14.2023.157
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
8 gennaio 2024Italiano5 min
con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle
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Incarto n.
14.2023.157
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1008 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 9 ottobre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2023 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 9
ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento
di fr. 4'451.78 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 16 novembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle
ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre
2023 per ottenere l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il
presidente della Camera ha concesso d’ufficio all’impugnazione effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 dicembre 2023 durante le
ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1),
il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le
ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, sarebbe scaduto venerdì 12 gennaio
2024.
Presentato già il 19 dicembre 2023 (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione emesso il 12
dicembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. D), da cui si evince il versamento
di fr. 4'761.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, compresa la
tassa di giustizia di prima sede. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172.
n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il
14.
dicembre), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la
solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.
52.
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del
termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di
fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 dicembre 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).