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Decisione

14.2023.157

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

8 gennaio 2024Italiano5 min

con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.157

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1008 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 9 ottobre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2023 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 13 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 9

ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento

di fr. 4'451.78 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 16 novembre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre

2023 per ottenere l’an­nullamento del fallimento,

asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il

presidente della Camera ha concesso d’ufficio all’impugnazione effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stes­sa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 dicembre 2023 durante le

ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1),

il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le

ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, sarebbe scaduto venerdì 12 gennaio

2024.

Presentato già il 19 dicembre 2023 (data del timbro postale), il

reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione emesso il 12

dicembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. D), da cui si evince il versamento

di fr. 4'761.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, compresa la

tassa di giustizia di prima sede. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172.

n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il

14.

dicembre), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la

solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52.

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del

termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di

fallimento, ha reso necessario l’av­vio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stes­sa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 dicembre 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).