14.2023.24
Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Tassa di giustizia e spese peritali. Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Compensazione. Spese processuali
18 settembre 2023Italiano19 min
I. Il 24 marzo 2023, il Presidente della Camera ha accolto la domanda
Source ti.ch
Incarto n.
14.2023.24
Lugano
18 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 marzo
2022 da
CO 1, IT-__________
(c/o Studio legale __________, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 sono sposati, ma da tempo separati; dalla loro unione
sono nati i figli PI 1 e PI 2.
B. Nell’àmbito
di un procedimento civile (__________) promosso da CO 1 nei confronti di RE 1,
con decisione del 17 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà iscritta a nome dei
coniugi sulla particella n. __________ RFD di Lugano e ha disposto che “la tassa di giustizia di fr. 3'500.– e
le spese, in particolare quelle peritali di fr. 2'840.–, da anticipare
così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno”.
C. RE
1 ha impugnato la decisione pretorile mediante appello del 30 gennaio 2020. Nel
corso del gennaio 2021 CO 1 ha donato la sua quota di comproprietà al figlio PI
1, che gli è quindi succeduto nel procedimento. La prima Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto
l’appello con sentenza del 20 luglio 2021, impugnata dall’appellante
mediante ricorso in materia civile del 14
settembre 2021, che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile con
sentenza del 25 gennaio 2022.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'170.– oltre agl’interessi del
5% dal 17 dicembre 2019, indicando quale causa del credito la “Sentenza pretura Lugano Sez. 1 __________ Sentenza
tribunale federale 25.01.22 5a_739/2021”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest, limitatamente, per quanto attiene agl’interessi di
mora, a quelli maturati dal 25 gennaio 2022 (anziché dal 17 dicembre 2019). Nel termine impartito, la convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2022.
In replica e duplica del 4 e del 27 maggio 2022 le parti sono rimaste sulle
rispettive, antitetiche posizioni. All’udienza di discussione tenutasi il 18
agosto 2022, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si
è nuovamente opposta.
F. Il 16 dicembre 2022, CO 1 ha consegnato alla
Giudicatura di pace una lettera, cui era allegata una sentenza della Pretura
penale del 21 settembre 2022, che da un lato l’ha prosciolto dall’accusa di
trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie per il
periodo dal febbraio 2018 al maggio 2022, e dall’altro lo ha riconosciuto
colpevole dello stesso reato nei confronti della figlia PI 2 per il periodo dal
febbraio 2017 al settembre 2021.
G. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2023, il Giudice di pace ha
integralmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, facendo
però decorrere gl’interessi del 5% dal 17 dicembre 2019 (come nel
precetto esecutivo) e ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 150.– a favore
dell’istante. Ha allegato copia del-la lettera del 16 dicembre 2022 e
della sentenza del 21 settembre 2022 alla copia della decisione notificata alla
convenuta.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2023 per ottenerne la
riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza, con rigetto dell’opposizione
limitatamente a fr. 1'750.–, senza interessi, e addebito all’istante delle
spese giudiziarie già stabilite, protestate tasse, spese e ripetibili.
Fatti
I. Il 24 marzo 2023, il Presidente della Camera ha accolto la domanda
di effetto sospensivo presentata con l’impugnativa.
L. Nelle
sue osservazioni del 5 maggio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, protestate tasse e spese.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 28 febbraio 2023, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 10 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179, e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
RE
1.
lamenta dapprima che solo con la decisione impugnata il Giudice di pace le ha
notificato copia della lettera del 16 dicembre 2022 e della sentenza del 21
settembre 2022 allegatavi. A parte bollare la consegna della lettera come
tardiva, sostiene di non aver potuto addurre che il proscioglimento di CO 1
dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti,
per aver cessato di versarle il dovuto contributo dopo compensazione con altri
crediti (peraltro, giuridicamente impossibile, vista la natura dei crediti da
compensare), non significa ancora che “non ve ne siano altri”, tant’è che nel
frattempo, avendo egli smesso di pagare il contributo, ella ha dovuto
costituirlo in mora, come risulta dalla lettera allegata al reclamo. Se il primo giudice le avesse regolarmente notificato lettera e
sentenza – aggiunge – “queste
ulteriori compensazioni sarebbero state illustrate e fatte valere”.
Orbene,
non risulta dagli atti – e la reclamante neppure lo afferma – che la lettera
del 16 dicembre 2022 e la sentenza acclusa abbiano avuto un qualche influsso
sulla decisione impugnata. In merito alle
eccezioni dell’escussa il Giudice di pace si è del resto limitato a rilevare
che le allegazioni della convenuta “riguardano pratiche con cifre e pretese ben al disopra della competenza
del Giudice” senz’alcun riferimento alla documentazione prodotta dall’istante. Di conseguenza,
poiché non è ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere
sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all’annullamento
della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del
2.
giugno 2021 consid. 4.2). Ad ogni modo la reclamante non chiede il rinvio
dalla causa al giudice precedente per completare l’istruttoria ed emettere
una nuova decisione motivata, bensì la riforma parziale della sentenza
impugnata. Nella motivazione del reclamo, la ricorrente avrebbe dovuto esporre
quali argomenti avrebbe fatto valere nella
procedura cantonale e in che modo questi sareb-bero stati pertinenti (sentenza
del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1). Orbene, RE
1.
non illustra né fa valere la compensazione di crediti debitamente
identificati con quello posto in esecuzione (sotto consid. 7.2.1), bensì invoca
altri motivi. Insufficientemente specificata, la censura è irricevibile.
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza della
Pretura di Lugano, sezione 1, del 17 dicembre 2019 e la sentenza del Tribunale
federale (5A_739/2021) del 25 gennaio 2022 costituiscono un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, rilevando da un lato che CO 1 aveva
anticipato la tassa di giustizia e le spese peritali poste in esecuzione, e
dall’altro che RE 1 aveva “inviato e conglobato” “nelle proprie eccezioni documentazioni dove nella
fattispecie le allegazioni prodotte riguardano pratiche con cifre pretese ben
al di sopra della competenza del Giudice”. Ha quindi
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
5.
Nel
merito RE 1 censura la mancata identità tra il credito posto in esecuzione e
quello risultante dal titolo esecutivo, perché CO 1, in base alla sentenza
della Pretura di Lugano, ha diritto
soltanto alla metà delle spese processuali, ovvero fr. 1'750.–. Che
poi egli le abbia integralmente anticipate, come sostiene, ancorché sulla
scorta di un conteggio da lui stesso redatto,
che quindi non costituisce una prova, non toglie il fatto che nell’incarto
manca un titolo esecutivo per l’integralità delle spese processuali;
peraltro, se egli ha effettivamente pagato più del dovuto, deve chiedere il
rimborso allo Stato.
5.1
Ora,
la sentenza della Pretura di Lugano costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione non solo per la metà della tassa di giustizia di fr. 3'500.–,
ma anche per la metà delle spese
peritali di fr. 2'840.– poste a
carico della reclamante (doc. A, dispositivo n. 4). È d’altronde pacifico che CO
1.
ha integralmente anticipato la tassa di giustizia e le spese peritali, come
risulta da quello stesso dispositivo (“da anticipare così come anticipate”). Del
resto, in prima sede la reclamante non ha contestato l’affidabilità del
conteggio prodotto dal marito (doc. C), sicché il suo contenuto è ormai da
considerarsi appurato (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario), non sussistendo
notevoli dubbi in proposito (art. 153 cpv. 2 CPC), sicché non può più essere
contestato in seconda sede, nuove allegazioni di fatto essendo inammissibili
(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) (sentenze della CEF 14.2023.18 del 26
luglio 2023, consid. 4.3, e 14.2022.132 del 9 maggio 2023 consid. 6 e i
rinvii).
5.2
Ciò
posto, visto che la decisione prodotta dall’istante pone a carico delle parti
la metà della tassa di giustizia e delle spese
(di complessivi fr. 6'340.–) e che
l’escutente le ha integralmente anticipate, essa vale titolo di rigetto
per lui (art. 111 cpv. 2 CPC) per la metà della somma, ovvero per fr. 3'170.–
(fr. 6'340.– ÷ 2).
6.
La
reclamante afferma poi che il Giudice di pace ha violato l’art. 58 cpv. 1 CPC,
perché ha fatto decorrere gl’interessi non dal 25 gennaio 2022, come chiesto
nell’istanza, bensì dalla data indicata nella domanda di esecuzione, ossia il
17.
dicembre 2019. Chiede pertanto, nelle motivazioni del reclamo, che la
decisione impugnata venga riformata nel senso del rigetto dell’opposizione
limitatamente a fr. 1'750.– oltre agl’interessi dal 25 gennaio 2022 e, nel
petitum, limitatamente al capitale senza interessi. CO 1 non si è
espresso al riguardo.
6.1
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPC, il Giudice di pace non avrebbe dovuto aggiudicare
all’istante più di quanto egli avesse domandato, cioè avrebbe dovuto concedere
il rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale di fr. 3'170.–
(sopra consid. 5.2) e per gl’interessi di mora del 5% dal 25 gennaio 2022 (e
non già dal 17 dicembre 2019), come richiesto nell’istanza.
Salvo indicazione contraria nella decisione invocata quale titolo di rigetto,
le pretese per spese e ripetibili sono infatti da considerare esigibili già
dalla notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di
preventiva interpellazione (sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021
consid. 5.3 e i rinvii). Nel caso in esame, la decisione di merito è stata
notificata a RE 1 al più tardi al momento in cui ella l’ha impugnata con
appello, ossia il 30 gennaio 2020 (doc. B accluso all’istanza, ad B). Al
momento dell’inoltro dell’esecuzione, uno o due giorni prima dell’emissione
del precetto esecutivo (il 3 marzo 2022), la pretesa dell’istante era da tempo
esigibile, ciò che la reclamante peraltro non contesta.
6.2
La
decisione impugnata va pertanto riformata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione
agl’interessi di mora maturati dal 25 gennaio 2022 (anziché dal 17
dicembre 2019).
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione
dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Quale estinzione del debito la legge non prevede
solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare
la compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 124 III 501
consid. 3/b).
7.1
Oltreché
i presupposti di cui all’art. 120 cpv. 1 CO (reciproco rapporto di
credito-debito tra due soggetti di diritto, identica natura ed esigibilità dei crediti), la compensazione
richiede anche una dichiarazione (art. 124 cpv. 1 CO), mediante la quale
chi eccepisce la compensazione chiarisca alla controparte qual è il credito
compensante e quale il credito compensato; se c’è incertezza al riguardo, la dichiarazione è incompleta e dunque
inefficace (sentenze del Tribunale federale 4A_549/2010 del 17 febbraio
2011, consid. 3.3 e 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2).
7.2
RE
1.
giudica errato il motivo, per cui il Giudice di pace non ha preso in
considerazione, ai fini della compensazione, i crediti compensanti da lei
indicati. Afferma infatti che l’ammontare dei crediti è irrilevante dal punto
di vista della competenza del giudice e ch’egli avrebbe dovuto considerarli
almeno sino al valore del credito posto in esecuzione, che sarebbe risultato
così estinto.
7.2.1
Non
si disconosce che l’eccezione, o meglio l’obiezione di compensazione, non
costituisce una domanda (giudiziale), sicché non può incidere sul valore
litigioso (art. 91 cpv. 1 CPC) e di riflesso sulla competenza per valore (art.
31.
e 37 LOG). La doglianza è tuttavia senza oggetto, e quindi irricevibile, dal
momento che la reclamante non ne ha tratto
alcuna conseguenza concreta, segnatamente
concludendo per la reiezione integrale dell’istanza (cfr. sopra
consid. 3).
7.2.2
Per abbondanza, occorre rilevare come le
dichiarazioni di compensazione da lei formulate (act. III, n. 7, pag.
3; act. V, ad. 6-7, pag. 3; act. VII; cfr. anche reclamo, n. 8-9, pag. 4)
non chiariscano qual è il credito compensante. Simili dichiarazioni sono
incomplete e dunque inefficaci (sopra consid. 7.1). Nel risultato la decisione
impugnata resisterebbe pertanto alla critica anche se la stessa fosse
ammissibile.
8.
Da ultimo, RE 1 lamenta che il Giudice di pace ha riconosciuto all’istante
un’indennità d’inconvenienza, anche se egli non l’aveva chiesta, statuendo
così, ancora una volta, in violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC. CO 1 non ha
preso posizione al riguardo.
8.1
La
reclamante ha ragione. L’istante non ha infatti chiesto in prima sede un’indennità
d’inconvenienza, che per legge può essere concessa solo dietro domanda motivata
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del
Tribunale federale 5A_132/2020 del 28 aprile 2020 consid. 4.2.1, e della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015 consid. 5).
8.2
La
decisione impugnata va pertanto riformata anche su questo punto, nel senso di
stralciare il dispositivo relativo alla predetta indennità.
9.
Per
il principio della causalità ancorato nell’art. 106 CPC, le spese giudiziarie
vanno per principio poste a carico della parte soccombente, anche se non ha
presentato osservazioni ove la procedura di
ricorso giunga all’annullamento o alla riforma di una decisione che questa
parte ha sollecitato e ottenuto davanti all’autorità precedente (DTF 128
II 90, consid. 2/b, pag. 94; 123 V 156
consid. 3/c; 123 V 159 consid. 4/b; sentenze 4A_94/2019 del 17 giugno
2019.
consid. 6 e 4D_69/2017 dell’8 marzo
2018.
consid. 6; implicitamente contra: DTF 139 III 33 consid. 5). Per evitare, o perlomeno limitare
le spese inutili dell’emanazione di una sentenza di merito, il convenuto
nella procedura di ricorso deve se del caso aderire al reclamo. Da tale
principio si può derogare in presenza di circostanze speciali che facciano
apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv.
1.
lett. f CPC), in particolare quando la procedura di ricorso giunge solo a
rettificare un errore che la parte convenuta in seconda istanza non ha in alcun
modo provocato, qualora tale parte non si sia opposta alla rettifica (citata 4D_69/2017, consid. 6). Se il ricorso è
stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso
dall’autorità precedente ("Justizpanne"),
di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si oppone,
secondo la giurisprudenza di questa Camera le spese, ma non le ripetibili, sono
poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1).
9.1
Nel
caso in esame, la reclamante vince sulla questione della data di
decorrenza degl’interessi di mora (consid. 6.2) – con un guadagno di fr. 334.–
arrotondati – e sulla soppressione dell’indennità d’inconvenienza di fr. 150.–
(consid. 8), ma soccombe sul resto (limitazione del rigetto a fr. 1'750.– anziché fr. 3'170.–, senza interessi, e
addebito all’istante della tassa di giustizia di fr. 250.– stabilita dal
Giudice di pace), valutabile in circa ¾ delle pretese
fatte valere. I due punti sui quali la reclamante risulta
vincente sono però quelli sui quali Giudice di pace ha statuito ultra petita
partium (sopra consid. 6.2 e 8), ovvero in violazione di un principio
basilare del diritto processuale. L’errore
non può essere addebitato all’istante, che non ne risponde, poiché le cui
conclusioni erano appunto altre e questi non si è d’altronde opposto
alla riforma della decisione impugnata. Per equità, si rinuncia quindi a
prelevare le spese processuali di seconda sede circa i punti manifestamente errati della decisione di prima istanza,
che RE 1 è stata costretta a impugnare. La parte
decurtata delle spese processuali (¼) è lasciata a carico dello Stato nel senso
che va restituita alla reclamante che l’ha anticipata.
Non
si giustifica invece alcuna riforma del dispositivo di prima istanza sulle
spese processuali, dal momento che gli errori del Giudice di pace non risultano
avere avuto un influsso sull’importo di tali spese né sul dispendio di tempo
dedicato dalla convenuta alla causa in prima sede.
9.2
La reclamante non ha neppure diritto a spese ripetibili per la prima
sede, poiché il dispositivo riformato della
decisione impugnata corrisponde esattamente al petitum dell’istante,
di modo che la convenuta risulta integralmente soccombente in prima sede. L’istante
non può però nemmeno lui pretendere un’indennità
d’inconvenienza, poiché non ha formulato alcuna richiesta motivata al
riguardo (sopra consid. 8.1).
In
seconda sede CO 1 risulta interamente vincente poiché, come già rilevato, non
ha responsabilità per i punti accolti da questa Camera. Egli non ha però
diritto a un’indennità d’inconvenienza, perché non ha motivato la sua
richiesta in conformità all’esigenza posta all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
(sopra consid. 8.1). Da parte sua, la reclamante non ha diritto a ripetibili da
parte dello Stato per la parte del reclamo in cui è vincente (sopra consid. 9).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'420.–
(fr. 3'170.– ./.1'750.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (sede di Lugano) è rigettata
in via definitiva per fr. 3'170.– oltre agl’interessi del 5% dal 22
gennaio 2022.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.–, anticipate da CO 1, sono poste
a carico di RE 1.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3⁄4 e per il restante 1⁄4 a carico dello Stato; fatta
salva una sua eventuale compensazione, la parte a carico dello Stato è
restituita alla reclamante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, Studio legale e notarile __________, __________, CP __________, __________;
– CO 1
c/o Studio legale __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).