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Decisione

14.2023.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

3 luglio 2023Italiano7 min

definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2023.17

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 gennaio 2023 da

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2022 dalla

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 35'630.50 oltre agli interessi del 3% dal 17 luglio 2022, indicando

quale causa del credito la “violazione

dei doveri derivanti dal contratto di mandato quale medico curante/famiglia,

Grave negligenza non comunicare il peggioramento di salute all’uff. AI, onde

richiedere un adeguamento del­la rendita. La dott.ssa CO 1 già nel 2016 fu

richiamata 2 volte perché non aveva dato seguito alla richiesta dell’uff. AI”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 gennaio

2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con os­servazioni scritte del 26 gennaio 2023.

C. Statuendo con decisione del 14 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 410.–

e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2023 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili per

fr. 1'200.–. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 febbraio 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto sabato 25 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23

febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i

reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è

possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che RE 1 pretende dalla

dottoressa CO 1 il versamen­to di una somma di denaro a titolo di

risarcimento per la violazione del mandato

di medico di famiglia, ma agli atti non vi è alcuna de­cisione giudiziaria

esecutiva di condanna in tal senso, e quindi nes­sun titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, né tanto meno un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione in mancanza di un impegno scritto firmato dall’escussa;

onde la reiezione dell’istanza.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 sostiene che le parti hanno concluso un contratto tacitamente

giusta l’art. 1 CO e che se lui, come paziente, ha il dovere di onorare la

prestazione del medico CO 1, quest’ultima aveva il dovere e la responsabilità di

svolgere la sua funzione di medico curante e d’interagire tempestivamente con l’Ufficio

dell’assicurazione invalidità (AI), trasmettendo i rapporti clinici che

attestavano il peggioramento del suo stato di salute, ciò che non ha fatto,

causandogli un danno, ossia un ritardo nell’adeguamento della rendita.

1.3.3

Sennonché

in tal modo il reclamante non si confronta minimamen­te con la motivazione

della decisione impugnata, poiché non discute

affatto la questione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’op­­posizione

giusta gli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF né contesta l’accerta­mento del primo

giudice secondo cui agli atti non sussiste né una decisione di condanna, né un riconoscimento di debito in suo favo­re

firmato dalla dottoressa. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.

1.3.4

Per

abbondanza, anche volendo ipotizzare un rapporto di diritto tacito tra le parti

– ciò che non spetta al giudice del rigetto accertare (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) – per ottenere il

rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione l’istante deve produrre una

decisione che accerta la pretesa da lui fatta valere (art. 80 cpv. 1 LEF),

rispettivamente un documento firmato dalla parte escussa, in cui si riconosce

debitrice in suo favore dell’importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), ciò che RE 1 manifestamente non ha fatto.

Come già evidenziato nella sentenza impugna­ta, se non è in possesso né

di una decisione giudiziaria esecutiva né di un riconoscimento di debito, l’istante

non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF), ma ciò non gli preclude la via della procedura

ordinaria (art. 79 LEF; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019

consid. 4.1), cui il reclamante è pertanto rinviato.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. La richiesta di RE 1 d’assegnazione d’indennità in suo favore di fr. 1'200.–

non può essere accolta, poiché egli soccombe nel presente procedimento (art.

106.

cpv. 1 CPC).

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'630.50,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).