14.2023.156
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato in quanto interamente diretto non contro la decisione impugnata, bensì contro le osservazioni della controparte
26 aprile 2024Italiano8 min
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 febbraio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.156
Lugano
26 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 febbraio
2023 dalla
RE 1 __________
contro
CO 1 __________ (__________)
(patrocinata dalla RA 1
, __________)
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 5 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
di fr. 22'716.10 oltre agli interessi del 5% dal 18 luglio 2018, indicando
quale causa del credito i riferimenti “7220109254, 7220109255, 7220111743, 7220111744, 7220123448,
7220129138”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 febbraio
2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 16 marzo 2023.
C. Statuendo con decisione del 5 dicembre
2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico
dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 700.–
a favore della convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 15 dicembre 2023, chiedendo “di riaprire il caso e poterlo spiegare”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 6 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 16 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il
16.
era un sabato ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo
la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF
108.
III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 15 dicembre 2023
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un
eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale
federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima
mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima rilevato che la RE 1
aveva fondato la sua istanza su fatture, bollettini di consegna e bollettini di
fornitura. Ha escluso che le fatture costituiscano validi titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione, giacché non sono firmate dalla CO 1 e,
prescindendo dal requisito della firma, perché non è presente agli atti un
contratto sottoscritto dall’escussa, mediante il quale verificare se il
corrispettivo fatturato corrisponde a quello ch’essa si sarebbe impegnata a
pagare. È giunto alla stessa conclusione anche per tutti i bollettini di consegna,
salvo uno, pur firmati dall’escussa, siccome privi dell’indicazione dei prezzi
pattuiti per la merce consegnata. Il magistrato ha invece statuito che un
bollettino di consegna e uno di fornitura sono di principio validi titolo di
rigetto per complessivi fr. 5'112.08, ritenendo inverosimile la
contestazione dell’autenticità della sottoscrizione formulata dall’escussa in
modo del tutto generico. Tuttavia, egli ha accertato, da un lato, che la
debitrice aveva lamentato la difettosità della merce fornita provato di aver
tempestivamente notificato il difetto alla
creditrice, dall’altro, che quest’ultima non aveva replicato alla
lagnanza; ha quindi giudicato ch’essa non aveva provato il corretto adempimento
del contratto. In conclusione, il primo giudice ha pertanto respinto l’istanza
integralmente.
4.
Nel reclamo, la RE 1 sostiene che alcune affermazioni della CO 1 sono
false. Al riguardo, scrive ch’essa non le ha notificato alcun difetto, anche
perché la merce era assolutamente idonea, come riferito dal produttore della
merce (l’PI 1) in occasione di vari incontri con le parti e il committente, produttore
che sarebbe peraltro disposto a testimoniarlo nuovamente. La reclamante
asserisce poi che la firma sui bollettini di consegna è autentica. Allega un’email
dell’PI 1 “che spiega chiara-mente
a CO 1 [il gerente dell’omonima
Sagl] l’errore fatto in fase di posa del materiale e la rispettiva offerta
di aiuto per offrire una soluzione riparatoria nei confronti del cliente
finale”, e afferma ch’egli ha rifiutato tale offerta.
Chiede pertanto “di riaprire
il caso e poterlo spiegare”.
5.
Così
facendo, la RE 1 critica non la decisione impugnata, bensì
le osservazioni della CO 1 o, meglio, la pretesa inautenticità della sua firma
sui bollettini di consegna e i pretesi difetti della merce consegnata. A parte
il fatto che in realtà il Pretore ha giudicato autentica la firma dell’escussa
(pag. 3 dopo la metà), poiché è privo di confronto con la decisione impugnata, il
reclamo è insufficientemente motivato e va pertanto dichiarato irricevibile
(art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del
Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3),
per tacere del fatto che il ricorso contiene soltanto allegazioni di fatto
nuove (l’istanza non contiene infatti la benché minima motivazione) e si fonda
su un documento nuovo, ovvero tutti elementi inammissibili in questa sede (art.
326.
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
6.
Va ad ogni modo ricordato che la decisione di rigetto provvisorio dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid.
3.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'716.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– RA 1, __________,
c/o __________, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).