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Decisione

14.2023.2

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti a favore del figlio minorenne. Aiuto all’incasso. Cessione degli alimenti allo Stato

3 luglio 2023Italiano11 min

1 per l’incasso di fr. 1'400.–­, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della

Source ti.ch

__________RE 1

Incarto n.

14.2023.2

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.402 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con

istanza 17 novembre 2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento, Bellinzona)

contro

RE 1

(rappresentato dal curatore generale RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 7 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 21 settembre 2020 (SO.2020.711), nell’ambito della

causa di protezione dell’unione coniugale tra PI 1 e RE 1, il Pretore della

Giurisdizione di Mendisio-Sud ha fissato un contributo di mantenimento per la

figlia J__________ (nata il 21 maggio 2014) a carico del padre di fr. 200.–

mensili.

B. Il

30 giugno 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha informato RE

1 di aver iniziato dal 1° marzo 2022 ad anticipare alla moglie, a sua domanda,

Fatti

i contributi alimentari da lui dovuti alla figlia J__________ in virtù della

decisione del 21 settembre 2020.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2022 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 1'400.–­, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati dovuti a favore della

figlia J__________ (21.05.2014) in base al Verbale di udienza emesso dalla

Pretura di Mendrisio-Sud in data 21.09.2020, per il periodo dal

1.03.2022-30.09.2022”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre

2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Balerna. Il 6 dicembre 2022 RE 1 ha presentato le sue

osservazioni, cui lo Stato del Cantone Ticino ha replicato spontaneamente il 19

dicembre 2022.

E. Statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 1'400.–, senza interessi di mora né spese

esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare

indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 gennaio 2023 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 13 gennaio 2023

il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Stan­te il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

La

legittimazione del reclamante appare dubbia perché il curatore non ha prodotto

la prova del consenso dell’Autorità regionale di protezione (ARP) all’inoltro

del reclamo (e neppure alla costituzio-ne in giudizio in prima sede) richiesto

dall’art. 416 cpv. 1 n. 9 CC e quello del pupillo (comunque non agli atti) non

poteva sostituirlo, poiché è stato privato dell’esercizio dei diritti civili

(doc. 2 accluso al reclamo e art. 416 cpv. 2 CC). Per economia di procedura, e

visto l’esito del giudizio odierno, si entrerà nel merito del reclamo, ma l’operato del curatore verrà segnalato all’ARP

(sotto consid. 6).

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al curatore di RE 1 il 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive

natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio

2023.

Presentato il 7 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento

è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione

contenuta nel verbale d’udienza del 21 settembre 2021 costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo per gli alimenti arretrati dovuti dal padre in

favore della figlia minorenne, di complessivi fr. 1'400.– per (fr. 200.–

mensili da marzo a settembre 2022), onde l’accoglimento dell’istanza, tranne

per quanto riguar­da gl’interessi di mora,

i cui tasso e decorrenza non sono stati in­dicati dall’istante, e le

spese esecutive, la cui ripartizione rientra nella competenza esclusiva

dell’ufficio d’esecuzione.

4.

Nel reclamo RE 1

sostiene in buona sostanza che lo Stato del Canton Ticino avrebbe dovuto

comprovare che la moglie aveva chiesto prima a lui i contributi di

mantenimento; senza tale previa interpellazione a mente sua lo Stato non era

legittimato e l’istanza di rigetto andava respinta, la surrogazione non essendo

valida.

4.1

Più nel dettaglio, il

reclamante rileva anzitutto (ad n. 3) che stante il principio di sussidiarietà

stabilito dalla legge (art. 27 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale [Las, RL

871.100] e 7 del Regolamento sull’assistenza sociale [RL 871.110]) lo Stato è legittimato a

procedere all’incasso unicamente se il genitore creditore ha com­provato

di aver dapprima richiesto invano gli alimenti al genitore moroso: solo a tale

condizione la surrogazione è valida.

4.1.1

Sennonché

l’articolo 27 cpv. 1 Las prevede che “lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal

regolamento d’applica­­zione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli

minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento”. Non subordina la surrogazione dello Stato alla prova che il creditore

di alimenti abbia proceduto invano contro il debitore all’incasso degli

alimenti. L’unica condizione è quella per cui “l’obbligato non provveda al pagamen­to”. Non risulta nulla di diverso dall’art. 7 del Regolamento.

4.1.2

La

condizione del mancato pagamento degli alimenti era ed è pacificamente

adempiuta nel caso in esame, dal momento che il reclamante ammette di non aver

pagato gli alimenti dovuti. Ad ogni modo, tale condizione riguarda solo i

rapporti tra il creditore degli alimenti e lo Stato e non può conferire al

debitore il diritto di non pagare il suo debito. Se egli dovesse avervi

proceduto – ciò che non è il caso nella fattispecie – potrebbe semplicemente

eccepire l’estinzione del debito (art. 81 LEF).

4.2

Il

reclamante eccepisce inoltre che nel formulario relativo alla richiesta d’aiuto

all’incasso presentata dalla moglie (doc. E allegato alla replica), alla voce “allegati” l’opzione “copia atti intrapresi contro l’obbligato” non è stata contrassegnata (“crociata”).

La circostanza è senza rilevanza per l’esito del reclamo. Gli alle-gati

indicati sul formulario citato dal reclamante sono infatti opzionali (“segnare ciò che fa il caso”) e tra i documenti necessari elencati all’art. 9 dell’ordinanza

sull’aiuto all’incasso (OAInc, RS 211. 214.32) non

figurano gli “atti intrapresi

contro l’obbligato”. Ma quel che più conta è che, come

già rilevato, la condizione del mancato pagamento degli alimenti concerne i

rapporti interni tra creditore e Stato, il cui diritto nei confronti del

debitore poggia esclusivamente sulla cessione a suo favore degli alimenti (doc.

C). Ancora una volta, se il debitore dovesse avere invece pagato gli alimenti,

potrebbe eccepirne l’estinzione fornendone la prova (art. 81 LEF).

4.3

Stante

quanto precede, cade pure nel vuoto la censura (n. 7-9) del reclamante secondo

cui, analogamente a quanto vale per la legittimazione del cessionario di un

credito, qualora sussistano dubbi sulla sua legittimazione ad agire l’istanza

va respinta. La legittimazione dello Stato, fondata sulla cessione delle

pretese poste in esecuzione (doc. C), che non è subordinata ad alcuna

condizione, è infatti pacifica. Poco importa di conseguenza che con la replica

spontanea lo Stato del Canton Ticino non abbia fornito la prova del previo

tentativo della moglie di riscuotere i crediti poi ceduti allo Stato.

5.

Il reclamante ribadisce (n. 5) di essere sempre stato disposto – ed

esserlo tuttora – a pagare il dovuto qualora la moglie fornisca i propri

estremi bancari, ciò che non avrebbe mai fatto.

Orbene,

è già stato fatto presente al reclamante nell’ordinanza del 13 gennaio 2023 con

cui è stata respinta la sua domanda di effetto sospensivo ch’egli avrebbe

potuto in ogni caso pagare l’importo posto in esecuzione presso gli sportelli

dell’UE di Mendrisio, il cui IBAN è indicato sul precetto esecutivo, oppure

direttamente all’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento. Non risulta tuttora aver­lo fatto. Al limite

del temerario, il reclamo va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte non aven­do dovuto redigere osservazioni al reclamo. Stante la

sua soccombenza, il reclamante non ha ovviamente diritto a un’indennità d’inconvenienza.

Anzi, non fosse la prima

volta, entrerebbe in considerazione una multa disciplinare

giusta l’art. 128 cpv. 3 CPC per temerarietà processuale, che andrebbe invero inflitta

al suo curatore, il cui compito sarebbe proprio quello di pagare i debiti

incontestabili del suo assistito. L’opposizione al precetto esecutivo, la

resistenza in pri­-ma sede e il reclamo non sono certamente nell’interesse di RE

1, che si trova ora gravato inutilmente dalle spese processuali di prima e

seconda istanza. Per questo motivo, l’operato del curatore va segnalato all’Autorità

regionale di protezione.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–__________;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).