14.2023.2
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore del figlio minorenne. Aiuto all’incasso. Cessione degli alimenti allo Stato
3 luglio 2023Italiano11 min
1 per l’incasso di fr. 1'400.–, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della
Source ti.ch
__________RE 1
Incarto n.
14.2023.2
Lugano
3 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.402 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con
istanza 17 novembre 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento, Bellinzona)
contro
RE 1
(rappresentato dal curatore generale RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 7 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 settembre 2020 (SO.2020.711), nell’ambito della
causa di protezione dell’unione coniugale tra PI 1 e RE 1, il Pretore della
Giurisdizione di Mendisio-Sud ha fissato un contributo di mantenimento per la
figlia J__________ (nata il 21 maggio 2014) a carico del padre di fr. 200.–
mensili.
B. Il
30 giugno 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha informato RE
1 di aver iniziato dal 1° marzo 2022 ad anticipare alla moglie, a sua domanda,
Fatti
i contributi alimentari da lui dovuti alla figlia J__________ in virtù della
decisione del 21 settembre 2020.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2022 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 1'400.–, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della
figlia J__________ (21.05.2014) in base al Verbale di udienza emesso dalla
Pretura di Mendrisio-Sud in data 21.09.2020, per il periodo dal
1.03.2022-30.09.2022”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre
2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna. Il 6 dicembre 2022 RE 1 ha presentato le sue
osservazioni, cui lo Stato del Cantone Ticino ha replicato spontaneamente il 19
dicembre 2022.
E. Statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 1'400.–, senza interessi di mora né spese
esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare
indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 13 gennaio 2023
il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
La
legittimazione del reclamante appare dubbia perché il curatore non ha prodotto
la prova del consenso dell’Autorità regionale di protezione (ARP) all’inoltro
del reclamo (e neppure alla costituzio-ne in giudizio in prima sede) richiesto
dall’art. 416 cpv. 1 n. 9 CC e quello del pupillo (comunque non agli atti) non
poteva sostituirlo, poiché è stato privato dell’esercizio dei diritti civili
(doc. 2 accluso al reclamo e art. 416 cpv. 2 CC). Per economia di procedura, e
visto l’esito del giudizio odierno, si entrerà nel merito del reclamo, ma l’operato del curatore verrà segnalato all’ARP
(sotto consid. 6).
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al curatore di RE 1 il 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive
natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio
2023.
Presentato il 7 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento
è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione
contenuta nel verbale d’udienza del 21 settembre 2021 costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo per gli alimenti arretrati dovuti dal padre in
favore della figlia minorenne, di complessivi fr. 1'400.– per (fr. 200.–
mensili da marzo a settembre 2022), onde l’accoglimento dell’istanza, tranne
per quanto riguarda gl’interessi di mora,
i cui tasso e decorrenza non sono stati indicati dall’istante, e le
spese esecutive, la cui ripartizione rientra nella competenza esclusiva
dell’ufficio d’esecuzione.
4.
Nel reclamo RE 1
sostiene in buona sostanza che lo Stato del Canton Ticino avrebbe dovuto
comprovare che la moglie aveva chiesto prima a lui i contributi di
mantenimento; senza tale previa interpellazione a mente sua lo Stato non era
legittimato e l’istanza di rigetto andava respinta, la surrogazione non essendo
valida.
4.1
Più nel dettaglio, il
reclamante rileva anzitutto (ad n. 3) che stante il principio di sussidiarietà
stabilito dalla legge (art. 27 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale [Las, RL
871.100] e 7 del Regolamento sull’assistenza sociale [RL 871.110]) lo Stato è legittimato a
procedere all’incasso unicamente se il genitore creditore ha comprovato
di aver dapprima richiesto invano gli alimenti al genitore moroso: solo a tale
condizione la surrogazione è valida.
4.1.1
Sennonché
l’articolo 27 cpv. 1 Las prevede che “lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal
regolamento d’applicazione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli
minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento”. Non subordina la surrogazione dello Stato alla prova che il creditore
di alimenti abbia proceduto invano contro il debitore all’incasso degli
alimenti. L’unica condizione è quella per cui “l’obbligato non provveda al pagamento”. Non risulta nulla di diverso dall’art. 7 del Regolamento.
4.1.2
La
condizione del mancato pagamento degli alimenti era ed è pacificamente
adempiuta nel caso in esame, dal momento che il reclamante ammette di non aver
pagato gli alimenti dovuti. Ad ogni modo, tale condizione riguarda solo i
rapporti tra il creditore degli alimenti e lo Stato e non può conferire al
debitore il diritto di non pagare il suo debito. Se egli dovesse avervi
proceduto – ciò che non è il caso nella fattispecie – potrebbe semplicemente
eccepire l’estinzione del debito (art. 81 LEF).
4.2
Il
reclamante eccepisce inoltre che nel formulario relativo alla richiesta d’aiuto
all’incasso presentata dalla moglie (doc. E allegato alla replica), alla voce “allegati” l’opzione “copia atti intrapresi contro l’obbligato” non è stata contrassegnata (“crociata”).
La circostanza è senza rilevanza per l’esito del reclamo. Gli alle-gati
indicati sul formulario citato dal reclamante sono infatti opzionali (“segnare ciò che fa il caso”) e tra i documenti necessari elencati all’art. 9 dell’ordinanza
sull’aiuto all’incasso (OAInc, RS 211. 214.32) non
figurano gli “atti intrapresi
contro l’obbligato”. Ma quel che più conta è che, come
già rilevato, la condizione del mancato pagamento degli alimenti concerne i
rapporti interni tra creditore e Stato, il cui diritto nei confronti del
debitore poggia esclusivamente sulla cessione a suo favore degli alimenti (doc.
C). Ancora una volta, se il debitore dovesse avere invece pagato gli alimenti,
potrebbe eccepirne l’estinzione fornendone la prova (art. 81 LEF).
4.3
Stante
quanto precede, cade pure nel vuoto la censura (n. 7-9) del reclamante secondo
cui, analogamente a quanto vale per la legittimazione del cessionario di un
credito, qualora sussistano dubbi sulla sua legittimazione ad agire l’istanza
va respinta. La legittimazione dello Stato, fondata sulla cessione delle
pretese poste in esecuzione (doc. C), che non è subordinata ad alcuna
condizione, è infatti pacifica. Poco importa di conseguenza che con la replica
spontanea lo Stato del Canton Ticino non abbia fornito la prova del previo
tentativo della moglie di riscuotere i crediti poi ceduti allo Stato.
5.
Il reclamante ribadisce (n. 5) di essere sempre stato disposto – ed
esserlo tuttora – a pagare il dovuto qualora la moglie fornisca i propri
estremi bancari, ciò che non avrebbe mai fatto.
Orbene,
è già stato fatto presente al reclamante nell’ordinanza del 13 gennaio 2023 con
cui è stata respinta la sua domanda di effetto sospensivo ch’egli avrebbe
potuto in ogni caso pagare l’importo posto in esecuzione presso gli sportelli
dell’UE di Mendrisio, il cui IBAN è indicato sul precetto esecutivo, oppure
direttamente all’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento. Non risulta tuttora averlo fatto. Al limite
del temerario, il reclamo va respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Stante la
sua soccombenza, il reclamante non ha ovviamente diritto a un’indennità d’inconvenienza.
Anzi, non fosse la prima
volta, entrerebbe in considerazione una multa disciplinare
giusta l’art. 128 cpv. 3 CPC per temerarietà processuale, che andrebbe invero inflitta
al suo curatore, il cui compito sarebbe proprio quello di pagare i debiti
incontestabili del suo assistito. L’opposizione al precetto esecutivo, la
resistenza in pri-ma sede e il reclamo non sono certamente nell’interesse di RE
1, che si trova ora gravato inutilmente dalle spese processuali di prima e
seconda istanza. Per questo motivo, l’operato del curatore va segnalato all’Autorità
regionale di protezione.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).