14.2023.154
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Motivazione insufficiente del reclamo fondata integralmente su allegazioni di fatto nuove. Dovere dell’istante di specificare il titolo di rigetto
26 aprile 2024Italiano8 min
Camera con un reclamo del 13 dicembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.154
Lugano
26 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 novembre
2023 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2023 dalla
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 7'422.60 oltre agl’interessi
del 5% dal 12 giugno 2023, indicando quale causa del credito diverse fatture (“Fattura nr. 216'941
CHF 843.10 Fattura nr. 217'058 CHF 62.55 Fattura nr. 217'833 CHF 161.40 Fattura
nr. 219'127 CHF 1579.95 Fattura nr. 800'055 CHF 5000.00 Fattura nr. 244'659
CHF 2275.60 – pagamenti effettuati CHF 2500.00”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
novembre 2023 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole, la convenuta non
ha presentato osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 1'579.95
oltre agl’interessi del 5% dal 31 ottobre 2023, e ha posto a carico dell’istante
Fatti
i 4⁄5 delle spese processuali di fr. 300.–,
senz’assegnare ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 13 dicembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.
Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla CO
1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 21 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4
gennaio 2024. Presentato già il 14 dicembre 2023 (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
In
prima sede, la RE 1 si è limitata, da un lato, a scrivere nell’istanza che “è stata fatta opposizione al nostro precetto,
malgrado gli innumerevoli richiami e prove di accordi per pagamenti rateali.
Alleghiamo dunque i giustificativi” (cfr. istanza,
n. 5, pag. 2), dall’altra ad accludervi molti documenti (doc. A-CC). In seconda
sede, la reclamante fornisce certo qualche spiegazione in più sui documenti,
non presi in considerazione dal Pretore aggiunto, che a suo dire costituiscono
riconoscimenti di debito, ma così facendo formula allegazioni di fatto interamente
diverse da quelle proposte nell’istanza. Nuove, le allegazioni di fatto
contenute nel reclamo sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto, la
Camera non ne può tenere conto ai fini dell’odierno giudizio. Interamente
fondato su fatti nuovi, il reclamo si avvera insufficientemente motivato (art.
321.
cpv. 1 CPC) e va pertanto dichiarato irricevibile (così, da ultimo:
sentenza della CEF 14.2023.1 del 19 maggio 2023).
1.2.2
Per
mera abbondanza, occorre ricordare che incombe alle parti
dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi
di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Non spetta pertanto al
giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero giustificare il rigetto
dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021,
consid. 5.1). La RE 1 non poteva accontentarsi di produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il Pretore
aggiunto li avrebbe esaminati uno a uno per determinare se fossero
idonei a giustificare il rigetto
dell’opposizione (in tal senso per le eccezioni dell’escusso: sentenza della
CEF 14.2023.140/14.2024.5 del 27 marzo 2024 consid. 4.2). Era obbligo suo
indicare per ogni fattura posta in esecuzione (doc. F, K, O, R, W e Z)
quali documenti acclusi all’istanza costituivano un titolo di rigetto e per
quale motivo. Non lo poteva fare solo in sede di reclamo in base a fatti non
allegati in prima sede (sopra consid. 1.2.1).
1.2.3
Del
resto, anche le spiegazioni nel reclamo sono insufficienti o comunque non
convincenti. Un documento, pur firmato dall’escusso (come i doc. G, L e AA
citati nel reclamo), è parificabile a un titolo di rigetto provvisorio solo se contiene il riconoscimento di una somma
di denaro determinata o agevolmente determinabile o se rinvia a un
documento esistente al momento della sottoscrizione che menziona la somma riconosciuta
(DTF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reclamante avrebbe quindi dovuto anche
precisare per ognuno dei documenti citati quale fosse l’importo riconosciuto. Al riguardo, l’incarico all’officina dell’istante del 3 marzo 2022 (doc. G) è sì fir-mato
dalla cliente, tuttavia non menziona alcun importo totale riconosciuto
dalla stessa, ma solo cifre prive di unità di riferimento a franchi, prezzi
unitari o quantità, e nemmeno rinvia alla fattura del 30 maggio 2022 (doc. F), che peraltro combacia solo parzialmente con le
cifre dell’incarico. Anche l’incarico dell’11 aprile 2022 (doc. L) è
sottoscritto dalla cliente, ma non indica alcuna somma di denaro, se non in
modo difficilmente leggibile un importo di fr. 22.57, che si
ritrova sulla fattura dell’8 giugno 2022 (doc. K), alla quale l’incarico però
non rinvia. Infine, più che un riconoscimento di debito, il contratto di
ripresa (doc. AA) pare essere una ricevuta per i fr. 5'000.– posti in
esecuzione (“il cliente mi
versa 5000 franchi come differenza”).
1.3
Il
giudizio odierno non acquisisce regiudicata in merito all’esistenza della
pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) e quindi non priva l’escutente del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 143 III
564.
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2) oppure di chiedere di nuovo
il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei
a giustificare la propria pretesa, e formulando per tempo e in modo preciso
tutte le allegazioni di fatto necessarie (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenza
della CEF 14.2020.13 del 4 giugno 2020, consid. 1.3.3).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'842.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).