14.2023.158
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito di personale. Condizioni generali. Mancata indicazione del termini di disdetta. Nullità. Onere allegatorio
24 giugno 2024Italiano16 min
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.158
Lugano
24 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.392 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 marzo 2023 dall’
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA
2 __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 febbraio 2022 la PI 1, come pure personalmente l’allora socio
e gerente PI 2 e quello attuale RE 1, hanno sottoscritto un riconoscimento di
debito di fr. 145'000.– in solido in favore dell’CO 1 per fatture relative
ai costi del personale prestato da quest’ultima in favore della PI 1.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 marzo 2022 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022, indicando quale causa del
credito il riconoscimento di debito appena menzionato.
C. Con
decisione del 13 ottobre 2022 (inc. SO.2022.525) il Pretore di Locarno-Città ha
parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio promossa dall’CO 1 nei
confronti della PI 1, anch’essa basata sul riconoscimento di debito del 24
febbraio 2022 di fr. 145'000.– limitatamente a fr. 32'682.30 oltre
agl’interessi di mora.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo
2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona limitatamente a fr. 32'682.30. Nel termine impartito, il
convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2023.
Con replica spontanea del 4 maggio 2023 e duplica spontanea del 10 luglio 2023
le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2023, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza (tranne per quanto attiene alle spese esecutive) e rigettato
in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 32’682.30 oltre
agl’interessi del 5% dal 13 aprile 2022, ponendo a carico del convenuto le
spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 700.– a favore
dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2023 per ottenerne
in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via
subordinata il rinvio della causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2024, l’CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Il 15 febbraio 2024 il Presidente della
Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con
l’impugnazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 dicembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 18 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre
al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è
stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse
(art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia
giovedì 4 gennaio 2024. Presentato il 18 dicembre 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento
di debito prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio respingendo l’eccezione di nullità sollevata da RE 1, secondo cui i
contratti di prestito di personale stipulati tra l’istante e la PI 1 sarebbero
nulli, in quanto contrari alle disposizioni imperative della legge federale del
6.
ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC), in particolare
agli art. 19 cpv. 5 LC e art. 22 cpv. 1, lett. d, e cpv. 2 LC, come pure all’art.
50.
dell’Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito
(OC), giacché 1) la clausola n. 4 delle condizioni generali del contratto vieta
la conclusione di accordi diretti con il personale fornito a prestito, 2) i
contratti che prevedono un impiego di durata indeterminata non indicano i
termini di disdetta e 3) l’istante ha tardato più volte nel redigere la
necessaria documentazione contrattuale. Il primo giudice ha infatti considerato
che le condizioni generali per la fornitura di personale a prestito, riportate
sul retro di ogni singolo contratto di fornitura di personale a prestito,
contengono – in ossequio alla Legge federale sul collocamento e il personale a
prestito – una clausola sui termini di disdetta (n. 5) e una clausola che
prevede la possibilità per la ditta utente di concludere un contratto di lavoro
con un collaboratore a prestito al termine dell’impiego (n. 13). Inoltre, il
convenuto non ha fatto valere l’assenza di contratti scritti, sola ipotesi che
contravverrebbe all’art. 50 OC, ma si è limitato a lamentare il ritardo della
controparte nel redigere la documentazione contrattuale. Il Pretore ha infine
respinto la censura secondo cui il convenuto avrebbe sottoscritto il
riconoscimento di debito come semplice fideiussore e non come debitore solidale.
4.
Con
il reclamo RE 1 ribadisce che i contratti di prestito del personale – e di
riflesso il riconoscimento di debito – sono nulli, poiché sono di durata
indeterminata e non indicano i termini di disdetta in dispregio dell’art. 22
cpv. 1 lett. d LC. Egli contesta anzitutto che la clausola n. 5 delle
condizioni generali potesse essere esaminata dal primo giudice di sua sponte, quando
la controparte non aveva mai sostenuto e preteso, e soprattutto provato, che le
condizioni generali di cui al doc. 4 sono effettivamente parte di ogni e
qualsiasi contratto di prestito di personale stipulato con la PI 1.
Ora,
RE 1 stesso ha prodotto le condizioni generali (doc. 4) con le osservazioni all’istanza
e citato la clausola n. 4 per avvalersi della nullità dei contratti di prestito
del personale, seppur per un’altra ragione, ossia per il motivo che tale
clausola viola a suo dire il divieto legale d’impedire la stipulazione di un
contratto privato con il personale prestato al termine del rapporto contrat-tuale
(art. 22 cpv. 2 LC). D’altronde, l’istante ha contestato la tesi dell’escusso
citando la clausola n. 13 (replica spontanea, a pag. 3). Il Pretore poteva
quindi senza arbitrio ritenere che le condizioni generali si riferiscano ai
contratti di prestito del personale, come risulta inequivocabilmente da loro titolo
(“condizioni generali per la
fornitura di personale a prestito”). Vero è tuttavia
che l’istante non ha citato la clausola n. 5, di cui il Pretore probabilmente
non avrebbe potuto tenere conto (cfr. sentenza della CEF 14.2022.116 del 3
marzo 2023, consid. 5.3.2). La questione può tuttavia rimanere aperta, poiché
il reclamo merita accoglimento per un altro motivo.
5.
Secondo
il reclamante la clausola n. 5 delle condizioni generali asseritamente annesse
ai contratti di prestito di personale disciplina in realtà la disdetta dei
rapporti tra impresa prestatrice (l’CO 1) e lavoratori, ciò che risulta dal suo
tenore e da quello della clausola n. 4. Per di più i termini menzionati nella clausola n. 5 sono
perfettamente “sovrapponibili” ai termini di disdetta per il personale prestato previsti dalla
convenzione collettiva di lavoro per il settore del prestito di personale (art.
11.
del doc. 12), che sono i medesimi previsti dalla legge per il rapporto tra
prestatrice e lavoratori giusta l’art. 19 cpv. 4 LC. La clausola n. 5 non si
applica pertanto ai contratti di prestito di personale, i quali, poiché di
durata indeterminata e privi di menzione dei termini di disdetta, sono nulli
giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC.
5.1
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di
rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in
giudizio.
Non solo le eccezioni devono essere esposte in modo convincente,
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allega-zioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140
consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
145.
III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del
Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018
del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del
giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3)
e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). Anche l’eccezione di nullità dell’obbligo riconosciuto nel titolo di rigetto dev’essere
resa verosimile, il giudice potendola rilevare d’ufficio unicamente se appare
manifesta (sentenza della CEF 14.2023.48 dell’8 novembre 2023, consid. 4.1 e i
rinvii). È in particolare il caso della nullità ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, come le parti già sanno (sentenza della
CEF 14.2023.65 del 29 novembre 2023, consid. 4.2, 4.3 e 5.1). Spettava pertanto
al reclamante rendere verosimile l’eccezione di nullità.
5.2
Il
prestito di personale sottostà alla legge federale del 6 ottobre 1989 sul
collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e alla relativa
ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC,
RS 823.111); consiste in una relazione triangolare tra un lavoratore, un
prestatore di personale (“locatore”) e un’impresa acquisitrice
(“conduttrice”). La relazione contrattuale tra prestatore e impresa
acquisitrice è subordinata alla forma scritta in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LC,
ove sono elencate le indicazioni che devono imperativamente figurare nel
contratto, tra cui, giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, la durata dell’impiego
o i termini di disdetta. Se queste esigenze di forma non sono rispettate, il
contratto è nullo (art. 11 cpv. 2 CO; sentenza A-2350/2020 della I Corte del
Tribunale amministrativo federale del 17 gennaio 2022, consid. 5.1, con rinvio
a Thévenoz in: la location de
services dans le bâtiment, droit de la construction [DC] / Baurecht [BR], BR
1994.
p. 68, p. 70, autore che reputa tuttavia sproporzionata la sanzione della
nullità se si tratta di prestatori di personale occasionali e non a titolo
professionale; idem: Matile/Zilla/Streit,
Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services
(art. 12-39 LES), CERT 2010, pag. 227; contra: Krummenacher/Weibel, Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), Handkommentar, 2014, n. 5 ad
art. 22 LC e le decisioni cantonali e autori citati).
Le pretese remunerative del locatore potranno tutt’al più fondarsi sulle regole
dell’indebito arricchimento per i servizi ricevuti in virtù di un contratto
nullo (Thévenoz e Matile/Zilla/Streit, op cit., loc. cit.).
5.3
Nella
fattispecie, i contratti di prestito di personale (doc. 7) sono esplicitamente “a tempo indeterminato” (voce “Fine contratto”) e non menzionano i
termini di disdetta. Contravvenendo all’esigenza imperativa dell’art. 22 cpv. 1
lett. d LC, sono quindi da considerare nulli. D’altronde la clausola n. 5 delle
condizioni generali (doc. 4), benché inserite nelle “condizioni generali per la fornitura di
personale a prestito”, si riferiscono solo
parzialmente a quei contratti.
5.3.1
Il primo paragrafo (“La
CO 1 ha concordato con i suoi collaboratori temporanei il termine di disdetta
del loro contratto di lavoro. Il contratto di lavoro si estingue alla scadenza
del periodo per cui è stato richiesto il collaboratore. Se viene impiegato a
tempo indeterminato, ogni parte contraente può disdire il contatto. I termini
di disdetta sono […]”) non riguarda ovviamente i contratti di prestito di personale bensì i contratti di lavoro tra l’CO 1 e il personale prestato, di cui la ditta utente (ossia la PI
1) non è parte.
5.3.2
Il
secondo paragrafo concerne sì i contratti di prestito di
personale, ma disciplina due ipotesi estranee al caso in esame, ovvero quella
in cui il contratto “stipula un impiego di durata massima” e quella dell’“impiego
a tempo determinato”. Non regola invece la disdetta
del contratto a tempo indeterminato verosimilmente perché il
con-tratto di prestito di personale riguarda l’impiego di “collaboratori temporanei”,
per una durata appunto massima o determinata. L’accertamento del Pretore secondo cui la clausola n. 5 stabilisce i termini di
disdetta per i contratti di prestito di personale agli atti, che sono stati
conclusi (sorprendentemente) a tempo indeterminato, risulta quindi
manifestamente errato.
5.3.3
Nulla
muta al riguardo l’affermazione generica formulata dell’CO 1 nelle osservazioni
al reclamo (pag. 5) secondo cui “da
un semplice esame dei contratti agli atti si può comprendere come gli stessi
siano validi ed efficaci secondo le prescrizioni della LC” e “nei contratti vi è
l’indicazione della durata e dei relativi termini di disdetta”. Non indica precisamente gli atti né i motivi sui quali fonda le sue
asserzioni (tranne la riproduzione letterale dei motivi della decisione
impugnata) né prende posizione sugli argomenti esposti dal reclamante. Non
riesce quindi a confutarli.
5.4
Per
il resto, nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 ribadisce l’esistenza di un
riconoscimento di debito firmato, senza neppure tentare di confutare quanto stabilito dalla scrivente Camera al
riguardo nella decisione del 29 novembre 2023, ovverossia che la nullità del
rapporto di base tra l’CO 1 e la PI 1 inficia anche la validità del
riconoscimento di debito, poiché la causa dell’obbligo riconosciuto trova
fonte in quella relazione contrattuale (citata 14.2023.65, consid. 4.2). Essa
sostiene altresì che nessuno prima del reclamante ha messo in discussione la
relazione contrattuale, ma non spiega il motivo per cui egli non avrebbe potuto
farlo. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile. Infine, le
decisioni del 31 luglio e 27 novembre 2023 prodotte con le osservazioni al
reclamo sono documenti nuovi e quindi inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni
modo le stesse si riferiscono ad altre procedure in cui il giudice ha statuito
in una causa che non è di rigetto dell’opposizione e sulla base di censure e
documenti che non per forza sono identici a quelli addotti nella presente causa
(vedi per quella del 31 luglio 2023 la già citata 14.2023.65 consid. 6).
6.
Il
reclamo merita quindi accoglimento, senza necessità di esaminare le altre
censure del reclamo relative alla violazione dell’art. 50 OC (n. 26) alla tesi
relativa alla fideiussione e alla nullità per vizio di forma (n. 28 e segg.).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'682.30,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà al convenuto ripetibili di fr. 700.–.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, tenuta a
rifondergli ripetibili di fr. 800.–.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).