14.2023.161
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione fiduciaria di una cartella ipotecaria al portatore. Rinuncia espressa all’eccezione analoga al beneficium excussionis realis
13 maggio 2024Italiano9 min
fratello contro la decisione di rigetto dell’opposizione in via provvisoria da lui interposta, ritenendo che la sorella avrebbe
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.161
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 ottobre
2023 da
CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________
(c/o __________, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 18 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 28 giugno 2018, CO 1 ha ceduto al fratello RE 1 la
propria metà delle quote della __________ ed egli si è perciò impegnato a
versarle un corrispettivo di fr. 616'916.20, di cui fr. 420'000.– in
84 rate mensili di fr. 5'000.–, da pagare entro il primo giorno del mese a
decorrere da agosto 2018; a garanzia dei fr. 420'000.–, la sorella ha
ricevuto due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 210'000.– ognuna.
Fatti
B. Poiché
RE 1 non aveva versato il corrispettivo, CO 1 ha promosso esecuzioni nei suoi
confronti. Nell’ambito di una di esse, ella lo ha escusso per l’incasso di due
rate del capitale di fr. 420'000.–. Statuendo con decisione del 13
settembre 2021 (inc. 14.2021.40), questa Camera ha accolto il reclamo del
fratello contro la decisione di rigetto dell’opposizione in via provvisoria da lui interposta, ritenendo che la sorella avrebbe
dovuto escuterlo in
via di realizzazione del pegno, ovvero delle due
cartelle ipotecarie al portatore, anziché in via di
pignoramento, non risultando che RE 1 avesse espressamente
rinunciato a sollevare l’eccezione dilatoria (analoga
al cosiddetto beneficio di escussione reale o beneficium excussionis realis), in base alla quale poteva esigere la
realizzazione del pegno prima di quella dei suoi altri beni.
C. Mediante
transazione del 14 aprile 2022, RE 1 si è impegnato a versare ad CO 1 fr. 335'000.–
a saldo del suo debito dopo detrazione delle rate già versate, di cui fr. 210'000.–
in 42 rate mensili di fr. 5'000.–, da pagare entro il primo giorno del mese
a decorrere da ottobre 2022. A garanzia dei fr. 210'000.–, la sorella è
rimasta in possesso di una delle due cartelle ipotecarie al portatore, ma il fratello ha rinunciato a
eccepire il beneficium excussionis realis in un’eventuale futura esecuzione.
D. Con precetto esecutivo n. __________ in via di
pignoramento emesso il 19 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del
5% dal 2 agosto 2023 (indicando quale
causa del credito l’“Accordo del 14.04.2022 – rata 01.08.2023”) e fr. 5'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2023 (per “Accordo del 14.04.2022 – rata 01.09.2023”).
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 ottobre
2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 4 novembre 2023.
F. Statuendo con decisione del 18 dicembre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2023, per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la
reiezione dell’istanza. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 21 dicembre 2023 durante le ferie esecutive
natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024,
è scaduto venerdì 12 gennaio 2024. Presentato già il 27 dicembre 2023
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosi-mili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito
che la transazione del 14 aprile 2022 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per il pagamento delle due rate di fr. 5'000.–,
relative ai mesi di agosto e settembre 2023, già esigibili all’avvio dell’esecuzione.
Ha giudicato corretto far decorrere gl’interessi dal secondo giorno del mese, in cui è diventata esigibile la relativa rata.
Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando integralmente l’opposizione in via
provvisoria.
4.
Nell’impugnativa,
RE 1 scrive di presentare reclamo “in quanto trattasi sempre della stessa e medesima questione, vedi
sentenza del Tram [recte:
della CEF] del 13 settembre 2021 incarto 14.2021.40”, ribadendo così l’unico argomento formulato nelle osservazioni.
5.
La
cartella ipotecaria è un credito personale (detto astratto o cartolare)
garantito da un pegno immobiliare (art. 842 cpv. 1 CC). Se la cartella
ipotecaria è utilizzata per garantire un altro credito (detto causale), specie mediante trasferimento o
cessione della cartella a titolo fiduciario a scopo di garanzia, salvo diversa
convenzione il credito cartolare sussiste indipendentemente dal credito causale
(art. 842 cpv. 2 CC). Soltanto il credito astratto è garantito dal pegno
immobiliare (DTF 144 III 29 consid. 4.2). Fatto salvo un patto contrario o una
rinuncia del debitore, il creditore deve porre in esecuzione dapprima il
credito astratto incorporato nella cartella e soltanto in seguito l’eventuale
saldo del credito causale (se eccede il provento della realizzazione del pegno)
con un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento. Il debitore può
costringerlo ad agire in tale ordine sollevando nella procedura di rigetto
dell’opposizione un’eccezione analoga al beneficium excussionis realis
di cui art. 41 cpv. 1bis LEF (DTF 140 III 180 consid. 5.1.5 e 5.1.6;
citata 14.2021.40 consid. 7.2 e 7.3).
Nella
fattispecie, a differenza di quanto risultava dal contratto del 28 giugno 2018
in base al quale è stata promossa la precedente esecuzione, nella transazione
del 14 aprile 2022 citata quale titolo di
rigetto nella procedura in esame RE 1 ha espressamente rinunciato a
eccepire il beneficium
excussionis realis precisando che in caso di mancato puntuale pagamento o pagamento parzia-le
di una o più rate pattuite, la sorella avrebbe potuto procedere in via
ordinaria all’incasso delle rate insolute (doc. B, pag. 5 punto 5). Non si
tratta dunque “sempre della
stessa e medesima questione”. Nel suo esito, la decisione
impugnata resiste quindi alla critica, sicché il reclamo va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di spese ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
c/o __________, __________
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).