14.2023.16
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezioni di compensazione del salario con pretese di risarcimento danni vantate contro il lavoratore
26 luglio 2023Italiano15 min
confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione. In tal caso, gl’incombe
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.16
Lugano
26 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0058-2022-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione promossa con istanza 11
agosto 2022 da
CO 1
contro
RE 1
(PA1)
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2023 presentato dall’RE1 contro
la decisione emessa l’8 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 23 febbraio 2022 l’RE 1 ha assunto alle
sue dipendenze CO 1 a tempo indeterminato a partire dal 1° marzo 2022 per un
salario di fr. 6'000.– mensili lordi versati tredici volte all’anno. Egli
è stato ingaggiato in qualità di
responsabile officina con il compito di “eseguire tutte le attività
tipiche di questo settore, in particolare gestione e organizzazione officina,
installazione, manutenzione e riparazione di paranchi elettrici a catena/fune,
utensili elettrici, convertitori, ecc. (elenco non esaustivo)”. Il 2 giugno
2022 il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2022 dalla sede dell’Ufficio
di Bellinzona, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 4'508.05 oltre
agl’interessi del 5% dal 5 giugno 2022, indicando quale causa del credito il “Salario + spese conteggio maggio 2022”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Arbedo. Nel termine impartito,
la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23
settembre 2022. Con replica del 13 ottobre e duplica dell’8 novembre 2022,
seguite degli scritti del 16 e 28 novembre 2022, le parti hanno ribadito le
loro posizioni.
D. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 20 febbraio 2023 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 9 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 19 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che siccome CO 1 ha
lasciato il posto di lavoro il 2 giugno 2022 e ha lavorato durante il mese di
maggio, il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto per la
pretesa posta in esecuzione, ossia per il salario di quel mese oltre ai
rimborsi per marzo e aprile 2022 menzionati nel conteggio salariale di maggio
2022. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal datore
di lavoro, che sosteneva di aver subito un danno dovuto a una comanda errata di
materiale effettuata da CO 1 (“danno
AEM”), quantificato nella fattura n. 2200775 in fr. 2'622.30.
In effetti l’errore di comanda è stato contestato dal dipendente e secondo il
primo giudice è perlomeno discutibile che tale materiale non fosse
effettivamente conforme visto che si è proceduto ugualmente ai lavori. Per di
più, dopo la sua partenza il dipendente è stato interpellato dal suo sostituto,
ciò che semmai confermerebbe le sue competenze.
4. Nel
reclamo l’RE 1 sostiene che la reiezione dell’eccezione di compensazione con il
“danno AEM” è stata respinta a torto
dal primo giudice, il quale parrebbe aver posto l’esigenza della prova piena invece
della verosimiglianza, che ha frainteso la fattispecie e non ha esaminato i
documenti versati agli atti. Essa lamenta altresì che il Giudice di pace non si
è minimamente pronunciato sulla seconda eccezione di compensazione riguardante
l’ulteriore danno di fr. 3'050.40 a suo dire causato dall’escusso in
relazione con il “consorzio R_____”. In conclusione, la reclamante postula la riforma del giudizio
impugnato nel senso della reiezione dell’istanza. Con le osservazioni CO 1
chiede la reiezione del reclamo ritenendo di non dover aggiungere nulla a quanto
già esposto in prima sede.
5. A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma
più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009
del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che
in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere
d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020
consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più
motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza
del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
Fra
Fatti
i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF
figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei
confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione. In tal caso, gl’incombe
di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma
anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e
5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152
del 26 aprile 2023, consid. 4 con ulteriori rinvii).
5.1 Per quanto concerne l’eccezione
di compensazione con il “danno AEM”, la reclamante lamenta che il giudice di pace sembra aver
ritenuto determinante il grado della prova piena, laddove indica che “non sussiste
alcuna responsabilità da parte del signor CO1”, anziché quello della verosimiglianza. Egli non avrebbe nemmeno spiegato perché i documenti da essa
prodotti (doc. 1-8) erano irrilevanti e avrebbe poi frainteso del tutto la
fattispecie spiegata da lei in prima sede: il materiale ricevuto corrispondeva
a quello ordinato (osservazioni pag. 2), ciò che è stato verificato (duplica
pag. 1), sicché prima di recarsi sul cantiere non vi era alcun motivo di
pensare che i pezzi non fossero corretti. L’errore è stato scoperto solo sul
posto. Nemmeno la controparte lo ha negato nella replica di prima sede. Dai
documenti (doc. 5a-5b) emergerebbe poi che si è reso necessario un secondo
intervento, ciò che avvalora la sua tesi.
5.1.1 In realtà il Giudice di pace non ha frainteso la fattispecie. Ha capito
che quanto rimproverato all’escutente era di aver ordinato “materiale”
“non conforme”,
ossia una pulsantiera non adatta al carroponte da
riparare. L’ha ritenuto inverosimile per un motivo invero contestabile, dal
momento che se il pezzo per ipotesi errato consegnato corrispondeva a quello
ordinato non vi era effettivamente alcun motivo di verificarne la conformità
prima di eseguire la riparazione. Fatto sta, però, che il primo giudice ha
correttamente rilevato che l’istante aveva contestato “possibili errori di comanda”,
come risulta già dello scritto del 6 luglio 2022 (doc. G) – “ammesso e non concesso che i materiali
ordinati fossero stati errati” – e dalla replica (“non capisco in che modo si possa dire che i
pezzi corrispondessero o meno a quanto da me ordinato, in quanto non ho avuto
modo di verificarli”). Incombeva pertanto alla
reclamante rendere verosimile, con riscontri oggettivi, l’errore di
ordinazione. Ora, essa si è fondata principalmente sulla
voce “pulsantiera unifilare
come da vs. specifica mail” figurante sulla fattura
della fornitrice (doc. 2). Sennonché, in assenza della mail in questione, di
una precisa specificazione della prima pulsantiera fornita e della nuova
ordinazione della pulsantiera che si pretende corretta, l’errore di ordinazione
poggia in realtà soltanto sulle allegazioni della stessa reclamante, ciò che è
insufficiente per ritenerle verosimili (sopra consid. 5).
5.1.2 Gli
altri documenti prodotti dalla reclamante non permettono poi di giungere a una
diversa conclusione. Né le foto (doc. 3) né il bollettino di consegna (doc. 4)
forniscono indicazioni sul modello di pulsantiera cui si riferiscono e le
schede giornaliere “controllo ore” (doc. 5A e 5B) non precisano quali nuove
pulsantiere sono state installate né l’origine di un eventuale errore di
fornitura. Nel risultato, la decisione impugnata resiste quindi alla critica.
5.2 La
reclamante lamenta poi che il primo giudice non ha esaminato l’eccezione di
compensazione relativa al danno “consorzio
Rasoira” per fr. 3'050.40, e ritiene quindi leso
il proprio diritto di essere sentita (art. 53 CPC).
5.2.1 Siccome,
però, l’insorgente non chiede il rinvio della causa al primo
giudice, bensì la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza,
la Camera può statuire essa stessa sulla censura senza indugio, la causa
essendo matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.2.2 In
Considerandi
prima sede RE 1 aveva fatto valere che, anche in tal caso, a causa di un’errata
ordinazione effettuata dall’escusso un primo tentativo di riparazione si era rivelato
inutile, dal momento che l’interruttore ordinato non aveva l’amperaggio
corretto per il convertitore da riparare. Nonostante le istruzioni della ditta
fornitrice in merito all’interruttore corretto (n. 120268 anziché 120230) e al
cablaggio, la riparazione non è riuscita. Per evitare di perdere il cliente e
visto il tempo trascorso il presidente della società stesso, RA 1, si era
recato d’urgenza a Sursee (2.5 ore a tratta) presso la ditta fornitrice (la PI
1), aveva atteso la riparazione (più di un’ora e mezza), per poi tornare
indietro per far completare l’opera; il pezzo errato era stato poi ripreso. In
totale le poste per questi costi sono di fr. 3'050.40 secondo la fattura
n. 2200894 (doc. P).
Con
la replica in prima sede CO 1 ha spiegato che la fornitura dei pezzi di
ricambio da parte della ditta fornitrice era già stata dall’inizio molto
travagliata: dapprima essa aveva fornito un interruttore senza schema elettrico
di collegamento e in seguito a numerosi solleciti invece di fornire lo schema
dell’interruttore in questione ne avevano fornito un altro. Orbene, siccome
egli stava svolgendo lavori esterni alla ditta e il cliente aveva fretta RA 1
aveva deciso di portare il convertitore direttamente alla PI 1. Egli evidenzia
però che se il primo interruttore fosse stato accompagnato dallo schema
elettrico avrebbe potuto collegarlo senza difficoltà e che RA 1 aveva deciso di
sua iniziativa di far riparare il convertitore dalla ditta fornitrice senza nemmeno avvisarlo e perché non aveva nessun altro
dipendente in grado di farlo. Rileva anche il lungo tempo trascorso, l’escussa
avendo fatto valere la sua pretesa circa dieci mesi dopo la riparazione
e solo dopo l’abbandono del posto di lavoro.
Con
la duplica di prima sede
l’RE 1
ribatteva che l’escusso cerca di
addossare colpe ad altri, ma di fatto è lui ad aver chiesto un interruttore con
amperaggio errato e la ditta fornitrice ha non solo dovuto correggere tale
errore, ma pure fornire indicazioni sul modo di eseguire la riparazione,
operazione che come capo officina CO 1
avrebbe dovuto conoscere ed essere in grado di eseguire. Con un
ulteriore scritto, il dipendente ribatteva di
non addossare la colpa ad altri, ma proprio ad RA 1.
5.2.3
Da
quanto si riesce a capire dalle allegazioni della reclamante, la riparazione
del convertitore è fallita nonostante la fornitura dell’interruttore corretto
e le istruzioni della ditta fornitrice in merito al cablaggio. Il preteso
errore di ordinazione non appare quindi la causa principale della trasferta a
Sursee. Dalla fattura della PI 1 del 26 ottobre 2021 (doc. 7, 6° foglio) si
evince del resto che l’intervento di quella ditta non si è limitato alla
fissazione dell’interruttore, ma anche alla
riparazione del convertitore. L’escussa allega invero che CO 1 avrebbe
dovuto essere in grado di procedere personalmente alla riparazione, ma non ha
contestato quanto da lui allegato in replica, ovvero di non essere stato
interpellato prima della trasferta a Sursee né dopo la trasmissione dello
schema elettrico relativo al nuovo interruttore. D’altronde, al momento della
riparazione del convertitore, il 23 ottobre 2021, la reclamante non ha apparentemente
considerato il dipendente responsabile dei costi della riparazione, siccome ha
atteso ben nove mesi e la fine del rapporto di lavoro per allestire la fattura
del 4 agosto 2022 (doc. P), la quale, per di più, non considera il prezzo della
riparazione poi fatturato alla cliente e contempla ore di lavoro inutile (ben
22) senza proporzione con la durata dell’intervento di Sursee (un’ora e mezza).
La tesi della reclamante appare pertanto meno verosimile di quella
dell’escutente, sicché anche la seconda eccezione di compensazione risulta
infondata.
5.3
Il
reclamo va di conseguenza respinto. Il giudizio odierno non pregiudica però la
possibilità per la reclamante di far valere le sue pretese con l’azione di
disconoscimento di debito (purché inoltrata entro il termine di venti giorni
dell’art. 83 cpv. 2 LEF) o con un’azione creditoria separata in procedura
semplificata (sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, CO 1 non avendo
formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'508.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).