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Decisione

14.2023.161

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione fiduciaria di una cartella ipotecaria al portatore. Rinuncia espressa all’eccezione analoga al beneficium excussionis realis

13 maggio 2024Italiano9 min

fratello contro la decisione di rigetto dell’opposizione in via provvisoria da lui interposta, ritenendo che la sorella avrebbe

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.161

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 ottobre

2023 da

CO 1, __________ (__________)

contro

RE 1, __________

(c/o __________, __________)

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 18 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 28 giugno 2018, CO 1 ha ceduto al fratello RE 1 la

propria metà delle quote della __________ ed egli si è perciò impegnato a

versarle un corrispettivo di fr. 616'916.20, di cui fr. 420'000.– in

84 rate mensili di fr. 5'000.–, da pagare entro il primo giorno del mese a

decorrere da agosto 2018; a garanzia dei fr. 420'000.–, la sorella ha

ricevuto due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 210'000.– ognuna.

Fatti

B. Poiché

RE 1 non aveva versato il corrispettivo, CO 1 ha promosso esecuzioni nei suoi

confronti. Nell’ambito di una di esse, ella lo ha escusso per l’incasso di due

rate del capitale di fr. 420'000.–. Statuendo con decisione del 13

settembre 2021 (inc. 14.2021.40), questa Camera ha accolto il reclamo del

fratello contro la decisione di rigetto dell’opposizione in via provvisoria da lui interposta, ritenendo che la sorella avrebbe

dovuto escu­terlo in

via di realizzazione del pegno, ovvero delle due

cartelle ipotecarie al portatore, anziché in via di

pignoramento, non risultando che RE 1 avesse espressamente

rinunciato a sollevare l’eccezione dilatoria (analoga

al cosiddetto beneficio di escussione reale o beneficium excussionis realis), in base alla quale poteva esigere la

realizzazione del pegno prima di quella dei suoi altri beni.

C. Mediante

transazione del 14 aprile 2022, RE 1 si è impegnato a versare ad CO 1 fr. 335'000.–

a saldo del suo debito dopo detrazione delle rate già versate, di cui fr. 210'000.–

in 42 rate mensili di fr. 5'000.–, da pagare entro il primo giorno del mese

a decorrere da ottobre 2022. A garanzia dei fr. 210'000.–, la sorella è

rimasta in possesso di una delle due cartelle ipotecarie al portatore, ma il fratello ha rinunciato a

eccepire il beneficium ex­cussionis realis in un’eventuale futura esecuzione.

D. Con precetto esecutivo n. __________ in via di

pignoramento emesso il 19 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzio­­ne,

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del

5% dal 2 agosto 2023 (indicando quale

causa del credito l’“Accordo del 14.04.2022 – rata 01.08.2023”) e fr. 5'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2023 (per “Accordo del 14.04.2022 – rata 01.09.2023”).

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 ottobre

2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 4 novembre 2023.

F. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2023, per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la

reiezione dell’istanza. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 21 dicembre 2023 durante le ferie esecutive

natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024,

è scaduto venerdì 12 gennaio 2024. Presentato già il 27 di­cembre 2023

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosi-mili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito

che la transazione del 14 aprile 2022 costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per il pagamento delle due rate di fr. 5'000.–,

relative ai mesi di agosto e settembre 2023, già esigibili all’avvio del­l’esecuzione.

Ha giudicato corretto far decorrere gl’interessi dal secondo giorno del mese, in cui è diventata esigibile la relativa ra­ta.

Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando integralmente l’oppo­sizione in via

provvisoria.

4.

Nell’impugnativa,

RE 1 scrive di presentare reclamo “in quanto trattasi sempre della stessa e medesima questione, vedi

sentenza del Tram [recte:

della CEF] del 13 settembre 2021 incarto 14.2021.40”, ribadendo così l’unico argomento formulato nelle osservazioni.

5.

La

cartella ipotecaria è un credito personale (detto astratto o cartolare)

garantito da un pegno immobiliare (art. 842 cpv. 1 CC). Se la cartella

ipotecaria è utilizzata per garantire un altro credito (det­to causale), specie mediante trasferimento o

cessione della cartel­la a titolo fiduciario a scopo di garanzia, salvo diversa

convenzione il credito cartolare sussiste indipendentemente dal credito causale

(art. 842 cpv. 2 CC). Soltanto il credito astratto è garantito dal pegno

immobiliare (DTF 144 III 29 consid. 4.2). Fatto salvo un patto contrario o una

rinuncia del debitore, il creditore deve porre in esecuzione dapprima il

credito astratto incorporato nella cartella e soltanto in seguito l’eventuale

saldo del credito causale (se eccede il provento della realizzazione del pegno)

con un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento. Il debitore può

costringerlo ad agi­re in tale ordine sollevando nella procedura di rigetto

dell’opposi­zione un’eccezione analoga al beneficium excussionis realis

di cui art. 41 cpv. 1bis LEF (DTF 140 III 180 consid. 5.1.5 e 5.1.6;

citata 14.2021.40 consid. 7.2 e 7.3).

Nella

fattispecie, a differenza di quanto risultava dal contratto del 28 giugno 2018

in base al quale è stata promossa la precedente esecuzione, nella transazione

del 14 aprile 2022 citata quale titolo di

rigetto nella procedura in esame RE 1 ha espressamen­te rinunciato a

eccepire il beneficium

excussionis realis precisando che in caso di mancato puntuale pagamento o pagamento parzia­-le

di una o più rate pattuite, la sorella avrebbe potuto procedere in via

ordinaria all’incasso delle rate insolute (doc. B, pag. 5 punto 5). Non si

tratta dunque “sempre della

stessa e medesima questio­ne”. Nel suo esito, la decisione

impugnata resiste quindi alla criti­ca, sicché il reclamo va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di spese ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

c/o __________, __________

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).