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Decisione

14.2023.19

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

20 marzo 2023Italiano8 min

Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'371.90

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.19

Lugano

20 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.49 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 gennaio 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 1° marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 20

gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'371.90

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 28 febbraio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° marzo 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE 1

dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3

marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato intimato alla contropar­te per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Presentato già lo stesso giorno in cui la decisione impugnata è stata emessa, il

1° marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo

è anche lo scritto del

13.

marzo 2023, con cui RE 1 ha prodotto la prova del pagamento dell’anticipo

delle spese processuali presumibili richiesto dalla Camera e del versamento di fr. 200.–

all’Ufficio d’esecuzione quello stesso 13 marzo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze

di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame, in sede di concessione dell’effetto sospensivo la Camera ha

rilevato che il reclamante aveva dimostrato di aver effettuato, prima della

pronuncia del fallimento, due versamenti a favore dell’istante di fr. 589.20

il 31 gennaio 2023 e di fr. 2'782.70 il 22 febbraio 2023, pari a

complessivi fr. 3'371.90, ma che l’istante non aveva confermato che tali

pagamenti avessero estinto la pretesa posta in esecuzione, che secondo il registro

delle esecuzioni ammontava a fr. 3'434.70, tassa del decreto di fallimento

(di fr. 100.–) esclusa. Ha tuttavia considerato che il

reclamante aveva ancora la possibilità, entro la scadenza del termine di

reclamo, di produrre la prova del pagamento integrale del suo debito, o tramite

una dichiarazione dell’istante o con un’attestazione dell’Uffi­cio d’esecuzione.

Il 13 marzo 2023 RE 1 ha inoltrato una ricevuta rilasciata quello stesso giorno

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al pagamento di un “acconto” di fr. 200.– a favore dell’ese­cuzione

che ha portato al fallimento. Aggiunto ai versamenti del 31

gennaio e 22 febbraio 2023 effettuati direttamente all’istante, l’acconto pare

saldare l’intero debito. La CO 1 non ha però con-fermato la ricezione dei

versamenti appena citati, né al reclaman­te, né all’Ufficio, che non li ha

registrati nel suo applicativo informatico. Non è però necessario istruire

ulteriormente questo punto, perché il reclamo va ad ogni modo respinto per un

altro motivo.

2.3

Infatti,

anche volendo ammettere che il versamento di fr. 200.– al­l’Ufficio

il 13 marzo 2023 abbia estinto il credito dell’istante, il reclamante avrebbe

dovuto rendere verosimile la propria solvibilità, come espressamente

ricordatogli nell’ordinanza di effetto sospensivo, per ottenere l’annullamento

del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF), dal momento che l’ultimo versamento è

posteriore alla pronuncia del fallimento.

Ora,

egli non ha speso una sola parola al riguardo nel suo scritto del 13 marzo 2023.

D’altronde, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei suoi

confronti sono pendenti 22 esecuzioni per oltre fr. 58'000.– complessivi

(fatta astrazione dell’ese­cuzione che ha

condotto al fallimento), di cui cinque sono giunte allo stadio del

pignoramento di reddito e due della comminatoria di fallimento, e sono stati

rilasciati ben 13 attestati di carenza di beni per oltre fr. 50'000.–. Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapa­cità

di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capaci­tà di

pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,

il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1, sospeso provvisoriamente il 3

marzo 2023, nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento di RE 1 dal giorno martedì 21 marzo 2021 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).