Lexipedia

Decisione

14.2023.156

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato in quanto interamente diretto non contro la decisione impugnata, bensì contro le osservazioni della controparte

26 aprile 2024Italiano8 min

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 febbraio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.156

Lugano

26 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 febbraio

2023 dalla

RE 1 __________

contro

CO 1 __________ (__________)

(patrocinata dalla RA 1

, __________)

giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 5 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2023 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso

di fr. 22'716.10 oltre agli interessi del 5% dal 18 luglio 2018, indicando

quale causa del credito i riferimenti “7220109254, 7220109255, 7220111743, 7220111744, 7220123448,

7220129138”.

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 febbraio

2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 16 marzo 2023.

C. Statuendo con decisione del 5 dicembre

2023, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico

dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 700.–

a favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 15 dicembre 2023, chiedendo “di riaprire il caso e poterlo spiegare”. Visto il prevedibile esito dell’odier­no giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 6 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 16 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il

16.

era un sabato ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo

la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108.

III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 15 dicembre 2023

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1), così da determina­re rapidamente i ruoli delle parti in un

eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima

mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima rilevato che la RE 1

aveva fondato la sua istanza su fatture, bollettini di consegna e bollettini di

fornitura. Ha escluso che le fatture costituiscano validi titoli di rigetto

provvisorio dell’opposizione, giacché non sono firmate dalla CO 1 e,

prescindendo dal requisito della firma, perché non è presente agli atti un

contratto sottoscritto dall’escussa, mediante il quale verificare se il

corrispettivo fattura­to corrisponde a quello ch’essa si sarebbe impegnata a

pagare. È giunto alla stessa conclusione anche per tutti i bollettini di consegna,

salvo uno, pur firmati dall’escussa, siccome privi dell’indicazione dei prezzi

pattuiti per la merce consegnata. Il magistrato ha invece statuito che un

bollettino di consegna e uno di fornitura sono di principio validi titolo di

rigetto per complessivi fr. 5'112.08, ritenendo inverosimile la

contestazione dell’autenticità della sottoscrizione formulata dall’escussa in

modo del tutto generico. Tuttavia, egli ha accertato, da un lato, che la

debitrice aveva lamentato la difettosità della merce fornita provato di aver

tempestivamente notificato il difetto alla

creditrice, dall’altro, che quest’ultima non ave­va replicato alla

lagnanza; ha quindi giudicato ch’essa non aveva provato il corretto adempimento

del contratto. In conclusione, il primo giudice ha pertanto respinto l’istanza

integralmente.

4.

Nel reclamo, la RE 1 sostiene che alcune affermazioni della CO 1 sono

false. Al riguardo, scrive ch’essa non le ha notificato alcun difetto, anche

perché la merce era assolutamente idonea, come riferito dal produttore della

merce (l’PI 1) in occasione di vari incontri con le parti e il committente, produttore

che sarebbe peraltro disposto a testimoniarlo nuovamente. La reclamante

asserisce poi che la firma sui bollettini di consegna è autentica. Allega un’email

dell’PI 1 “che spiega chiara-mente

a CO 1 [il gerente dell’omonima

Sagl] l’errore fatto in fase di posa del materiale e la rispettiva offerta

di aiuto per offrire una soluzione riparatoria nei confronti del cliente

finale”, e afferma ch’egli ha rifiutato tale offerta.

Chiede pertanto “di riaprire

il caso e poterlo spiegare”.

5.

Così

facendo, la RE 1 critica non la decisione impugnata, bensì

le osservazioni della CO 1 o, meglio, la pretesa inautenticità della sua firma

sui bollettini di consegna e i pretesi difetti della merce consegnata. A parte

il fatto che in realtà il Pretore ha giudicato autentica la firma dell’escussa

(pag. 3 dopo la metà), poiché è privo di confronto con la decisione impugnata, il

reclamo è insufficientemente motivato e va pertanto dichiarato irricevibile

(art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del

Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3),

per tacere del fatto che il ricorso contiene soltanto allegazioni di fatto

nuove (l’istanza non contiene infatti la benché minima motivazione) e si fonda

su un documento nuovo, ovvero tutti elementi inammissibili in questa sede (art.

326.

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

6.

Va ad ogni modo ricordato che la decisione di rigetto provvisorio dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid.

3.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'716.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– RA 1, __________,

c/o __________, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).