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Decisione

14.2023.21

Rigetto provvisorio dell’opposizione. “Progetto” di contratto di fornitura di un’auto con leasing. Pena convenzionale fondata su condizioni generali di contratto non firmate dall’escussa

4 agosto 2023Italiano13 min

C. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2023, il Pretore ha accolto l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2023.21

Lugano

4 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2022

dalla

CO 1, __________ (SG)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo dell’8 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 febbraio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 aprile 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 16'702.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 aprile 2022, indicando

quale causa del credito la “Rechnung

Nr. 203732 vom 25.03.2022 Konventionstrafe Kaufvertrag vom 15.01.2022”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio

2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 15 giugno 2022.

C. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2023, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2023, chiedendo implicitamente di

annullarla valutando “quanto da

me rappresentato”. Entro il termine impartitole, la CO

1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 27 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 9 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima chiarito che il credito posto in

esecuzione – una pena convenzionale – non è fondato sul contratto di leasing per la

fornitura di un’auto, negoziato tra l’PI 1 e RE 1, e apparentemente mai

concluso, bensì da un lato sul “progetto

contrattuale” n. 128911315 di fornitura dell’auto

stessa, concluso il 15 gennaio 2022 dall’escu­tente e dall’escussa, il quale

costituisce un impegno indipendente da

quello con l’PI 1, ch’ella non aveva contestato di aver sottoscritto, e

dall’altro sulle relative condizioni generali (CG) disciplinanti la pena

convenzionale. A proposito di queste ultime, il primo giudice ha rilevato che l’escussa

non aveva “contestato che l’allestimento

della proposta 15 febbraio 2022 (doc. A) corrispon­d[esse] alla versione – per numero di pagine e allegati

– sottoscritta a suo tempo”, che alla prima pagina

della “proposta” di fornitura si fa ripetutamente riferimento alle CG e, infine, ch’ella

aveva ammesso di avere esperienza “a margine della stipulazione di contratti di leasing. Ciò che si

estende, ragionevolmente, anche all’esperienza maturata, a monte, nei rapporti

con i fornitori di veicoli quale è il caso per CO 1”.

Il

Pretore ha d’altronde ritenuto ininfluente che l’escussa avesse avuto oppure no

contezza delle CG. Ha dunque giudicato “plausibile” che le CG facciano

parte del “contratto” di fornitura, benché non firmate dall’escussa. Statuito

che entrambi i documenti costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione, il Pretore ha calcolato che l’ammontare del credito posto in

esecuzione – fr. 16'702.50 – è inferiore a quello massimo rivendicabile

secondo le CG, di fr. 17'729.60 (15% del prezzo dell’auto di fr. 111'017.61, IVA compresa), ha appurato ch’esso

è esigibile, siccome il termine per il pagamento era ampiamente scaduto all’avvio

dell’esecuzione e ha statuito che la legge giustifica la richiesta d’interessi.

Di conseguenza, ha integralmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione.

4.

Nel

reclamo, RE 1 sostiene che in realtà la conclusione del progetto di fornitura

era subordinata a quella del contratto di leasing, poco importa che le “due volontà siano avvenute con contratti

diversi”, sia perché è la prassi, sia perché i due

contratti sono stati firmati contestualmente, sia, infine, perché l’interessato

ad acquisire un’auto mediante un leasing la compra solo se è sicuro di

ricevere il finanziamento, in assenza del quale non avrebbe altrimenti i mezzi

per pagarla. Ammettendo di non averlo fatto con le osservazioni all’istanza, la

reclamante aggiunge ora che le CG non sono per lei vincolanti, giacché non le

ha sottoscritte e, ancor prima, perché non le ha ricevute, benché la CO 1 aves­se

l’obbligo di mettergliele a disposizione. Chiede pertanto di “valutare quanto da [lei] rappresentato”.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

grado richiesto per la prova dell’esistenza del titolo di rigetto dell’opposizione

è quello della prova piena. (DTF 144 III 556 consid. 4.1.4; sentenza del

Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.3).

Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1°

maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affi­damento, può

fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto,

che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale

federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in

caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al

giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1

Va innanzitutto premesso che il doc. A considerato

dal Pretore co­me titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è in

realtà formato da tre documenti, la cui unità risulta solo dal fatto che l’escutente

li ha legati con una graffa e designati con un’unica lettera (“A”), senza che

sia possibile determinare se sono stati sottoposti insieme all’escussa, che lo

nega per quanto attiene alle CG.

Le

prime cinque pagine costituiscono ad ogni modo chiaramente un tutt’uno, perché

tutte condividono il tipo di carattere, riportano il medesimo logo in alto a

destra e lo stesso “N. di progetto”

(128911315) e sono numerate progressivamente dall’uno al cinque. Il Pretore vi

si è riferito designandole quale “progetto

contrattuale”, “proposta”

o “contratto”.

La

sesta pagina del doc. A è chiaramente diversa dalle prime cinque, anche solo

per il diverso logo in alto a destra, per la diversa intestazione (PI 1 anziché

CO 1) e per il titolo in alto (“calcolo del leasing”). È un documento

distinto che si configura come una proposta (non vincolante) di contratto leasing

con l’PI 1, riportando il calcolo della prospettata rata di leasing

mensile, che come rilevato dal Pretore non è poi stato concluso.

Infine,

la settima pagina costituisce un (terzo) documento a sé stante, che si

distingue da tutte le altre pagine per la diversa intestazione (“Allgemeine [Verkaufs]bedingungen”).

Risulta essere le CG cui si è riferito il primo giudice. L’unico aggancio con

il progetto di contratto è che in quest’ultimo la designazione delle parti

(“fornitore” / “assuntore leasing”) e dell’oggetto

(“veicolo”) rinvia genericamente alle “condizioni generali” (in cui sono

designati come “ven­ditore” / “acquirente”, rispettivamente

“autoveicolo”).

5.2

Ciò

premesso, nella fattispecie RE 1 contesta a ragione che si possa (senz’altro) disgiungere

il contratto di compravendita e quello di leasing. Dire come il Pretore

che gl’impegni dell’escus­­sa assunti verso l’escutente “nulla hanno a che vedere con la società di leasing” è infatti manifestamente

inesatto, già solo per la circostanza che nel progetto di contratto, la

compratrice (l’escus­­sa) è designata come “assuntore

leasing”, che la consegna del veicolo è subordinata al pagamento della

prima rata mensile del leasing e che il calcolo del leasing è

firmato, a nome dell’PI 1, dalla stessa persona che ha firmato il progetto di

contratto di compravendita. A prima vista, il leasing

rappresenta una modalità di pagamento del prezzo di vendita, che

potrebbe essere un elemen­to della compravendita soggettivamente essenziale.

Sia come sia, visto che tra progetto di contratto e contratto di leasing

c’è probabilmente un legame e che il secondo contratto, come riconosce

anche il primo giudice, per finire non è stato concluso, è

perlome­-no dubbio, ovvero non certo, che il progetto di contratto, da solo, o

meglio, unitamente alle CG, che pure presentano criticità (sotto consid.

5.2.2), costituisca un valido titolo di rigetto.

5.3

Non

solo. È pure manifesto che il progetto di contratto è, per l’ap­punto, (solo)

un “progetto” o una “proposta”, come rilevato dallo stesso Pretore (pagg. 2 in

fondo e 4 quarto paragrafo), indicato su tutte le pagine del documento (doc. A

pagg. 1-5) e fatto valere da RE 1 in prima sede, che l’ha designato come un “preventi­vo”; manca apparentemente il

contratto vero e proprio indicato nella diffida del 25 febbraio 2022 con la

data del 21 gennaio 2022 (doc. D). Del resto, anche il “calcolo

del leasing” era solo una proposta non vincolante, come si evince dal

paragrafo conclusivo, già segnalato dall’escussa in prima sede. Insomma,

nessuno dei documenti formanti il doc. A paiono essere contratti veri e propri,

suscettibili di essere considerati come validi titoli di rigetto.

5.4

Inoltre,

manifestamente non c’è la certezza, anche perché è il Pretore stesso a

definirlo (solo) “plausibile”, che

le CG siano parte del progetto di contratto. Orbene, l’esistenza del titolo di

rigetto de­v’essere (dimostrata con prova) certa (sopra consid. 5,), non

bastando la semplice plausibilità. D’altronde, non pare neppure certo che con

la firma del progetto di compravendita la reclamante abbia anche accettato le

CG, sulle quali l’escutente fonda la pena convenzionale posta in esecuzione,

dal momento che non sussiste un chiaro legame tra il primo e il terzo documento

(sopra consid. 5.1) e che l’esperienza dell’escussa maturata

nella conclusio­ne di contratti di leasing rilevata dal Pretore è un elemento

estraneo al titolo di rigetto, di cui egli non poteva tenere conto (sopra

consid. 5). Neppure è certo che tale esperienza possa estendersi alla

conclusione di contratti di compravendita di veicoli, peraltro ritenuta dal

primo giudice solo “ragionevol[e]” (pag. 4, 6° capover­so), siccome i

contratti di vendita non sono standardizzati, sicché sembra escluso

imputare all’escussa la conoscenza della pena convenzionale contenuta nelle CG

accluse al doc. A.

5.5

Riassumendo,

viste le varie circostanze che fanno dubitare che dai documenti prodotti dall’escutente

risulti indiscutibilmente un riconoscimento di debito (sopra consid. 5), il

reclamo va accolto e l’istanza respinta, fermo restando che il giudizio odierno

non impedisce all’escutente si far valere le sue ragioni in una procedura di

merito (sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, nella forma dell’indennità d’inconvenienza per la parte non

rappresentata professionalmente in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),

giacché RE 1 non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'702.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. da 1 a 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. [abrogato]

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO

1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).