14.2023.162
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’accusa. Multa della circolazione. Allegazioni di fatto e documenti nuovi
15 maggio 2024Italiano9 min
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto
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Incarto n.
14.2023.162
Lugano
15 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 25 settembre
2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 21 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo
Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.–,
indicando quale causa del credito il “Decreto d’accusa DA___________151/1
del 13.02.2023”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25
settembre 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto
si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 novembre 2023.
C. Statuendo con decisione del 12 dicembre 2023, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
protestato un “compenso”. Visto il prevedibile
esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Dall’incarto non risulta
il giorno di notificazione della decisione impugnata a RE 1. Visto ch’essa reca
la data del 12 dicembre 2023 e che il termine d’impugnazione è senz’altro
scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56
n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), ed è pertanto stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024,
presentato già il 22 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Siccome
prodotti per la prima volta con il reclamo i due decreti d’accusa (DA) e il
decreto di abbandono del procedimento penale, emanati dalla Sezione della
circolazione, sono inammissibili.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito
è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è
intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria
documentale (Urkundenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima statuito che il DA___________151/1
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la
multa posta in esecuzione. Ha poi respinto l’eccezione
sollevata da RE 1, che sosteneva di non aver commesso il reato punito
con il decreto, perché al momento dell’illecito non era alla guida dell’auto indicata
sul decreto, osservando che tale veicolo è intestato a nome dell’impresa
individuale dell’escusso. Ha pertanto accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
in via definitiva.
4.
Nel reclamo, RE 1 sostiene di aver interposto opposizione al decreto d’accusa (n. __________151/1 del 13
febbraio 2023) prodotto dall’istante quale titolo di rigetto e che la stessa
è stata accolta dalla Sezione della circolazione con decreto di abbandono del
14.
aprile 2023 (doc. AB1 accluso al reclamo), con cui ha annullato
il decreto d’accusa, indicando però per errore il riferimento a un altro
decreto d’accusa (n. __________196/1 del 7 febbraio 2023), relativo a suo dire
a un’infrazione da lui commessa in territorio di A__________ il 13 agosto 2022
(per eccesso di velocità), per cui è stato condannato
a una multa di fr. 40.– (doc. A1), mentre il decreto d’accusa (n. __________151/1) al quale aveva fatto
opposizione riguardava un’infrazione
commessa in territorio di M__________ il 5 settembre 2022 con l’auto della sua
impresa individuale __________ (sempre per eccesso di velocità), da una persona
che però non è lui, come risulterebbe
dalla foto inviatagli dalla Sezione della circolazione (non agli atti). Ammette
di non essere “andato a
controllare quei numeri lunghi. Quando uno si vede annullare una multa, se ne
rallegra e basta”. Rileva nondimeno ch’essendo un “privato cittadino”,
egli può anche “permettersi” omissioni del genere, mentre la Sezione non può “permettersi tali errori madornali a danno del
cittadino”. Ritiene che la foto poteva riferirsi solo
ai fatti di __________ perché da parte sua “sarebbe stato insensato commentare “NON SONO IO” se
essa foto dimostrasse chiaramente il contrario”.
5.
Le
asserzioni del reclamante secondo cui egli ha interposto opposizione al decreto
d’accusa considerato dal Giudice pace come un valido titolo di rigetto e la
Sezione della circolazione ha annullato per errore un altro decreto sono allegazioni
di fatto nuove, e dunque inammissibili,
fondate su due documenti nuovi (il DA_1344046/1 del 19 aprile 2022 e la decisione n. __________
del 14 aprile 2023), che pure sono irricevibili, sicché non possono
essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno (sopra consid.
1.2). Per il resto, il reclamante si limita a ribadire di non essere stato lui alla guida dell’auto con cui è stata commessa l’infrazione, ma la
circostanza (rimasta peraltro solo verbale, giacché la foto non è agli atti)
non è di rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione, in cui l’escusso
può eccepire solo fatti verificatisi dopo l’emanazione della decisione invocata
quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), mentre fatti anteriori – come
nella fattispecie l’allegata estraneità all’infrazione – devono essere fatti
valere nella procedura decisionale precedente, semmai con un ricorso o – nel
caso concreto – un’opposizione. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il
reclamo è pertanto infondato.
6.
Per abbondanza, comunque sia, va rilevato che il
reclamante non ha prodotto il DA___________196/1
del 7 febbraio 2023 indicato nella decisione n. __________ del 14 aprile 2023 (prodotta
tardivamente con il reclamo), bensì il DA___________046/1
del 19 aprile 2022, che concerne invero anche una multa per eccesso di velocità
commesso in territorio di A__________ il 13 agosto 2022 con il suo veicolo, ma
non si può escludere la commissione di due infrazioni lo stesso giorno.
Spettava ad ogni modo a RE 1 chiarire tutti i fatti pertinenti, produrre la
prova dell’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa (chiedendone semmai
conferma alla Sezione della circolazione) ed esigere una decisione su tale
opposizione e sul relativo decreto di accusa (e per ipotesi non su un altro).
La competenza del giudice del rigetto si
limita infatti a verificare l’esecutività formale della decisione
invocata quale titolo di rigetto e a
esaminare eventuali eccezioni sollevate dall’escusso in prima sede (art.
80.
e 81 LEF; 326 cpv. 1 CPC). Anche sotto questo profilo, nulla può essere
rimproverato al Giudice di pace nel caso concreto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
spese ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 190.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).