14.2023.18
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Compensazione delle pigioni arretrate con una pretesa di risarcimento del danno causato all’inquilino da difetti dell’appartamento
26 luglio 2023Italiano11 min
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'600.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.18
Lugano
26 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 dicembre
2022 da
RE 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Mediante contratto di locazione del 5 maggio 2017, in vigore dal 1°
agosto successivo, RE 1 ha concesso in uso a CO 1 un appartamento contro il
pagamento di una pigione mensile di fr. 2'200.–. Per quanto attiene alle
parti il rapporto di locazione è terminato alla fine del giugno 2022 con l’alienazione
dell’appartamento a un terzo.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2022 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'600.–
oltre agli inte-ressi del 5% dal 1° aprile 2022, indicando quale causa del
credito l’“Affitto mensile di
Aprile 2022, Maggio 2022, Giugno 2022”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 dicembre
2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 23 gennaio 2023. Nella replica e nella duplica spontanee del 31
gennaio e del 13 febbraio 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
e antitetiche posizioni.
D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–
senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2023 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, nonché l’addebito alla
controparte della tassa di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di
ambedue le sedi, di almeno fr. 500.– in seconda. Nelle sue osservazioni
del 14 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 2 marzo. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale),
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha giudicato pacifico sia che il
contratto di locazione allegato da RE 1 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per la pigione mensile di fr. 2'200.–, sia
che CO 1 non aveva pagato le pigioni dei mesi da aprile a giugno 2022 (compreso).
Tuttavia, da un lato ha constatato che l’escusso aveva eccepito che durante la
locazione si erano verificati rigurgiti dalla fognatura all’origine di un danno
di fr. 8'500.– ai suoi effetti personali, dall’altro ha rilevato che l’escutente
non aveva contestato in replica né gli allegati rigurgiti, né la possibilità che
l’escusso avesse subìto un danno per l’ammontare indicato, ma anzi lo aveva
invitato a rivolgersi alla propria
assicurazione. Essendo la pretesa dell’escusso incontestata e di un
ammontare superiore alle pigioni poste in esecuzione, il primo giudice ha
respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo, RE 1 contesta il credito risarcitorio ritenuto verosimile dal primo
giudice facendo valere che l’escusso non gli ha mai notificato i (contestati)
difetti all’appartamento, come impone l’art. 257g CO, né gli ha mai
assegnato un termine per eliminare i difetti
e neppure depositato la pigione in caso di suo inadempimento, come l’art.
259g CO impone al conduttore che chiede l’eliminazione di un difetto, e
lamenta pure la mancata tenuta di una “procedura formale” dinnanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione. Ne deduce che l’escusso non può
ritenerlo responsabile a posteriori e neppure, semplicemente, smettere di
pagare la pigione.
4.1
Ebbene,
così argomentando, il reclamante non si confronta direttamente e compiutamente
con la motivazione del primo giudice, come gli spettava invece fare (sentenza
del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui
principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Egli non spiega infatti perché sarebbe sbagliato giudicare
verosimile l’esistenza nei suoi confronti del credito posto in compensazione
per il motivo che in prima sede non solo, appunto, egli non ha contestato l’esistenza
di rigurgiti e del consecutivo danno allegato dall’escusso, ma anzi l’ha
invitato a rivolgersi alla propria assicurazione per il risarcimento (“per quanto riguarda i danni alle cose
personali subiti a causa della fognatura […] invito il signor CO 1 ad inviare la lista con i
rispettivi importi dal mio assicuratore […], il quale è stato informato
dal sottoscritto e attende uno scritto con le pretese”:
act. III pag. 2). Sotto questo profilo il reclamo risulta
dunque irricevibile.
4.2
Il
reclamante contesta invero di non essersi opposto in replica al credito
risarcitorio opposto in compensazione. Leggendo la memoria, emerge in effetti,
da un lato, che prima d’inoltrare l’istanza di rigetto egli non sapeva dei
difetti né del susseguente danno agli effetti personali, e, dall’altro, che non
ha accettato le pretese avanzate tardivamente dall’escusso.
In
realtà, nella replica RE 1 ha sì allegato di non aver saputo del danno prima
dell’inoltro dell’istanza, ma non ne ha contestato esplicitamente né l’esistenza
né l’improponibilità per tardiva notifica, giacché ha invitato l’escusso a
rivolgersi al proprio assicuratore per ottenerne il risarcimento.
4.3
Solo
con il reclamo RE 1 ha fatto valere l’assenza di prova di “rigurgito di acqua e dovuta ad una mancanza
del proprietario” e qualificato l’elenco degli effetti
personali danneggiati prodotto dall’escusso in prima sede come una mera
allegazione di parte, egli non avendo comprovato il loro valore (prezzo d’acquisto)
e la loro presenza in casa al momento dei rigurgiti, allegando inoltre che l’assenza
del danno è peraltro dimostrata dal fatto che l’escusso ha proposto di versargli
fr. 3'300.– per tacitarlo.
Ora, fatti regolarmente allegati e non contestati dalla controparte in
prima istanza vanno tenuti per accertati senza bisogno di prova e non possono
più essere contestati in seconda sede ove non sussistano manifestamente notevoli
dubbi sulla loro realtà (cfr. art. 150 CPC; sentenza della CEF 14.2022.132
del 9 maggio 2023 consid. 6 e i rinvii). Stante la mancata contestazione del
danno in prima sede, esso va ritenuto appurato sicché le censure del reclamante
risultano prive di rilievo.
4.4
Il
reclamante giudica infine un abuso di diritto manifesto, che non va protetto
(art. 2 cpv. 2 CC), il fatto che l’escusso gli abbia chiesto un risarcimento a
distanza di anni, solo dinnanzi al primo giudice.
Orbene,
il legislatore consente di porre in compensazione persino un credito
prescritto, sempreché il credito da compensare sia sorto prima che il credito
compensante si prescrivesse (art. 120 cpv. 3 CO) e siano dati i presupposti
generali dell’art. 120 cpv. 1 CO. In linea di massima è quindi ammissibile la
compensazione di un credito per pigioni arretrate e un credito risarcitorio
dell’inquilino, per quanto eccepita diversi anni dopo (nel 2022) la nascita del
credito risarcitorio (apparentemente, nel 2019: cfr. act. V, pag. 1). Chi
tarda a eccepire la compensazione non abusa, di per sé, del suo diritto (Aepli, Zürcher Kommentar, vol. V/1h/1, n. 92 ad art. 120-126 CO). Nella fattispecie il
reclamante non ha indicato le circostanze particolari perché l’agire dell’escusso
sarebbe da reputare manifestamente abusivo e del resto il preteso abuso è tutto
fuorché manifesto dal momento che RE 1 non l’ha fatto valere in prima sede.
Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.
4.5
Secondo
il reclamante il Pretore è andato oltre alla contropretesa dell’escusso perché
non ha considerato che nelle osservazioni all’istanza egli si era dichiarato disposto ad accettare la pretesa posta in
esecuzione per fr. 3'300.–. Ciò dimostrerebbe l’inesistenza del
credito di fr. 8'500.– vantato dal convenuto, che invece sarebbe suo
debitore per almeno fr. 3'500.–.
Il
reclamante misconosce che la “proposta” di CO 1 di tacitare la sua pretesa con fr. 3'500.– aveva un
evidente carattere transattivo e ch’egli l’ha rifiutata in sede di replica pretendendo
il pagamento intero delle pigioni arretrate di fr. 6'600.– e il rimborso
dei costi di procedura. La proposta è pertanto decaduta, sicché il Pretore
aggiunto non doveva tenerne conto.
La
sentenza impugnata resiste dunque alla critica, di modo che nella limitata
misura in cui è ricevibile il reclamo va respinto.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
d’indennità d’inconvenienza in quanto il resistente non ha formulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'600.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).