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Decisione

14.2023.16

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezioni di compensazione del salario con pretese di risarcimento danni vantate contro il lavoratore

26 luglio 2023Italiano15 min

confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione. In tal caso, gl’incombe

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.16

Lugano

26 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0058-2022-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione promossa con istanza 11

agosto 2022 da

CO 1

contro

RE 1

(PA1)

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2023 presentato dall’RE1 contro

la decisione emessa l’8 febbraio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro del 23 febbraio 2022 l’RE 1 ha assunto alle

sue dipendenze CO 1 a tempo indeterminato a partire dal 1° marzo 2022 per un

salario di fr. 6'000.– mensili lordi versati tredici volte all’anno. Egli

è stato ingaggiato in qualità di

responsabile officina con il compito di “eseguire tutte le attività

tipiche di questo settore, in particolare gestione e organizzazione officina,

installazione, manutenzione e riparazione di paranchi elettrici a catena/fune,

utensili elettrici, convertitori, ecc. (elenco non esausti­vo)”. Il 2 giugno

2022 il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2022 dalla sede dell’Ufficio

di Bellinzona, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 4'508.05 oltre

agl’interessi del 5% dal 5 giugno 2022, indicando quale causa del credito il “Salario + spe­se conteggio maggio 2022”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Arbedo. Nel termine impartito,

la convenuta si è opposta all’istanza con os­servazioni scritte del 23

settembre 2022. Con replica del 13 ottobre e duplica dell’8 novembre 2022,

seguite degli scritti del 16 e 28 novembre 2022, le parti hanno ribadito le

loro posizioni.

D. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2023, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 20 febbraio 2023 per

ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 9 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 19 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il recla­mo è dunque

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che siccome CO 1 ha

lasciato il posto di lavoro il 2 giugno 2022 e ha lavorato durante il mese di

maggio, il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto per la

pretesa posta in esecuzione, ossia per il salario di quel mese oltre ai

rimborsi per marzo e aprile 2022 menzionati nel conteggio salariale di maggio

2022. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal datore

di lavoro, che sosteneva di aver subito un danno dovuto a una comanda errata di

materiale effettuata da CO 1 (“danno

AEM”), quantificato nella fattura n. 2200775 in fr. 2'622.30.

In effetti l’errore di comanda è stato contestato dal dipendente e secondo il

primo giudice è perlomeno discutibile che tale materiale non fosse

effettivamente conforme visto che si è proceduto ugualmente ai lavori. Per di

più, dopo la sua partenza il dipendente è stato interpellato dal suo sostituto,

ciò che semmai confermerebbe le sue competenze.

4. Nel

reclamo l’RE 1 sostiene che la reiezione dell’eccezione di compensazione con il

“danno AEM” è stata respinta a torto

dal primo giudice, il quale parrebbe aver posto l’esigenza della prova piena invece

della verosimiglianza, che ha frainteso la fattispecie e non ha esaminato i

documenti versati agli atti. Essa lamenta altresì che il Giudice di pace non si

è minimamente pronunciato sul­la seconda eccezione di compensazione riguardante

l’ulteriore danno di fr. 3'050.40 a suo dire causato dall’escusso in

relazione con il “consorzio R_____”. In conclusione, la reclamante postula la riforma del giudizio

impugnato nel senso della reiezione dell’istan­za. Con le osservazioni CO 1

chiede la reiezione del reclamo ritenendo di non dover aggiungere nulla a quanto

già esposto in prima sede.

5. A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma

più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009

del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che

in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere

d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020

consid. 3.3.1). L’ecce­zione è verosimile se sussistono oggettivamente più

motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza

del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

Fra

Fatti

i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF

figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei

confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione. In tal caso, gl’incombe

di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma

anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e

5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152

del 26 aprile 2023, consid. 4 con ulteriori rinvii).

5.1 Per quanto concerne l’eccezione

di compensazione con il “danno AEM”, la reclamante lamenta che il giudice di pace sembra aver

ritenuto determinante il grado della prova piena, laddove indica che “non sussiste

alcuna responsabilità da parte del signor CO1”, anziché quello della verosimiglianza. Egli non avrebbe nemmeno spie­gato perché i documenti da essa

prodotti (doc. 1-8) erano irrilevanti e avrebbe poi frainteso del tutto la

fattispecie spiegata da lei in prima sede: il materiale ricevuto corrispondeva

a quello ordinato (osservazioni pag. 2), ciò che è stato verificato (duplica

pag. 1), sicché prima di recarsi sul cantiere non vi era alcun motivo di

pensare che i pezzi non fossero corretti. L’errore è stato scoperto solo sul

posto. Nemmeno la controparte lo ha negato nella replica di prima sede. Dai

documenti (doc. 5a-5b) emergerebbe poi che si è reso necessario un secondo

intervento, ciò che avvalora la sua tesi.

5.1.1 In realtà il Giudice di pace non ha frainteso la fattispecie. Ha capito

che quanto rimproverato all’escutente era di aver ordinato “materiale”

“non conforme”,

ossia una pulsantiera non adatta al carropon­te da

riparare. L’ha ritenuto inverosimile per un motivo invero contestabile, dal

momento che se il pezzo per ipotesi errato consegnato corrispondeva a quello

ordinato non vi era effettivamente alcun motivo di verificarne la conformità

prima di eseguire la riparazione. Fatto sta, però, che il primo giudice ha

correttamente rilevato che l’istante aveva contestato “possibili errori di comanda”,

come risulta già dello scritto del 6 luglio 2022 (doc. G) – “ammesso e non concesso che i materiali

ordinati fossero stati errati” – e dalla replica (“non capisco in che modo si possa dire che i

pezzi corrispondessero o meno a quanto da me ordinato, in quanto non ho avuto

modo di verificarli”). Incombeva pertanto alla

reclamante rendere verosimile, con riscontri oggettivi, l’errore di

ordinazione. Ora, essa si è fondata principalmente sulla

voce “pulsantiera unifilare

come da vs. specifica mail” figurante sulla fattura

della fornitrice (doc. 2). Sennonché, in assenza della mail in questione, di

una precisa specificazione della prima pulsantiera fornita e della nuova

ordinazione della pulsantiera che si pretende corretta, l’errore di ordinazione

poggia in realtà soltanto sulle allegazioni della stessa reclamante, ciò che è

insufficiente per ritenerle verosimili (sopra consid. 5).

5.1.2 Gli

altri documenti prodotti dalla reclamante non permettono poi di giungere a una

diversa conclusione. Né le foto (doc. 3) né il bollettino di consegna (doc. 4)

forniscono indicazioni sul modello di pulsantiera cui si riferiscono e le

schede giornaliere “controllo ore” (doc. 5A e 5B) non precisano quali nuove

pulsantiere sono state installate né l’origine di un eventuale errore di

fornitura. Nel risultato, la decisione impugnata resiste quindi alla critica.

5.2 La

reclamante lamenta poi che il primo giudice non ha esaminato l’eccezione di

compensazione relativa al danno “consorzio

Rasoira” per fr. 3'050.40, e ritiene quindi leso

il proprio diritto di esse­re sentita (art. 53 CPC).

5.2.1 Siccome,

però, l’insorgente non chiede il rinvio della causa al pri­mo

giudice, bensì la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza,

la Camera può statuire essa stessa sulla censura senza indugio, la causa

essendo matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.2.2 In

Considerandi

prima sede RE 1 aveva fatto valere che, anche in tal caso, a causa di un’errata

ordinazione effettuata dall’escusso un primo tentativo di riparazione si era rivelato

inutile, dal momento che l’interruttore ordinato non aveva l’amperaggio

corretto per il convertitore da riparare. Nonostante le istruzioni della ditta

fornitrice in merito all’interruttore corretto (n. 120268 anziché 120230) e al

cablaggio, la riparazione non è riuscita. Per evitare di perdere il cliente e

visto il tempo trascorso il presidente della società stes­so, RA 1, si era

recato d’urgenza a Sursee (2.5 ore a tratta) presso la ditta fornitrice (la PI

1), aveva atteso la riparazione (più di un’ora e mezza), per poi tornare

indietro per far completare l’opera; il pezzo errato era stato poi ripreso. In

totale le poste per questi costi sono di fr. 3'050.40 secondo la fattura

n. 2200894 (doc. P).

Con

la replica in prima sede CO 1 ha spiegato che la fornitura dei pezzi di

ricambio da parte della ditta fornitrice era già stata dall’inizio molto

travagliata: dapprima essa aveva fornito un interruttore senza schema elettrico

di collegamento e in seguito a numerosi solleciti invece di fornire lo schema

dell’interruttore in questione ne avevano fornito un altro. Orbene, siccome

egli stava svolgendo lavori esterni alla ditta e il cliente aveva fretta RA 1

aveva deciso di portare il convertitore direttamente alla PI 1. Egli evidenzia

però che se il primo interruttore fosse stato accompagnato dallo schema

elettrico avrebbe potuto collegarlo senza difficoltà e che RA 1 aveva deciso di

sua iniziativa di far riparare il convertitore dalla ditta fornitrice senza nemmeno avvisarlo e perché non aveva nessun altro

dipendente in gra­do di farlo. Rileva anche il lungo tempo trascorso, l’escussa

avendo fatto valere la sua pretesa circa dieci mesi dopo la riparazione

e solo dopo l’abbandono del posto di lavoro.

Con

la duplica di prima sede

l’RE 1

ribatteva che l’escusso cerca di

addossare colpe ad altri, ma di fatto è lui ad aver chiesto un interruttore con

amperaggio errato e la ditta fornitrice ha non solo dovuto correggere tale

errore, ma pure fornire indicazioni sul modo di eseguire la riparazione,

operazione che come capo officina CO 1

avrebbe dovuto conoscere ed essere in gra­do di eseguire. Con un

ulteriore scritto, il dipendente ribatteva di

non addossare la colpa ad altri, ma proprio ad RA 1.

5.2.3

Da

quanto si riesce a capire dalle allegazioni della reclamante, la riparazione

del convertitore è fallita nonostante la fornitura dell’in­terruttore corretto

e le istruzioni della ditta fornitrice in merito al cablaggio. Il preteso

errore di ordinazione non appare quindi la causa principale della trasferta a

Sursee. Dalla fattura della PI 1 del 26 ottobre 2021 (doc. 7, 6° foglio) si

evince del resto che l’intervento di quella ditta non si è limitato alla

fissazione dell’interruttore, ma anche alla

riparazione del convertitore. L’escussa alle­ga invero che CO 1 avrebbe

dovuto essere in grado di procedere personalmente alla riparazione, ma non ha

contesta­to quanto da lui allegato in replica, ovvero di non essere stato

interpellato prima della trasferta a Sursee né dopo la trasmissione dello

schema elettrico relativo al nuovo interruttore. D’altronde, al momento della

riparazione del convertitore, il 23 ottobre 2021, la reclamante non ha apparentemente

considerato il dipendente responsabile dei costi della riparazione, siccome ha

atteso ben nove mesi e la fine del rapporto di lavoro per allestire la fattura

del 4 agosto 2022 (doc. P), la quale, per di più, non considera il prezzo della

riparazione poi fatturato alla cliente e contempla ore di lavoro inutile (ben

22) senza proporzione con la durata dell’intervento di Sursee (un’ora e mezza).

La tesi della reclamante appare pertanto meno verosimile di quella

dell’escutente, sicché anche la seconda eccezione di compensazione risulta

infondata.

5.3

Il

reclamo va di conseguenza respinto. Il giudizio odierno non pregiudica però la

possibilità per la reclamante di far valere le sue pretese con l’azione di

disconoscimento di debito (purché inoltrata entro il termine di venti giorni

dell’art. 83 cpv. 2 LEF) o con un’a­­zione creditoria separata in procedura

semplificata (sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, CO 1 non avendo

formulato alcuna richiesta motivata al riguar­do (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'508.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).