 14.2023.140/14.2024.5 del 27 mar­zo 2024 consid. 4.2). Era obbligo suo

indicare per ogni fattura posta in esecuzione (doc. F, K, O, R, W e Z)

quali documenti acclusi all’istanza costituivano un titolo di rigetto e per

quale motivo. Non lo poteva fare solo in sede di reclamo in base a fatti non

allegati in prima sede (sopra consid. 1.2.1).

1.2.3

Del

resto, anche le spiegazioni nel reclamo sono insufficienti o comunque non

convincenti. Un documento, pur firmato dall’escusso (come i doc. G, L e AA

citati nel reclamo), è parificabile a un titolo di rigetto provvisorio solo se contiene il riconoscimento di una som­ma

di denaro determinata o agevolmente determinabile o se rinvia a un

documento esistente al momento della sottoscrizione che menziona la somma riconosciuta

(DTF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reclamante avrebbe quindi dovuto anche

precisare per ognuno dei documenti citati quale fosse l’importo riconosciuto. Al riguardo, l’incarico all’officina dell’istante del 3 marzo 2022 (doc. G) è sì fir-mato

dalla cliente, tuttavia non menziona alcun importo totale riconosciuto

dalla stessa, ma solo cifre prive di unità di riferimento a franchi, prezzi

unitari o quantità, e nemmeno rinvia alla fattura del 30 maggio 2022 (doc. F), che peraltro combacia solo parzialmente con le

cifre dell’incarico. Anche l’incarico dell’11 aprile 2022 (doc. L) è

sottoscritto dalla cliente, ma non indica alcuna somma di denaro, se non in

modo difficilmente leggibile un importo di fr. 22.57, che si

ritrova sulla fattura dell’8 giugno 2022 (doc. K), alla quale l’incarico però

non rinvia. Infine, più che un riconoscimento di debito, il contratto di

ripresa (doc. AA) pare essere una ricevuta per i fr. 5'000.– posti in

esecuzione (“il cliente mi

versa 5000 franchi come differenza”).

1.3

Il

giudizio odierno non acquisisce regiudicata in merito all’esisten­za della

pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) e quindi non priva l’escutente del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giu­dice ordinario (art. 79 LEF; DTF 143 III

564.

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2) oppure di chiedere di nuovo

il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei

a giustificare la propria pretesa, e formulando per tempo e in modo preciso

tutte le allegazioni di fatto necessarie (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenza

della CEF 14.2020.13 del 4 giugno 2020, consid. 1.3.3).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'842.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).