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Decisione

14.2023.159

Opposizione al sequestro. Ammissibilità di nova in prima e in seconda sede. Obbligo di motivazione della decisione. Assenza di dimora in Svizzera del debitore. Dichiarazioni scritte di terzi

4 luglio 2024Italiano28 min

custode, dal momento che non accerta la presenza fisica della moglie in quell’abitazione,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.159

Lugano

4 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 4 agosto 2023 da

CO 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, UAE – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 20 luglio 2023 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro, presso la

Banca PI 1, a Lugano, di “tutto

quanto presente sulla relazione bancaria […], intestata [alla debitrice],

segnatamente la relazione bancaria e tutti gli elementi ad essa afferenti,

conti e investimenti […] e relativi sottoconti”,

come pure della quota di proprietà per piani n. 24679, appartenente alla

debitrice, sul fondo base n. 2058 RFD __________, il tutto

fino a concorrenza di fr. 5'150'000.–. Quale titolo del credito, RE 1 ha indicato un contratto di mutuo

(“loan agreement”) del 3 gennaio

2017 e quale causa di sequestro il domicilio del creditore al­l’estero unito a un riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto del 21 luglio 2023, eseguito il 26 luglio

seguente dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________),

con istanza 4 agosto 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2023, RE

1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica

spontanee, del 29 settembre e del 10 ottobre 2023, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni. L’opponente ha trasmesso

ulteriori scritti il 17, 24 e 31 ottobre, 9 e 27 novembre, nonché 12 dicembre

2023, a cui il sequestrante ha ribattuto con scritti del 26 ottobre, 6 e 16

novembre 2023.

C. Statuendo

con decisione 14 dicembre 2023 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato

il sequestro, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 3'000.–

e ripetibili di fr. 20'600.– a favore dell’opponente.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023 per ottenerne, in via principale,

la riforma nel senso della reiezione dell’opposi­zione al sequestro e, in via

subordinata, l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché emani

una nuova decisione motivata, in

entrambi i casi, con addebito alla controparte delle spese giudiziarie,

protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2024, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo, anch’ella protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili.

E. Con

scritti del 2 febbraio e 4 marzo 2024 CO 1 ha prodotto nuovi documenti a

sostegno del fatto che il proprio domicilio si trova in Svizzera e sollecitato una

rapida decisione. In risposta dell’8 marzo 2024, RE 1 ha giudicato

inammissibili i documenti prodotti dalla resistente e ha contestato che la sua situazione

finanziaria sia grave producendo a sua volta nuovi documenti.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al

sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.

e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 dicembre 2023, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 25 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre

al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è

stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse

(art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia

giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 22 dicembre 2023 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),

ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278

cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23

giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima

del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la

produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag.

639). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati

unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero

arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia

suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,

soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la

portata di un mezzo di pro­va, ha omesso, senza motivi oggettivi, di

considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi

raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17

maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin

in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.2.2.1 La

resistente ritiene che il reclamo sia insufficientemente motiva­to. Per quanto

attiene alla causa del sequestro, il reclamante ha però contestato la rilevanza

di ognuno dei cinque indizi citati dal Pretore per accogliere l’opposizione

(reclamo, ad 10) e non ha potuto fare altro che ripetere i dieci indizi fatti

valere in prima sede a sostegno della propria tesi contraria, giacché è

impossibile confrontarsi con motivi inesistenti. Nemmeno il reclamante doveva

dimostrare l’arbitrarietà della motivazione

pretorile, ma semmai solo dei suoi accertamenti di fatto (cfr. art.

320 CPC). Infine è pure inutile il rilievo

secondo cui l’insorgente non avrebbe dovuto disquisire sul­la questione

della residenza dell’opponente, bensì sul foro esecutivo. È infatti chiaro a

tutti che l’acceso dibattito verte sulla questione del domicilio nel senso dell’art.

46 LEF in relazione con l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sotto, consid. 6.1).

1.2.2.2 Dal

profilo dell’art. 317 CPC, la produzione del precetto esecutivo n. __________

con le osservazioni al reclamo (doc. 3) è ammissibile, poiché è stato

notificato a CO 1, il 23 gennaio 2024 dopo l’emanazione della decisione

impugnata, mentre non lo è quella del

precetto n. __________ (doc. 2), notificatole a convalida del seque­stro

già il 10 agosto 2023, siccome avrebbe potuto e dovuto produrlo già in prima

sede, non trattandosi di un fatto notorio, contrariamente a quanto ella afferma.

È ammissibile anche il precetto n. __________ notificatole il 2 febbraio

2024 (doc. 5 accluso allo scrit­to di

medesima data), come quelli ricevuti il 22, 23 febbraio e 1° marzo 2024 (doc. 6

annesso allo scritto del 4 marzo 2024). Sono invece irricevibili i cinque

documenti allegati allo scritto 8 marzo 2024 del reclamante. Egli non spiega

infatti né giustifica perché non avrebbe potuto inoltrarli già in prima sede,

ciò che gl’incombeva fare

giacché la loro ammissibilità non è evidente (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 e 143 III 42

consid. 4.1; cfr. sotto consid. 3.2.2).

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti

in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento

giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né

definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppu­re siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o

della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine

del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi

nova

solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il

giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della

situazione esistente al momento della decisione sul­l’opposizione (DTF 140 III

466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò

che gli lascia un certo potere d’apprezzamento

(sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid.

4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha spiegato che la procedu­ra di opposizione al

sequestro non “sottostà tanto” all’art. 253 CPC, che disciplina il diritto del convenuto di

presentare osservazioni in una procedura

sommaria, “quanto piuttosto”

all’art. 278 LEF, giacché il primo capoverso di quest’ultima

disposizione impone al giudice di dare la possibilità di esprimersi agl’interessati, e

non soltanto al convenuto, come previsto dall’art. 253 CPC, e il secondo capoverso della stessa

consente l’allegazione di nova in seconda sede, norma ch’egli ha giudicato valida anche in prima

sede. Ha pertanto ammesso tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti

acclusi a questi ultimi.

3.1 Nel

reclamo, RE 1 giudica errata la predetta ammissione. Sulla scorta della DTF 146

III 237, sostiene che un secondo scambio di scritti (e una seconda produzione

di allegati) è possibile soltanto se ordinato dal giudice. Ora, poiché in

concreto il pri­mo giudice non ha ordinato un secondo scambio di scritti, il

reclamante ritiene che debbano essere ignorati tutti quelli successivi alle sue

osservazioni del 18 settembre 2023, come pure i documenti allegati a queste ultime.

Nelle osservazioni, CO 1 “pren­de atto del richiamo di diritto operato da

controparte”. Ad ogni modo, fa presente che “quanto sostenuto dal giudice” è stato prodotto con l’istanza di opposizione al sequestro e “quanto [da lei] esposto” si fonda

su documenti prodotti dal sequestrante.

3.2 Nella DTF 146 III 237 già citata (sopra al consid. 2.2), il Tribunale

federale ha precisato che nella procedura sommaria retta dal principio

dispositivo (art. 55 cpv. 1 e, a

contrario, 229 cpv. 3 CPC) le parti possono allegare nova senz’alcuna

limitazione unicamente qualora il giudice abbia ordinato un secondo scambio di

scritti e/o le abbia citate a un’udienza (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC); ove il

giudice non abbia né ordinato un secondo scambio di scritti né citato le parti

a un’udienza, queste ultime possono allegare nova soltan­to se sono dati i

presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 CPC (consid. 3.1, pag. 241 seg.; citata

14.2022.56, consid. 5.1.1). Nell’interesse della sicurezza giuridica, quando

notifica all’attore o all’istante la risposta del convenuto, il giudice deve

precisare se sta ordinando un secondo scambio di scritti oppure (solo)

riservando l’incondi­zionato diritto di replica delle parti. Nel dubbio, si presume la seconda opzione (DTF 146 III 237 consid. 3.2, pag. 245; sentenza della CEF 14.2021.84

del 22 novembre 2021, consid. 5.2).

3.2.1 Giusta

l’art. 229 cpv. 1 CPC, le parti possono produrre nova, unicamente se

essi sono sorti dopo lo scambio degli allegati (nova autentici; lett. a) oppure

se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (pseudonova; lett. b)

(DTF 146 III 237 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non

possono integra­re o migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con

allegazioni successive (sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17

febbraio 2022, consid. 3.1.1 e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio

2016, consid. 6.1). Ciò vale in particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (citate 14.2022.56 consid. 5.1.1, 2° §, e 14.2021.103

consid. 4.2.2).

3.2.2 Perché

un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve

trovare la sua ragion di essere nel contenuto del precedente scritto della

controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte d’immaginare e

confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata

sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati dall’i­stante

con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile ch’egli li

adducesse già con l’istanza, ma solo le

inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro

adduzione; il medesimo principio vale mutatis mutandis per la risposta e la duplica

(citata 14.2022.56, consid. 5.1.1, 3° §).

Le

parti devono provare la sussistenza dei presupposti dell’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. DTF

144 III 349 consid. 4.2.1; Sogo/Naegeli

in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 11d ad art. 229 CPC) oppure perlomeno

esporre (cfr. DTF 143 III 42 consid. 4.1; citata 14.2022.56 consid. 5.1.1, 3° §) o motivare (Leuen­berger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016,

n. 10 ad art. 229 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. II, 2012, n.

18 ad art. 229 CP) le ragioni per cui i nova non hanno potuti essere

addotti già in prima sede, ovvero determinarsi sull’ammissibilità dei fatti e documenti nuovi addotti dopo la

chiusura del primo scambio di allegati (Engler

in:

Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach (a cura di), Kommentar ZPO, 3a ed. 2023,

n. 5 ad art. 229 CPC). Per i veri nova, il presupposto

della novità è di regola senz’altro dato, sicché solo quello dell’immediata

allegazione dev’essere verificato (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1; nello stesso

senso: Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO,

Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 229 CPC); se la novità non è evidente,

spetta alla parte portarne la prova (Sutter-Somm/Sei­ler, in: Sutter-Somm/Seiler (a cura di), Handkommentar ZPO,

2021, n. 8 ad art. 229 CPC; Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed. 2017, n. 30 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier

in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 229 CPC). Il giudice esami­na d’ufficio la ricevibilità dei nova (art. 57

CPC) in base ai fatti che emergono dagli

atti.

3.3 Da

quanto precede risulta che la questione dei nova nelle procedure sommarie

di prima sede, in particolare di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1

LEF), non è disciplinata né dall’art. 253 CPC né dall’art. 278 cpv. 2 LEF,

bensì dall’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_126/2023 del 13 giugno 2023, consid. 3.1). Nella fattispecie, il primo

giudice non poteva dunque ammettere senz’altro tutti i fatti e i mezzi di prova

addotti dalle parti. Poiché esse non si sono determinate sull’ammissibilità dei

fatti e documenti nuovi addotti dopo il primo scambio di memorie (cui erano

allegati, per CO 1, i doc. 1/A-16/P e, per RE 1, i doc. AA-ZZ), il magistrato

avrebbe dovuto dichiararli di principio tutti inammissibili, perlomeno per

quanto attiene agli pseudonova. Il doc. 18/R accluso alla replica spontanea pare un novum autentico, ma è senza rilievo per la questione del

domicilio dell’opponente. Lo è pure la sentenza 25 ottobre 2023 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, prodotta dall’opponente il 31

ottobre 2023 (act. XIII). La Camera terrà pertanto conto solo di quel vero novum ai fini dell’odierno

giudizio.

3.4 Erra

il reclamante laddove deduce dalla sentenza DTF 146 III 237 che la replica e

gli atti successivi sarebbero legittimi solo qualora siano stati ordinati dal

giudice. Ovviamente il Tribunale federale non ha rimesso in questione il

diritto di replica spontanea, che deriva dal diritto costituzionale delle parti

di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU; DTF 146 III 237 consid. 3.1,

pag. 242, e il rinvio alla DTF 139 I 189 consid. 3.2), ma ha solo escluso la

possibilità per le parti di addurre nuovi fatti o nuovi documenti con un allegato

spontaneo ove non siano adempiuti i presupposti del­l’art. 229 cpv. 1 CPC.

4. Nel merito, il Pretore ha dapprima ricordato che la

mancanza di di­mora, menzionata all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, va intesa

nel senso che in Svizzera manca un foro esecutivo ordinario (art. 46 LEF) o

speciale (art. 48-52 LEF), presso cui escutere il debitore. Ha poi rilevato 1)

che CO 1 è domiciliata a __________, ove si è trasferita da __________, come

risulta dai suoi certificati di domicilio nei due Comuni, 2) che negli ultimi

anni ella ha presentato in Ticino varie dichiarazioni d’imposta, 3) che varie

persone, segnatamente il custode del suo palazzo e alcuni suoi vicini, hanno

attestato ch’ella abita effettivamente a __________, come emerge dalle relative

dichiarazioni per scritto e per email, 4) ch’ella è assicurata contro le

malattie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e 5)

detiene un auto, per cui paga in Ticino la relativa tassa di circolazione. Ha

quindi giudicato provato, col grado della “verosimiglianza nettamente preponderante”, che in Svizzera esiste un foro esecutivo, presso cui escutere la

debitrice e, di conseguenza, inapplicabile in concreto l’art. 271 cpv. 1 n. 4

LEF. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro.

5. Nel

reclamo, RE 1 lamenta che il Pretore ha preso per “oro colato” le affermazioni

di CO 1, peraltro ignorando completamente le sue allegazioni. Ora, è vero che

il Pretore, malgrado avesse premesso di dover ammettere

tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti acclusi a questi ultimi,

in realtà ha menzio-nato nella sua motivazione solo gli argomenti fatti valere

nell’opposizione e i relativi documenti, omettendo di determinarsi sulle

osservazioni del sequestrante e sui documenti da lui prodotti, così come sui

successivi allegati delle parti. Vero è che il giudice non deve pronunciarsi su

ogni singola allegazione delle parti, ma la motivazione deve permettere di

capire il risultato della decisione in modo tale che l’interessato possa impugnarla

all’istanza superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid.

4.5). Nel caso in esame, il Pretore avrebbe quindi dovuto perlomeno indicare

sommariamente il motivo per cui tutti gl’indizi allegati dal sequestrante erano

ininfluenti o perché la tesi dell’opponente era “nettamente”

più verosimile di quella del sequestrante.

Stante

l’evidente violazione del diritto di essere sentito del reclamante, la

decisione impugnata andrebbe annullata e la causa retrocessa al primo giudice

perché emetta un nuovo giudizio motivato. Sennonché il reclamante postula in

via principale la riforma della decisione avversata e l’opponente la reiezione

immediata del reclamo, sicché nulla osta a entrare senza indugio nel merito dell’impugnazione,

la causa risultando d’altronde matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC). Sulle allegazioni pertinenti delle parti non vagliate dal Pretore la

cognizione della Camera è illimitata, anche per quanto attiene ai fatti non

accertati dal Pretore.

6. Nel merito, il reclamante critica i cinque indizi considerati dal Pretore,

facendo valere che nessuno di essi rende verosimile l’esi­stenza di un

domicilio dell’opponente in Svizzera, e ribadisce le dieci circostanze da lui

allegate in prima sede a sostegno del fatto ch’ella sarebbe invece domiciliata

negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

6.1 Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro

segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un

legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per

debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera,

di un foro d’esecu­zione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF),

ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF

14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe

al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2

LEF), e segnatamente il luogo al­l’estero in cui pretende che dimori il

convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di

prova” delle allegazioni di fatto sulle

quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2020. 156 del 5 marzo 2021,

RtiD, 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.1 e i rinvii). La nozione di

“domicilio” ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF non è quella del diritto

amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo

dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza

della CEF 14.2002.101 del 22 gennaio 2003, consid. 5.2/a), purché sia

diventato, in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità, il centro

delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.

100/103 del 27 dicembre 2021, consid. 5 e i riferimenti). A tal riguardo, un

indizio di cruciale importanza è la circostanza che il debitore alloggia,

trascorre il tempo libero e conserva i suoi effetti personali in un

determinato luogo, ossia che ivi egli intrattiene le relazioni

familiari e sociali, o la maggior parte di esse; anche il luogo di lavoro

costituisce un simile indizio (DTF 136 II 405 consid. 4.3, pag. 410), perlomeno

se l’interessato non è sposato (senten­za della CEF 15.2016.119 del 3

aprile 2017, consid. 5.1 e i rinvii).

6.2 Già

in prima sede (act. I, ad 5 pag. 6), l’opponente ha evidenziato a ragione che

il momento determinante per verificare il luogo in cui il debitore è

domiciliato nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello (al più presto)

della presentazione della domanda di sequestro

(sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 mar­zo 2017, consid. 3.1, e della

CEF 14.2019.114/1157 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 966 n. 50c, consid. 5.2/a).

Orbene, la maggior parte dei dieci indizi riproposti dal reclamante a sostegno

del fatto che l’opponente sarebbe domiciliata negli EAU si riferiscono al tempo

in cui i coniugi ancora convivevano (reclamo, ad 11, in particolare lett. d, e,

h, i e j, con i relativi documenti tutti anteriori al novembre 2022). A

dispetto dell’apparente doppia economica domestica della moglie negli EAU e in Svizzera

– doppia domiciliazione amministrativa e fiscale (doc. RR, SS e TT acclusi alle

osservazioni all’opposizione da una parte, e doc. 9/I e 10/J annessi all’opposizione

dall’altra), doppia residenza, doppia assicurazione sanitaria (doc. S; doc. 13/M),

detenzione di due veicoli (doc. P, Q e R; doc. 11/K) e delle relative licenze

(doc. I e L), conti bancari di qua e di là (doc. OO e QQ; conto sequestrato

presso PI 1 di Lugano) – è possibile

che a quell’epoca ella fosse da considerare domiciliata negli EAU con il

marito. La sua situazione è però drasticamente cambiata con la separazione,

avvenu­ta nel 2022, o meglio nel novembre 2022, secondo le allegazioni della

moglie (act. I, ad 5 pag. 6; act. VIII) non contestate dal marito. Spettava a

quest’ultimo allegare e rendere verosimile che dopo la separazione, e singolarmente al momento della

presentazione dell’istanza di sequestro il 24 luglio 2023, la moglie ha

continuato a risiedere in modo preponderante negli EAU.

6.3 Il

reclamante allega al riguardo che la resistente è a tutt’oggi in possesso di un

visto di residenza negli EAU sin dal 17 maggio 2012 e di una Emirates ID. I

documenti da lui citati (doc. F, G e H) risalgono tuttavia al 2012-2013. Non

rendono verosimile che tale situazione sia proseguita dopo la separazione. RE 1

ha invero sostenuto con la duplica spontanea (act. VII) che la moglie possedeva

ancora il visto nel 2023 e prodotto al riguardo un certificato rilasciato dalle

autorità emiratine il 26 luglio 2023 (doc. AAA). Non ha tuttavia dimostrato di

non averlo potuto produrre già con le sue osservazioni del 18 settembre 2023

(act. V). L’allega­zione e il relativo documento risultano quindi inammissibili

(sopra consid. 3.2 e 3.3) e del resto egli non li ha riproposti con il reclamo.

Comunque sia, come rilevato dalla moglie già in prima sede (act. VIII), dal certificato si evince che il visto è

stato cancellato il 28 giu­gno 2023, prima della presentazione dell’istanza

di sequestro. Es­so attesta poi che durante i primi sette mesi del 2023, la

moglie ha soggiornato negli EAU circa due mesi e mezzo, ciò che indizia in

favore più di un luogo di vacanza, come da lei asserito, che di un luogo di

residenza principale.

6.4 Il

reclamante ribadisce che la residenza della resistente negli EAU risulterebbe

dal fatto che gli atti della procedura di divorzio da lui chiesto in quello

Stato ivi le sono stati notificati e rinvia al suo scritto 11 agosto 2023 al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e alla documentazione acclusa

prodotta nella causa di misure a tutela dell’unione coniugale (doc. AA e BB). Come

evidenziato dalla resistente nella replica (act. VI, pag. 1), alle autorità

giudiziarie emiratine RE 1 ha tuttavia dichiarato il 24 luglio 2023 d’ignorare se

la moglie risiedesse a quel tempo negli EAU (doc. BB, pag. 21 [doc. 9]), mentre

quattro giorni prima aveva indicato nell’istanza di sequestro come domicilio di

lei l’indirizzo del­la Villa 113, al __________, di __________, menzionato anche

come domicilio di lui sulla prima pagina dell’istanza. Gl’indizi tratti dal plico

BB sono pertanto di nessun valore per la questione ora in esame, anzi minano la

credibilità del sequestrante. Sono comunque sia “superati” (così la resistente

nelle osservazioni al reclamo ad 11/g) dalla decisione 31 ottobre 2023 del

Pretore della Sezione 6, tempestivamente prodotta dall’opponente il 31 ottobre

2023 (act. XIII e sopra consid. 3.3), con cui ha accertato la propria

competenza, giudicando che la decisione di divorzio emessa negli EAU non

potesse essere riconosciuta in Svizzera e che la moglie è domiciliata a Lugano.

6.5 A

sostegno del fatto che al momento della presentazione dell’i­­stanza di

sequestro la moglie avrebbe occupato la Villa 113 ad __________ il reclamante

cita anche i relativi contratti di locazione (doc. M, N e O). Sennonché l’ultimo

contratto risulta terminato l’8 agosto 2022 (doc. O, terzultima pagina), ancor

prima della separazione (act. I, pag. 6). Come già rilevato (sopra consid.

6.3), i visti da lui irritualmente prodotti non sostengono poi la sua tesi, che

è pure contraddetta dalle testimonianze del custode e dei vicini (sotto consid.

6.6.1) e da altri elementi (sotto consid. 6.6.3). Anche l’ultimo salario di

marzo 2023 a dire del reclamante versato dall’__________ alla resistente è di

qualche mese anteriore all’inoltro della domanda di sequestro (doc. NN).

6.6 Il

reclamante non ha pertanto reso verosimile, come gli spettava, che la moglie

era domiciliata all’estero al momento della presentazione della domanda di

sequestro. Ciò basterebbe già a respingere il reclamo. Per abbondanza, si

evince ad ogni modo dagli atti che è al contrario la resistente ad aver reso

verosimile di essere stata domiciliata in Svizzera a quella data e di esserlo

tuttora, co­me accertato dal Pretore nella decisione impugnata.

6.6.1 Al

riguardo, contrariamente a quanto afferma il reclamante, le cinque

dichiarazioni scritte attestanti che CO 1 abita effettivamente a Lugano (doc. 12/L)

non sono del tutto prive di valore giuridico. Nelle procedure sommarie, come

quelle di opposizione al sequestro, le dichiarazioni scritte di terzi sono

indizi suscettibili di rendere verosimili i fatti riferiti dal terzo (Dolge in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet

in:

Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 3

ad art. 254 CPC; Vouilloz in: Petit

commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 169 CPC),

ancorché debbano essere valutate dal giudice con

circospezione (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 3a

ed. 2021, n. 3 ad art. 254 CPC; cfr. pure Schmid/ Baumgartner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 11-12 ad art. 169 e n. 5 ad art. 177 CPC).

Secondo il reclamante la dichiarazione del custode (__________) della residenza

__________ in cui risulta domiciliata la moglie, con cui afferma di vederla

tutti i giorni, sarebbe palesemente falsa in quanto contraddetta dalla

documentazione da lui prodotta in merito alla presenza fisica della resistente

negli EAU. In realtà, i documenti in questione riguardano quasi tutti il

periodo precedente alla separazione, mentre il custode riferisce di vederla tutti

Fatti

i giorni e sua moglie di prendere il tè con lei ogni settimana “specialmente

da quando è stata lasciata dal marito”. Che

la dichiarazione sia posteriore al sequestro non la rende senza rilievo, poiché

fa chiaramen­te riferimento al periodo precedente. Anche la documentazione

fotografica del 12 luglio 2023 relativa all’ampio vestiario della resistente

nella sua abitazione negli EAU (doc. II) non contraddice la dichiarazione del

custode, dal momento che non accerta la presenza fisica della moglie in quell’abitazione,

la fotografa non pretendendo peraltro di averla vista. Pure inconsistenti si

rivelano le critiche del reclamante circa le altre testimonianze, siccome fon-date

sugli stessi argomenti. Nulla muta al riguardo l’allegazione secondo cui i

visti della moglie negli EAU sarebbero tuttora validi, poiché egli non l’ha

resa verosimile (sopra consid. 6.3).

6.6.2 La conclusione del Pretore è

rafforzata dal certificato di domicilio a Lugano del 31 luglio 2023 (doc. 9/I),

che pur non costituendo la prova di un foro giusta l’art. 46 LEF, ne

rappresenta comunque un indizio in merito alla situazione esistente al momento

del sequestro. Va invece dato atto al reclamante che i motivi fondati sulla

documentazione fiscale e assicurativa non sono in sé determinan­ti, giacché al

momento del deposito della domanda di sequestro CO 1 risultava tassata e

assicurata sia in Svizzera che negli EAU (doc. TT e S, ultimo foglio). Lo è per

contro l’accertamento dell’Ufficio d’esecuzione nel verbale di sequestro (doc.

2, pag. 3, e act. I, pag. 7), secondo cui “dai controlli

effettuati risulta che la PPP

non è affittata a terzi ma è occupata dall’escussa”.

6.6.3 Infine, la decisione impugnata trova un ulteriore riscontro

nei precetti esecutivi notificati a CO 1 il 24 gennaio, 22, 23 febbraio e 1°

marzo 2024 (sopra consid. 1.2.2.2). Se ne può infatti dedurre che, a prima

vista, per le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione) come per i terzi (Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e fisco) il foro esecutivo delle

esecuzioni da dirigere contro CO 1 nel senso dell’art. 46 LEF è la sua

abitazione in via __________ a Lugano.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

8. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'150'000.–

(non contestato), raggiun­ge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 5'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli

rifonderà a CO 1 fr. 25'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________ (__________);

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).