Lexipedia

Decisione

14.2023.20

Contestazione della rivendicazione di un conto bancario, del contenuto di due cassette di sicurezza, di una carta di credito e del conto d’appoggio sequestrati. Confisca penale del conto dopo le conclusioni

25 settembre 2023Italiano41 min

24 marzo 2023, l’appellante ha trasmesso copia del verbale di pignoramento allestito

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.20

Lugano

25 settembre

2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Grisanti e Giamboni

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________

(azione di contestazione della rivendicazione) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 novembre 2019 dalla

AO 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

AP 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sull’appello del 1° marzo 2023 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il 30 gennaio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel dicembre 2011, il Ministero pubblico del Canton Ginevra ha decretato

il sequestro (penale), presso la PI 4, tra l’altro, del conto n. __________ e

del contenuto delle cassette di sicurezza n. __________ e __________, tutti intestati

a AP 1.

B. Con istanza del 12 febbraio 2018 diretta

contro il marito di AP 1, PI 1, la AO 1 (in séguito AO 1) ha chiesto al

Tribunale di prima is­tanza del Canton Ginevra di decretare il sequestro secondo

la LEF di “tous avoirs et

toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties

ban­caires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux,

etc., au nom de AP 1, mais dont le vé­ritable

titulaire est le débiteur, en main de: (I) PI 2 […], Genève, (II) PI 3 […],

Zürich, et notamment le compte __________ et les sous-comptes __________, __________,

__________ et __________, et les car­tes de crédit __________ et __________ et

les com­ptes qui y sont liés, (III) PI 4 […] Lugano, et notamment” il conto già citato, “la carte de crédit __________

et le com­pte qui y est lié” nonché il contenuto delle cassette di sicurezza, il tutto fino a concorrenza

di fr. 11'420'701.–. Quale titolo del credito la AO 1 ha indicato il

giudizio emesso il 28 febbraio 2012 dalla High Court of

Justice, Queen’s Bench Division (Commercial Court) di Londra e quale causa di sequestro il

possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del

debitore (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

Il

Tribunale ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno

stesso, eseguito il giorno successivo dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) per quanto riguarda i beni

da sequestrare situati a Lugano presso la PI 4.

C. Il

5 marzo 2018, l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida

del sequestro (n. __________).

D. Con

istanza del 16 marzo 2018, AP 1 ha presentato opposizione al decreto di

sequestro allo stesso Tribunale di Ginevra, che l’ha respinta con decisione del

27 maggio 2019.

E. Poiché

AP 1 aveva rivendicato il conto presso la PI 4, la carta di credito con i conti d’appoggio e il contenuto delle cassette di sicurezza, ritenuto

ch’essi fossero in suo “possesso

risp. compossesso”, il 6 novembre 2019 l’UE ha

impartito alla AO 1, conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF,

un termine di venti giorni per proporre contro di lei un’azione di

contestazione della rivendicazione dinnanzi al giudice di merito, avvertendola

che se non l’avesse fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nella procedura

di sequestro in corso.

F. Il

27 novembre 2019, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Con risposta

del 28 gennaio 2020, AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione, presentando

al contempo un’istanza di sospensione del procedimento (art. 126 CPC) fino alla

definizione di un procedimento penale aperto contro PI 1 dal Ministero pubblico

ginevrino. L’attrice, nelle osservazioni del 17 giugno 2020, si è opposta alla

sospensione del procedimento e nella replica del 3 agosto 2020 si è riconfermata

nelle sue conclusioni. Nella duplica del 2 ottobre 2020, la convenuta ha pure

ribadito le proprie conclusioni. All’udienza in videoconferenza del 19 gennaio

2021, le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. Hanno

fatto lo stesso nelle memorie conclusive, del 25 e 26 febbraio 2021.

G. Nelle

more del procedimento civile, con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il

Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrato e la

loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa nel procedimento penale); ha poi

disposto il dissequestro del contenuto delle cassette di sicurezza e la sua

restituzione a AP 1, non appena il decreto fosse passato in giudicato.

H. Statuendo

con decisione del 30 gennaio 2023 il Pretore ha dapprima respinto l’istanza di

sospensione del procedimento, quindi ha accolto la petizione, accertando che AP

1 non è la reale “proprietaria” del conto sequestrato, della carta di credito e del conto d’appoggio

né del contenuto delle cassette di sicurez­za e neppure “di ogni altra relazione” di cui ella è titolare presso la PI 4 “in quanto risultano in realtà essere di proprietà e/o

spettanza” del marito. Di conseguenza, il Pretore ha

respinto la rivendicazione della convenuta o “qualsivoglia pretesa” da lei

formulata su tali beni e ha confermato il sequestro pronunciato dal Tribunale

di Ginevra. Ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 7'500.–

e un’indennità di fr. 27'000.– a favore dell’attrice.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°

marzo 2023 per ottenere la riforma dei dispositivi n. 3 e 4 nel senso di

dichiarare la petizione inammissibile, in subordine

di respingerla, di constatare ch’ella è la reale

proprietaria del contenuto delle cassette di sicurezza, di confermare la

sua rivendicazione con conseguente liberazione dei beni depositati e la loro

sottrazione dalla procedura esecutiva promossa

dalla AO 1 nei confronti di PI 1, di stral­ciare il dispositivo n. 3.3 e

di addebitare alla controparte tassa, spese e ripetibili di prima sede,

protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

L. Il

24 marzo 2023, l’appellante ha trasmesso copia del verbale di pignoramento allestito

dall’UE il 16 marzo 2023.

M. Con

osservazioni dell’11 maggio 2023, la AO 1 ha chiesto in via preliminare di far

ordine alla controparte di produrre il testo integrale del decreto d’accusa

emesso il 30 giugno 2022 contro PI 1 senza censure né annerimenti, quindi di

concederle un congruo termine per prendere posizione sul documento integrale e,

in via principale, di respingere l’appello, in entrambi i casi protestate

tasse, spese e ripetibili.

N. Con

replica spontanea del 23 maggio 2023, AP 1 ha preso posizione sulla richiesta

di produrre il noto documento e per il resto si è riconfermata nella sua

posizione. Con la replica ha prodotto una lettera del Ministero pubblico.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni

sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione

finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308

cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308

cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il

ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2

CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non

contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n.

2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–.

1.1

Pronunciata

in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto giovedì 2 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), l’appello è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)

contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

1.3

All’appello

sono allegati tre documenti (da 3 a 5) oltre alla sentenza impugnata (doc. 1) e

al suo tracciamento (doc. 2).

1.3.1

L’estratto

del conto sequestrato (doc. 3) e la copia dell’ordinanza penale emessa il 30

giugno 2022 contro il marito dell’appellante (doc.

4) non sono determinanti per la decisione, le parti concordan­do sui fatti ch’essi dovrebbero provare,

ossia il completo “svuotamen­to” del conto, rispettivamente la confisca degli averi sul contro

sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (sotto consid. 4.2.2.2). La loro ammissibilità può quindi restare indecisa, il secondo

documento essendo ad ogni modo identico a un documento (n. 22) già ammesso in

prima sede (consid. 4.2.1). La sua irrilevanza giustifica d’altronde la reiezione della richiesta preliminare della AO 1 te­sa alla produzione di una versione del decreto d’accusa

senza can­cellazioni (le quali, comunque sia, non riguardano

la confisca e l’as­­segnazione degli averi depositati sul

conto, chiaramente indicate nel dispositivo n. 5). Per gli altri beni

rivendicati, l’ordinanza penale, anche senza cancellazioni, si avvera senza

interesse (v. sot­to consid. 5.3.2 e 8.2).

1.3.2

Il

verbale delle operazioni di pignoramento del 15 febbraio 2023 (doc. 5) e il

verbale di pignoramento del 16 marzo 2023 (doc. 6) prodotto dall’appellante con

lo scritto del 24 marzo 2023 sono documenti nuovi. L’appellante ritiene dati i

presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ma motiva la sua allegazione solo in

merito al secon­do verbale, rilevando che non aveva la possibilità di produrlo

in prima sede dal momento che è stato emesso solo dopo l’emana­zione della

sentenza impugnata. Nelle osservazioni, la AO 1 obiet­ta che la pretesa di

essere proprietaria del contenuto delle cassette implica giocoforza quella di

conoscerli, sicché l’appellante avrebbe potuto e dovuto produrne il dettaglio

già in prima sede. Nella replica, l’appellante non si pronuncia su tale

obiezione.

In

sé, i due verbali sono ammissibili poiché l’appellante li ha prodotti non

appena li ha ricevuti, ricordato che in appello i nova devono essere addotti in

occasione del primo scambio di allegati (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4;

sentenza del Tribunale federale 5A_451/2020 del 31 marzo 2021 consid. 3.1.1). L’appellante

non poteva d’altronde produrli dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con

la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto del­le circostanze (art.

317.

cpv. 1 lett. b CPC) siccome si tratta di veri nova, ossia di documenti

creati dopo la fase di deliberazione in prima sede, il cui sorgere non dipende

dalla volontà dell’appellante (al contrario dei cosiddetti “nova potestativi”: DTF 146 III 416 consid. 5.3, pag. 422, in merito all’art. 229 cpv. 1

lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2023.29 del 2 maggio

2023.

consid. 1.2.1). È invece uno pseudo-novum l’allegazione che l’appellante intende

dimostrare con questi documenti, ovvero la natura “femminile” o “da donna” degli oggetti depositati nelle cassette

di sicurezza. Poiché se ne professa proprietaria, ella non poteva non conoscere

il contenuto delle cassette già prima della loro apertura da parte dell’UE il

26.

gennaio 2023 e prima dell’inizio della deliberazione in prima sede. Non

avendo l’appellante fatto prova della diligenza ragionevolmen­te esigibile tenuto conto delle circostanze, presentandola già in prima

sede, l’allegazione si avvera inammissibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) e i

verbali di pignoramento senza rilievo ai fini del giudizio odierno.

2.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzio­ne nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto

(formalmente) pignorato (Staehelin/Strub,

Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La

stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un

diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1;

sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017 consid. 2; Staehelin/Strub,

op. cit., n. 5 ad art. 106).

A

prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’uf­ficio d’esecuzione

sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova

grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 82

consid. 2). Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la

sua pretesa – comunque presunta se è

iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o il debitore devono provare

i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 124 consid. 2;

sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018

consid. 8.2.2 [non riprodotto in DTF 144 III 541] e della CEF 14.2020.55 del 4

gennaio 2021, consid. 2, massimato in RtiD 2022 II 739, n. 48c; Tschumy

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 25 ad art. 109 LEF). Se il

contestatore dimostra fatti idonei a creare seri dubbi sulla realtà del diritto

rivendicato, spetta al terzo precisare e motivare la legittimità della propria

pretesa (DTF 117 II 124 consid. 2; citata 14.2020.55 consid. 2).

3.

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha constatato

che AP 1 aveva fornito la prova di essere titolare dei beni rivendicati, in

quanto titolare dei conti e delle cassette di sicurezza ogget­to del sequestro,

sicché andava esaminato se la AO 1 aveva por-tato controprove

sufficienti a indebolire la prova principale, tali da far nascere dubbi non

irrilevanti sulle pretese della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha

ritenuto assodato che nel 2012 il marito era stato condannato a pagare £ 8'745'464.– alla creditrice, ma ha considerato

che la questione da risolvere fosse piuttosto se l’ex moglie aveva funto per

lui da “prestanome”, consentendogli di dissimulare i suoi attivi, ciò che non risultava

comprovato, da sé solo, né da un provvedimento cautelare del 23 ottobre 2017 (Free­zing Injunction) intesa al blocco dei beni del marito e dell’ex moglie, né da una

decisione cautelare del 1° marzo 2018 volta al blocco solo dei beni dell’ex

moglie, stante, appunto, la loro natura cautelare. È giunto alla medesima

conclusione per altri due documenti, ovvero un atto di un giudice della High Court of Justice

di Londra privo di dispositivo condannatorio della parte convenuta e la

decisione di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF, che hanno ambedue

valore solo indiziario, nella misura in cui non sono decisioni in cui la

rivendicante è stata “dichiarata

debitrice dell’attrice con riferimento agli averi rivendicati”.

Il

Pretore ha tuttavia reputato che da quei documenti, unitamente ad altre due Freezing Injunctions

del 28 settembre 2017 e 8 febbraio 2018, emerge un insieme d’indizi sufficienti

a dimostrare che la rivendicante ha aiutato il marito a dissimulare i suoi beni,

“intestandoli a suo nome

(anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate, o quanto meno a revocare in dubbio l’argomento

di lei secondo cui “in tutti

questi agiti delittuosi dell’ex marito ella non c’entrava per nulla”. Concludente in tal senso è altresì una segnalazione della PI 4 all’Ufficio

di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per sospetti di

attività di riciclaggio di denaro effettuate da PI 1 attraverso le relazioni

bancarie della convenuta presso quella banca. Il giudice precedente ha

menzionato inoltre una risoluzione del consiglio d’amministrazione dell’PI 5,

di cui PI 1 era il presidente, che ha conferito alla rivendicante una procura

su un conto da aprirsi sempre presso la PI 4, sul quale sono stati versati fr. 1'500'000.–,

poi girati sul conto sequestrato, con contestuale chiusura del conto dell’PI 5.

Con riguardo al conto d’appoggio, il primo giudice ha rilevato che anch’esso è

indicato nella segnalazione al MROS, in base alla quale il conto è da

ricondurre alla PI 6, a sua volta riconducibile a PI 1, come risulta dalle

altre due decisioni cautelari. Il Pretore ha infine giudicato che i documenti

prodotti dalla rivendicante non consentono di “tracciare” (grazie al cosiddetto

“paper trail”) gli averi depositati sulle relazioni sequestrate, in

particolare non dimostrano che gli averi le spettassero già negli anni ’80,

tantomeno alla luce del fatto che sul documento di apertura del conto

sequestrato sta scritto che la sussi-stenza della rivendicante sarebbe stata garantita

dal suo patrimonio famigliare e dall’attività del marito.

I.

Della

rivendicazione del conto (n. __________) sequestrato

4.

AP

1.

critica dapprima l’argomento del Pretore secondo cui il sequestro esecutivo sarebbe

“pre-vigente” al sequestro penale, osservando come il secondo sia

cronologicamente anteriore al primo. Ad ogni modo ella contesta che un

sequestro esecutivo possa “sopravvivere” a una confisca, ossia “non annichilirsi”,

facendo riferimento all’art. 44 LEF, che esclude l’applica­zione della LEF alla

realizzazione di beni confiscati in virtù di leggi penali o fiscali, e sostiene

che proprio sulla base di tale disposizione lo Stato o il danneggiato godono di

un diritto di distrazione sui beni toccati dalla confisca, a discapito degli

altri creditori. Ora, poiché con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero

pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrati e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa),

relativamente a questo bene, la procedura di contestazione della

rivendicazione è diventata priva di oggetto. Di conseguenza, al momento della

pronuncia della decisione impugnata, il 30

gennaio 2023, l’appellata non ave­va alcun interesse degno di protezione

all’ottenimento di una decisione, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile l’azione per carenza del relativo presupposto processuale.

La

AO 1 ribatte che il richiamo dell’art. 44 LEF è errato, poiché il procedimento

penale non mirava alla “realizzazione” dei beni rivendicati, bensì alla loro

assegnazione all’PI 7, tant’è che la confisca è stata preceduta (anche) da un

sequestro penale in vista di confisca. Aggiunge che il procedimento penale non

mirava affatto ad accertare la titolarità dei beni rivendicati.

4.1

Il

giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti

processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di

protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio

(art. 60 CPC; sentenze della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid.

5.3/c, e 14.2017.97 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). Non deve però

ricercare sua sponte i fatti che fondano i presupposti processuali nelle

procedure in cui si applica la massima attitatoria (DTF 141 III 294 consid.

6.1; Bohnet in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC;

Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 10 ad art. 60 CPC), bensì quelli

che ostacolano la ricevibilità, senza

tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale

federale 4A_229/2017 del 7 dicembre

2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2; Copt/ Chabloz in:

Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 60 CPC, con una critica al n. 4). Spetta alle parti allegare e contestare i fatti determinanti, in

linea di principio fino al termine delle arringhe finali o alla scadenza del

termine per presentare le conclusioni scritte, il giudice potendo però tenere

conto d’ufficio di allegazioni o mezzi di prova successivi se la loro tardiva

invocazione non è abusiva (Bohnet,

op. cit., n. 12 ad art. 60). I fatti ostativi possono però essere prodotti fino

all’inizio della deliberazione della senten­za

in virtù dell’art. 229 cpv. 3 CPC (Domej

in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 60 CPC;

Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 48 ad art. 229 CPC). I presupposti

processuali – e in particolare l’interesse degno di protezione – devono di

principio essere dati al più tardi al momento dell’emanazione del giudizio (DTF

140.

III 159 consid. 4.2.4; Copt/ Chabloz,

op. cit., n. 6 ad art. 60; Bohnet,

op. cit., n. 92 ad art. 59 e n. 13 ad art. 60; Gehri,

op.

cit., n. 5 ad art. 60).

4.2

Nel

caso in esame, ancora alla fine della fase dibattimentale l’at­trice poteva far

valere un interesse degno di protezione sul conto sequestrato, tanto che nelle

sue conclusioni scritte del 25 febbraio 2022

la convenuta chiedeva di respingere l’azione e non di dichiararla

irricevibile. Lo ha fatto solo con l’istanza dell’11 luglio 2022, con la quale ha postulato l’assunzione agli atti

dell’Ordonnance pé­nale

emanata il 30 giugno 2022, con cui il Ministero

pubblico ginevrino ha disposto la confisca del conto sequestrato a favore del­l’PI

7.

e la restituzione del contenuto delle cassette di sicurez­za a lei

(convenuta). Ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 229 CPC, il Pretore ha

accolto l’istanza, assumendo l’ordinanza quale doc. 22 (dispositivo n. 2), pur

considerando che ciò non significava che la causa fosse diventata priva di

oggetto, “stante la già

menzionata pre-vigenza del sequestro esecutivo, che resta di attualità”.

4.2.1

Ci

si potrebbe invero chiedere se le allegazioni contenute nell’i­­stanza dell’11

luglio 2022 e l’ordinanza annessa erano davvero ricevibili ai sensi dell’art. 229

CPC. In tutte e tre le ipotesi contemplate (ai cpv. 1-3) i nova sono ammissibili

solo fino alla deliberazione, o meglio prima dell’inizio della deliberazione

(DTF 138 III 788 consid. 4.2, pag. 790), o

ancora, in altri termini, prima della fine della fase dibattimentale (Sogo/Naegeli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 10b e 18 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier in: Petit

commentaire CPC, 2020, n. 13 e 19 ad art. 229 CPC ;

Bohnet, op. cit., n. 11 ad art.

229; contra: Trez­zini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 30 ad art. 229

CPC, che però non motiva il regime più favorevole riconosciu­-to ai nova

giusta i cpv. 1 e 2 rispetto a quelli del cpv. 3). Orbene, nel verbale del 19 gennaio 2021 (act. V) il Pretore aveva

deciso che la causa era matura per il giudizio, che sarebbe stato emanato dopo

la presentazione delle memorie conclusive. Tuttavia,

poiché il presupposto dell’interesse degno di protezione va esaminato d’ufficio

in ogni stadio di causa, di principio anche se il suo difetto non è stato

rilevato dal giudice precedente (DTF 133 III 539, consid. 4.2; sentenza del

Tribunale federale 4A_176/2019 del 2 settembre 2019, consid. 4.3; Copt/Chabloz, op. cit., n. 7 ad art.

60), appare invero sensato ammetterne l’allegazione e la dimostrazione fino all’emanazione

del giudizio, tanto più che, in concreto, l’attrice non ha contestato formalmente

la decisione del Pretore di assumere agli

atti l’Ordonnance pénale del 30 giugno 2022 (limitandosi a criticare la forma parziale del

documento prodotto).

4.2.2

Ciò

posto, è però errata la motivazione addotta dal Pretore per ammettere la sussistenza

di un interesse dell’attrice dopo la confisca del conto sequestrato e la sua

assegnazione all’PI 7.

4.2.2.1

Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti

confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della

legge del 1° ot­tobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza

illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o

cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali

giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP In virtù

dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali

conferisce dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) dei beni

confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020,

consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei

creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze della CEF 15.2018.96

del 23 aprile 2019 consid. 3 e

15.2014.138

del 23 marzo 2015 consid. 5, RtiD 2015 II 880

n. 48c e riferimenti citati). Fatti salvi casi di manifesta illiceità che determinano la nullità

della confisca, le autorità di esecuzione e fallimenti e i creditori possono

contestare la decisione di confisca solo con i rimedi di diritto previsti dal

diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1). La confisca penale rende

indisponibile il valore patrimoniale confiscato, di modo che il suo

pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se è

stato decretato prima di un eventuale sequestro penale ordinato a garanzia

della confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che

lo Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art.

106.

segg. LEF (citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2).

La confisca penale, a ben vedere, non opera in sé un trasferimen­to

della proprietà o titolarità del valore patrimoniale confiscato nel patrimonio

dello Stato, ma gli conferisce solo il potere di disporne (DTF 137 IV 33

consid. 9.4.4; decisione del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020,

consid. 3.1.2; imprecise: citate 15.2018.96 consid. 3 e 15.2014.138 consid. 5),

come visto senza riguardo ai diritti dei creditori nell’esecuzione per debiti o

nel fallimento. Solo la realizzazione del

valore confiscato, la sua assegna­zione (senza preventiva realizzazione)

al danneggiato (art. 73 cpv. 1 lett. b CP) o la devoluzione allo Stato, in

linea di massima dopo la scadenza del termine quinquennale assegnato alla parte

lesa o ai terzi per chiedere la restituzione in ripristino della situazione

legale (art. 70 cpv. 1 e 4 CP; Hirsig-Vouilloz

in:

Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 46 ad art. 70 CP), lo fanno uscire dal patrimonio dell’imputato per farlo entrare in

quello del­l’aggiudicatario o acquirente, rispettivamente del danneggiato o

dello Stato.

4.2.2.2

Per

quanto attiene alla fattispecie, non è contestato, e risulta dal­l’Ordonnance pénale (doc. 22), che

gli averi sul conto sequestrato (e su un altro conto presso la PI 4 il cui

riferimento è cancellato) sono stati non solo confiscati, ma anche assegnati

all’PI 7 (e a essa trasferiti, tranne la parte versata

alla PI 6 in forza di un suo diritto di pegno), di modo

che non fanno più parte del substrato esecutivo, ma neppure del patrimonio dell’escusso

(né di quello – a dire di lei – dell’appellante). Il sequestro LEF è così

diventato senza oggetto, come pure la procedura di contestazione della

rivendicazione di AP 1, ciò che il Pretore avrebbe

dovuto accertare d’ufficio (art. 60 CPC), dichiarando l’azione

irricevibile (art. 59 al. 1 CPC).

4.2.2.3

È irrilevante al riguardo che il procedimento penale mirasse all’as­segnazione

all’PI 7 degli averi sul conto, e non alla loro “realizzazione” o alla

determinazione della loro titolarità. Fatto sta che l’oggetto del sequestro e

della causa di rivendicazione è venuto meno, come, di conseguenza, l’interesse

giuridicamente protetto dell’attrice.

4.2.2.4

La AO 1 ritiene di aver tuttora un interesse degno di protezione,

giuridico e di fatto, a far constatare che PI 1 è il vero titolare o avente diritto

economico degli averi, a prescindere dalla loro assegnazione all’PI 7, poiché

in caso di accoglimento del­l’azione, potrebbe far valere nei confronti di lui

un credito risarcitorio per il danno subìto a causa dell’assegnazione degli

averi alla banca.

Essa misconosce però che la procedura di

rivendicazione o di con­testazione della rivendicazione non serve ad

accertare in modo definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o di cui è

contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se di tale diritto si deve

oppure no tenere conto nell’esecuzione (DTF 144 III 198 consid. 5.1.1), l’esame

della titolarità avvenendo solo in via incidentale (sentenza del Tribunale

federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001), ovvero senza effetto di giudicato

al di fuori dell’esecuzione in cui è pronunciata

(DTF 116 III 111 consid. 4/c, pag. 119), perlomeno se l’attore, come nella

fattispecie, non ha convenuto il debitore (sentenza

della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017, consid. 7, e sotto consid. 8.1). Anche sotto questo profilo la AO 1 non ha pertanto

alcun interesse degno di protezione a un esame della petizione nel merito, per tacere del fatto che non è

dato di capire quale interesse concreto possa avere a far valere un credito risarcitorio contro PI 1 allorquando è titolare di un credito

già accertato giudizialmente e posto in esecuzione.

4.2.3

Stabilita

la decadenza dell’interesse degno di protezione dell’at­trice, non si può non

rilevare che nemmeno l’appellante aveva alcun interesse degno di protezione a

impugnare la decisione laddove respinge la sua rivendicazione e conferma il

sequestro del conto (dispositivi n. 3.2 e 3.3), dal momento che il

provvedimento è diventato senza oggetto. Vanta però ancora un interesse a

contestare l’accertamento della “proprietà” del conto a favore di PI 1

(dispositivo n. 3.1) e il dispositivo (n. 4) sulle spese e ripetibili (v. sotto

consid. 8 e 9).

II. Della

rivendicazione del contenuto delle cassette di sicurezza

5.

AP

1.

lamenta che il Pretore non ha speso una parola sul motivo per cui il

contenuto delle cassette di sicurezza apparterebbe ad PI 1, invece che a lei,

e, di conseguenza, invoca una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad

ogni mo­do, ella ricorda di essere l’unica controparte della PI 4 nel contratto

di locazione delle cassette di sicurezza e sostiene che in qualità di conduttrice

è l’esclusiva posseditrice di ciò che vi è custodito, sicché, richiamato l’art.

930.

cpv. 1 CC sulla presunzione della proprietà in favore del possessore di una

cosa mobile, considera pacifico di essere presunta proprietaria dei beni.

Afferma che in forza di tale presunzione, valida quale prova, sarebbe spettato

alla AO 1 fornire la controprova, ciò che però essa non ha fatto, giacché in

merito non ha formulato alcuna considerazione, tutte le sue allegazioni

riferendosi invece al conto sequestrato, né ha fornito alcun mezzo di prova, se

non un atto giudiziario diverso da una decisione (doc. P), che il primo giudice

ha giustamente valutato non vincolante proprio per questa sua mancante qualità.

Ag-giunge che l’unico collegamento tra le cassette e il conto seque-strato è il

fatto che il loro nolo viene addebitato sul conto, circostanza che giudica

insufficiente a ritenere che i beni appartengano in realtà a suo marito. Il

primo giudice avrebbe pertanto dovuto respingere l’azione.

5.1

Giusta

l’art. 8 CC, chi vanta un diritto ha l’onere di provare i fatti dai quali lo

deduce. È il caso anche per la proprietà di una cosa mobile o di un animale. Per adempiere

il proprio onere probatorio, il sedicente proprietario, se ha acquistato la

proprietà a titolo derivativo (art. 714 cpv. 1 CC), deve provare che tutti i

precedenti proprietari, fino a chi ha acquistato la proprietà a titolo

originario, era­no realmente tali. Poiché una simile prova è di regola molto

difficile, se non impossibile (probatio

diabolica), per alleggerire l’onere probatorio del

sedicente proprietario, la legge gl’impone provvisoriamente –

ossia riservata una successiva confutazione – di provare soltanto il valido ottenimento del possesso (art.

714.

cpv. 2 e 930 cpv. 1 CC) (tra altri: Ernst/Zogg

in:

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 2 ad art. 930-937 CC; Stark/Linden­mann, Berner Kommentar – Der

Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 3 e 23 ad

art. 930-937 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code civil

II, 2016, n. 13 ad art. 930 CC;),

motivo per cui, secondo

l’art. 930 CC, si presume che il possessore di una cosa mobile ne sia anche il proprietario (cpv. 1) e che

ogni precedente possessore è stato proprietario al tempo del suo possesso (cpv.

2).

La presunzione vale però solo

se le circostanze in cui il possesso è stato ottenuto, considerate nel loro

insieme (ad es. Ernst/Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930), consentono di concludere che il possessore ne è realmente proprietario, fatta salva una successiva confutazione. Così, il possesso ottenuto

violentemente, clandestinamen­te (DTF 68 II 24 consid. 4) oppure equivocamente esclude la

presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; sentenze del Tribunale

federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non pubblicato in DTF

144.

III 54] e della CEF 14.2016.121 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 739 n. 41c,

consid. 5, e 14.2015.7 del 29 aprile 2015, consid. 6, massimata in RtiD 2015 II 922 n. 67c).

L’ottenimen­­to del possesso è equivoco segnatamente

quando le circostanze in cui è avvenuto

sono poco chiare oppure quando è suscettibile di più spiegazioni. In tal caso,

il possessore non può limitarsi a invocare la presunzione. Si può esigere ch’egli

alleghi e sostanzi le circostanze in cui ha ottenuto il possesso (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citate 5A_113/2018 consid.

8.2.2

e 14.2016.121 consid.

5), fornen­do perlomeno un “inizio” di prova (sentenza del Tribunale federale

5A_480/2020 del 19 novembre 2020, consid. 3.2), in particolare quando è in

grado di farlo meglio di chi contesta la presunzione (sentenza del Tribunale

federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2). Ad ogni modo, chi

contesta la presunzione de­ve allegare e provare le circostanze che confutano

il valido ottenimento del possesso; non deve però provarle con il grado della

certezza se le circostanze allegate dal possessore depongono di primo acchito

contro la presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citata 5A_ 113/2018 consid.

8.2.2).

Per

decidere su di un’azione di rivendicazione, nell’esecuzione in via di pignoramento o di

sequestro occorre prendere in considerazione i rapporti di

proprietà, e se del caso di possesso, al momento del pignoramento o del

sequestro (cfr. DTF 123 III 367 consid. 3/b; citate 14.2016. 121 consid. 5 e 14.2015.7

consid. 6). Il giudice dispone al riguardo di un ampio potere d’apprezzamento (art.

4.

CC; fra tanti: Ernst/ Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930).

5.2

Nella

fattispecie, la motivazione del Pretore appare effettivamente lacunosa con

riguardo alla proprietà del contenuto delle cassette di sicurezza. Dopo aver

dato atto alla convenuta di aver dimostra­to di essere proprietaria dei beni

sequestrati nella sua qualità di titolare delle cassette di sicurezza (pag. 2

in fondo), egli ha ritenu­to che l’insieme dei documenti prodotti dall’attrice

costituisse una sufficiente controprova del chiaro coinvolgimento della

convenuta nelle faccende dell’ex marito e del suo contributo a dissimularne i

beni, “intestandoli a suo nome

(anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate (pag.

5). I documenti presi in considerazione dal giudice precedente (le Freezing Injunctions

[doc. D, E, H e I] e le decisioni del giudice della High Court of Justice di

Londra [doc. P, §§ 159-163]] e di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF

[doc. Q]) non si riferiscono però esplicitamente alle cassette di sicurezza, o

quanto meno il Pretore non ha specificato in quale modo essi indizierebbero un

diritto di proprietà dell’ex marito sui beni poi depositati nelle cassette

intestate all’ex moglie.

Il

diritto di essere sentita della convenuta si appalesa quindi violato, ma

siccome l’appellante non chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare

la causa al primo giudice, bensì unicamen­te di riformarla, nulla osta a che la

Camera si pronunci essa stessa nel merito (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC) sulla

base dei fatti accertati dal Pretore, di cui le parti non chiedono un

complemento (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC a contrario), e delle

allegazioni, in fatto e in diritto, rinnovate dalle parti in seconda sede. Di

principio, non spet­ta infatti all’autorità di ricorso ricercare nell’incarto

di primo sede mezzi di attacco, di difesa o di prova non riproposti in seconda

sede (cfr. DTF 144 III 394 consid. 4.2; sentenza

della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid.

6.4/c).

5.3

Nelle osservazioni all’appello, la AO 1 sostiene che la produzione del

dettaglio dei beni custoditi soltanto in seconda sede è tardiva e che se l’appellante

ignorava il contenuto delle cassette prima dell’allestimento dei verbali

censurati ciò confermerebbe che il ve­ro proprietario è l’ex marito. Aggiunge

ch’ella non ha giustificato il modo di acquisto dei beni né ha prodotto le

relative fatture, ancorché sia impensabile che non le abbia conservate, giacché

trattasi di beni di lusso.

5.3.1

Dalla

giurisprudenza e dalla dottrina dominante già esposta in precedenza (sopra

consid. 5.1) si può dedurre che il rivendicante non deve comprovare solo di

essere di fatto il possessore del bene rivendicato, ma altresì, in riduzione

teleologica del testo indiscriminato dell’art. 930 cpv. 1 CC, il carattere giuridicamente

regolare del suo possesso, ovvero univoco, non violento e non clandestino (sul

doppio oggetto della prova della base della presunzione: Ernst/ Zogg, op.

cit., n. 28 ad art. 930); si parla anche di

possesso “qualificato” (Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 6a ed. 2019, titolo

ai n. 501 segg.; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930) per

opposizione alla semplice detenzione (v. Stark/Lindenmann, Berner Kommentar – Der

Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 50-51 ad

art. 930-937 CC, che distinguono tra possesso [“Besitz”]

giusta l’art. 930 CC e detenzione [“Gewahrsam”] nel

senso degli art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108 cpv. 1 n. 1 LEF). La prova del carattere

qualificato del possesso presuppone

perlomeno che chi lo invoca a dimostrazio­ne dell’affermato diritto di

proprietà ne esponga la causa e in caso di contestazione ne fornisca la prova

(già citate DTF

141.

III 7 consid. 4.3 e

5A_113/2018 consid. 8.2.2). Sarebbe del

resto nella maggior parte dei casi impossibile per il creditore verificare e contestare la regolarità del possesso del

rivendicante se questi potesse non indicarne la causa. È pertanto solo se il

rivendicante ha allegato sufficienti

spiegazioni sull’origine del suo possesso che sorge l’o­ne­re per chi contesta la rivendicazione di portare

controprove circa eventuali vizi del possesso (Steinauer,

op. cit., n. 505; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930).

5.3.2

Nel

caso in rassegna AP 1 non ha mai spiegato l’origine del suo affermato possesso.

Solo in sede di appello ella ha prodotto due verbali con la lista dei beni

custoditi, ma a prescindere dall’inammissibilità delle sue tardive allegazioni

(sopra consid. 1.3.2) neppure in tale occasione ha dato indicazioni sul modo in

cui è venuta in possesso degli oggetti né sulle circostanze del loro deposito nelle cassette di sicurezza,

malgrado l’attrice aves­se sostenuto in prima sede che erano di

proprietà dell’ex marito. Non ha, in altri termini, dimostrato di averne il

possesso qualificato giusta l’art. 930 cpv. 1 CC né, dunque, di esserne la

proprietaria. La decisione 30 giugno 2022 del Ministero pubblico ginevrino di levare

il sequestro delle cassette di sicurezza e di restituirgliene il contenuto

(doc. 4 accluso all’appello, dispositivo n. 6) non fornisce, nelle sue parti

non cancellate, indicazioni sull’origine del suo possesso, che in ogni caso

potevano – e quindi dovevano – essere addotte dalla convenuta già in prima

sede. Nella sua generalità, anche l’allegazione secondo cui il regime

matrimoniale tra lei e il marito era quello della separazione dei beni non

basta a capire come ella ha acquistato il possesso degli oggetti rivendicati. La

decisione impugnata va pertanto confermata nel suo esito.

III. Della

rivendicazione della carta di credito e del conto d’ap­poggio

6.

A

proposito della carta di credito, AP 1 asserisce che la prima non ha alcun

valore intrinseco, salvo il materiale di cui è composta, tanto più se è

collegata, come in concreto, a un conto vuoto; essa è pertanto impignorabile

giusta l’art. 92 cpv. 1 LEF (recte: cpv. 2 circa l’impignorabilità dei beni

dal valore inferio­re alle spese di realizzazione). Precisa che la carta è già

bloccata dal 2011. Da ultimo, afferma che “anche a voler ritenere che la carta di credito sia

riconducibile a PI 6, non si capisce come una carta riconducibile a una società

possa diventare di proprietà di una persona fisica, ancorché legata a quest’ultima

società, oltretutto nell’ambito di una procedura ex art. 106 segg. LEF che

neppure coinvolge la precitata società”. Il Pretore

avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile, subordinatamente respingere l’azione

con riferimento alla carta.

6.1

A

parte il fatto che la questione della pignorabilità non rientra nella

competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione (citata 14.2016.121, consid. 7; Bohnet/Christinat,

Actions civile, vol. I: CC et LP, 2a ed. 2019, n. 2a ad § 71; Tschumy in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF) e non può essere discussa da un terzo non parte alla procedura esecutiva (sentenza della CEF

14.2021.141

del 15 apri­le 2022, RtiD 2022 II 738 n. 47c, consid. 5), l’appellante

non spie­ga quale interesse giuridicamente protetto possa avere a rivendicare

un oggetto di cui essa stessa sostiene l’assenza di valore di realizzazione. L’appello

è inammissibile su questo punto.

6.2

Comunque

sia, l’appellante non allega né dimostra di essere stata in possesso della

carta di credito al momento del sequestro e siccome il verbale di sequestro non

è stato prodotto non è neanche possibile determinare se e in mani di chi l’ufficio

d’esecuzione l’ab­bia sequestrata. Ella pare considerare possibile che fosse “ricon-ducibile” alla

PI 6 e non all’ex marito. Pare dimenticare che incombeva a lei dimostrare di

esserne la proprietaria o quanto meno la regolare posseditrice. Anche nel

merito l’appello sarebbe risultato al riguardo privo di possibilità di

successo.

7.

L’appellante

non rivendica più il conto d’appoggio cui è legata la carta di credito, ambedue

oggetto del sequestro LEF, che allega essere vuoto (appello ad n. 15). La

decisione appellata può quindi rimanere invariata su questo punto.

IV.

Della

contestazione dell’accertamento di proprietà

8.

Da

ultimo, AP 1 rimprovera al primo giudice di aver “constatato che [ella] non risulta essere la reale proprietaria […] ogni altra relazione aperta a [suo]

nome nei libri della PI 4 a Lugano in quanto risultano in realtà essere di

proprietà e/o spettanza del Signor PI 1” (dispositivo

n. 3.1). Secondo lei, il Pretore si è pronunciato su beni diversi da quelli

oggetto della procedura di contestazione della rivendicazione e ha violato il

suo diritto di essere sentita, poiché non ha specificato a quali beni si

riferisse.

La

AO 1 obietta di aver sempre, coerentemente, chiesto prima il sequestro, poi l’accertamento

dell’appartenenza ad PI 1 di tutti i suoi averi presso la PI 4, conosciuti o

sconosciuti che fossero, e di aver ottenuto quanto richiesto. Aggiunge che è oramai chiaro che l’appellante aveva acceso un altro conto presso la PI 4, “conto che tuttavia è stato volontariamente censurato/annerito dall’appellante”.

8.1

Per sua natura, la rivendicazione non serve ad accertare in modo

definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o del diritto di cui è

contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se della pretesa del terzo

rivendicante si deve oppure no tenere conto nell’esecuzione (art. 107 cpv. 5 e

108.

cpv. 3 LEF; sopra consid. 4.2.2.4). Il dispositivo principale deve quindi,

in linea di massima, solo stabilire se il bene pignorato o sequestrato è

svincolato dal pignoramento o dal sequestro, oppure se dev’esserne

tenuto conto nel proseguo dell’ese­cuzione. Parte della dottrina e la

giurisprudenza di questa Camera ammette che il giudice possa statuire anche

sulla questione materiale della proprietà o titolarità del diritto patrimoniale

rivendicato a condizione che l’attore (o il convenuto in via riconvenzionale)

abbia formulato una conclusione espressa al riguardo e che il debitore sia stato

convenuto (sentenza della CEF 14.2016.199 del 27

gennaio 2017 consid. 4.1, massimata in RtiD 2017 II 900 n. 63c; Bohnet/Christinat, op. cit., n. 5-7 ad §

71; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 51

ad § 24; Tschumy in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 61 ad art. 106 LEF; non si pronunciano: DTF 140 III 355 consid. 2.3.3, pag. 363; Vock/Meister-Mül­ler, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,

2a ed. 2018, n. I.4 ad § 19, pag. 189; contra: A. Staehelin/Strub

in: Basler Kom­mentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 e 30 ad art.

109.

LEF; Zondler

in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017,

n. 1 ad art. 109 LEF; Rohner in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 109 LEF).

Nel

caso concreto, l’escusso PI 1 non è parte della procedura di rivendicazione,

sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di

accertamento del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati. L’appellante ha

un interesse legittimo a far annullare il relativo dispositivo (n. 3.1) per

quanto attiene ai beni custoditi nelle cassette di sicurezza, onde evitare che

passi in giudicato anche all’infuori dell’esecuzione. La censura va dunque

accolta.

8.2

Sempre

per la sua natura, l’azione di rivendicazione può vertere solo su beni

pignorati o sequestrati rivendicati da terzi. Non risulta che l’appellante

abbia rivendicato altri conti o attivi presso la PI 4 all’infuori di quelli

finora menzionati. Il Pretore non doveva pertanto statuire su “ogni altra relazione” aperta a nome dell’appellan­­te nei libri della banca, che pur

risultando oggetto del decreto di sequestro (che usa l’avverbio “notamment” in merito

agli attivi di AP 1 presso la PI 4) non sono appunto rivendicati. La richiesta

della AO 1 volta a conoscere il numero dell’altro conto confiscato esula dalle

questioni che rientrano nella competenza della Camera in questa sede; va sottoposta

semmai all’uffi­cio d’esecuzione.

V.

Della

conclusione, delle spese e ripetibili e del valore litigioso

9.

Riassumendo,

l’appello, nella misura in cui è ricevibile (ciò che non è il caso della

censura relativa alla carta di credito [consid. 6.1]), va parzialmente accolto

e di conseguenza la sentenza impugnata va riformata nel senso di un suo

accoglimento parziale, limitatamente ai beni custoditi nelle cassette di

sicurezza (consid. 5.3.2), alla carta di credito e al conto d’appoggio, mentre

la petizione va dichiarata irricevibile con riguardo al conto sequestrato

(consid. 4.2.3) e annullato il dispositivo n. 3.1 sull’accertamento della

proprietà dei beni rivendicati (consid. 8.1).

10.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante

risulta vincente sulla questione del conto sequestrato, ma con un guadagno

nullo dal profilo patrimoniale, dal momento che gli averi sono stati confiscati

a favore di terzi, e su quella dell’accertamento della

proprietà dei beni rivendicati, ancorché con un vantaggio concreto molto

limitato, sicco­me i beni custoditi andranno verosimilmente realizzati, mentre

la carta di credito e il conto d’appoggio non hanno secondo la stessa

appellante alcun valore; soccombe invece per quanto riguarda gli altri beni

rivendicati. Tutto sommato, le soccombenze di ambedue le parti si equivalgono,

anche tenuto conto del dispendio lavorativo dedicato dalle stesse e dai giudici

di prima e seconda sede alle diverse questioni controverse.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 450'000.–

(sopra consid. 1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello

è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 3 e 4 della decisione

impugnata sono annullati e così riformati:

3. Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è parzialmente

accolta.

3.1 Di

conseguenza, la pretesa di AP 1 sulla carta di credito n. __________ e sul

conto bancario al quale la carta è legata, aperto presso la PI 4, nonché sul

contenuto delle cassette di sicurezza n. 14 e 20 a lei intestate presso la

stessa banca, non è riconosciuta nella procedura di sequestro n. __________ eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione.

3.2 La pretesa di AP 1 sul conto n. __________ oggetto

del sequestro n. __________, come il sequestro stesso,

sono senza ogget­to.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 7'500.–, da anticipare dall’at­­trice,

sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 11'000.–

relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno,

com-pensate le ripetibili. La AO 1 è tenuta a

rifondere a AP 1 la metà dell’anticipo di fr. 11'000.– da lei prestato.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).