14.2023.20
Contestazione della rivendicazione di un conto bancario, del contenuto di due cassette di sicurezza, di una carta di credito e del conto d’appoggio sequestrati. Confisca penale del conto dopo le conclusioni
25 settembre 2023Italiano41 min
24 marzo 2023, l’appellante ha trasmesso copia del verbale di pignoramento allestito
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.20
Lugano
25 settembre
2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Grisanti e Giamboni
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________
(azione di contestazione della rivendicazione) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 novembre 2019 dalla
AO 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
AP 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sull’appello del 1° marzo 2023 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 30 gennaio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel dicembre 2011, il Ministero pubblico del Canton Ginevra ha decretato
il sequestro (penale), presso la PI 4, tra l’altro, del conto n. __________ e
del contenuto delle cassette di sicurezza n. __________ e __________, tutti intestati
a AP 1.
B. Con istanza del 12 febbraio 2018 diretta
contro il marito di AP 1, PI 1, la AO 1 (in séguito AO 1) ha chiesto al
Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra di decretare il sequestro secondo
la LEF di “tous avoirs et
toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, accréditifs, garanties
bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux,
etc., au nom de AP 1, mais dont le véritable
titulaire est le débiteur, en main de: (I) PI 2 […], Genève, (II) PI 3 […],
Zürich, et notamment le compte __________ et les sous-comptes __________, __________,
__________ et __________, et les cartes de crédit __________ et __________ et
les comptes qui y sont liés, (III) PI 4 […] Lugano, et notamment” il conto già citato, “la carte de crédit __________
et le compte qui y est lié” nonché il contenuto delle cassette di sicurezza, il tutto fino a concorrenza
di fr. 11'420'701.–. Quale titolo del credito la AO 1 ha indicato il
giudizio emesso il 28 febbraio 2012 dalla High Court of
Justice, Queen’s Bench Division (Commercial Court) di Londra e quale causa di sequestro il
possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del
debitore (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
Il
Tribunale ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno
stesso, eseguito il giorno successivo dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) per quanto riguarda i beni
da sequestrare situati a Lugano presso la PI 4.
C. Il
5 marzo 2018, l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida
del sequestro (n. __________).
D. Con
istanza del 16 marzo 2018, AP 1 ha presentato opposizione al decreto di
sequestro allo stesso Tribunale di Ginevra, che l’ha respinta con decisione del
27 maggio 2019.
E. Poiché
AP 1 aveva rivendicato il conto presso la PI 4, la carta di credito con i conti d’appoggio e il contenuto delle cassette di sicurezza, ritenuto
ch’essi fossero in suo “possesso
risp. compossesso”, il 6 novembre 2019 l’UE ha
impartito alla AO 1, conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF,
un termine di venti giorni per proporre contro di lei un’azione di
contestazione della rivendicazione dinnanzi al giudice di merito, avvertendola
che se non l’avesse fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nella procedura
di sequestro in corso.
F. Il
27 novembre 2019, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Con risposta
del 28 gennaio 2020, AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione, presentando
al contempo un’istanza di sospensione del procedimento (art. 126 CPC) fino alla
definizione di un procedimento penale aperto contro PI 1 dal Ministero pubblico
ginevrino. L’attrice, nelle osservazioni del 17 giugno 2020, si è opposta alla
sospensione del procedimento e nella replica del 3 agosto 2020 si è riconfermata
nelle sue conclusioni. Nella duplica del 2 ottobre 2020, la convenuta ha pure
ribadito le proprie conclusioni. All’udienza in videoconferenza del 19 gennaio
2021, le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. Hanno
fatto lo stesso nelle memorie conclusive, del 25 e 26 febbraio 2021.
G. Nelle
more del procedimento civile, con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il
Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrato e la
loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa nel procedimento penale); ha poi
disposto il dissequestro del contenuto delle cassette di sicurezza e la sua
restituzione a AP 1, non appena il decreto fosse passato in giudicato.
H. Statuendo
con decisione del 30 gennaio 2023 il Pretore ha dapprima respinto l’istanza di
sospensione del procedimento, quindi ha accolto la petizione, accertando che AP
1 non è la reale “proprietaria” del conto sequestrato, della carta di credito e del conto d’appoggio
né del contenuto delle cassette di sicurezza e neppure “di ogni altra relazione” di cui ella è titolare presso la PI 4 “in quanto risultano in realtà essere di proprietà e/o
spettanza” del marito. Di conseguenza, il Pretore ha
respinto la rivendicazione della convenuta o “qualsivoglia pretesa” da lei
formulata su tali beni e ha confermato il sequestro pronunciato dal Tribunale
di Ginevra. Ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 7'500.–
e un’indennità di fr. 27'000.– a favore dell’attrice.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°
marzo 2023 per ottenere la riforma dei dispositivi n. 3 e 4 nel senso di
dichiarare la petizione inammissibile, in subordine
di respingerla, di constatare ch’ella è la reale
proprietaria del contenuto delle cassette di sicurezza, di confermare la
sua rivendicazione con conseguente liberazione dei beni depositati e la loro
sottrazione dalla procedura esecutiva promossa
dalla AO 1 nei confronti di PI 1, di stralciare il dispositivo n. 3.3 e
di addebitare alla controparte tassa, spese e ripetibili di prima sede,
protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
L. Il
24 marzo 2023, l’appellante ha trasmesso copia del verbale di pignoramento allestito
dall’UE il 16 marzo 2023.
M. Con
osservazioni dell’11 maggio 2023, la AO 1 ha chiesto in via preliminare di far
ordine alla controparte di produrre il testo integrale del decreto d’accusa
emesso il 30 giugno 2022 contro PI 1 senza censure né annerimenti, quindi di
concederle un congruo termine per prendere posizione sul documento integrale e,
in via principale, di respingere l’appello, in entrambi i casi protestate
tasse, spese e ripetibili.
N. Con
replica spontanea del 23 maggio 2023, AP 1 ha preso posizione sulla richiesta
di produrre il noto documento e per il resto si è riconfermata nella sua
posizione. Con la replica ha prodotto una lettera del Ministero pubblico.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni
sequestrati (art. 109, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – è una decisione
finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308
cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308
cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il
ricorso in esame è ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2
CPC, il valore litigioso, stabilito dal Pretore in fr. 450'000.– e non
contestato dalle parti – anzi, confermato esplicitamente da AP 1 (reclamo, n.
2) – superando ampiamente la soglia dei fr. 10'000.–.
1.1
Pronunciata
in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 31 gennaio 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 2 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)
contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono
ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
1.3
All’appello
sono allegati tre documenti (da 3 a 5) oltre alla sentenza impugnata (doc. 1) e
al suo tracciamento (doc. 2).
1.3.1
L’estratto
del conto sequestrato (doc. 3) e la copia dell’ordinanza penale emessa il 30
giugno 2022 contro il marito dell’appellante (doc.
4) non sono determinanti per la decisione, le parti concordando sui fatti ch’essi dovrebbero provare,
ossia il completo “svuotamento” del conto, rispettivamente la confisca degli averi sul contro
sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (sotto consid. 4.2.2.2). La loro ammissibilità può quindi restare indecisa, il secondo
documento essendo ad ogni modo identico a un documento (n. 22) già ammesso in
prima sede (consid. 4.2.1). La sua irrilevanza giustifica d’altronde la reiezione della richiesta preliminare della AO 1 tesa alla produzione di una versione del decreto d’accusa
senza cancellazioni (le quali, comunque sia, non riguardano
la confisca e l’assegnazione degli averi depositati sul
conto, chiaramente indicate nel dispositivo n. 5). Per gli altri beni
rivendicati, l’ordinanza penale, anche senza cancellazioni, si avvera senza
interesse (v. sotto consid. 5.3.2 e 8.2).
1.3.2
Il
verbale delle operazioni di pignoramento del 15 febbraio 2023 (doc. 5) e il
verbale di pignoramento del 16 marzo 2023 (doc. 6) prodotto dall’appellante con
lo scritto del 24 marzo 2023 sono documenti nuovi. L’appellante ritiene dati i
presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ma motiva la sua allegazione solo in
merito al secondo verbale, rilevando che non aveva la possibilità di produrlo
in prima sede dal momento che è stato emesso solo dopo l’emanazione della
sentenza impugnata. Nelle osservazioni, la AO 1 obietta che la pretesa di
essere proprietaria del contenuto delle cassette implica giocoforza quella di
conoscerli, sicché l’appellante avrebbe potuto e dovuto produrne il dettaglio
già in prima sede. Nella replica, l’appellante non si pronuncia su tale
obiezione.
In
sé, i due verbali sono ammissibili poiché l’appellante li ha prodotti non
appena li ha ricevuti, ricordato che in appello i nova devono essere addotti in
occasione del primo scambio di allegati (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4;
sentenza del Tribunale federale 5A_451/2020 del 31 marzo 2021 consid. 3.1.1). L’appellante
non poteva d’altronde produrli dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art.
317.
cpv. 1 lett. b CPC) siccome si tratta di veri nova, ossia di documenti
creati dopo la fase di deliberazione in prima sede, il cui sorgere non dipende
dalla volontà dell’appellante (al contrario dei cosiddetti “nova potestativi”: DTF 146 III 416 consid. 5.3, pag. 422, in merito all’art. 229 cpv. 1
lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2023.29 del 2 maggio
2023.
consid. 1.2.1). È invece uno pseudo-novum l’allegazione che l’appellante intende
dimostrare con questi documenti, ovvero la natura “femminile” o “da donna” degli oggetti depositati nelle cassette
di sicurezza. Poiché se ne professa proprietaria, ella non poteva non conoscere
il contenuto delle cassette già prima della loro apertura da parte dell’UE il
26.
gennaio 2023 e prima dell’inizio della deliberazione in prima sede. Non
avendo l’appellante fatto prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, presentandola già in prima
sede, l’allegazione si avvera inammissibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC) e i
verbali di pignoramento senza rilievo ai fini del giudizio odierno.
2.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto
(formalmente) pignorato (Staehelin/Strub,
Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). La
stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un
diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; DTF 142 III 294 consid. 2.1;
sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017 consid. 2; Staehelin/Strub,
op. cit., n. 5 ad art. 106).
A
prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione
sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova
grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 82
consid. 2). Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la
sua pretesa – comunque presunta se è
iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o il debitore devono provare
i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 124 consid. 2;
sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018
consid. 8.2.2 [non riprodotto in DTF 144 III 541] e della CEF 14.2020.55 del 4
gennaio 2021, consid. 2, massimato in RtiD 2022 II 739, n. 48c; Tschumy
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 25 ad art. 109 LEF). Se il
contestatore dimostra fatti idonei a creare seri dubbi sulla realtà del diritto
rivendicato, spetta al terzo precisare e motivare la legittimità della propria
pretesa (DTF 117 II 124 consid. 2; citata 14.2020.55 consid. 2).
3.
Nella sentenza impugnata, il Pretore ha constatato
che AP 1 aveva fornito la prova di essere titolare dei beni rivendicati, in
quanto titolare dei conti e delle cassette di sicurezza oggetto del sequestro,
sicché andava esaminato se la AO 1 aveva por-tato controprove
sufficienti a indebolire la prova principale, tali da far nascere dubbi non
irrilevanti sulle pretese della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha
ritenuto assodato che nel 2012 il marito era stato condannato a pagare £ 8'745'464.– alla creditrice, ma ha considerato
che la questione da risolvere fosse piuttosto se l’ex moglie aveva funto per
lui da “prestanome”, consentendogli di dissimulare i suoi attivi, ciò che non risultava
comprovato, da sé solo, né da un provvedimento cautelare del 23 ottobre 2017 (Freezing Injunction) intesa al blocco dei beni del marito e dell’ex moglie, né da una
decisione cautelare del 1° marzo 2018 volta al blocco solo dei beni dell’ex
moglie, stante, appunto, la loro natura cautelare. È giunto alla medesima
conclusione per altri due documenti, ovvero un atto di un giudice della High Court of Justice
di Londra privo di dispositivo condannatorio della parte convenuta e la
decisione di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF, che hanno ambedue
valore solo indiziario, nella misura in cui non sono decisioni in cui la
rivendicante è stata “dichiarata
debitrice dell’attrice con riferimento agli averi rivendicati”.
Il
Pretore ha tuttavia reputato che da quei documenti, unitamente ad altre due Freezing Injunctions
del 28 settembre 2017 e 8 febbraio 2018, emerge un insieme d’indizi sufficienti
a dimostrare che la rivendicante ha aiutato il marito a dissimulare i suoi beni,
“intestandoli a suo nome
(anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate, o quanto meno a revocare in dubbio l’argomento
di lei secondo cui “in tutti
questi agiti delittuosi dell’ex marito ella non c’entrava per nulla”. Concludente in tal senso è altresì una segnalazione della PI 4 all’Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per sospetti di
attività di riciclaggio di denaro effettuate da PI 1 attraverso le relazioni
bancarie della convenuta presso quella banca. Il giudice precedente ha
menzionato inoltre una risoluzione del consiglio d’amministrazione dell’PI 5,
di cui PI 1 era il presidente, che ha conferito alla rivendicante una procura
su un conto da aprirsi sempre presso la PI 4, sul quale sono stati versati fr. 1'500'000.–,
poi girati sul conto sequestrato, con contestuale chiusura del conto dell’PI 5.
Con riguardo al conto d’appoggio, il primo giudice ha rilevato che anch’esso è
indicato nella segnalazione al MROS, in base alla quale il conto è da
ricondurre alla PI 6, a sua volta riconducibile a PI 1, come risulta dalle
altre due decisioni cautelari. Il Pretore ha infine giudicato che i documenti
prodotti dalla rivendicante non consentono di “tracciare” (grazie al cosiddetto
“paper trail”) gli averi depositati sulle relazioni sequestrate, in
particolare non dimostrano che gli averi le spettassero già negli anni ’80,
tantomeno alla luce del fatto che sul documento di apertura del conto
sequestrato sta scritto che la sussi-stenza della rivendicante sarebbe stata garantita
dal suo patrimonio famigliare e dall’attività del marito.
I.
Della
rivendicazione del conto (n. __________) sequestrato
4.
AP
1.
critica dapprima l’argomento del Pretore secondo cui il sequestro esecutivo sarebbe
“pre-vigente” al sequestro penale, osservando come il secondo sia
cronologicamente anteriore al primo. Ad ogni modo ella contesta che un
sequestro esecutivo possa “sopravvivere” a una confisca, ossia “non annichilirsi”,
facendo riferimento all’art. 44 LEF, che esclude l’applicazione della LEF alla
realizzazione di beni confiscati in virtù di leggi penali o fiscali, e sostiene
che proprio sulla base di tale disposizione lo Stato o il danneggiato godono di
un diritto di distrazione sui beni toccati dalla confisca, a discapito degli
altri creditori. Ora, poiché con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero
pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrati e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa),
relativamente a questo bene, la procedura di contestazione della
rivendicazione è diventata priva di oggetto. Di conseguenza, al momento della
pronuncia della decisione impugnata, il 30
gennaio 2023, l’appellata non aveva alcun interesse degno di protezione
all’ottenimento di una decisione, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’azione per carenza del relativo presupposto processuale.
La
AO 1 ribatte che il richiamo dell’art. 44 LEF è errato, poiché il procedimento
penale non mirava alla “realizzazione” dei beni rivendicati, bensì alla loro
assegnazione all’PI 7, tant’è che la confisca è stata preceduta (anche) da un
sequestro penale in vista di confisca. Aggiunge che il procedimento penale non
mirava affatto ad accertare la titolarità dei beni rivendicati.
4.1
Il
giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti
processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di
protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio
(art. 60 CPC; sentenze della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017, consid.
5.3/c, e 14.2017.97 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/c). Non deve però
ricercare sua sponte i fatti che fondano i presupposti processuali nelle
procedure in cui si applica la massima attitatoria (DTF 141 III 294 consid.
6.1; Bohnet in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC;
Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 10 ad art. 60 CPC), bensì quelli
che ostacolano la ricevibilità, senza
tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale
federale 4A_229/2017 del 7 dicembre
2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2; Copt/ Chabloz in:
Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 60 CPC, con una critica al n. 4). Spetta alle parti allegare e contestare i fatti determinanti, in
linea di principio fino al termine delle arringhe finali o alla scadenza del
termine per presentare le conclusioni scritte, il giudice potendo però tenere
conto d’ufficio di allegazioni o mezzi di prova successivi se la loro tardiva
invocazione non è abusiva (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 60). I fatti ostativi possono però essere prodotti fino
all’inizio della deliberazione della sentenza
in virtù dell’art. 229 cpv. 3 CPC (Domej
in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 60 CPC;
Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 48 ad art. 229 CPC). I presupposti
processuali – e in particolare l’interesse degno di protezione – devono di
principio essere dati al più tardi al momento dell’emanazione del giudizio (DTF
140.
III 159 consid. 4.2.4; Copt/ Chabloz,
op. cit., n. 6 ad art. 60; Bohnet,
op. cit., n. 92 ad art. 59 e n. 13 ad art. 60; Gehri,
op.
cit., n. 5 ad art. 60).
4.2
Nel
caso in esame, ancora alla fine della fase dibattimentale l’attrice poteva far
valere un interesse degno di protezione sul conto sequestrato, tanto che nelle
sue conclusioni scritte del 25 febbraio 2022
la convenuta chiedeva di respingere l’azione e non di dichiararla
irricevibile. Lo ha fatto solo con l’istanza dell’11 luglio 2022, con la quale ha postulato l’assunzione agli atti
dell’Ordonnance pénale
emanata il 30 giugno 2022, con cui il Ministero
pubblico ginevrino ha disposto la confisca del conto sequestrato a favore dell’PI
7.
e la restituzione del contenuto delle cassette di sicurezza a lei
(convenuta). Ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 229 CPC, il Pretore ha
accolto l’istanza, assumendo l’ordinanza quale doc. 22 (dispositivo n. 2), pur
considerando che ciò non significava che la causa fosse diventata priva di
oggetto, “stante la già
menzionata pre-vigenza del sequestro esecutivo, che resta di attualità”.
4.2.1
Ci
si potrebbe invero chiedere se le allegazioni contenute nell’istanza dell’11
luglio 2022 e l’ordinanza annessa erano davvero ricevibili ai sensi dell’art. 229
CPC. In tutte e tre le ipotesi contemplate (ai cpv. 1-3) i nova sono ammissibili
solo fino alla deliberazione, o meglio prima dell’inizio della deliberazione
(DTF 138 III 788 consid. 4.2, pag. 790), o
ancora, in altri termini, prima della fine della fase dibattimentale (Sogo/Naegeli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 10b e 18 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier in: Petit
commentaire CPC, 2020, n. 13 e 19 ad art. 229 CPC ;
Bohnet, op. cit., n. 11 ad art.
229; contra: Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 30 ad art. 229
CPC, che però non motiva il regime più favorevole riconosciu-to ai nova
giusta i cpv. 1 e 2 rispetto a quelli del cpv. 3). Orbene, nel verbale del 19 gennaio 2021 (act. V) il Pretore aveva
deciso che la causa era matura per il giudizio, che sarebbe stato emanato dopo
la presentazione delle memorie conclusive. Tuttavia,
poiché il presupposto dell’interesse degno di protezione va esaminato d’ufficio
in ogni stadio di causa, di principio anche se il suo difetto non è stato
rilevato dal giudice precedente (DTF 133 III 539, consid. 4.2; sentenza del
Tribunale federale 4A_176/2019 del 2 settembre 2019, consid. 4.3; Copt/Chabloz, op. cit., n. 7 ad art.
60), appare invero sensato ammetterne l’allegazione e la dimostrazione fino all’emanazione
del giudizio, tanto più che, in concreto, l’attrice non ha contestato formalmente
la decisione del Pretore di assumere agli
atti l’Ordonnance pénale del 30 giugno 2022 (limitandosi a criticare la forma parziale del
documento prodotto).
4.2.2
Ciò
posto, è però errata la motivazione addotta dal Pretore per ammettere la sussistenza
di un interesse dell’attrice dopo la confisca del conto sequestrato e la sua
assegnazione all’PI 7.
4.2.2.1
Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti
confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della
legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza
illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o
cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali
giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP In virtù
dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali
conferisce dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) dei beni
confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020,
consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei
creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze della CEF 15.2018.96
del 23 aprile 2019 consid. 3 e
15.2014.138
del 23 marzo 2015 consid. 5, RtiD 2015 II 880
n. 48c e riferimenti citati). Fatti salvi casi di manifesta illiceità che determinano la nullità
della confisca, le autorità di esecuzione e fallimenti e i creditori possono
contestare la decisione di confisca solo con i rimedi di diritto previsti dal
diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1). La confisca penale rende
indisponibile il valore patrimoniale confiscato, di modo che il suo
pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se è
stato decretato prima di un eventuale sequestro penale ordinato a garanzia
della confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che
lo Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art.
106.
segg. LEF (citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2).
La confisca penale, a ben vedere, non opera in sé un trasferimento
della proprietà o titolarità del valore patrimoniale confiscato nel patrimonio
dello Stato, ma gli conferisce solo il potere di disporne (DTF 137 IV 33
consid. 9.4.4; decisione del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020,
consid. 3.1.2; imprecise: citate 15.2018.96 consid. 3 e 15.2014.138 consid. 5),
come visto senza riguardo ai diritti dei creditori nell’esecuzione per debiti o
nel fallimento. Solo la realizzazione del
valore confiscato, la sua assegnazione (senza preventiva realizzazione)
al danneggiato (art. 73 cpv. 1 lett. b CP) o la devoluzione allo Stato, in
linea di massima dopo la scadenza del termine quinquennale assegnato alla parte
lesa o ai terzi per chiedere la restituzione in ripristino della situazione
legale (art. 70 cpv. 1 e 4 CP; Hirsig-Vouilloz
in:
Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 46 ad art. 70 CP), lo fanno uscire dal patrimonio dell’imputato per farlo entrare in
quello dell’aggiudicatario o acquirente, rispettivamente del danneggiato o
dello Stato.
4.2.2.2
Per
quanto attiene alla fattispecie, non è contestato, e risulta dall’Ordonnance pénale (doc. 22), che
gli averi sul conto sequestrato (e su un altro conto presso la PI 4 il cui
riferimento è cancellato) sono stati non solo confiscati, ma anche assegnati
all’PI 7 (e a essa trasferiti, tranne la parte versata
alla PI 6 in forza di un suo diritto di pegno), di modo
che non fanno più parte del substrato esecutivo, ma neppure del patrimonio dell’escusso
(né di quello – a dire di lei – dell’appellante). Il sequestro LEF è così
diventato senza oggetto, come pure la procedura di contestazione della
rivendicazione di AP 1, ciò che il Pretore avrebbe
dovuto accertare d’ufficio (art. 60 CPC), dichiarando l’azione
irricevibile (art. 59 al. 1 CPC).
4.2.2.3
È irrilevante al riguardo che il procedimento penale mirasse all’assegnazione
all’PI 7 degli averi sul conto, e non alla loro “realizzazione” o alla
determinazione della loro titolarità. Fatto sta che l’oggetto del sequestro e
della causa di rivendicazione è venuto meno, come, di conseguenza, l’interesse
giuridicamente protetto dell’attrice.
4.2.2.4
La AO 1 ritiene di aver tuttora un interesse degno di protezione,
giuridico e di fatto, a far constatare che PI 1 è il vero titolare o avente diritto
economico degli averi, a prescindere dalla loro assegnazione all’PI 7, poiché
in caso di accoglimento dell’azione, potrebbe far valere nei confronti di lui
un credito risarcitorio per il danno subìto a causa dell’assegnazione degli
averi alla banca.
Essa misconosce però che la procedura di
rivendicazione o di contestazione della rivendicazione non serve ad
accertare in modo definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o di cui è
contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se di tale diritto si deve
oppure no tenere conto nell’esecuzione (DTF 144 III 198 consid. 5.1.1), l’esame
della titolarità avvenendo solo in via incidentale (sentenza del Tribunale
federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001), ovvero senza effetto di giudicato
al di fuori dell’esecuzione in cui è pronunciata
(DTF 116 III 111 consid. 4/c, pag. 119), perlomeno se l’attore, come nella
fattispecie, non ha convenuto il debitore (sentenza
della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017, consid. 7, e sotto consid. 8.1). Anche sotto questo profilo la AO 1 non ha pertanto
alcun interesse degno di protezione a un esame della petizione nel merito, per tacere del fatto che non è
dato di capire quale interesse concreto possa avere a far valere un credito risarcitorio contro PI 1 allorquando è titolare di un credito
già accertato giudizialmente e posto in esecuzione.
4.2.3
Stabilita
la decadenza dell’interesse degno di protezione dell’attrice, non si può non
rilevare che nemmeno l’appellante aveva alcun interesse degno di protezione a
impugnare la decisione laddove respinge la sua rivendicazione e conferma il
sequestro del conto (dispositivi n. 3.2 e 3.3), dal momento che il
provvedimento è diventato senza oggetto. Vanta però ancora un interesse a
contestare l’accertamento della “proprietà” del conto a favore di PI 1
(dispositivo n. 3.1) e il dispositivo (n. 4) sulle spese e ripetibili (v. sotto
consid. 8 e 9).
II. Della
rivendicazione del contenuto delle cassette di sicurezza
5.
AP
1.
lamenta che il Pretore non ha speso una parola sul motivo per cui il
contenuto delle cassette di sicurezza apparterebbe ad PI 1, invece che a lei,
e, di conseguenza, invoca una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad
ogni modo, ella ricorda di essere l’unica controparte della PI 4 nel contratto
di locazione delle cassette di sicurezza e sostiene che in qualità di conduttrice
è l’esclusiva posseditrice di ciò che vi è custodito, sicché, richiamato l’art.
930.
cpv. 1 CC sulla presunzione della proprietà in favore del possessore di una
cosa mobile, considera pacifico di essere presunta proprietaria dei beni.
Afferma che in forza di tale presunzione, valida quale prova, sarebbe spettato
alla AO 1 fornire la controprova, ciò che però essa non ha fatto, giacché in
merito non ha formulato alcuna considerazione, tutte le sue allegazioni
riferendosi invece al conto sequestrato, né ha fornito alcun mezzo di prova, se
non un atto giudiziario diverso da una decisione (doc. P), che il primo giudice
ha giustamente valutato non vincolante proprio per questa sua mancante qualità.
Ag-giunge che l’unico collegamento tra le cassette e il conto seque-strato è il
fatto che il loro nolo viene addebitato sul conto, circostanza che giudica
insufficiente a ritenere che i beni appartengano in realtà a suo marito. Il
primo giudice avrebbe pertanto dovuto respingere l’azione.
5.1
Giusta
l’art. 8 CC, chi vanta un diritto ha l’onere di provare i fatti dai quali lo
deduce. È il caso anche per la proprietà di una cosa mobile o di un animale. Per adempiere
il proprio onere probatorio, il sedicente proprietario, se ha acquistato la
proprietà a titolo derivativo (art. 714 cpv. 1 CC), deve provare che tutti i
precedenti proprietari, fino a chi ha acquistato la proprietà a titolo
originario, erano realmente tali. Poiché una simile prova è di regola molto
difficile, se non impossibile (probatio
diabolica), per alleggerire l’onere probatorio del
sedicente proprietario, la legge gl’impone provvisoriamente –
ossia riservata una successiva confutazione – di provare soltanto il valido ottenimento del possesso (art.
714.
cpv. 2 e 930 cpv. 1 CC) (tra altri: Ernst/Zogg
in:
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 2 ad art. 930-937 CC; Stark/Lindenmann, Berner Kommentar – Der
Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 3 e 23 ad
art. 930-937 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code civil
II, 2016, n. 13 ad art. 930 CC;),
motivo per cui, secondo
l’art. 930 CC, si presume che il possessore di una cosa mobile ne sia anche il proprietario (cpv. 1) e che
ogni precedente possessore è stato proprietario al tempo del suo possesso (cpv.
2).
La presunzione vale però solo
se le circostanze in cui il possesso è stato ottenuto, considerate nel loro
insieme (ad es. Ernst/Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930), consentono di concludere che il possessore ne è realmente proprietario, fatta salva una successiva confutazione. Così, il possesso ottenuto
violentemente, clandestinamente (DTF 68 II 24 consid. 4) oppure equivocamente esclude la
presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; sentenze del Tribunale
federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.2.2 [non pubblicato in DTF
144.
III 54] e della CEF 14.2016.121 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 739 n. 41c,
consid. 5, e 14.2015.7 del 29 aprile 2015, consid. 6, massimata in RtiD 2015 II 922 n. 67c).
L’ottenimento del possesso è equivoco segnatamente
quando le circostanze in cui è avvenuto
sono poco chiare oppure quando è suscettibile di più spiegazioni. In tal caso,
il possessore non può limitarsi a invocare la presunzione. Si può esigere ch’egli
alleghi e sostanzi le circostanze in cui ha ottenuto il possesso (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citate 5A_113/2018 consid.
8.2.2
e 14.2016.121 consid.
5), fornendo perlomeno un “inizio” di prova (sentenza del Tribunale federale
5A_480/2020 del 19 novembre 2020, consid. 3.2), in particolare quando è in
grado di farlo meglio di chi contesta la presunzione (sentenza del Tribunale
federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2). Ad ogni modo, chi
contesta la presunzione deve allegare e provare le circostanze che confutano
il valido ottenimento del possesso; non deve però provarle con il grado della
certezza se le circostanze allegate dal possessore depongono di primo acchito
contro la presunzione (DTF 141 III 7 consid. 4.3; citata 5A_ 113/2018 consid.
8.2.2).
Per
decidere su di un’azione di rivendicazione, nell’esecuzione in via di pignoramento o di
sequestro occorre prendere in considerazione i rapporti di
proprietà, e se del caso di possesso, al momento del pignoramento o del
sequestro (cfr. DTF 123 III 367 consid. 3/b; citate 14.2016. 121 consid. 5 e 14.2015.7
consid. 6). Il giudice dispone al riguardo di un ampio potere d’apprezzamento (art.
4.
CC; fra tanti: Ernst/ Zogg, op. cit., n. 20 ad art. 930).
5.2
Nella
fattispecie, la motivazione del Pretore appare effettivamente lacunosa con
riguardo alla proprietà del contenuto delle cassette di sicurezza. Dopo aver
dato atto alla convenuta di aver dimostrato di essere proprietaria dei beni
sequestrati nella sua qualità di titolare delle cassette di sicurezza (pag. 2
in fondo), egli ha ritenuto che l’insieme dei documenti prodotti dall’attrice
costituisse una sufficiente controprova del chiaro coinvolgimento della
convenuta nelle faccende dell’ex marito e del suo contributo a dissimularne i
beni, “intestandoli a suo nome
(anche) nelle relazioni bancarie” sequestrate (pag.
5). I documenti presi in considerazione dal giudice precedente (le Freezing Injunctions
[doc. D, E, H e I] e le decisioni del giudice della High Court of Justice di
Londra [doc. P, §§ 159-163]] e di reiezione dell’opposizione al sequestro LEF
[doc. Q]) non si riferiscono però esplicitamente alle cassette di sicurezza, o
quanto meno il Pretore non ha specificato in quale modo essi indizierebbero un
diritto di proprietà dell’ex marito sui beni poi depositati nelle cassette
intestate all’ex moglie.
Il
diritto di essere sentita della convenuta si appalesa quindi violato, ma
siccome l’appellante non chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare
la causa al primo giudice, bensì unicamente di riformarla, nulla osta a che la
Camera si pronunci essa stessa nel merito (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC) sulla
base dei fatti accertati dal Pretore, di cui le parti non chiedono un
complemento (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC a contrario), e delle
allegazioni, in fatto e in diritto, rinnovate dalle parti in seconda sede. Di
principio, non spetta infatti all’autorità di ricorso ricercare nell’incarto
di primo sede mezzi di attacco, di difesa o di prova non riproposti in seconda
sede (cfr. DTF 144 III 394 consid. 4.2; sentenza
della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid.
6.4/c).
5.3
Nelle osservazioni all’appello, la AO 1 sostiene che la produzione del
dettaglio dei beni custoditi soltanto in seconda sede è tardiva e che se l’appellante
ignorava il contenuto delle cassette prima dell’allestimento dei verbali
censurati ciò confermerebbe che il vero proprietario è l’ex marito. Aggiunge
ch’ella non ha giustificato il modo di acquisto dei beni né ha prodotto le
relative fatture, ancorché sia impensabile che non le abbia conservate, giacché
trattasi di beni di lusso.
5.3.1
Dalla
giurisprudenza e dalla dottrina dominante già esposta in precedenza (sopra
consid. 5.1) si può dedurre che il rivendicante non deve comprovare solo di
essere di fatto il possessore del bene rivendicato, ma altresì, in riduzione
teleologica del testo indiscriminato dell’art. 930 cpv. 1 CC, il carattere giuridicamente
regolare del suo possesso, ovvero univoco, non violento e non clandestino (sul
doppio oggetto della prova della base della presunzione: Ernst/ Zogg, op.
cit., n. 28 ad art. 930); si parla anche di
possesso “qualificato” (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 6a ed. 2019, titolo
ai n. 501 segg.; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930) per
opposizione alla semplice detenzione (v. Stark/Lindenmann, Berner Kommentar – Der
Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4a ed. 2016, n. 50-51 ad
art. 930-937 CC, che distinguono tra possesso [“Besitz”]
giusta l’art. 930 CC e detenzione [“Gewahrsam”] nel
senso degli art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108 cpv. 1 n. 1 LEF). La prova del carattere
qualificato del possesso presuppone
perlomeno che chi lo invoca a dimostrazione dell’affermato diritto di
proprietà ne esponga la causa e in caso di contestazione ne fornisca la prova
(già citate DTF
141.
III 7 consid. 4.3 e
5A_113/2018 consid. 8.2.2). Sarebbe del
resto nella maggior parte dei casi impossibile per il creditore verificare e contestare la regolarità del possesso del
rivendicante se questi potesse non indicarne la causa. È pertanto solo se il
rivendicante ha allegato sufficienti
spiegazioni sull’origine del suo possesso che sorge l’onere per chi contesta la rivendicazione di portare
controprove circa eventuali vizi del possesso (Steinauer,
op. cit., n. 505; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 930).
5.3.2
Nel
caso in rassegna AP 1 non ha mai spiegato l’origine del suo affermato possesso.
Solo in sede di appello ella ha prodotto due verbali con la lista dei beni
custoditi, ma a prescindere dall’inammissibilità delle sue tardive allegazioni
(sopra consid. 1.3.2) neppure in tale occasione ha dato indicazioni sul modo in
cui è venuta in possesso degli oggetti né sulle circostanze del loro deposito nelle cassette di sicurezza,
malgrado l’attrice avesse sostenuto in prima sede che erano di
proprietà dell’ex marito. Non ha, in altri termini, dimostrato di averne il
possesso qualificato giusta l’art. 930 cpv. 1 CC né, dunque, di esserne la
proprietaria. La decisione 30 giugno 2022 del Ministero pubblico ginevrino di levare
il sequestro delle cassette di sicurezza e di restituirgliene il contenuto
(doc. 4 accluso all’appello, dispositivo n. 6) non fornisce, nelle sue parti
non cancellate, indicazioni sull’origine del suo possesso, che in ogni caso
potevano – e quindi dovevano – essere addotte dalla convenuta già in prima
sede. Nella sua generalità, anche l’allegazione secondo cui il regime
matrimoniale tra lei e il marito era quello della separazione dei beni non
basta a capire come ella ha acquistato il possesso degli oggetti rivendicati. La
decisione impugnata va pertanto confermata nel suo esito.
III. Della
rivendicazione della carta di credito e del conto d’appoggio
6.
A
proposito della carta di credito, AP 1 asserisce che la prima non ha alcun
valore intrinseco, salvo il materiale di cui è composta, tanto più se è
collegata, come in concreto, a un conto vuoto; essa è pertanto impignorabile
giusta l’art. 92 cpv. 1 LEF (recte: cpv. 2 circa l’impignorabilità dei beni
dal valore inferiore alle spese di realizzazione). Precisa che la carta è già
bloccata dal 2011. Da ultimo, afferma che “anche a voler ritenere che la carta di credito sia
riconducibile a PI 6, non si capisce come una carta riconducibile a una società
possa diventare di proprietà di una persona fisica, ancorché legata a quest’ultima
società, oltretutto nell’ambito di una procedura ex art. 106 segg. LEF che
neppure coinvolge la precitata società”. Il Pretore
avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile, subordinatamente respingere l’azione
con riferimento alla carta.
6.1
A
parte il fatto che la questione della pignorabilità non rientra nella
competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione (citata 14.2016.121, consid. 7; Bohnet/Christinat,
Actions civile, vol. I: CC et LP, 2a ed. 2019, n. 2a ad § 71; Tschumy in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF) e non può essere discussa da un terzo non parte alla procedura esecutiva (sentenza della CEF
14.2021.141
del 15 aprile 2022, RtiD 2022 II 738 n. 47c, consid. 5), l’appellante
non spiega quale interesse giuridicamente protetto possa avere a rivendicare
un oggetto di cui essa stessa sostiene l’assenza di valore di realizzazione. L’appello
è inammissibile su questo punto.
6.2
Comunque
sia, l’appellante non allega né dimostra di essere stata in possesso della
carta di credito al momento del sequestro e siccome il verbale di sequestro non
è stato prodotto non è neanche possibile determinare se e in mani di chi l’ufficio
d’esecuzione l’abbia sequestrata. Ella pare considerare possibile che fosse “ricon-ducibile” alla
PI 6 e non all’ex marito. Pare dimenticare che incombeva a lei dimostrare di
esserne la proprietaria o quanto meno la regolare posseditrice. Anche nel
merito l’appello sarebbe risultato al riguardo privo di possibilità di
successo.
7.
L’appellante
non rivendica più il conto d’appoggio cui è legata la carta di credito, ambedue
oggetto del sequestro LEF, che allega essere vuoto (appello ad n. 15). La
decisione appellata può quindi rimanere invariata su questo punto.
IV.
Della
contestazione dell’accertamento di proprietà
8.
Da
ultimo, AP 1 rimprovera al primo giudice di aver “constatato che [ella] non risulta essere la reale proprietaria […] ogni altra relazione aperta a [suo]
nome nei libri della PI 4 a Lugano in quanto risultano in realtà essere di
proprietà e/o spettanza del Signor PI 1” (dispositivo
n. 3.1). Secondo lei, il Pretore si è pronunciato su beni diversi da quelli
oggetto della procedura di contestazione della rivendicazione e ha violato il
suo diritto di essere sentita, poiché non ha specificato a quali beni si
riferisse.
La
AO 1 obietta di aver sempre, coerentemente, chiesto prima il sequestro, poi l’accertamento
dell’appartenenza ad PI 1 di tutti i suoi averi presso la PI 4, conosciuti o
sconosciuti che fossero, e di aver ottenuto quanto richiesto. Aggiunge che è oramai chiaro che l’appellante aveva acceso un altro conto presso la PI 4, “conto che tuttavia è stato volontariamente censurato/annerito dall’appellante”.
8.1
Per sua natura, la rivendicazione non serve ad accertare in modo
definitivo chi è titolare del diritto rivendicato o del diritto di cui è
contestata la rivendicazione, bensì a stabilire se della pretesa del terzo
rivendicante si deve oppure no tenere conto nell’esecuzione (art. 107 cpv. 5 e
108.
cpv. 3 LEF; sopra consid. 4.2.2.4). Il dispositivo principale deve quindi,
in linea di massima, solo stabilire se il bene pignorato o sequestrato è
svincolato dal pignoramento o dal sequestro, oppure se dev’esserne
tenuto conto nel proseguo dell’esecuzione. Parte della dottrina e la
giurisprudenza di questa Camera ammette che il giudice possa statuire anche
sulla questione materiale della proprietà o titolarità del diritto patrimoniale
rivendicato a condizione che l’attore (o il convenuto in via riconvenzionale)
abbia formulato una conclusione espressa al riguardo e che il debitore sia stato
convenuto (sentenza della CEF 14.2016.199 del 27
gennaio 2017 consid. 4.1, massimata in RtiD 2017 II 900 n. 63c; Bohnet/Christinat, op. cit., n. 5-7 ad §
71; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 51
ad § 24; Tschumy in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 61 ad art. 106 LEF; non si pronunciano: DTF 140 III 355 consid. 2.3.3, pag. 363; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,
2a ed. 2018, n. I.4 ad § 19, pag. 189; contra: A. Staehelin/Strub
in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 e 30 ad art.
109.
LEF; Zondler
in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017,
n. 1 ad art. 109 LEF; Rohner in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 109 LEF).
Nel
caso concreto, l’escusso PI 1 non è parte della procedura di rivendicazione,
sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di
accertamento del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati. L’appellante ha
un interesse legittimo a far annullare il relativo dispositivo (n. 3.1) per
quanto attiene ai beni custoditi nelle cassette di sicurezza, onde evitare che
passi in giudicato anche all’infuori dell’esecuzione. La censura va dunque
accolta.
8.2
Sempre
per la sua natura, l’azione di rivendicazione può vertere solo su beni
pignorati o sequestrati rivendicati da terzi. Non risulta che l’appellante
abbia rivendicato altri conti o attivi presso la PI 4 all’infuori di quelli
finora menzionati. Il Pretore non doveva pertanto statuire su “ogni altra relazione” aperta a nome dell’appellante nei libri della banca, che pur
risultando oggetto del decreto di sequestro (che usa l’avverbio “notamment” in merito
agli attivi di AP 1 presso la PI 4) non sono appunto rivendicati. La richiesta
della AO 1 volta a conoscere il numero dell’altro conto confiscato esula dalle
questioni che rientrano nella competenza della Camera in questa sede; va sottoposta
semmai all’ufficio d’esecuzione.
V.
Della
conclusione, delle spese e ripetibili e del valore litigioso
9.
Riassumendo,
l’appello, nella misura in cui è ricevibile (ciò che non è il caso della
censura relativa alla carta di credito [consid. 6.1]), va parzialmente accolto
e di conseguenza la sentenza impugnata va riformata nel senso di un suo
accoglimento parziale, limitatamente ai beni custoditi nelle cassette di
sicurezza (consid. 5.3.2), alla carta di credito e al conto d’appoggio, mentre
la petizione va dichiarata irricevibile con riguardo al conto sequestrato
(consid. 4.2.3) e annullato il dispositivo n. 3.1 sull’accertamento della
proprietà dei beni rivendicati (consid. 8.1).
10.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante
risulta vincente sulla questione del conto sequestrato, ma con un guadagno
nullo dal profilo patrimoniale, dal momento che gli averi sono stati confiscati
a favore di terzi, e su quella dell’accertamento della
proprietà dei beni rivendicati, ancorché con un vantaggio concreto molto
limitato, siccome i beni custoditi andranno verosimilmente realizzati, mentre
la carta di credito e il conto d’appoggio non hanno secondo la stessa
appellante alcun valore; soccombe invece per quanto riguarda gli altri beni
rivendicati. Tutto sommato, le soccombenze di ambedue le parti si equivalgono,
anche tenuto conto del dispendio lavorativo dedicato dalle stesse e dai giudici
di prima e seconda sede alle diverse questioni controverse.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 450'000.–
(sopra consid. 1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello
è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 3 e 4 della decisione
impugnata sono annullati e così riformati:
3. Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è parzialmente
accolta.
3.1 Di
conseguenza, la pretesa di AP 1 sulla carta di credito n. __________ e sul
conto bancario al quale la carta è legata, aperto presso la PI 4, nonché sul
contenuto delle cassette di sicurezza n. 14 e 20 a lei intestate presso la
stessa banca, non è riconosciuta nella procedura di sequestro n. __________ eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione.
3.2 La pretesa di AP 1 sul conto n. __________ oggetto
del sequestro n. __________, come il sequestro stesso,
sono senza oggetto.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 7'500.–, da anticipare dall’attrice,
sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 11'000.–
relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno,
com-pensate le ripetibili. La AO 1 è tenuta a
rifondere a AP 1 la metà dell’anticipo di fr. 11'000.– da lei prestato.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).