14.2023.159
Opposizione al sequestro. Ammissibilità di nova in prima e in seconda sede. Obbligo di motivazione della decisione. Assenza di dimora in Svizzera del debitore. Dichiarazioni scritte di terzi
4 luglio 2024Italiano28 min
custode, dal momento che non accerta la presenza fisica della moglie in quell’abitazione,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.159
Lugano
4 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 4 agosto 2023 da
CO 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1, UAE – __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 luglio 2023 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro, presso la
Banca PI 1, a Lugano, di “tutto
quanto presente sulla relazione bancaria […], intestata [alla debitrice],
segnatamente la relazione bancaria e tutti gli elementi ad essa afferenti,
conti e investimenti […] e relativi sottoconti”,
come pure della quota di proprietà per piani n. 24679, appartenente alla
debitrice, sul fondo base n. 2058 RFD __________, il tutto
fino a concorrenza di fr. 5'150'000.–. Quale titolo del credito, RE 1 ha indicato un contratto di mutuo
(“loan agreement”) del 3 gennaio
2017 e quale causa di sequestro il domicilio del creditore all’estero unito a un riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 21 luglio 2023, eseguito il 26 luglio
seguente dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________),
con istanza 4 agosto 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di
sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2023, RE
1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica
spontanee, del 29 settembre e del 10 ottobre 2023, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni. L’opponente ha trasmesso
ulteriori scritti il 17, 24 e 31 ottobre, 9 e 27 novembre, nonché 12 dicembre
2023, a cui il sequestrante ha ribattuto con scritti del 26 ottobre, 6 e 16
novembre 2023.
C. Statuendo
con decisione 14 dicembre 2023 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 3'000.–
e ripetibili di fr. 20'600.– a favore dell’opponente.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023 per ottenerne, in via principale,
la riforma nel senso della reiezione dell’opposizione al sequestro e, in via
subordinata, l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché emani
una nuova decisione motivata, in
entrambi i casi, con addebito alla controparte delle spese giudiziarie,
protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2024, CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo, anch’ella protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili.
E. Con
scritti del 2 febbraio e 4 marzo 2024 CO 1 ha prodotto nuovi documenti a
sostegno del fatto che il proprio domicilio si trova in Svizzera e sollecitato una
rapida decisione. In risposta dell’8 marzo 2024, RE 1 ha giudicato
inammissibili i documenti prodotti dalla resistente e ha contestato che la sua situazione
finanziaria sia grave producendo a sua volta nuovi documenti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al
sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett.
e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 dicembre 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 25 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre
al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è
stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse
(art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia
giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 22 dicembre 2023 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi),
ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278
cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23
giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima
del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la
produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag.
639). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati
unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero
arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi,
soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la
portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di
considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi
raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17
maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin
in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
1.2.2.1 La
resistente ritiene che il reclamo sia insufficientemente motivato. Per quanto
attiene alla causa del sequestro, il reclamante ha però contestato la rilevanza
di ognuno dei cinque indizi citati dal Pretore per accogliere l’opposizione
(reclamo, ad 10) e non ha potuto fare altro che ripetere i dieci indizi fatti
valere in prima sede a sostegno della propria tesi contraria, giacché è
impossibile confrontarsi con motivi inesistenti. Nemmeno il reclamante doveva
dimostrare l’arbitrarietà della motivazione
pretorile, ma semmai solo dei suoi accertamenti di fatto (cfr. art.
320 CPC). Infine è pure inutile il rilievo
secondo cui l’insorgente non avrebbe dovuto disquisire sulla questione
della residenza dell’opponente, bensì sul foro esecutivo. È infatti chiaro a
tutti che l’acceso dibattito verte sulla questione del domicilio nel senso dell’art.
46 LEF in relazione con l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sotto, consid. 6.1).
1.2.2.2 Dal
profilo dell’art. 317 CPC, la produzione del precetto esecutivo n. __________
con le osservazioni al reclamo (doc. 3) è ammissibile, poiché è stato
notificato a CO 1, il 23 gennaio 2024 dopo l’emanazione della decisione
impugnata, mentre non lo è quella del
precetto n. __________ (doc. 2), notificatole a convalida del sequestro
già il 10 agosto 2023, siccome avrebbe potuto e dovuto produrlo già in prima
sede, non trattandosi di un fatto notorio, contrariamente a quanto ella afferma.
È ammissibile anche il precetto n. __________ notificatole il 2 febbraio
2024 (doc. 5 accluso allo scritto di
medesima data), come quelli ricevuti il 22, 23 febbraio e 1° marzo 2024 (doc. 6
annesso allo scritto del 4 marzo 2024). Sono invece irricevibili i cinque
documenti allegati allo scritto 8 marzo 2024 del reclamante. Egli non spiega
infatti né giustifica perché non avrebbe potuto inoltrarli già in prima sede,
ciò che gl’incombeva fare
giacché la loro ammissibilità non è evidente (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 e 143 III 42
consid. 4.1; cfr. sotto consid. 3.2.2).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti
in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o
della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine
del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi
nova
solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il
giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della
situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140 III
466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò
che gli lascia un certo potere d’apprezzamento
(sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid.
4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha spiegato che la procedura di opposizione al
sequestro non “sottostà tanto” all’art. 253 CPC, che disciplina il diritto del convenuto di
presentare osservazioni in una procedura
sommaria, “quanto piuttosto”
all’art. 278 LEF, giacché il primo capoverso di quest’ultima
disposizione impone al giudice di dare la possibilità di esprimersi agl’interessati, e
non soltanto al convenuto, come previsto dall’art. 253 CPC, e il secondo capoverso della stessa
consente l’allegazione di nova in seconda sede, norma ch’egli ha giudicato valida anche in prima
sede. Ha pertanto ammesso tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti
acclusi a questi ultimi.
3.1 Nel
reclamo, RE 1 giudica errata la predetta ammissione. Sulla scorta della DTF 146
III 237, sostiene che un secondo scambio di scritti (e una seconda produzione
di allegati) è possibile soltanto se ordinato dal giudice. Ora, poiché in
concreto il primo giudice non ha ordinato un secondo scambio di scritti, il
reclamante ritiene che debbano essere ignorati tutti quelli successivi alle sue
osservazioni del 18 settembre 2023, come pure i documenti allegati a queste ultime.
Nelle osservazioni, CO 1 “prende atto del richiamo di diritto operato da
controparte”. Ad ogni modo, fa presente che “quanto sostenuto dal giudice” è stato prodotto con l’istanza di opposizione al sequestro e “quanto [da lei] esposto” si fonda
su documenti prodotti dal sequestrante.
3.2 Nella DTF 146 III 237 già citata (sopra al consid. 2.2), il Tribunale
federale ha precisato che nella procedura sommaria retta dal principio
dispositivo (art. 55 cpv. 1 e, a
contrario, 229 cpv. 3 CPC) le parti possono allegare nova senz’alcuna
limitazione unicamente qualora il giudice abbia ordinato un secondo scambio di
scritti e/o le abbia citate a un’udienza (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC); ove il
giudice non abbia né ordinato un secondo scambio di scritti né citato le parti
a un’udienza, queste ultime possono allegare nova soltanto se sono dati i
presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 CPC (consid. 3.1, pag. 241 seg.; citata
14.2022.56, consid. 5.1.1). Nell’interesse della sicurezza giuridica, quando
notifica all’attore o all’istante la risposta del convenuto, il giudice deve
precisare se sta ordinando un secondo scambio di scritti oppure (solo)
riservando l’incondizionato diritto di replica delle parti. Nel dubbio, si presume la seconda opzione (DTF 146 III 237 consid. 3.2, pag. 245; sentenza della CEF 14.2021.84
del 22 novembre 2021, consid. 5.2).
3.2.1 Giusta
l’art. 229 cpv. 1 CPC, le parti possono produrre nova, unicamente se
essi sono sorti dopo lo scambio degli allegati (nova autentici; lett. a) oppure
se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (pseudonova; lett. b)
(DTF 146 III 237 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non
possono integrare o migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con
allegazioni successive (sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17
febbraio 2022, consid. 3.1.1 e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio
2016, consid. 6.1). Ciò vale in particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (citate 14.2022.56 consid. 5.1.1, 2° §, e 14.2021.103
consid. 4.2.2).
3.2.2 Perché
un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve
trovare la sua ragion di essere nel contenuto del precedente scritto della
controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte d’immaginare e
confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata
sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati dall’istante
con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile ch’egli li
adducesse già con l’istanza, ma solo le
inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro
adduzione; il medesimo principio vale mutatis mutandis per la risposta e la duplica
(citata 14.2022.56, consid. 5.1.1, 3° §).
Le
parti devono provare la sussistenza dei presupposti dell’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. DTF
144 III 349 consid. 4.2.1; Sogo/Naegeli
in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 11d ad art. 229 CPC) oppure perlomeno
esporre (cfr. DTF 143 III 42 consid. 4.1; citata 14.2022.56 consid. 5.1.1, 3° §) o motivare (Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016,
n. 10 ad art. 229 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. II, 2012, n.
18 ad art. 229 CP) le ragioni per cui i nova non hanno potuti essere
addotti già in prima sede, ovvero determinarsi sull’ammissibilità dei fatti e documenti nuovi addotti dopo la
chiusura del primo scambio di allegati (Engler
in:
Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach (a cura di), Kommentar ZPO, 3a ed. 2023,
n. 5 ad art. 229 CPC). Per i veri nova, il presupposto
della novità è di regola senz’altro dato, sicché solo quello dell’immediata
allegazione dev’essere verificato (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1; nello stesso
senso: Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO,
Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 229 CPC); se la novità non è evidente,
spetta alla parte portarne la prova (Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler (a cura di), Handkommentar ZPO,
2021, n. 8 ad art. 229 CPC; Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed. 2017, n. 30 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier
in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 229 CPC). Il giudice esamina d’ufficio la ricevibilità dei nova (art. 57
CPC) in base ai fatti che emergono dagli
atti.
3.3 Da
quanto precede risulta che la questione dei nova nelle procedure sommarie
di prima sede, in particolare di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1
LEF), non è disciplinata né dall’art. 253 CPC né dall’art. 278 cpv. 2 LEF,
bensì dall’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_126/2023 del 13 giugno 2023, consid. 3.1). Nella fattispecie, il primo
giudice non poteva dunque ammettere senz’altro tutti i fatti e i mezzi di prova
addotti dalle parti. Poiché esse non si sono determinate sull’ammissibilità dei
fatti e documenti nuovi addotti dopo il primo scambio di memorie (cui erano
allegati, per CO 1, i doc. 1/A-16/P e, per RE 1, i doc. AA-ZZ), il magistrato
avrebbe dovuto dichiararli di principio tutti inammissibili, perlomeno per
quanto attiene agli pseudonova. Il doc. 18/R accluso alla replica spontanea pare un novum autentico, ma è senza rilievo per la questione del
domicilio dell’opponente. Lo è pure la sentenza 25 ottobre 2023 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, prodotta dall’opponente il 31
ottobre 2023 (act. XIII). La Camera terrà pertanto conto solo di quel vero novum ai fini dell’odierno
giudizio.
3.4 Erra
il reclamante laddove deduce dalla sentenza DTF 146 III 237 che la replica e
gli atti successivi sarebbero legittimi solo qualora siano stati ordinati dal
giudice. Ovviamente il Tribunale federale non ha rimesso in questione il
diritto di replica spontanea, che deriva dal diritto costituzionale delle parti
di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU; DTF 146 III 237 consid. 3.1,
pag. 242, e il rinvio alla DTF 139 I 189 consid. 3.2), ma ha solo escluso la
possibilità per le parti di addurre nuovi fatti o nuovi documenti con un allegato
spontaneo ove non siano adempiuti i presupposti dell’art. 229 cpv. 1 CPC.
4. Nel merito, il Pretore ha dapprima ricordato che la
mancanza di dimora, menzionata all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, va intesa
nel senso che in Svizzera manca un foro esecutivo ordinario (art. 46 LEF) o
speciale (art. 48-52 LEF), presso cui escutere il debitore. Ha poi rilevato 1)
che CO 1 è domiciliata a __________, ove si è trasferita da __________, come
risulta dai suoi certificati di domicilio nei due Comuni, 2) che negli ultimi
anni ella ha presentato in Ticino varie dichiarazioni d’imposta, 3) che varie
persone, segnatamente il custode del suo palazzo e alcuni suoi vicini, hanno
attestato ch’ella abita effettivamente a __________, come emerge dalle relative
dichiarazioni per scritto e per email, 4) ch’ella è assicurata contro le
malattie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e 5)
detiene un auto, per cui paga in Ticino la relativa tassa di circolazione. Ha
quindi giudicato provato, col grado della “verosimiglianza nettamente preponderante”, che in Svizzera esiste un foro esecutivo, presso cui escutere la
debitrice e, di conseguenza, inapplicabile in concreto l’art. 271 cpv. 1 n. 4
LEF. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro.
5. Nel
reclamo, RE 1 lamenta che il Pretore ha preso per “oro colato” le affermazioni
di CO 1, peraltro ignorando completamente le sue allegazioni. Ora, è vero che
il Pretore, malgrado avesse premesso di dover ammettere
tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti acclusi a questi ultimi,
in realtà ha menzio-nato nella sua motivazione solo gli argomenti fatti valere
nell’opposizione e i relativi documenti, omettendo di determinarsi sulle
osservazioni del sequestrante e sui documenti da lui prodotti, così come sui
successivi allegati delle parti. Vero è che il giudice non deve pronunciarsi su
ogni singola allegazione delle parti, ma la motivazione deve permettere di
capire il risultato della decisione in modo tale che l’interessato possa impugnarla
all’istanza superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid.
4.5). Nel caso in esame, il Pretore avrebbe quindi dovuto perlomeno indicare
sommariamente il motivo per cui tutti gl’indizi allegati dal sequestrante erano
ininfluenti o perché la tesi dell’opponente era “nettamente”
più verosimile di quella del sequestrante.
Stante
l’evidente violazione del diritto di essere sentito del reclamante, la
decisione impugnata andrebbe annullata e la causa retrocessa al primo giudice
perché emetta un nuovo giudizio motivato. Sennonché il reclamante postula in
via principale la riforma della decisione avversata e l’opponente la reiezione
immediata del reclamo, sicché nulla osta a entrare senza indugio nel merito dell’impugnazione,
la causa risultando d’altronde matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC). Sulle allegazioni pertinenti delle parti non vagliate dal Pretore la
cognizione della Camera è illimitata, anche per quanto attiene ai fatti non
accertati dal Pretore.
6. Nel merito, il reclamante critica i cinque indizi considerati dal Pretore,
facendo valere che nessuno di essi rende verosimile l’esistenza di un
domicilio dell’opponente in Svizzera, e ribadisce le dieci circostanze da lui
allegate in prima sede a sostegno del fatto ch’ella sarebbe invece domiciliata
negli Emirati Arabi Uniti (EAU).
6.1 Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro
segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un
legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per
debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera,
di un foro d’esecuzione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF),
ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF
14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe
al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2
LEF), e segnatamente il luogo all’estero in cui pretende che dimori il
convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di
prova” delle allegazioni di fatto sulle
quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2020. 156 del 5 marzo 2021,
RtiD, 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.1 e i rinvii). La nozione di
“domicilio” ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF non è quella del diritto
amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo
dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza
della CEF 14.2002.101 del 22 gennaio 2003, consid. 5.2/a), purché sia
diventato, in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità, il centro
delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.
100/103 del 27 dicembre 2021, consid. 5 e i riferimenti). A tal riguardo, un
indizio di cruciale importanza è la circostanza che il debitore alloggia,
trascorre il tempo libero e conserva i suoi effetti personali in un
determinato luogo, ossia che ivi egli intrattiene le relazioni
familiari e sociali, o la maggior parte di esse; anche il luogo di lavoro
costituisce un simile indizio (DTF 136 II 405 consid. 4.3, pag. 410), perlomeno
se l’interessato non è sposato (sentenza della CEF 15.2016.119 del 3
aprile 2017, consid. 5.1 e i rinvii).
6.2 Già
in prima sede (act. I, ad 5 pag. 6), l’opponente ha evidenziato a ragione che
il momento determinante per verificare il luogo in cui il debitore è
domiciliato nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello (al più presto)
della presentazione della domanda di sequestro
(sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017, consid. 3.1, e della
CEF 14.2019.114/1157 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 966 n. 50c, consid. 5.2/a).
Orbene, la maggior parte dei dieci indizi riproposti dal reclamante a sostegno
del fatto che l’opponente sarebbe domiciliata negli EAU si riferiscono al tempo
in cui i coniugi ancora convivevano (reclamo, ad 11, in particolare lett. d, e,
h, i e j, con i relativi documenti tutti anteriori al novembre 2022). A
dispetto dell’apparente doppia economica domestica della moglie negli EAU e in Svizzera
– doppia domiciliazione amministrativa e fiscale (doc. RR, SS e TT acclusi alle
osservazioni all’opposizione da una parte, e doc. 9/I e 10/J annessi all’opposizione
dall’altra), doppia residenza, doppia assicurazione sanitaria (doc. S; doc. 13/M),
detenzione di due veicoli (doc. P, Q e R; doc. 11/K) e delle relative licenze
(doc. I e L), conti bancari di qua e di là (doc. OO e QQ; conto sequestrato
presso PI 1 di Lugano) – è possibile
che a quell’epoca ella fosse da considerare domiciliata negli EAU con il
marito. La sua situazione è però drasticamente cambiata con la separazione,
avvenuta nel 2022, o meglio nel novembre 2022, secondo le allegazioni della
moglie (act. I, ad 5 pag. 6; act. VIII) non contestate dal marito. Spettava a
quest’ultimo allegare e rendere verosimile che dopo la separazione, e singolarmente al momento della
presentazione dell’istanza di sequestro il 24 luglio 2023, la moglie ha
continuato a risiedere in modo preponderante negli EAU.
6.3 Il
reclamante allega al riguardo che la resistente è a tutt’oggi in possesso di un
visto di residenza negli EAU sin dal 17 maggio 2012 e di una Emirates ID. I
documenti da lui citati (doc. F, G e H) risalgono tuttavia al 2012-2013. Non
rendono verosimile che tale situazione sia proseguita dopo la separazione. RE 1
ha invero sostenuto con la duplica spontanea (act. VII) che la moglie possedeva
ancora il visto nel 2023 e prodotto al riguardo un certificato rilasciato dalle
autorità emiratine il 26 luglio 2023 (doc. AAA). Non ha tuttavia dimostrato di
non averlo potuto produrre già con le sue osservazioni del 18 settembre 2023
(act. V). L’allegazione e il relativo documento risultano quindi inammissibili
(sopra consid. 3.2 e 3.3) e del resto egli non li ha riproposti con il reclamo.
Comunque sia, come rilevato dalla moglie già in prima sede (act. VIII), dal certificato si evince che il visto è
stato cancellato il 28 giugno 2023, prima della presentazione dell’istanza
di sequestro. Esso attesta poi che durante i primi sette mesi del 2023, la
moglie ha soggiornato negli EAU circa due mesi e mezzo, ciò che indizia in
favore più di un luogo di vacanza, come da lei asserito, che di un luogo di
residenza principale.
6.4 Il
reclamante ribadisce che la residenza della resistente negli EAU risulterebbe
dal fatto che gli atti della procedura di divorzio da lui chiesto in quello
Stato ivi le sono stati notificati e rinvia al suo scritto 11 agosto 2023 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e alla documentazione acclusa
prodotta nella causa di misure a tutela dell’unione coniugale (doc. AA e BB). Come
evidenziato dalla resistente nella replica (act. VI, pag. 1), alle autorità
giudiziarie emiratine RE 1 ha tuttavia dichiarato il 24 luglio 2023 d’ignorare se
la moglie risiedesse a quel tempo negli EAU (doc. BB, pag. 21 [doc. 9]), mentre
quattro giorni prima aveva indicato nell’istanza di sequestro come domicilio di
lei l’indirizzo della Villa 113, al __________, di __________, menzionato anche
come domicilio di lui sulla prima pagina dell’istanza. Gl’indizi tratti dal plico
BB sono pertanto di nessun valore per la questione ora in esame, anzi minano la
credibilità del sequestrante. Sono comunque sia “superati” (così la resistente
nelle osservazioni al reclamo ad 11/g) dalla decisione 31 ottobre 2023 del
Pretore della Sezione 6, tempestivamente prodotta dall’opponente il 31 ottobre
2023 (act. XIII e sopra consid. 3.3), con cui ha accertato la propria
competenza, giudicando che la decisione di divorzio emessa negli EAU non
potesse essere riconosciuta in Svizzera e che la moglie è domiciliata a Lugano.
6.5 A
sostegno del fatto che al momento della presentazione dell’istanza di
sequestro la moglie avrebbe occupato la Villa 113 ad __________ il reclamante
cita anche i relativi contratti di locazione (doc. M, N e O). Sennonché l’ultimo
contratto risulta terminato l’8 agosto 2022 (doc. O, terzultima pagina), ancor
prima della separazione (act. I, pag. 6). Come già rilevato (sopra consid.
6.3), i visti da lui irritualmente prodotti non sostengono poi la sua tesi, che
è pure contraddetta dalle testimonianze del custode e dei vicini (sotto consid.
6.6.1) e da altri elementi (sotto consid. 6.6.3). Anche l’ultimo salario di
marzo 2023 a dire del reclamante versato dall’__________ alla resistente è di
qualche mese anteriore all’inoltro della domanda di sequestro (doc. NN).
6.6 Il
reclamante non ha pertanto reso verosimile, come gli spettava, che la moglie
era domiciliata all’estero al momento della presentazione della domanda di
sequestro. Ciò basterebbe già a respingere il reclamo. Per abbondanza, si
evince ad ogni modo dagli atti che è al contrario la resistente ad aver reso
verosimile di essere stata domiciliata in Svizzera a quella data e di esserlo
tuttora, come accertato dal Pretore nella decisione impugnata.
6.6.1 Al
riguardo, contrariamente a quanto afferma il reclamante, le cinque
dichiarazioni scritte attestanti che CO 1 abita effettivamente a Lugano (doc. 12/L)
non sono del tutto prive di valore giuridico. Nelle procedure sommarie, come
quelle di opposizione al sequestro, le dichiarazioni scritte di terzi sono
indizi suscettibili di rendere verosimili i fatti riferiti dal terzo (Dolge in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet
in:
Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 3
ad art. 254 CPC; Vouilloz in: Petit
commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 169 CPC),
ancorché debbano essere valutate dal giudice con
circospezione (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 3 ad art. 254 CPC; cfr. pure Schmid/ Baumgartner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 11-12 ad art. 169 e n. 5 ad art. 177 CPC).
Secondo il reclamante la dichiarazione del custode (__________) della residenza
__________ in cui risulta domiciliata la moglie, con cui afferma di vederla
tutti i giorni, sarebbe palesemente falsa in quanto contraddetta dalla
documentazione da lui prodotta in merito alla presenza fisica della resistente
negli EAU. In realtà, i documenti in questione riguardano quasi tutti il
periodo precedente alla separazione, mentre il custode riferisce di vederla tutti
Fatti
i giorni e sua moglie di prendere il tè con lei ogni settimana “specialmente
da quando è stata lasciata dal marito”. Che
la dichiarazione sia posteriore al sequestro non la rende senza rilievo, poiché
fa chiaramente riferimento al periodo precedente. Anche la documentazione
fotografica del 12 luglio 2023 relativa all’ampio vestiario della resistente
nella sua abitazione negli EAU (doc. II) non contraddice la dichiarazione del
custode, dal momento che non accerta la presenza fisica della moglie in quell’abitazione,
la fotografa non pretendendo peraltro di averla vista. Pure inconsistenti si
rivelano le critiche del reclamante circa le altre testimonianze, siccome fon-date
sugli stessi argomenti. Nulla muta al riguardo l’allegazione secondo cui i
visti della moglie negli EAU sarebbero tuttora validi, poiché egli non l’ha
resa verosimile (sopra consid. 6.3).
6.6.2 La conclusione del Pretore è
rafforzata dal certificato di domicilio a Lugano del 31 luglio 2023 (doc. 9/I),
che pur non costituendo la prova di un foro giusta l’art. 46 LEF, ne
rappresenta comunque un indizio in merito alla situazione esistente al momento
del sequestro. Va invece dato atto al reclamante che i motivi fondati sulla
documentazione fiscale e assicurativa non sono in sé determinanti, giacché al
momento del deposito della domanda di sequestro CO 1 risultava tassata e
assicurata sia in Svizzera che negli EAU (doc. TT e S, ultimo foglio). Lo è per
contro l’accertamento dell’Ufficio d’esecuzione nel verbale di sequestro (doc.
2, pag. 3, e act. I, pag. 7), secondo cui “dai controlli
effettuati risulta che la PPP
non è affittata a terzi ma è occupata dall’escussa”.
6.6.3 Infine, la decisione impugnata trova un ulteriore riscontro
nei precetti esecutivi notificati a CO 1 il 24 gennaio, 22, 23 febbraio e 1°
marzo 2024 (sopra consid. 1.2.2.2). Se ne può infatti dedurre che, a prima
vista, per le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione) come per i terzi (Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e fisco) il foro esecutivo delle
esecuzioni da dirigere contro CO 1 nel senso dell’art. 46 LEF è la sua
abitazione in via __________ a Lugano.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'150'000.–
(non contestato), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 5'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà a CO 1 fr. 25'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________ (__________);
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).