14.2023.19
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
20 marzo 2023Italiano8 min
Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'371.90
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.19
Lugano
20 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.49 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 gennaio 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 1° marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 20
gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'371.90
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 28 febbraio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° marzo 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE 1
dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3
marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Presentato già lo stesso giorno in cui la decisione impugnata è stata emessa, il
1° marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo
è anche lo scritto del
13.
marzo 2023, con cui RE 1 ha prodotto la prova del pagamento dell’anticipo
delle spese processuali presumibili richiesto dalla Camera e del versamento di fr. 200.–
all’Ufficio d’esecuzione quello stesso 13 marzo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze
di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, in sede di concessione dell’effetto sospensivo la Camera ha
rilevato che il reclamante aveva dimostrato di aver effettuato, prima della
pronuncia del fallimento, due versamenti a favore dell’istante di fr. 589.20
il 31 gennaio 2023 e di fr. 2'782.70 il 22 febbraio 2023, pari a
complessivi fr. 3'371.90, ma che l’istante non aveva confermato che tali
pagamenti avessero estinto la pretesa posta in esecuzione, che secondo il registro
delle esecuzioni ammontava a fr. 3'434.70, tassa del decreto di fallimento
(di fr. 100.–) esclusa. Ha tuttavia considerato che il
reclamante aveva ancora la possibilità, entro la scadenza del termine di
reclamo, di produrre la prova del pagamento integrale del suo debito, o tramite
una dichiarazione dell’istante o con un’attestazione dell’Ufficio d’esecuzione.
Il 13 marzo 2023 RE 1 ha inoltrato una ricevuta rilasciata quello stesso giorno
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al pagamento di un “acconto” di fr. 200.– a favore dell’esecuzione
che ha portato al fallimento. Aggiunto ai versamenti del 31
gennaio e 22 febbraio 2023 effettuati direttamente all’istante, l’acconto pare
saldare l’intero debito. La CO 1 non ha però con-fermato la ricezione dei
versamenti appena citati, né al reclamante, né all’Ufficio, che non li ha
registrati nel suo applicativo informatico. Non è però necessario istruire
ulteriormente questo punto, perché il reclamo va ad ogni modo respinto per un
altro motivo.
2.3
Infatti,
anche volendo ammettere che il versamento di fr. 200.– all’Ufficio
il 13 marzo 2023 abbia estinto il credito dell’istante, il reclamante avrebbe
dovuto rendere verosimile la propria solvibilità, come espressamente
ricordatogli nell’ordinanza di effetto sospensivo, per ottenere l’annullamento
del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF), dal momento che l’ultimo versamento è
posteriore alla pronuncia del fallimento.
Ora,
egli non ha speso una sola parola al riguardo nel suo scritto del 13 marzo 2023.
D’altronde, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei suoi
confronti sono pendenti 22 esecuzioni per oltre fr. 58'000.– complessivi
(fatta astrazione dell’esecuzione che ha
condotto al fallimento), di cui cinque sono giunte allo stadio del
pignoramento di reddito e due della comminatoria di fallimento, e sono stati
rilasciati ben 13 attestati di carenza di beni per oltre fr. 50'000.–. Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità
di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,
il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1, sospeso provvisoriamente il 3
marzo 2023, nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento di RE 1 dal giorno martedì 21 marzo 2021 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).